Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 777 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A Sent. N.
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O Cron. N.
Il Tribunale di Brescia, Sezione Seconda civile, nella persona del Rep. N. giudice unico dott. Luciano Ambrosoli
R. Gen. N.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A 16691/2017 nella causa civile n. 16691/2017 Ruolo Generale promossa N. Parte_1 d a avv. AL RR, rappresentato e difeso dall'avv. Silvia Valeria Pacchiani del foro di Bergamo per procura in calce all'atto di citazione
OGGETTO:
ATTORE Prestazione d'opera c o n t r o intellettuale
e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
rappresentati e difesi dall'avv. Anna Ribola del foro di Brescia per procura a margine della comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTI
e nei confronti di
ZU IN PL, , in persona del procuratore per la rappresentanza generale per l'Italia, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandra Locatelli del foro di Bergamo per procura in calce alla copia notificata dell'atto di citazione del terzo
TERZO CHIAMATO
CONCLUSIONI
Dell'attore
“in via principale: condannare , Controparte_1 Controparte_2
e in via tra loro solidale, al pagamento a favore Controparte_3 dell'attore della complessiva somma di € 11.708,27 (€ 8.011,72 oltre accessori di legge + € 3.696,55 oltre accessori di legge) oltre ad accessori di legge e a interessi dal dovuto al saldo, o di quella diversa maggiore o minore ritenuta di giustizia […];
Con integrale rifusione delle spese di causa. in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte in via riconvenzionale da , Controparte_1
e dichiarare ZU IN PL Controparte_2 Controparte_3 tenuta a manlevare l'Avv. AL RR dalle predette domande e per l'effetto condannare la suddetta compagnia di assicurazione al pagamento di tutte le somme che l'Avv. RR fosse obbligato a corrispondere ai convenuti, ivi comprese le spese legali;
Spese e competenze di lite rifuse”.
Del convenuto
“Nel merito, in via principale: rigettare ogni e qualsiasi domanda avversaria in quanto infondata in fatto ed in diritto per i motivi di cui in premessa ex art.1460 c.c. ovvero per la miglior motivazione ritenuta, di legge e/o giustizia;
in ogni caso, dichiarare che nulla è dovuto dai signori
, e all'attore per i fatti e le Controparte_2 CP_3 Controparte_1 ragioni di cui è causa.
In via riconvenzionale:
- dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le parti come meglio descritto in premessa e/o comunque dichiarare non dovuto il compenso preteso dall'avv. AL RR per grave inadempimento di quest'ultimo; per l'effetto, condannare l'avv. AL RR a restituire agli odierni convenuti la somma corrispostagli a titolo di acconto, pari a euro 6.000,00, oltre interessi dal dovuto al saldo.
- in ogni caso, condannare l'attore al risarcimento dei danni tutti, come meglio descritti in narrativa (comparsa di costituzione e risposta del
30.01.2018), conseguentemente patiti dai signori Controparte_3
e , patrimoniali e non patrimoniali, Controparte_2 Controparte_1 presenti e futuri, nella misura che risulterà accertata e/o dovuta in corso di causa, anche in via equitativa.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo.
In subordine: nella denegata e non creduta ipotesi in cui qualsivoglia somma risultasse dovuta dagli odierni convenuti all'avvocato AL RR, compensarla, anche parzialmente, con quanto dovuto da quest'ultimo agli odierni convenuti a titolo risarcitorio, e per i fatti tutti di cui è causa, nella misura accertata e/o ritenuta in corso di causa, anche equitativamente.
In ogni caso: con vittoria di spese e competenze professionali di causa.
In via istruttoria: rigettarsi ogni istanza istruttoria ex adverso rassegnata, siccome inammissibile e infondata, e ammettersi la prova per testi sui capitoli di prova articolati nella memoria dei convenuti ex art.183, VI cpc n.2”.
Del terzo chiamato
“NEL MERITO:
Rigettarsi integralmente le domande formulate nei confronti dell'avv. AL RR, in quanto infondate in fatto ed in diritto.
IN VIA SUBORDINATA PRELIMINARE:
Nella non creduta ipotesi di responsabilità dell'avv. AL RR, nella causazione dei danni per cui è causa, con conseguente condanna dello stesso, dichiararsi l'inoperatività e l'inefficacia della polizza n. 537A6195 e dei diritti da essa derivanti, per intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c. - 3 -
IN VIA SUBORDINATA DI MERITO:
Nella non creduta ipotesi di responsabilità dell'avv. AL RR, nella causazione dei danni per cui è causa, con conseguente condanna dello stesso, previa massima riduzione del risarcimento ad una somma limitata e contenuta nel suo preciso ammontare, dichiararsi l'inoperatività e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della polizza n. 537A6195, per i motivi di cui in atti, anche per mancato adempimento dell'obbligo di avviso e di salvataggio c.c. con le conseguenze di cui all'art. 1915 c.c. e per l'effetto rigettarsi in toto la domanda di manleva formulata nei confronti di ZU IN LC., e solo in via di estremo subordine, ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ex art. 1915 II comma c.c.
NEL MERITO E IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
Si chiede che la condanna di manleva proposta nei confronti della ZU IN LC sia contenuta nei limiti del massimale della polizza n. 537A6195 (€ 1.000.000,00), alle condizioni di assicurazione che integralmente si richiamano, con le esclusioni e le delimitazioni e le franchigie ivi previste (minimo di € 250 e massimo di € 25.000,00).
IN OGNI CASO:
Spese e compensi di causa interamente rifusi”.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato il 20 ottobre 2017 AL RR, avvocato del foro di Bergamo, ha convenuto in giudizio i signori e e ne ha Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3 chiesto la condanna in solido al pagamento della somma di € 11.708,27 oltre accessori di legge e interessi dal dovuto al saldo, o della maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, a titolo di compenso per le prestazioni professionali svolte a favore dei convenuti, di assistenza e rappresentanza in un giudizio civile avanti alla Corte di Cassazione e di assistenza stragiudiziale nelle procedure esecutive immobiliari nn.ri 484/05, 485/05 e 486/05 promosse nei loro confronti da Controparte_4
I convenuti si sono costituiti con comparsa di costituzione e risposta 30 gennaio 2018 e hanno chiesto: a) in via pregiudiziale di accertarsi e dichiararsi il mancato assolvimento della preventiva procedura di negoziazione assistita e di dichiarare la domanda attrice improcedibile;
b) in via preliminare di dichiarare la prescrizione del presunto diritto di credito vantato dall'attore ex art. 2956-2957 c.c. (eccezione rinunciata all'udienza di precisazione delle conclusioni); c) in via principale e nel merito di rigettare la domanda di pagamento dell'avv. RR in quanto infondata in forza dell'art. 1460 c.c. e perché in ogni caso nulla è dovuto;
d) in via riconvenzionale, di dichiarare risolto il contratto di prestazione d'opera intellettuale intercorso tra le parti e/o di dichiarare non dovuto il compenso preteso dall'avv. RR per grave inadempimento, e di condannare - 4 -
l'attore a restituire la somma a lui corrisposta a titolo di acconto di € 6.000,00, oltre agli interessi, e di condannarlo inoltre al risarcimento dei danni tutti patiti dai convenuti, patrimoniali e non patrimoniali, nella misura che sarà accertata in corso di causa anche in via equitativa;
e) in via subordinata, di compensare i compensi professionali eventualmente dovuti all'avv. RR con il credito dei convenuti per risarcimento danni.
