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Sentenza 1 giugno 2025
Sentenza 1 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 01/06/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 1 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 861/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANNA MARIA Parte_1
MIRANDA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CAROLINA Controparte_1
FERRO la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
Avv. in qualità di curatore speciale della minore (nata il Parte_2 Persona_1
09/01/2017)
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: misure di protezione contro gli abusi familiari
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/02/2024, il ricorrente ha esposto: - di essere il padre naturale di nata il [...], da una relazione more uxorio con la resistente;
- che con Per_1
decreto emesso in data 24/11/2020, all'esito del procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale, il Tribunale ha disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione presso la madre;
- che, dopo aver scoperto che la minore era stata vittima di abusi sessuali da parte del nonno materno, , ha sporto querela contro quest'ultimo e contro la resistente, Controparte_3
per non aver impedito il fatto;
- che pende a carico di altro procedimento penale Controparte_3
per il reato di violenza sessuale in danno della minore figlia della sorella della resistente;
- Per_2
che, per tali motivi, il ricorrente ha trattenuto la minore presso il proprio domicilio in Germania;
- che, in ossequio al provvedimento della Procura di S.M.C.V. la minore è stata sottoposta alle sedute psicologiche con la consulente incaricata d'ufficio; - che la minore, terminata l'audizione, è stata riportata in Germania presso il domicilio del ricorrente, dove attualmente vive insieme ai nonni paterni;
- di essere impossibilitato nell'iscrivere la minore a scuola in Germania e di non poterle assicurare tutela sanitaria ed uno status giuridico, stante che l'amministrazione tedesca richiede, a tali fini, un provvedimento giudiziario di affido esclusivo.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che fosse disposto, inaudita altera parte,
l'affidamento esclusivo della minore al padre, anche in via provvisoria, adottando ogni altro provvedimento di interesse per la minore.
Si è costituita la resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - di aver sporto denuncia avverso il ricorrente per sottrazione internazionale della minore;
- che i SS delegati nel precedente procedimento, instaurato dal ricorrente nel 2020, avevano rilevato che il nonno materno non viveva con il nucleo familiare della resistente;
- che, allo stato, in seguito alla denuncia sporta dal ricorrente, non è stato mosso alcun addebito nei confronti della resistente;
- che mancano una relazione medico-legale, attestante le lesioni alle parti intime della minore e una relazione psicologica di quest'ultima; - di non avere alcun rapporto con il padre, , già da Controparte_3
tempo; - di aver visto quest'ultimo solo in due occasioni nel 2023.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto rigettarsi l'istanza cautelare e disporsi l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, anche in via provvisoria, con collocazione presso la stessa.
All'esito dell'udienza del 23/02/2025, il Giudice, ritenuto di non poter valutare nel merito la domanda, ha rigettato l'istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c., riservando ogni provvedimento all'esito della successiva udienza (già fissata per la comparizione personale delle parti), nominando in qualità di curatore speciale della minore l'avv. e disponendo altresì che i SS Parte_2
competenti svolgessero una relazione sul contesto abitativo, sociale e familiare del nucleo materno.
Si è costituita l'avv. in qualità di curatore speciale della minore , Parte_2 Per_1
la quale ha esposto che: - dalla documentazione allegata è emerso il forte pregiudizio ai danni della minore nonché l'incapacità della resistente di svolgere la funzione di genitore tutelante nei confronti della figlia;
- che i SS incaricati dal Tribunale con provvedimento del 24/11/2020 non hanno svolto il monitoraggio del nucleo familiare della resistente;
- che dalle foto depositate dal ricorrente si evince che tra il 2020 e il 2022 la resistente non ha impedito a di frequentare la Controparte_3
propria abitazione e di relazionarsi con nonostante il procedimento penale pendente a Per_1
carico dello stesso per il reato di violenza sessuale in danno della minore figlia della sorella Per_2
della resistente nonché cugina della piccola ). Per_1
Tanto premesso, il Curatore speciale ha chiesto disporsi la sospensione della resistente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, in attesa dell'esito del procedimento penale pendente,
e disporsi l'affido esclusivo della minore al padre con collocazione presso lo stesso.
