Art. 57.
Per il personale gia' iscritto alla Cassa di previdenza, addetto alle Aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza ai sensi dell' art. 34 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e' determinata in base alle disposizioni del presente Ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del R. decreto 15 febbraio 1923-I, n. 574.
Per il personale gia' iscritto alla Cassa di previdenza, addetto alle Aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza ai sensi dell' art. 34 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e' determinata in base alle disposizioni del presente Ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del R. decreto 15 febbraio 1923-I, n. 574.