Con decreto del presidente della sezione è stata fissata udienza collegiale di comparizione in applicazione dell'art. 14 d.lgs. 150/2011 e in esito all'udienza del 26 febbraio 2018, ritenuto di dover procedere con il rito ordinario, la causa è stata rinviata ad udienza ex art. 183 c.p.c. avanti al giudice monocratico.
Celebrata la nuova udienza di prima comparizione, il giudice ha rigettato l'eccezione di mancato esperimento della negoziazione assistita in quanto nella fattispecie non obbligatoria e ha autorizzato l'avv. AL RR, in relazione all'azione riconvenzionale di responsabilità promossa nei suoi confronti, alla chiamata in garanzia dell'assicuratore ZU IN LC.
Costituitasi con comparsa in data 6 agosto 2019, ZU IN LC ha chiesto il rigetto delle domande formulate dai convenuti nei confronti dell'avv. RR e in via subordinata preliminare di dichiarare l'inoperatività e l'inefficacia della polizza n. 537A6195 e dei diritti da essa derivanti, per intervenuta prescrizione ex art. 2952 c.c.; in via subordinata di merito ha chiesto, per il caso di ritenuta responsabilità dell'assicurato nella causazione dei danni, di dichiarare l'inoperatività e/o l'inefficacia e/o l'invalidità della polizza n. 537A6195 per mancato adempimento dell'obbligo di avviso e di salvataggio ai sensi dell'art. 1915 c.c. e di rigettare perciò la domanda di manleva formulata nei confronti di ZU IN LC., o in via di estremo subordine di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ex art. 1915, comma 2°, c.c. e tenendo comunque conto dei limiti di massimale (€ 1.000.000,00) e delle esclusioni e franchigie di polizza (minimo di € 250,00 e massimo di € 25.000,00).
Autorizzato il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c., la causa è stata istruita mediante produzione di documenti e con assunzione di testimoni e dell'interrogatorio formale dell'attore e, fissata udienza di precisazione delle conclusioni (nella quale, deferito dall'attore il giuramento decisorio in ordine al mancato pagamento del compenso per attività stragiudiziale, i convenuti hanno rinunciato all'eccezione di prescrizione presuntiva), la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.
Motivi della decisione
1. L'avv. Baldassare agisce per il pagamento di compensi professionali del totale importo di € 11.708,27, oltre a CPA, IVA e - 5 -
interessi, per attività di assistenza (i) giudiziale avanti alla Corte di Cassazione nella causa civile n. 7114/2006-9919/2006 RG, definita con sentenza n. 10525 depositata il 13 maggio 2011 (doc. 8), e (ii) stragiudiziale nelle procedure esecutive immobiliari nn. 484, 485 e 486 del 2005, tutte promosse da nei Controparte_4 confronti, rispettivamente, di e Controparte_1 Controparte_2
e concluse con rinuncia agli atti del creditore Controparte_3 procedente (a seguito di integrale soddisfazione del suo credito) e dichiarazione di estinzione in data 12 settembre 2006 (doc. da 13 a 19 attore).
Per ciascuna delle prestazioni professionali sono state redatte separate note pro forma datate 4 settembre 2017 (doc. 10 e 20 attore), che per l'attività giudiziale espongono credito imponibile, al netto dell'acconto dichiarato di € 3.995,10, di € 8.011,72 (oltre a CPA 4% e IVA 22%) e, per l'attività stragiudiziale, un credito ulteriore imponibile di € 3.696,55; le due note sono accompagnate da lungo e analitico elenco degli atti di corrispondenza, colloquio telefonico e convegno in studio o fuori studio con i clienti, che in un caso sono collocate in ampio periodo compreso tra il 20 giugno 2005 e il 28 giugno 2011 e nell'altro tra il 23 febbraio e il 14 settembre 2006 (oltre a una telefonata del 7 novembre 2006 proveniente dal geom.
zio di , cognato di . CP_2 CP_3 CP_2 Controparte_1
2. Infondata l'eccezione di improcedibilità per mancato invito alla stipulazione di convenzione di negoziazione assistita (l'art. 3 comma 1 D.L. n. 132/2014 esclude l'obbligatorietà della negoziazione nelle “controversie concernenti obbligazioni contrattuali derivanti da contratti conclusi tra professionisti e consumatori”) e abbandonata quella di prescrizione presuntiva ex artt. 2956 e 2957 c.c. del credito per compenso per attività stragiudiziale (v. verbale dell'udienza 4 luglio 2024), nel merito i convenuti non negano il rapporto contrattuale di patrocinio né l'esecuzione di prestazioni giudiziali e stragiudiziali ad opera dell'avv. RR, ma contestano la violazione del dovere di diligenza ex art. 1176 c.c. e oppongono alla domanda di pagamento l'eccezione ex art. 1460 c.c. e la domanda riconvenzionale di risoluzione del contratto e di ripetizione dell'acconto versato di € 6.000,00 (v. doc. 67 e 68) e di risarcimento dei danni.
3. Le due prestazioni d'opera professionale dedotte a fondamento della domanda di pagamento traggono occasione entrambe dalla pronuncia della sentenza n. 407/2005 della Corte di Appello di Brescia, depositata il 17 maggio 2005 (doc. 30 convenuto), che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Brescia n. 1251/2002 depositata il 19 febbraio 2002 (doc. 18), ha dichiarato la concorrente responsabilità, nella misura di un terzo ciascuno, della società di e della CP_5 Controparte_6 vittima nella causazione del sinistro Controparte_7 - 6 -
avvenuto il 23 febbraio 1991, allorché morì Controparte_7 folgorato da una scarica di energia elettrica proveniente dall'idropulitrice (di proprietà del datore di lavoro e CP_5 prodotta e revisionata da che, autorizzato dal Controparte_8 datore di lavoro, stava utilizzando per il lavaggio della propria automobile personale.
La sentenza di primo grado aveva escluso la concorrente responsabilità della vittima e condannato e CP_5 CP_8
(e assicuratore per la responsabilità
[...] Controparte_4 civile di al pagamento in solido, in favore di CP_5 [...]
(moglie di e dei figli e CP_1 Controparte_7 CP_2
(minorenni all'epoca dell'evento), della Controparte_3 complessiva somma di € 408.600,00 (€ 125.600,00 + € 3.000,00 per danno patrimoniale, € 80.000,00 per danno morale in favore della moglie, € 100.000 per ciascuno dei figli) oltre alle spese di lite.
