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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 30/07/2025, n. 127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 127 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI SULMONA
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 1 ottobre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 55/2022 R.G.Lav. vertente TRA
in proprio ed in qualità di legale rappresentante di elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Armando Valeri, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso introduttivo OPPONENTE E
, in persona del Controparte_1 [...]
, domiciliato presso la sede di Viale Aldo Moro n.28/D e rappresentato e Controparte_2 CP_1 difeso ex art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Assunta Martorelli, come da delega in atti
OPPOSTA Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- In parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione n.365 del 9 dicembre 2021 in complessivi €.18.800,00;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.02.2022, in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante di ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.365 Parte_2 del 9.12.2021, con la quale gli veniva ingiunto, a titolo di sanzione amministrativa, l'importo di €.34.672,00, per le seguenti violazioni:
- articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito nella Legge 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015, per aver impiegato il sotto indicato lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzionato dalla stessa normativa sopra richiamata per un importo da € 1.500,00 ad € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
da € 3.000,00 ad € 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 gg. di effettivo lavoro;
da € 6.000,00 ad € 36.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 gg. di effettivo lavoro, che, con l'art. 1 della legge
145/2018 – a decorrere dal 1° gennaio 2019- è stata aumentata del 20% per un importo, rispettivamente – da 1.800,00 a
10.800,00; da 3.600,00 a 21.600,00; da 7.200,00 a 43.200,00; occupato dal 20/12/2019 al 31/12/2019 Parte_3 per n. 9 gg.;
- 2. articolo 1, commi 910-913, della L. n. 205/2017, per aver, il datore di lavoro, pagato le retribuzioni relative ai mesi da luglio 2017 a dicembre 2019 per n. 17 mensilità, ai lavoratori , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...] in contanti e sanzionato dalla stessa normativa sopra richiamata per ogni mensilità per un importo da € 1.000,00 Per_1 ad € 5.000,00.
1 A fondamento dell'opposizione, la società ricorrente ha dedotto l'insussistenza totale e/o parziale delle violazioni contestate nonché l'erroneità e la sproporzione nella determinazione della misura della sanzione e conseguente violazione dell'articolo 11 legge 689/1981.
Con memoria difensiva depositata il 2.04.2022, l' si è costituito in giudizio, contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto, ha concluso per la declaratoria di piena legittimità dell'ordinanza adottata.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Il fondamento storico della pretesa sanzionatoria in oggetto scaturisce all'esito dell'attività di controllo eseguita dall' il 31.12.2019 presso i locali della società dove hanno trovato a svolgere attività CP_1 lavorativa le persone di seguito indicate: , , Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5
e .
[...] Controparte_3
Nel procedere alla disamina del materiale probatorio acquisito, vanno condivisi i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per cui i verbali redatti dagli ispettori nel corso dell'accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, per quanto attiene ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (in tal senso si veda ex multis Cass. 10.6.2014 n. 13054 e Cass.
6.6.2008 n. 15073).
Dunque, seppure le dichiarazioni rese in sede ispettiva non possano avere una rilevanza in sé, in assenza di altri elementi, e non siano assistite da alcuna efficacia privilegiate, le stesse costituiscono comunque un elemento che può essere apprezzato dal giudice, in relazione della particolare coerenza o dell'attendibilità delle stesse con riferimento alle circostanze del caso concreto ed alle modalità con cui sono rese, rispetto ai fatti in esse affermati.
Poste tali considerazioni di ordine generale, è emerso nel caso di specie, dalla documentazione in atti con particolare riferimento alle circostanze dichiarate dai lavoratori in sede ispettiva nonché dalle prove testimoniali escusse, che il lavoratore fosse inserito all'interno della struttura Parte_3 organizzativa e che già dalla data del 20.12.2019 svolgeva attività lavorativa nei locali della società opponente.