All'esito dell'udienza del 22/03/2024 il Giudice, acquisite le relazioni dei SS delegati e gli atti del procedimento penale a carico del padre della resistente, ha disposto in via provvisoria: -
l'affido esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso lo stesso;
- il diritto di visita della madre, da esercitarsi nelle seguenti modalità: almeno una videochiamata al giorno tra la madre e la minore da concordarsi tra le parti o, in mancanza di accordo tra le stesse, per il tramite dei SS delegati, con la previsione di incontri madre-figlia da effettuarsi alla presenza del ricorrente o di un membro del nucleo paterno;
- la revoca, in via provvisoria, del contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore;
- l'onere del curatore speciale di esercitare un'attività di vigilanza sulle condizioni della minore presso il contesto paterno;
- il monitoraggio dei SS delegati del nucleo familiare materno, anche con accessi domiciliari;
- nessun contributo di mantenimento per la minore a carico della resistente, fatta eccezione per le spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra le parti.
All'udienza del 21/06/2024, acquisita la relazione dei SS delegati, le parti personalmente comparse hanno raggiunto un accordo circa la regolamentazione delle videochiamate tra la madre e la minore, impegnandosi a collaborare al fine di consentire il diritto di visita della madre nella modalità degli incontri assistiti presso i SS competenti (cfr. verbale del 21/06/2024).
All'udienza dell'11/10/2024, acquisita la sentenza penale di condanna, in primo grado, di per il procedimento penale in danno della minore le relazioni dei SS Controparte_3 Per_2
delegati e del curatore speciale, la causa è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emersa la sussistenza di due procedimenti penali a carico del padre della resistente, , entrambi per il reato di Controparte_3 cui all'art. 609 bis c.p.
In particolare, in data 15/04/2024 è stata emessa sentenza penale di condanna, in primo grado, di per il reato di violenza sessuale commesso in danno della minore Controparte_3 Per_2
(cfr. sentenza penale di condanna in atti). Pende, inoltre, un altro procedimento penale a carico di in danno della Controparte_3
minore in fase di indagini, con la precisazione che da ultimo è stata iscritta nel registro Per_1
degli indagati anche la resistente, per il reato di cui agli artt. 40 e 609 bis c.p. (cfr. Comunicazione della Procura dott.ssa ). Per_3
Ciò posto, va confermato l'affido esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso lo stesso.
Ciò in quanto, così come correttamente rilevato dal giudice relatore, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, sono emersi elementi tali da far ritenere l'ambiente materno non tutelante per la minore nonché elementi tali da denotare, allo stato, in capo alla resistente una incapacità genitoriale.
Invero, nonostante la resistente fosse consapevole (anche per esperienza diretta) di possibili atteggiamenti pregiudizievoli del padre, , non ha escluso lo stesso dal proprio Controparte_3
nucleo familiare, di cui fa parte anche la minore, . Per_1
In merito, occorre evidenziare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati, su istanza del soggetto interessato e in presenza di fatti sopravvenuti.
Per quanto concerne il diritto di visita della madre, deve confermarsi la disciplina prevista in via provvisoria.
Pertanto, la resistente potrà recarsi in Germania ogni volta che vorrà, previo avviso al ricorrente, e potrà accordarsi con il padre affinchè la minore possa essere accompagnata in Italia, con spese a carico della resistente, per poterla incontrare alla presenza o del ricorrente o di un membro del nucleo paterno.
Per quanto concerne le videochiamate, queste saranno effettuate dalla madre nella fascia oraria 19.00-20.00 secondo le modalità concordate all'udienza del 21.06.2024 (la madre comunicherà il proprio numero di cellulare al ricorrente ed effettuerà la videochiamata o sul cellulare del ricorrente o dei nonni paterni).