La sentenza di secondo grado, dichiarata la concorrente responsabilità dei due convenuti e della vittima in pari misura di un terzo (ed esclusa la responsabilità diretta e solidale per l'intero di
(i) ha conseguentemente ridotto nella misura Controparte_4 di 1/3 l'importo capitale dei risarcimenti a ciascuno spettanti, e condannato perciò e al pagamento in CP_5 Controparte_8 solido di € 272.400,00; (ii) ha condannato inoltre gli stessi convenuti al pagamento degli interessi compensativi, non considerati dalla pronuncia del tribunale, e li ha calcolati forfettariamente al tasso del 4% sul minor importo di € 231.210,00, ossia sulla semisomma del capitale originario (devalutato alla data del fatto) e di quello rivalutato;
(iii) ha condannato a tenere Controparte_4 indenne il proprio assicurato per la somma dovuta agli CP_5 eredi nei limiti della somma di € 136.200,00 oltre interessi CP_2 compensativi, corrispondente alla quota di un terzo di diretta spettanza della società datrice di lavoro e proprietaria dell'idropulitrice; (iv) ha infine condannato Controparte_1 [...]
e a restituire a le CP_3 Controparte_2 Controparte_4 somme ad essi corrisposte da in forza della Controparte_4 provvisoria esecutività della sentenza di primo grado.
4. Nei giudizi di primo e di secondo grado e i Controparte_1 figli e sono stati rappresentati e difesi non CP_2 Controparte_3 dall'avv. RR bensì dall'avv. Domenico Dentamaro.
L'avv. RR ha però partecipato ai due gradi di merito della controversia in qualità di difensore di Persona_1 fratello della vittima, volontariamente intervenuto ad adiuvandum della domanda di cognata e nipoti e per chiedere inoltre in proprio favore la condanna di e del suo assicuratore al CP_5 risarcimento del danno personalmente sofferto per la morte del congiunto (la sentenza di primo grado ha liquidato in suo favore € - 7 -
15.000,00 a titolo di danno morale, e la Corte d'Appello ha interamente riformato, dichiarando improponibile la domanda, avendo trasferito l'azione di danni in sede penale Persona_1 costituendosi parte civile nel giudizio a carico di CP_9 legale rappresentante di condannato a pena di sei mesi CP_5 di reclusione per reato di omicidio colposo e a provvisionale in favore della parte civile con sentenza del Pretore di Brescia n. 4858/1998, confermata nei successivi gradi di giudizio: v. doc. 11, 12, 12 bis convenuti).
L'incarico di e Controparte_1 Controparte_3 [...] all'avv. RR, e le prestazioni d'opera intellettuale CP_2 delle quali il legale chiede in questa sede il pagamento, sono successivi al deposito della sentenza di appello, e hanno ad oggetto:
A) la consulenza stragiudiziale nei procedimenti di pignoramento immobiliare promossi da nei Controparte_4 confronti di di e di Controparte_1 Controparte_3 [...] per il recupero (parziale, al netto di quanto L' CP_2 CP_5 era comunque tenuta a versare in esito alla sentenza della Corte d'Appello) delle somme che, in adempimento della pronuncia di primo grado provvisoriamente esecutiva, erano state già corrisposte agli eredi a titolo di risarcimento danni;
CP_2
B) l'assistenza e rappresentanza degli stessi eredi nel CP_2 giudizio di cassazione promosso avverso la sentenza della Corte d'appello di Brescia, conclusosi con il rigetto del ricorso (e di quello incidentale di con sentenza n. 10525/2011 della Controparte_8
Corte di Cassazione, depositata il 13 maggio 2011 (doc. 84 convenuto).
4.1 Quanto all'assistenza e consulenza stragiudiziale nelle procedure di pignoramento immobiliare promosse da
[...] per la restituzione parziale degli indennizzi, i Controparte_4 convenuti lamentano che l'avv. RR – informato dei solleciti di pagamento per totali € 239.033,55 e degli atti di precetto notificati nell'agosto 2005 e dei pignoramenti immobiliari notificati e trascritti nel settembre 2005 – consigliò loro, nel corso di sessioni in studio e telefoniche avvenute nel settembre 2005, di non pagare le somme richieste dall'assicuratore in quanto, a suo dire, la proposizione del ricorso per cassazione avrebbe automaticamente prodotto la sospensione delle procedure esecutive: nonostante il ricorso per cassazione presentato il 20 febbraio 2006 le procedure esecutive immobiliari continuarono il loro corso sino all'istanza di vendita dei beni pignorati, e solo a settembre 2006 l'avv. RR disse loro che dovevano corrispondere al creditore procedente la somma nel frattempo salita, per capitale e interessi al 4 settembre 2006, a € 245.908,20, oltre alle spese legali della controparte quantificate in € 14.094,27 (moltiplicando per 3 il compenso di € 4.698,12 per singola - 8 -
procedura, nonostante il contenzioso avesse ad oggetto la medesima situazione sostanziale).
4.2 Con riguardo all'assistenza e consulenza nel giudizio di impugnazione avanti alla Corte di Cassazione, i convenuti rilevano che il ricorso, con la sentenza 13 maggio 2011 n. 10525/2011, è stato rigettato in quanto inammissibile per inosservanza del requisito di autosufficienza (dal testo del ricorso deve essere possibile desumere la ricostruzione del fatto, sostanziale e processuale, sufficiente a far comprendere e valutare le censure mosse alla decisione senza necessità di attingere ad atti e documenti della causa di merito, ai quali la corte di legittimità non ha accesso) oltre che per assenza di specifica censura a sostegno dei lamentati vizi di motivazione, la cui esposizione si esaurisce in una inammissibile richiesta di riesame del merito della decisione.
5. L'attore ha per la prima volta contestato in memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c. la ricostruzione in fatto dei convenuti concernente la richiesta di consulenza sulle procedure esecutive promosse da e il consiglio ricevuto di non pagare perché il Controparte_4 ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia le avrebbe fermate.
Premesso che l'omessa contestazione nella prima udienza o difesa successiva al deposito della comparsa non produce da sé irreversibili effetti ex art. 115 c.p.c., ben potendo le mere contestazioni dei fatti costitutivi delle domande riconvenzionali ed eccezioni del convenuto essere proposte dall'attore entro i termini delle preclusioni assertive, si osserva che l'avv. RR sostiene che nel luglio 2005 egli fu contattato, per il tramite del geom. da lui assistito nei due gradi del giudizio di Persona_1 merito, dagli odierni convenuti, e fu incaricato, previa revoca dell'incarico e pagamento del compenso del precedente difensore avv. Dentamaro, della predisposizione e presentazione del ricorso per cassazione avverso la sentenza n. 407/2005 della Corte d'Appello, e che non gli fu invece richiesto di occuparsi delle procedure esecutive se non dopo la notifica, in data 28 gennaio 2006, dei decreti di fissazione dell'udienza 1 marzo 2006 nei tre giudizi di esecuzione, ed egli, come da richiesta dei signori contattò Parte_2 dapprima telefonicamente e poi a mezzo fax l'avv. Molinari (difensore di affinché chiedesse un rinvio Controparte_4 dell'udienza (poi in effetti richiesto e accordato dal giudice al 4 luglio 2006) per consentire un accordo stragiudiziale che poteva prevedere anche la rinuncia al ricorso per cassazione (e che, pur dopo incontro nello studio dell'avv. Molinari svoltosi il 10 luglio 2006, non fu raggiunto) .