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, gli ispettori hanno accertato de visu che Parte_3
in abiti di lavoro, il giorno dell'accesso era intento a svolgere l'attività lavorativa, e lo stesso sentito
[...] nell'immediatezza, ha dichiarato di aver iniziato a lavorare per la società il giorno 20 dicembre 2019, riferendo che: “lavoro qui facendo delle prove dimostrative a far data dal 20/12/2019 con orario dalle 4:30 alle 8:30,
Al momento non sono assunto in quanto ho cessato da poco di lavorare presso la pasticceria Palazzone s.r.l. di Sulmona, via della Repubblica. Sono pasticcere professionista con quarant'anni di esperienza in varie parti del mondo. Al momento non ho percepito retribuzione, ma comunque una volta assunto con regolare contratto il compenso sarà di circa 8 € ora. Preciso che in data 30/12/2019 ho consegnato i documenti d'identità e
2 codice fiscale al signor per essere assunto. Unitamente al sottoscritto vi lavora la sig.ra Parte_1 [...]
aiuto pasticcere e con mansione di fornaio.” CP_3 Parte_4
L'inizio della prestazione lavorativa alla data sopra indicata, così come lo svolgimento dell'attività lavorativa sono confermati da e da , rispettivamente fornaio e aiuto Parte_4 Controparte_3 pasticcera.
Quanto alla violazione di cui al n.2 dell'ordinanza ingiunzione opposta, si ritiene che la circostanza che i pagamenti in contanti consistevano in acconti settimanali che il datore di lavoro corrispondeva a richiesta del dipendente, come riferito dai testi escussi, non vale di per sé ad escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione irrogata a detto titolo.
Il comma 910 della L.205/2017 dispone infatti che il pagamento dello stipendio debba avvenire attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. È fatto divieto (comma 911) di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore e l'eventuale firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 912).
Orbene, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza, sono consentiti anche mezzi di pagamento diversi da quelli esplicitamente consentiti dalla legge, purché una tracciabilità possa essere individuata, tracciabilità che nel caso in oggetto non è stata riscontrata.
Venendo ora alla misura delle sanzioni amministrative irrogate si ritiene che la quantificazione delle sanzioni operata nell'ordinanza opposta vada rideterminata in riferimento alla violazione di cui al punto 1nella misura pari al minimo edittale ossia per un importo pari ad €.1.800,00, - ciò in considerazione del fatto che la violazione ha riguardato la posizione di un solo lavoratore. Del pari, quanto alla violazione di cui al punto 2, si ritiene che essa debba essere congruamente rideterminatanella minor misura di € 1.000,00 per n. 17 mensilità (da luglio 2018 a dicembre 2019) ovvero in complessivi €17.000,00, tenuto conto dell'effettivo periodo di vigenza della normativa di cui all'art. 1 commi 910-913 L. 205/2017.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
Sulmona, 1 ottobre 2024
Il Giudice
f.to digit. Alessandra De Marco
3
In funzione di Giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Alessandra De Marco, all'udienza del 1 ottobre 2024, nella causa di lavoro in primo grado iscritta al n. 55/2022 R.G.Lav. vertente TRA
in proprio ed in qualità di legale rappresentante di elettivamente Parte_1 Parte_2 domiciliato in Sulmona presso lo studio dell'avv. Armando Valeri, che lo rappresenta e difende, come da procura allegata al ricorso introduttivo OPPONENTE E
, in persona del Controparte_1 [...]