Il Tribunale prende atto della disponibilità del ricorrente a recarsi in Italia due-tre volte l'anno per consentire che la madre incontri la minore anche per il tramite dei SS delegati, affinchè gli stessi possano effettuare un monitoraggio dell'intero nucleo familiare e verificare le condizioni della piccola (cfr. verbale dell'udienza dell'undici ottobre 2024). Per_1
Dalle relazioni dei SS delegati, è emerso che la resistente sia stata avviata ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Il Tribunale auspica che la resistente prosegua il suddetto percorso e dispone che i SS delegati (comune di Castel Volturno) si attivino presso la competente ASL affinchè la resistente prosegua il suddetto percorso.
Il Tribunale auspica che anche il ricorrente segua un percorso di sostegno alla genitorialità.
Ciò posto, in sede di costituzione, il curatore speciale della minore ha avanzato domanda di sospensione della responsabilità genitoriale della resistente, deducendo l'incapacità genitoriale della nei confronti della figlia minore. CP_3
Tale domanda, tuttavia, non è stata reiterata in sede di note conclusive richiamate all'udienza dell'undici ottobre 2024.
In merito, occorre evidenziare che l'ultima relazione dei SS delegati (Comune di Castel
Volturno) descrive in maniera positiva la relazione genitoriale e un miglioramento della condizione della madre. In particolare, la dott.ssa che ha espletato la relazione, ha riferito: Testimone_1
“gli incontri sono stati in tutto tre ed in tutti gli incontri vi è stato un clima di serenità, comunicazione e collaborazione anche tra i due genitori, entrambi si sono mostrati educati ed attenti alle cure della piccola, la stessa ha riferito di voler stare anche con la madre. Per_1
Questi SS hanno riscontrato una sana crescita della minore presso la casa paterna, anche se la stessa ha manifestato più volte un forte desiderio di voler stare con la madre.” (Cfr. relazione SS del 28/08/2024).
Pertanto, tenuto conto della suddetta relazione, dell'attuale pendenza del procedimento penale (non ancora definito) e della disponibilità della resistente a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, si ritiene non sussistano, allo stato degli atti, i presupposti per un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale a carico della resistente, essendo la minore già adeguatamente tutelata dai provvedimenti in vigore.
In ogni caso, il Tribunale ritiene di dover predisporre un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS delegati (comune di Castel Volturno) sia per quanto concerne l'ambiente materno sia per quanto concerne le condizioni della minore, laddove la stessa sia portata in Italia dal padre e vengano effettuati incontri dinanzi ai SS delegati, così come da disponibilità dichiarata dal ricorrente, con onere di segnalare in via di urgenza all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, tenuto conto dello stato di disoccupazione della resistente e delle spese che quest'ultima dovrà sostenere per esercitare il diritto di visita della minore, che vive in Germania, il Tribunale ritiene, allo stato, di non prevedere alcun contributo di mantenimento ordinario a carico della stessa in favore della minore, fatta eccezione per le spese straordinarie che saranno suddivise tra le parti al 50%. Attesa la natura del giudizio, il Tribunale dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. affida la figlia minore in via esclusiva al padre, con collocazione presso lo stesso;
2. dispone che il diritto di visita della madre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. conferma la revoca del contributo di mantenimento ordinario a carico del ricorrente in favore della figlia minore;
4. rigetta, allo stato, la domanda di sospensione dalla responsabilità genitoriale della resistente;
5. stabilisce che la resistente contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia;
6. dispone che i SS delegati (comune di Castel Volturno) effettuino le attività indicate in parte motiva;
7. compensa le spese di lite;
8. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 04.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni D'Onofrio Presidente
Dott.ssa Giovanna Caso Giudice
Dott.ssa Luigia Franzese Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella indicata in epigrafe, vertente
TRA
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. ANNA MARIA Parte_1
MIRANDA, la quale lo rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTE
E
, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. CAROLINA Controparte_1
FERRO la quale la rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RESISTENTE