Secondo la ricostruzione dell'avv. RR in memoria n. 1, in particolare: - 9 -
- la fase esecutiva, al tempo della notifica del precetto, fu seguita dal precedente difensore avv. Dentamaro, il quale prese contatto con l'avv. Molinari (difensore di e Controparte_4 con l'avv. Carini (difensore di per una definizione Controparte_8 transattiva
- egli, nei colloqui e negli incontri a luglio e settembre 2005 avvenuti sempre per il tramite del geom. non Persona_1 trattò mai delle questioni esecutive ma solo dell'incarico per impugnazione della sentenza di appello, e mai suggerì agli eredi di non pagare “semplicemente [fu] CP_2 Controparte_4 ricordato a che non sarebbe stata fatta alcuna Persona_1 esecuzione prima dell'udienza di comparizione davanti al giudice dell'esecuzione”;
- erano invece i che “non avevano alcuna intenzione CP_2 di pagare neppure dopo la notifica del precetto e del pignoramento immobiliare”, e “benché avvertiti dall'Avv. Dentamaro delle intenzioni delle Generali di dar corso alla procedura esecutiva, hanno deciso di non dare seguito agli atti esecutivi in attesa di concludere le trattative in corso”.
- ricevuta la comunicazione 19 settembre 2005 con allegata la proposta 16 settembre 2005 dell'avv. Carini (doc. 52 convenuto), egli ha fissato agli eredi l'appuntamento del 22 settembre 2005 CP_2
“per consegnare tale lettera e per accordi relativi alla proposizione del ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'Appello di Brescia”.
E in conclusione afferma: “Per quanto fin qui esposto si nega che l'Avv. RR abbia mai detto a a Persona_1
, a e a Controparte_2 Parte_3 Controparte_1 di non pagare le né di aver mai detto agli stessi che il CP_4 ricorso per cassazione avrebbe comportato l'interruzione di ogni procedura esecutiva;
si nega che l'Avv. RR abbia mai detto agli stessi che il ricorso per cassazione avrebbe determinato la compagnia di assicurazione “a soprassedere all'azione esecutiva”; si nega che l'Avv. RR sia mai stato edotto che gli eredi erano pronti a pagare disponendo dei fondi necessari” CP_2
(memoria 183 comma 6 n. 1 c.p.c., pag. 12).
6. Sulla base delle allegazioni delle parti e delle produzioni documentali può dirsi acquisito che:
- al più tardi a luglio 2005 l'avv. RR, già difensore dell'interveniente volontario nel primo e nel Persona_1 secondo grado del giudizio promosso dagli eredi per il CP_2 risarcimento dei danni conseguenti alla morte del congiunto, fu contattato dagli stessi eredi, per il tramite di per Persona_1
l'incarico di assisterli nella fase successiva e in particolare per l'eventuale impugnazione della sentenza della Corte di Appello - 10 -
depositata il 17 maggio 2005 (il 5 luglio 2005 – doc. 31 convenuti - essi ne inviano copia a mezzo fax al legale, che peraltro si suppone logicamente essere già a conoscenza della pronuncia e di quanto avvenuto nel giudizio, avendovi partecipato in qualità di difensore di;
Persona_1
- il 22 luglio 2005i signori revocarono Parte_2
l'incarico al precedente difensore avv. Dentamaro, chiesero la consegna degli atti di causa al fine di poter predisporre il ricorso per cassazione e, nei giorni successivi (in conformità con indicazione del resto deontologicamente doverosa dello stesso avv. RR), ne pagarono il compenso (v. raccomandata 22 luglio 2005, doc. 38 e 39; il 25 luglio 2005 l'avv. Dentamaro risulta avere in effetti consegnato ai clienti il fascicolo di studio, e il 7 settembre 2005 direttamente allo studio RR il fascicolo depositato in Corte d'Appello: doc. 42 bis e 48 bis);
- nella stessa data essi inoltrarono all'avv. RR la lettera 13 luglio 2005 dell'avv Molinari all'avv. Dentamaro, di intimazione del pagamento in restituzione di € 239.033,55 (al netto del debito dell'assicurato , la lettera 19 luglio 2005 dell'avv. CP_5
Dentamaro di intimazione di pagamento a e a (doc. CP_5 CP_8 da 33 a 37) e, inoltre, il sollecito dello stesso giorno 22 luglio 2005 con il quale l'avv. Molinari ribadiva la richiesta di immediata restituzione e prospettava altrimenti l'avvio della procedura esecutiva, e l'invito loro immediatamente rivolto dall'avv. Dentamaro ad incontrarsi al più presto per valutare una proposta al creditore e per procedere eventualmente nei confronti dei debitori e CP_5 CP_8
(doc. 40-42).
- il 27 agosto 2005 gli eredi trasmisero via fax allo CP_2 studio RR gli atti di precetto loro notificati il 25 agosto 2005 (doc. 43-48) e, con fax del 19 settembre 2005, gli atti di pignoramento immobiliare notificati il 13 settembre 2005 (doc. 49, 50, 51);
- il 7 settembre 2005 l'avv. Dentamaro, nel comunicare di avere ritirato il fascicolo depositato in Corte d'Appello e che lo consegnerà al collega nei prossimi giorni, comunicò all'avv. RR che i clienti avevano corrisposto le competenze maturate sino a pronuncia della sentenza e chiese che gli stessi fossero invitati a onorare anche la nota (che allegava) relativa alle attività stragiudiziali successive alla pronuncia, e che, analiticamente esposte, si collocano tutte tra il deposito della sentenza e il 22 luglio 2005, data di revoca dell'incarico (doc. 48 bis e 108 convenuti);
- il 19 settembre 2005 lo stesso avv. Dentamaro inoltrò all'avv. RR il fax del legale di contenente proposta di CP_8 definizione transattiva recapitata il 16 settembre 2005 all'avv. Dentamaro per i signori e già da lui assistiti. CP_1 CP_2 - 11 -
6.1 In tale contesto risulta essere evidente - e immediatamente ben noto all'avv. RR - che l'avv. Dentamaro, occupatosi sino al 22 luglio 2005 delle questioni concernenti l'esecuzione della sentenza della Corte di Appello nei rapporti con tutti i difensori delle altre parti, a far tempo dalla revoca del 22 luglio 2005 non è più difensore degli eredi e che da quella stessa data egli fa CP_2 riferimento all'avv. RR quale nuovo difensore dei suoi ex assistiti e rimette a lui il fascicolo e documenti di parte, la corrispondenza successiva ricevuta dalle altre parti e l'adempimento del dovere deontologico di sollecitare i clienti a definire ogni pagamento in favore del precedente difensore, inclusi quelli per l'attività stragiudiziale successiva al deposito della sentenza, che logicamente deve intendersi da parte sua conclusa.