, domiciliato presso la sede di Viale Aldo Moro n.28/D e rappresentato e Controparte_2 CP_1 difeso ex art. 417-bis c.p.c., dalla dott.ssa Assunta Martorelli, come da delega in atti
OPPOSTA Definitivamente pronunciando, ogni ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, ha emesso, mediante lettura del dispositivo, la seguente SENTENZA
- In parziale accoglimento dell'opposizione, ridetermina la sanzione amministrativa irrogata con ordinanza-ingiunzione n.365 del 9 dicembre 2021 in complessivi €.18.800,00;
- Compensa tra le parti le spese del giudizio;
- Motivi in 60 gg. MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 3.02.2022, in proprio ed in qualità di legale Parte_1 rappresentante di ha proposto opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n.365 Parte_2 del 9.12.2021, con la quale gli veniva ingiunto, a titolo di sanzione amministrativa, l'importo di €.34.672,00, per le seguenti violazioni:
- articolo 3, comma 3, del D.L. n. 12/2002 convertito nella Legge 73/2002, sostituito dall'art. 22, comma 1, D. Lgs. 151/2015, per aver impiegato il sotto indicato lavoratore senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, sanzionato dalla stessa normativa sopra richiamata per un importo da € 1.500,00 ad € 9.000,00 per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore sino a 30 giorni di effettivo lavoro;
da € 3.000,00 ad € 18.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore da 31 e sino a 60 gg. di effettivo lavoro;
da € 6.000,00 ad € 36.000,00 per ciascun lavoratore irregolare, in caso di impiego del lavoratore oltre 60 gg. di effettivo lavoro, che, con l'art. 1 della legge
145/2018 – a decorrere dal 1° gennaio 2019- è stata aumentata del 20% per un importo, rispettivamente – da 1.800,00 a
10.800,00; da 3.600,00 a 21.600,00; da 7.200,00 a 43.200,00; occupato dal 20/12/2019 al 31/12/2019 Parte_3 per n. 9 gg.;
- 2. articolo 1, commi 910-913, della L. n. 205/2017, per aver, il datore di lavoro, pagato le retribuzioni relative ai mesi da luglio 2017 a dicembre 2019 per n. 17 mensilità, ai lavoratori , , e Parte_4 Parte_5 Parte_6 [...] in contanti e sanzionato dalla stessa normativa sopra richiamata per ogni mensilità per un importo da € 1.000,00 Per_1 ad € 5.000,00.
1 A fondamento dell'opposizione, la società ricorrente ha dedotto l'insussistenza totale e/o parziale delle violazioni contestate nonché l'erroneità e la sproporzione nella determinazione della misura della sanzione e conseguente violazione dell'articolo 11 legge 689/1981.
Con memoria difensiva depositata il 2.04.2022, l' si è costituito in giudizio, contestando CP_1 quanto ex adverso dedotto, ha concluso per la declaratoria di piena legittimità dell'ordinanza adottata.
All'odierna udienza, istruita mediante l'escussione dei testimoni indicati dalle parti, la causa, previo deposito di note conclusive autorizzate, è stata discussa e decisa, dando lettura del dispositivo.
L'opposizione è infondata e va pertanto rigettato per le ragioni di seguito precisate.
Il fondamento storico della pretesa sanzionatoria in oggetto scaturisce all'esito dell'attività di controllo eseguita dall' il 31.12.2019 presso i locali della società dove hanno trovato a svolgere attività CP_1 lavorativa le persone di seguito indicate: , , Parte_3 Parte_4 Parte_6 Parte_5
e .
[...] Controparte_3
Nel procedere alla disamina del materiale probatorio acquisito, vanno condivisi i principi elaborati dalla più recente giurisprudenza di legittimità, per cui i verbali redatti dagli ispettori nel corso dell'accertamento fanno piena prova, fino a querela di falso, per quanto attiene ai fatti che i funzionari stessi attestino avvenuti in loro presenza, mentre, per le altre circostanze di fatto che i verbalizzanti segnalino di avere accertato, il materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro specifico contenuto probatorio o il concorso d'altri elementi renda superfluo l'espletamento di ulteriori mezzi istruttori (in tal senso si veda ex multis Cass. 10.6.2014 n. 13054 e Cass.
6.6.2008 n. 15073).
Dunque, seppure le dichiarazioni rese in sede ispettiva non possano avere una rilevanza in sé, in assenza di altri elementi, e non siano assistite da alcuna efficacia privilegiate, le stesse costituiscono comunque un elemento che può essere apprezzato dal giudice, in relazione della particolare coerenza o dell'attendibilità delle stesse con riferimento alle circostanze del caso concreto ed alle modalità con cui sono rese, rispetto ai fatti in esse affermati.