E
Avv. in qualità di curatore speciale della minore (nata il Parte_2 Persona_1
09/01/2017)
CURATORE SPECIALE
NONCHÉ
presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere Controparte_2
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: misure di protezione contro gli abusi familiari
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso, depositato in data 06/02/2024, il ricorrente ha esposto: - di essere il padre naturale di nata il [...], da una relazione more uxorio con la resistente;
- che con Per_1
decreto emesso in data 24/11/2020, all'esito del procedimento di regolamentazione della responsabilità genitoriale, il Tribunale ha disposto l'affido condiviso della minore, con collocazione presso la madre;
- che, dopo aver scoperto che la minore era stata vittima di abusi sessuali da parte del nonno materno, , ha sporto querela contro quest'ultimo e contro la resistente, Controparte_3
per non aver impedito il fatto;
- che pende a carico di altro procedimento penale Controparte_3
per il reato di violenza sessuale in danno della minore figlia della sorella della resistente;
- Per_2
che, per tali motivi, il ricorrente ha trattenuto la minore presso il proprio domicilio in Germania;
- che, in ossequio al provvedimento della Procura di S.M.C.V. la minore è stata sottoposta alle sedute psicologiche con la consulente incaricata d'ufficio; - che la minore, terminata l'audizione, è stata riportata in Germania presso il domicilio del ricorrente, dove attualmente vive insieme ai nonni paterni;
- di essere impossibilitato nell'iscrivere la minore a scuola in Germania e di non poterle assicurare tutela sanitaria ed uno status giuridico, stante che l'amministrazione tedesca richiede, a tali fini, un provvedimento giudiziario di affido esclusivo.
Tanto premesso, il ricorrente ha chiesto che fosse disposto, inaudita altera parte,
l'affidamento esclusivo della minore al padre, anche in via provvisoria, adottando ogni altro provvedimento di interesse per la minore.
Si è costituita la resistente, la quale ha contestato le avverse deduzioni, esponendo: - di aver sporto denuncia avverso il ricorrente per sottrazione internazionale della minore;
- che i SS delegati nel precedente procedimento, instaurato dal ricorrente nel 2020, avevano rilevato che il nonno materno non viveva con il nucleo familiare della resistente;
- che, allo stato, in seguito alla denuncia sporta dal ricorrente, non è stato mosso alcun addebito nei confronti della resistente;
- che mancano una relazione medico-legale, attestante le lesioni alle parti intime della minore e una relazione psicologica di quest'ultima; - di non avere alcun rapporto con il padre, , già da Controparte_3
tempo; - di aver visto quest'ultimo solo in due occasioni nel 2023.
Tanto premesso, la resistente ha chiesto rigettarsi l'istanza cautelare e disporsi l'affido esclusivo della figlia minore alla madre, anche in via provvisoria, con collocazione presso la stessa.
All'esito dell'udienza del 23/02/2025, il Giudice, ritenuto di non poter valutare nel merito la domanda, ha rigettato l'istanza ex art. 473 bis 15 c.p.c., riservando ogni provvedimento all'esito della successiva udienza (già fissata per la comparizione personale delle parti), nominando in qualità di curatore speciale della minore l'avv. e disponendo altresì che i SS Parte_2
competenti svolgessero una relazione sul contesto abitativo, sociale e familiare del nucleo materno.
Si è costituita l'avv. in qualità di curatore speciale della minore , Parte_2 Per_1
la quale ha esposto che: - dalla documentazione allegata è emerso il forte pregiudizio ai danni della minore nonché l'incapacità della resistente di svolgere la funzione di genitore tutelante nei confronti della figlia;
- che i SS incaricati dal Tribunale con provvedimento del 24/11/2020 non hanno svolto il monitoraggio del nucleo familiare della resistente;
- che dalle foto depositate dal ricorrente si evince che tra il 2020 e il 2022 la resistente non ha impedito a di frequentare la Controparte_3
propria abitazione e di relazionarsi con nonostante il procedimento penale pendente a Per_1
carico dello stesso per il reato di violenza sessuale in danno della minore figlia della sorella Per_2
della resistente nonché cugina della piccola ). Per_1
Tanto premesso, il Curatore speciale ha chiesto disporsi la sospensione della resistente dalla responsabilità genitoriale sulla figlia minore, in attesa dell'esito del procedimento penale pendente,
e disporsi l'affido esclusivo della minore al padre con collocazione presso lo stesso.