Ed è del pari certo che il nuovo difensore avv. RR è reso immediatamente edotto delle richieste di pagamento, dei precetti e degli atti pignoramento immobiliare che Controparte_4 notifica, tra luglio e settembre 2005, a a Controparte_1 [...]
e a e che il debito fatto valere contro gli CP_3 Controparte_2 assistiti così come i crediti di essi verso e (che sono CP_5 CP_8 oggetto dello scambio di corrispondenza tra legali tutta inoltrata anche all'avv. RR) trovano tutti causa nella sentenza n. 407/2005 della Corte d'Appello in relazione alla quale egli è stato nel frattempo incaricato dai debitori esecutati di predisporre e presentare il ricorso per cassazione.
In quelle stesse settimane si collocano colloqui telefonici assai numerosi e gli incontri in studio del 19 luglio, 2 settembre e 22 settembre 2005 (v. tabulati doc. 53-64 convenuto e elenco convegni telefonici e in studio allegato alla nota pro forma 4 settembre 2017 dell'avv. RR all. 10 dell'atto di citazione), nel corso dei quali, a dire dei convenuti, si discusse anche e specificamente delle richieste di pagamento e delle procedure esecutive avviate da
[...]
e l'avv. RR disse loro di non preoccuparsene e CP_4 di non pagare, perché il ricorso per cassazione, una volta depositato, avrebbe determinato la sospensione o la fine delle procedure.
Tali rassicurazioni (che giuridicamente sono naturalmente infondate, giacché il ricorso per cassazione non costituisce causa automatica di sospensione dell'esecuzione della sentenza impugnata: v. art. 373 c.p.c.), in tesi rese dall'avv. RR in occasione di telefonate e degli incontri in studio, sono confermate dalla testimonianze di (che – infondata l'eccezione di Persona_1 incapacità ex art. 246 c.p.c., della quale non esiste alcun indice - fece da tramite per i nipoti nei rapporti con il legale, telefonando per lo più egli stesso allo studio e partecipando agli incontri, talora insieme a e in caso anche con la nipote che con lui abitava CP_2 Persona_2
e lavorava) e di secondo i quali gli eredi che Persona_2 CP_2 pure dicevano di disporre dei mezzi finanziari per sostenere l'esborso - 12 -
(v. a conferma documentazione dei depositi in titoli e delle operazioni compiute per la provvista della restituzione: doc. 18bis-18decies; essi erano peraltro anche creditori di dal cui legale venne negli CP_8 stessi giorni la proposta di pagamento 16 settembre 2005 sopra richiamata), furono consigliati di non pagare perché con il ricorso per cassazione l'esecuzione di sarebbe fermata.
D'altra parte lo stesso avv. RR, nell'interrogatorio formale reso il 9 luglio 2021, seppure ribadisca che l'incarico a lui conferito nel luglio 2005 riguardò solo la valutazione dell'impugnazione della sentenza della Corte d'Appello e che solo a febbraio 2006 egli fu richiesto di interessarsi alle procedure esecutive (e neghi anzi di averne prima di allora avuto notizia: circostanza contraddetta dai fax di luglio, agosto e settembre 2005 sopra menzionati, inviati dai al suo studio), riconosce infine CP_2 anch'egli che nei giorni 29, 30, 31 agosto e 1 settembre 2005 (immediatamente successivi alla notifica del precetto) ricevette le telefonate di e forse e che “in quelle Per_1 Controparte_2 circostanze si parlò in effetti delle richieste di pagamento di
forse era arrivato il precetto, dissi solo che in caso di CP_4 mancato pagamento avrebbe potuto esserci esecuzione;
nego che mi abbiano mai detto di avere disponibilità di denaro per il pagamento e che mi abbiano dato alcuni incarico in relazione alla procedura, volevano sapere che cosa succedeva se non pagavano e io dissi loro che in tal caso poteva esserci il pignoramento”. Egli conferma inoltre l'incontro del 22 settembre 2005, dice che è quello in cui conobbe (e per l'unica volta vide) presentatosi Controparte_3 insieme a e ma aggiunge che allora non si Per_1 Controparte_2 parlò delle procedure esecutive (nel frattempo erano stati notificati i pignoramenti immobiliari, e copia era stata trasmessa allo studio RR solo giorni prima – doc. 49, 50, 51) bensì solo del ricorso per cassazione e della procura alle liti per l'intervento nella causa civile contro (legale rappresentante di già CP_9 CP_5 condannato a provvisionale nel giudizio penale).
Osservato che i colloqui telefonici e i convegni in studio avvengono in stretta prossimità alle date in cui e i Controparte_1 figli ricevono in rapida successione gli atti CP_3 Controparte_2 di sollecito di pagamento, di precetto e di pignoramento immobiliare per l'ingente credito di (atti tutti dei quali Controparte_4 viene subito inviata copia all'avv. RR), e che per contro il termine per la presentazione del ricorso per cassazione non era di prossima scadenza (il ricorso sarà poi presentato il 20 febbraio 2006 – doc. 66) e l'intervento volontario di e nella CP_3 Controparte_2 causa civile n. 6607/2006 RG contro ancor più lontano (la CP_9 causa, promossa da altri familiari del defunto Persona_3
è stata introdotta con atto notificato il 24 aprile 2006, e l'intervento volontario di e con il patrocinio dell'avv. RR CP_3 CP_2 - 13 -
risulta essere avvenuto con deposito di comparse all'udienza del 14 dicembre 2006: v. doc. 100, 102, pag. 3, e 104 convenuti), è invero altamente improbabile che tema esclusivo di discussione dei convegni in studio del 2 e 22 settembre 2005 siano stati il ricorso per cassazione e la firma della procura alle liti per l'intervento in una causa civile a quel tempo neppure prossima ad essere introdotta, e che il tema dei pignoramenti degli immobili dei tre eredi CP_2 eseguiti in forza della sentenza della Corte d'Appello per la cui impugnazione gli stessi si rivolgevano all'avv. RR sia stato invece pressoché ignorato se non per il solo cenno telefonico ammesso dall'attore in sede di interpello.
La ricostruzione offerta dai convenuti è sul punto assai più logica e verosimile, ed è coerente con le evidenze ricavabili dalle produzioni documentali oltre che confermata dai testimoni Per_1
e
[...] Per_2
Ciò posto, è sufficiente considerare che - abbia o meno l'avv. RR suggerito agli eredi di non pagare CP_2 [...]
