Articolo 57 della Legge 25 luglio 1941, n. 934
Articolo 56Articolo 58
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27 settembre 1941
Art. 57.

Per il personale gia' iscritto alla Cassa di previdenza, addetto alle Aziende municipalizzate che esercitano pubblici servizi di trasporto, la quota di indennita' o di pensione a carico della Cassa di previdenza ai sensi dell' art. 34 del R. decreto 30 settembre 1920, n. 1538 , e' determinata in base alle disposizioni del presente Ordinamento e ripartita con le norme stabilite dall'art. 3 del R. decreto 15 febbraio 1923-I, n. 574.

Entrata in vigore il 27 settembre 1941