All'esito dell'udienza del 22/03/2024 il Giudice, acquisite le relazioni dei SS delegati e gli atti del procedimento penale a carico del padre della resistente, ha disposto in via provvisoria: -
l'affido esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso lo stesso;
- il diritto di visita della madre, da esercitarsi nelle seguenti modalità: almeno una videochiamata al giorno tra la madre e la minore da concordarsi tra le parti o, in mancanza di accordo tra le stesse, per il tramite dei SS delegati, con la previsione di incontri madre-figlia da effettuarsi alla presenza del ricorrente o di un membro del nucleo paterno;
- la revoca, in via provvisoria, del contributo di mantenimento a carico del padre in favore della figlia minore;
- l'onere del curatore speciale di esercitare un'attività di vigilanza sulle condizioni della minore presso il contesto paterno;
- il monitoraggio dei SS delegati del nucleo familiare materno, anche con accessi domiciliari;
- nessun contributo di mantenimento per la minore a carico della resistente, fatta eccezione per le spese straordinarie da ripartirsi al 50% tra le parti.
All'udienza del 21/06/2024, acquisita la relazione dei SS delegati, le parti personalmente comparse hanno raggiunto un accordo circa la regolamentazione delle videochiamate tra la madre e la minore, impegnandosi a collaborare al fine di consentire il diritto di visita della madre nella modalità degli incontri assistiti presso i SS competenti (cfr. verbale del 21/06/2024).
All'udienza dell'11/10/2024, acquisita la sentenza penale di condanna, in primo grado, di per il procedimento penale in danno della minore le relazioni dei SS Controparte_3 Per_2
delegati e del curatore speciale, la causa è stata rimessa in decisione.
Ciò posto, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, è emersa la sussistenza di due procedimenti penali a carico del padre della resistente, , entrambi per il reato di Controparte_3 cui all'art. 609 bis c.p.
In particolare, in data 15/04/2024 è stata emessa sentenza penale di condanna, in primo grado, di per il reato di violenza sessuale commesso in danno della minore Controparte_3 Per_2
(cfr. sentenza penale di condanna in atti). Pende, inoltre, un altro procedimento penale a carico di in danno della Controparte_3
minore in fase di indagini, con la precisazione che da ultimo è stata iscritta nel registro Per_1
degli indagati anche la resistente, per il reato di cui agli artt. 40 e 609 bis c.p. (cfr. Comunicazione della Procura dott.ssa ). Per_3
Ciò posto, va confermato l'affido esclusivo della figlia minore al padre, con collocazione presso lo stesso.
Ciò in quanto, così come correttamente rilevato dal giudice relatore, dagli atti di causa e dalle allegazioni delle parti, sono emersi elementi tali da far ritenere l'ambiente materno non tutelante per la minore nonché elementi tali da denotare, allo stato, in capo alla resistente una incapacità genitoriale.
Invero, nonostante la resistente fosse consapevole (anche per esperienza diretta) di possibili atteggiamenti pregiudizievoli del padre, , non ha escluso lo stesso dal proprio Controparte_3
nucleo familiare, di cui fa parte anche la minore, . Per_1
In merito, occorre evidenziare che i provvedimenti in materia di famiglia sono adottati allo stato degli atti e possono essere modificati, su istanza del soggetto interessato e in presenza di fatti sopravvenuti.
Per quanto concerne il diritto di visita della madre, deve confermarsi la disciplina prevista in via provvisoria.
Pertanto, la resistente potrà recarsi in Germania ogni volta che vorrà, previo avviso al ricorrente, e potrà accordarsi con il padre affinchè la minore possa essere accompagnata in Italia, con spese a carico della resistente, per poterla incontrare alla presenza o del ricorrente o di un membro del nucleo paterno.
Per quanto concerne le videochiamate, queste saranno effettuate dalla madre nella fascia oraria 19.00-20.00 secondo le modalità concordate all'udienza del 21.06.2024 (la madre comunicherà il proprio numero di cellulare al ricorrente ed effettuerà la videochiamata o sul cellulare del ricorrente o dei nonni paterni).