(o di non cercare subito con la stessa un'intesa, come CP_4 da proposito invece espresso agli assistiti dal precedente difensore avv. Dentamaro nella corrispondenza sopra richiamata) e sia ciò o meno avvenuto perché a suo dire il ricorso per cassazione avrebbe sospeso l'esecuzione (o avrebbe consentito di chiederne la sospensione per timore di grave e irreparabile danno con istanza ex art 373 c.p.c., che comunque non è stata proposta, o forse auspicabilmente indotto il difensore di a Controparte_4 cercare un accordo transattivo) - appare in ogni caso evidente che l'avv. RR avrebbe dovuto, nella situazione descritta, informare i propri assistiti non già solo del fatto che “in caso di mancato pagamento avrebbe potuto esserci esecuzione” (così nell'interrogatorio formale), ma anche e specificamente delle relative conseguenze, del probabile o certo sviluppo della procedura esecutiva (l'avv. Molinari di ha poi logicamente, in Controparte_4 assenza di pagamenti o almeno di proposte, coltivato l'esecuzione sino all'istanza di vendita degli immobili degli eredi e l'ha CP_2 abbandonata infine solo all'integrale soddisfacimento delle pretese), dei maggiori costi per interessi, spese della procedura e di cancellazione della trascrizione che ne sarebbero derivati senza alcun vantaggio per i debitori all'infuori del mero differimento dell'esborso; e avrebbe dovuto fasi carico di prospettare loro, in assenza di prospettive di transazione in tempi brevi (la prima ricerca di intesa viene avanzata a febbraio 2006), di provvedere ove possibile sollecitamente (è documentata la disponibilità della provvista) al pagamento di (e rivolgersi nel contempo ai Controparte_4 debitori e . CP_5 CP_10
Pure a volere escludere che l'avv. RR abbia esplicitamente rassicurato sulla non necessità di pagare o addirittura - 14 -
suggerito di non farlo confidando in inesistenti effetti automaticamente risolutivi del futuro deposito del ricorso per cassazione, e pure dunque recependo la versione riduttiva (e intrinsecamente assai debole) che egli ha fornito sul contenuto dei dialoghi intervenuti nell'estate 2005 sulle iniziative di
[...]
e sulla risposta data agli eredi che CP_4 CP_2 chiedevano cosa sarebbe successo in mancanza di spontaneo pagamento, è ciò non di meno pienamente fondato l'addebito di negligente e imperito adempimento dell'obbligazione professionale, in quanto – secondo consolidato e pienamente condivisibile indirizzo giurisprudenziale invocato dai convenuti con esplicito richiamo a Cass. 29182/2023 – nell'adempimento dell'incarico l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, anche ai doveri di informazione, sollecitazione e dissuasione, e a tal fine egli è tenuto a rappresentare all'assistito tutte le questioni di fatto e di diritto, comunque insorgenti, ostative al raggiungimento del risultato, o comunque produttive del rischio di effetti dannosi;
a richiedergli di fornire tutti gli elementi necessari o utili in suo possesso;
a sconsigliarlo dall'intraprendere o proseguire un giudizio (in questo caso di resistere in quello esecutivo) dall'esito probabilmente sfavorevole.
E l'onere di provare il diligente adempimento di detti obblighi, inclusi quelli di informazione, sollecitazione e dissuasione, grava sul professionista, che nulla allega e prova al riguardo salvo assumere, e la tesi è di evidente inconsistenza, di non ritenere di essere stato investito, a luglio 2005, di alcun obbligo di assistenza e consulenza sui temi dell'esecuzione della sentenza della Corte d'Appello ma solo della predisposizione del relativo ricorso per cassazione.
6.2 E' fondata dunque l'eccezione di inadempimento opposta dai convenuti alla domanda di pagamento delle prestazioni professionali di assistenza stragiudiziale, in tesi attrice eseguite a far tempo da febbraio 2006 nel tentativo di promuovere accordo transattivo per l'abbandono dell'esecuzione immobiliare forzata (che il creditore ha proposto, con rinuncia alle sole spese dell'esecuzione, verso rinuncia dei debitori al ricorso per cassazione: soluzione di per sé pregiudizievole per gli eredi rispetto al minor esborso CP_2 che avrebbero sostenuto pagando a settembre 2005, e senza rinuncia al ricorso per cassazione per il quale si erano rivolti all'avv. RR), e così pure è fondata la domanda riconvenzionale di risoluzione del relativo incarico per inadempimento.
6.3 Dall'inadempimento è derivato il danno patrimoniale (certamente evitabile in caso di diligente adempimento degli obblighi di informare, sollecitare e dissuadere) rappresentato dall'incremento degli esborsi (per interessi e spese di procedura) che gli eredi, - 15 -
ritardando il pagamento loro richiesto già a luglio 2005 (su suggerimento o anche solo in assenza di informazioni e istruzioni diverse o di sollecitazioni da parte del difensore), hanno dovuto sostenere per estinguere il debito verso e così Controparte_4 evitare che le procedure esecutive immobiliari fossero portate a compimento: gli eredi con assegni circolari in data 8 CP_2 settembre 2006 (doc. 75 e 76), hanno corrisposto al creditore procedente € 245.908,20 a titolo di restituzione del capitale e degli interessi maturati al 4 settembre 2006 (l'importo intimato il 13 luglio 2005 ammontava a € 239.033,55) e € 14.094,37 a titolo di rimborso delle spese legali della procedura, con complessivo aggravio di € 20.969,02, al quale va aggiunto l'esborso per cancellazione delle trascrizioni dei pignoramenti, quantificate in € 1.850,00 (doc. 98).
Il danno patrimoniale va dunque complessivamente liquidato, per il titolo in esame, in € 22.819,02, oltre a rivalutazione e interessi compensativi sulla somma anno per anno rivalutata a far tempo dall'8 settembre 2006, per un totale ad oggi determinato in € 39.515,79 (€ 31.694,34 per capitale + € 7.711,45 per interessi).
7. La sentenza n. 10525/2011 della Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso presentato il 20 febbraio 2006 da Controparte_1
e con il ministero dell'avv. Controparte_2 Controparte_3
RR, rilevandone, quale primo ed assorbente profilo di inammissibilità, (i) l'inosservanza del principio di autosufficienza ex art. 366 n. 3 c.p.c. (l'esposizione dei motivi deve contenere una descrizione sufficientemente chiara e completa dei fatti che hanno originato la controversia, delle vicende del processo e della posizione dei soggetti che vi hanno partecipato, in modo che tali elementi possano essere conosciuti sulla base del testo del ricorso, senza necessità di attingere ad altre fonti, ivi compresi gli scritti difensivi e gli atti del giudizi di merito, ai quali la corte di legittimità non ha accesso) e, inoltre, (ii) che il primo motivo di impugnazione (nel quale si denuncia insufficiente e contraddittoria motivazione del concorso di colpa della vittima) prospetta invero, almeno nella seconda parte (la pretesa incompatibilità tra l'esclusione del caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c. e l'affermazione tuttavia del concorso causale della colpa della vittima) un vizio di violazione di legge piuttosto che di motivazione;
(iii) che il secondo motivo (illogicità della motivazione per non avere ritenuto e esclusivi CP_5 CP_8 responsabili dell'evento nonostante l'accertata violazione delle norme in materia antinfortunistica) non argomenta in alcun modo la censura;
(iv) che il terzo (insufficiente motivazione sulla liquidazione del danno morale della moglie inferiore a quello riconosciuto ai figli e erroneo calcolo di rivalutazione e interessi) non indica quale errore sia stato commesso;
e (v) che complessivamente le deduzioni di vizi di motivazione “si risolvono in realtà in mere doglianze circa l'asseritamente erronea attribuzione da parte del giudice del merito - 16 -
agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle loro rispettive aspettative (…) e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'asserto probatorio diversa da quella nel caso dal medesimo operata”.