Poste tali considerazioni di ordine generale, è emerso nel caso di specie, dalla documentazione in atti con particolare riferimento alle circostanze dichiarate dai lavoratori in sede ispettiva nonché dalle prove testimoniali escusse, che il lavoratore fosse inserito all'interno della struttura Parte_3 organizzativa e che già dalla data del 20.12.2019 svolgeva attività lavorativa nei locali della società opponente.
Contrariamente a quanto affermato dall'opponente, gli ispettori hanno accertato de visu che Parte_3
in abiti di lavoro, il giorno dell'accesso era intento a svolgere l'attività lavorativa, e lo stesso sentito
[...] nell'immediatezza, ha dichiarato di aver iniziato a lavorare per la società il giorno 20 dicembre 2019, riferendo che: “lavoro qui facendo delle prove dimostrative a far data dal 20/12/2019 con orario dalle 4:30 alle 8:30,
Al momento non sono assunto in quanto ho cessato da poco di lavorare presso la pasticceria Palazzone s.r.l. di Sulmona, via della Repubblica. Sono pasticcere professionista con quarant'anni di esperienza in varie parti del mondo. Al momento non ho percepito retribuzione, ma comunque una volta assunto con regolare contratto il compenso sarà di circa 8 € ora. Preciso che in data 30/12/2019 ho consegnato i documenti d'identità e
2 codice fiscale al signor per essere assunto. Unitamente al sottoscritto vi lavora la sig.ra Parte_1 [...]
aiuto pasticcere e con mansione di fornaio.” CP_3 Parte_4
L'inizio della prestazione lavorativa alla data sopra indicata, così come lo svolgimento dell'attività lavorativa sono confermati da e da , rispettivamente fornaio e aiuto Parte_4 Controparte_3 pasticcera.
Quanto alla violazione di cui al n.2 dell'ordinanza ingiunzione opposta, si ritiene che la circostanza che i pagamenti in contanti consistevano in acconti settimanali che il datore di lavoro corrispondeva a richiesta del dipendente, come riferito dai testi escussi, non vale di per sé ad escludere la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione irrogata a detto titolo.
Il comma 910 della L.205/2017 dispone infatti che il pagamento dello stipendio debba avvenire attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi: a) bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
b) strumenti di pagamento elettronico;
c) pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
d) emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo comprovato impedimento, a un suo delegato. È fatto divieto (comma 911) di corrispondere la retribuzione per mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore e l'eventuale firma apposta dal lavoratore sulla busta paga non costituisce prova dell'avvenuto pagamento della retribuzione (comma 912).
Orbene, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità delle operazioni eseguite, anche attraverso la loro esibizione agli organi di vigilanza, sono consentiti anche mezzi di pagamento diversi da quelli esplicitamente consentiti dalla legge, purché una tracciabilità possa essere individuata, tracciabilità che nel caso in oggetto non è stata riscontrata.
Venendo ora alla misura delle sanzioni amministrative irrogate si ritiene che la quantificazione delle sanzioni operata nell'ordinanza opposta vada rideterminata in riferimento alla violazione di cui al punto 1nella misura pari al minimo edittale ossia per un importo pari ad €.1.800,00, - ciò in considerazione del fatto che la violazione ha riguardato la posizione di un solo lavoratore. Del pari, quanto alla violazione di cui al punto 2, si ritiene che essa debba essere congruamente rideterminatanella minor misura di € 1.000,00 per n. 17 mensilità (da luglio 2018 a dicembre 2019) ovvero in complessivi €17.000,00, tenuto conto dell'effettivo periodo di vigenza della normativa di cui all'art. 1 commi 910-913 L. 205/2017.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, le spese del giudizio vanno integralmente compensate.
Sulmona, 1 ottobre 2024
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f.to digit. Alessandra De Marco
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