Il Tribunale prende atto della disponibilità del ricorrente a recarsi in Italia due-tre volte l'anno per consentire che la madre incontri la minore anche per il tramite dei SS delegati, affinchè gli stessi possano effettuare un monitoraggio dell'intero nucleo familiare e verificare le condizioni della piccola (cfr. verbale dell'udienza dell'undici ottobre 2024). Per_1
Dalle relazioni dei SS delegati, è emerso che la resistente sia stata avviata ad un percorso di sostegno alla genitorialità. Il Tribunale auspica che la resistente prosegua il suddetto percorso e dispone che i SS delegati (comune di Castel Volturno) si attivino presso la competente ASL affinchè la resistente prosegua il suddetto percorso.
Il Tribunale auspica che anche il ricorrente segua un percorso di sostegno alla genitorialità.
Ciò posto, in sede di costituzione, il curatore speciale della minore ha avanzato domanda di sospensione della responsabilità genitoriale della resistente, deducendo l'incapacità genitoriale della nei confronti della figlia minore. CP_3
Tale domanda, tuttavia, non è stata reiterata in sede di note conclusive richiamate all'udienza dell'undici ottobre 2024.
In merito, occorre evidenziare che l'ultima relazione dei SS delegati (Comune di Castel
Volturno) descrive in maniera positiva la relazione genitoriale e un miglioramento della condizione della madre. In particolare, la dott.ssa che ha espletato la relazione, ha riferito: Testimone_1
“gli incontri sono stati in tutto tre ed in tutti gli incontri vi è stato un clima di serenità, comunicazione e collaborazione anche tra i due genitori, entrambi si sono mostrati educati ed attenti alle cure della piccola, la stessa ha riferito di voler stare anche con la madre. Per_1
Questi SS hanno riscontrato una sana crescita della minore presso la casa paterna, anche se la stessa ha manifestato più volte un forte desiderio di voler stare con la madre.” (Cfr. relazione SS del 28/08/2024).
Pertanto, tenuto conto della suddetta relazione, dell'attuale pendenza del procedimento penale (non ancora definito) e della disponibilità della resistente a seguire un percorso di sostegno alla genitorialità, si ritiene non sussistano, allo stato degli atti, i presupposti per un provvedimento di sospensione della responsabilità genitoriale a carico della resistente, essendo la minore già adeguatamente tutelata dai provvedimenti in vigore.
In ogni caso, il Tribunale ritiene di dover predisporre un monitoraggio del nucleo familiare da parte dei SS delegati (comune di Castel Volturno) sia per quanto concerne l'ambiente materno sia per quanto concerne le condizioni della minore, laddove la stessa sia portata in Italia dal padre e vengano effettuati incontri dinanzi ai SS delegati, così come da disponibilità dichiarata dal ricorrente, con onere di segnalare in via di urgenza all'autorità giudiziaria competente eventuali situazioni pregiudizievoli per la minore.
Quanto alle statuizioni di carattere economico, tenuto conto dello stato di disoccupazione della resistente e delle spese che quest'ultima dovrà sostenere per esercitare il diritto di visita della minore, che vive in Germania, il Tribunale ritiene, allo stato, di non prevedere alcun contributo di mantenimento ordinario a carico della stessa in favore della minore, fatta eccezione per le spese straordinarie che saranno suddivise tra le parti al 50%. Attesa la natura del giudizio, il Tribunale dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando così provvede:
1. affida la figlia minore in via esclusiva al padre, con collocazione presso lo stesso;
2. dispone che il diritto di visita della madre sia esercitato secondo le modalità indicate in parte motiva;
3. conferma la revoca del contributo di mantenimento ordinario a carico del ricorrente in favore della figlia minore;
4. rigetta, allo stato, la domanda di sospensione dalla responsabilità genitoriale della resistente;
5. stabilisce che la resistente contribuisca al 50% delle spese straordinarie per la figlia;
6. dispone che i SS delegati (comune di Castel Volturno) effettuino le attività indicate in parte motiva;
7. compensa le spese di lite;
8. manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in S. Maria C. V. nella Camera di Consiglio del 04.02.2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Dott.ssa Luigia Franzese Dott. Giovanni D'Onofrio