7.1 La proposizione di un ricorso per cassazione inammissibile perché carente dell'esposizione dei fatti della causa essenziali alla illustrazione dei motivi e di specifica esposizione di vizi di motivazione rilevanti ex art. 360 comma 1 n. 5 c.p.c. costituisce violazione delle regole di diligenza professionale e grave inadempimento dell'obbligazione contrattuale, in ragione della quale va accolta la domanda di risoluzione del contratto di prestazione d'opera intellettuale e di restituzione dell'acconto di € 6.000,00 corrisposto il 23 febbraio 2006 (doc. 67, 68, 69 convenuti), con gli interessi legali dalla domanda (ossia dal deposito della comparsa di costituzione in data 30 gennaio 2018, posto che la domanda di ripetizione non risulta formulata nella corrispondenza che precede l'instaurazione del giudizio), da calcolarsi a norma dell'art. 1284, comma 4°, c.c..
8. I convenuti chiedono anche con riguardo alle prestazioni di assistenza e rappresentanza giudiziale la condanna dell'avv. RR al risarcimento dei danni derivati dall'inadempimento, e in specie di quelli determinati dal mancato annullamento della sentenza n. 407/2005 della Corte d'Appello e dalla mancata riforma delle statuizioni di merito nella parte in cui hanno attribuito a un concorso di colpa di 1/3 nella causazione Controparte_7 dell'infortunio mortale di cui è stato vittima e nella parte relativa alla quantificazione del danno morale di Controparte_1
È noto che, provata la negligenza o imperizia della prestazione professionale, l'affermazione della responsabilità per danni da insuccesso dell'iniziativa giudiziale richiede quale necessario presupposto una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole dell'azione giudiziale che l'avvocato abbia omesso oppure tardivamente o non diligentemente promosso o coltivato. E che il principio della preponderanza dell'evidenza o del “più probabile che no” si applica non solo all'accertamento del nesso di causalità fra l'omissione e l'evento di danno, ma anche all'accertamento del nesso tra quest'ultimo, quale elemento costitutivo della fattispecie, e le conseguenze dannose risarcibili, atteso che, trattandosi di evento non verificatosi proprio a causa dell'omissione, lo stesso può essere indagato solo mediante un giudizio prognostico sull'esito che avrebbe potuto avere l'attività professionale omessa (cfr. ad es. Cass. Sez. 3, 24 ottobre 2017, 25112).
Per la pronuncia di responsabilità dell'avvocato per omesso o inesatto adempimento dell'attività professionale, in altri termini, è - 17 -
necessario verificare (i) se l'evento pregiudizievole per l'assistito è riconducibile alla condotta del professionista, (ii) se un danno patrimoniale o personale effettivamente vi è stato e (iii) se, ipotizzando che l'avvocato avesse tenuto il comportamento dovuto conforme a diligenza e perizia, il cliente, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni. Ossia, nel caso in esame, se una diversa formulazione del ricorso per cassazione, idonea a superare il vaglio di ammissibilità, avrebbe potuto con elevato grado di probabilità condurre all'annullamento della sentenza n. 407/2005 della Corte d'Appello e, nel successivo giudizio di rinvio, all'accoglimento totale o parziale dei motivi di doglianza degli e dunque ad escludere Parte_4 il concorso di colpa della vittima (e la conseguente riduzione proporzionale delle somme liquidate a titolo di risarcimento) e, inoltre, a rideterminare in aumento la quantificazione del danno morale in favore di liquidato dalla Corte d'Appello Controparte_1 in una somma inferiore rispetto a quella riconosciuta ai figli.
Si ritiene che le deduzioni al riguardo svolte dai convenuti non consentano di formulare prognosi favorevole, secondo i canoni della preponderanza dell'evidenza, circa il probabile accoglimento delle richieste degli eredi CP_2
Non sussiste, in primo luogo, alcuna violazione di norme o di principi di diritto nell'affermare, da un lato, la responsabilità del proprietario e custode del bene ex art. 2051 c.c., escludendo che le condotte imprudenti o negligenti della vittima (e le riparazioni incomplete eseguite dal manutentore integrino il caso CP_8 fortuito idoneo a interrompere il nesso causale e ad escludere la responsabilità di , e nel ravvisare, dall'altro lato, nelle stesse CP_5 condotte della vittima concause valutabili ai sensi dell'art. 1227, comma 1°, c.c.
Quanto alla valutazione in concreto degli elementi di fatto sulla base dei quali, oltre alle violazioni ascrivibili e ascritte a CP_5
e a la Corte d'Appello ha ritenuto
[...] Controparte_8 sussistente il concorso di colpa della vittima e ha equitativamente liquidato il danno morale a favore della vedova si Controparte_1 tratta di profili di merito censurati dagli eredi con diffuse CP_2 argomentazioni in fatto che, ai fini della valutazione prognostica di probabile successo dell'impugnazione se correttamente proposta, devono logicamente confrontarsi – oltre che con il criterio causale della preponderanza dell'evidenza (o del più probabile che non), che impone un elevato grado di plausibilità e fondatezza della doglianza - con i rigorosi limiti del sindacato di legittimità rimesso alla Corte di Cassazione sul vizio di motivazione della pronuncia di merito.
Per riprendere la spiegazione che, a riepilogo sul punto di noti principi, compare nella motivazione dalla stessa sentenza n. - 18 -
10525/2011 (doc. 84) che ha dichiarato inammissibile il ricorso depositato dall'avv. RR:
“[il] vizio di motivazione ex art. 360, 1° co. n. 5 c.p.c. … si configura solamente quando dall'esame del ragionamento svolto dal giudice del merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrato il mancato o insufficiente esame di punti decisivi della controversia prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero un insanabile contrasto tra le argomentazioni adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico giuridico posto a base della decisione (in particolare cfr. Cass. 25/27/2004 n. 3803).
Tale vizio non consiste pertanto nella difformità dell'apprezzamento dei fatti e delle prove preteso dalla parte rispetto a quello operato dal giudice di merito (v. Cass., 14/3/2006 n. 5443; Cass. 20/10/2005 n. 20322).
La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione conferisce infatti al giudice di legittimità non già il potere di riesaminare il merito dell'intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la mera facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, cui in via esclusiva spetta il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, di dare (salvi i casi tassativamente previsti dalla legge) prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti (v. Cass., 7/3/2006; Cass., 27/4/2005, n. 8718)”.
Così delimitato l'oggetto del possibile sindacato ex art. 360 n. 5) c.p.c. del giudice di legittimità sulla motivazione della sentenza di merito, si ritiene che la valutazione operata dalla Corte d'Appello circa la negligenza/imprudenza della vittima desumibile dal tipo di calzature indossate durante l'operazione e dalla circostanza che il cavo di alimentazione dell'idropulitrice, il cui rivestimento è stato fuso dal calore, fosse lasciato passare sopra la carcassa della macchina a stretto contatto con il camino di fuoriuscita dei fumi attenga appunto all'apprezzamento dei fatti e delle prove, non censurabile in sede di legittimità se non per i profili della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale. E che analogamente la liquidazione in via equitativa del danno morale, e la scelta di minore quantificazione in favore della vedova rispetto agli importi attribuiti ai due figli all'epoca dell'evento minorenni, sia per necessità determinata da criteri altamente discrezionali, e, non eccentrica la stima del giudice di primo grado confermata dall'appello rispetto ai criteri al tempo usualmente seguiti e alle tabelle milanesi, non si - 19 -
ritiene che l'errata indicazione, nella sentenza della Corte d'Appello, dell'età della donna alla data dell'evento (42 e non 33 anni) costituisca elemento che possa far probabilmente annullare la pronuncia e rideterminare il danno, tenuto conto che dell'età non si fa alcuna menzione nella pronuncia di primo grado la cui stima viene confermata e che il riferimento a tale dato è, nella pronuncia di secondo grado, uno fra i plurimi elementi orientativi del giudizio equitativo elencati nella motivazione (gravità dell'illecito penale, concorso della colpa della vittima, età della persona offesa, dolore arrecato ai familiari, anche in relazione alla loro età, per la sua morte) e non pare poter avere significativa ricaduta sulla logicità della conclusione secondo cui “la liquidazione del danno morale in misura inferiore per la moglie rispetto ai figli” (dell'età allora di 8 e 10 anni)
“risponde ad una logica non astrattamente censurabile. Ciò tanto più che nessun elemento è stato allegato in concreto dalla appellante, al fine di consentire una più precisa personalizzazione del danno, se non vaghe considerazioni sulla difficile situazione economica della famiglia superstite, che trova peraltro ristoro sotto il profilo del danno patrimoniale, non di quello morale”.
La domanda di risarcimento dei danni, in tesi prodotti dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione per avere impedito il conseguimento di risultato finale favorevole (la cassazione della pronuncia d'appello e il riconoscimento, nel giudizio di rinvio, dell'integrale risarcimento dei danni subiti, senza riduzione percentuale ex art. 1227 c.c., e più elevata liquidazione del danno morale per Maria Bresciani), va perciò rigettata.
9. L'attore soccombente va condannato al pagamento delle spese di lite in favore dei convenuti, facendo applicazione delle tariffe previste dal DM 55/2014 per cause di valore compreso tra € 26.001,00 e € 52.000,00 (nei limiti cioè dell'importo riconosciuto in sentenza), e così dunque in € 7.616,00 per compenso (importi medi per ciascuna fase: € 1.701,00 + 1.204,00 + 1.806,00 + 2.905,00), oltre a spese generali (€ 1.142,40) e accessori.
10. In relazione alla domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni per inadempimento della prestazione professionale, come sopra accolta limitatamente alle conseguenze dell'inesatto adempimento della consulenza e assistenza stragiudiziale nei procedimenti esecutivi intentati contro gli assistiti da
[...]
l'attore ha chiamato in garanzia l'assicuratore ZU CP_4
IN PL, che preliminarmente ha eccepito la prescrizione della garanzia.
L'art. 2952 c.c. stabilisce che i diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Con riguardo all'assicurazione della responsabilità civile, lo - 20 -
stesso art. 2952 c.c. precisa che il termine di due anni decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato o ha promosso nei suoi confronti l'azione di danni.
E' pacifico che “Il termine iniziale di decorrenza della prescrizione del diritto dell'assicurato va individuato nella data in cui per la prima volta, in forma giudiziale ovvero stragiudiziale, il danneggiato propone la sua richiesta con la conseguenza che, ove la richiesta del danneggiato sia formulata stragiudizialmente, il detto termine decorre dalla data di tale richiesta, da portare a conoscenza dell'assicuratore, senza che a tale fine sia necessaria l'ulteriore promozione del giudizio da parte del danneggiato” (così ex multis Cass. sez. 3, 22 giugno 2001, n. 8600).
La raccomandata 24 luglio 2013 inviata all'assicurato avv. RR e consegnata il 29 luglio 2013 (doc. 93 e 94), con la quale l'avv. Giorgio Musio, per conto dei signori Controparte_1 [...]
e oppone l'eccezione di inadempimento CP_2 Controparte_3 ex art. 1460 c.c. alla richiesta di pagamento delle prestazioni professionali per le attività giudiziali e stragiudiziali qui in discussione (v. raccomandata 28 giugno 2013 dell'avv. RR, di intimazione di pagamento delle parcelle allegate per i due titoli: doc. 90, 91, 92), comunica anche l'intenzione di “agire nei confronti della S.V. per l'integrale ristoro dei danni subiti in relazione alle responsabilità professionali che i miei assistiti ravvisano nella gestione dell'incarico a suo tempo conferito alla S.V. per il ricorso per cassazione avverso la sentenza C. Appello Brescia n. 407/2005”, quantifica tali danni in via provvisoria in € 150.000,00 “anche ai fini interruttivi della prescrizione” e, riservata l'azione, comunica disponibilità a discutere, “anche tramite l'Assicuratrice per responsabilità professionale”, l'amichevole definizione delle ragioni di danno denunciate.
L'avv. RR non risulta avere dato comunicazione all'assicuratore della richiesta di danni se non con la denuncia di sinistro effettuata con lettera 10 luglio 2017 (all. 3 atto di chiamata del terzo), alla quale ha peraltro allegato proprio la raccomandata 24 luglio 2013.
Il contenuto della raccomandata 24 luglio 2013, anche recependo l'indicazione di Cass. 31 gennaio 2019 n. 2971 ad una stretta interpretazione dell'art. 2952 c.c., “per evitare di pregiudicare la certezza dei rapporti giuridici e l'esercizio dei diritti dell'assicurato”, appare realizzare appieno il requisito di univocità richiamato dalla stessa pronuncia (“nel senso che il termine di prescrizione ivi previsto decorre solo dal momento in cui l'assicurato riceva dal danneggiato una richiesta risarcitoria dal significato univoco, per mezzo della quale il primo veda minacciato il suo patrimonio da una concreta iniziativa del secondo, con conseguente - 21 -
necessità di informare con urgenza l'assicuratore”), giacché la richiesta di risarcimento risulta essere formulata in modo chiaro, ed è pure quantificata nell'importo e per espressa dichiarazione volta anche all'interruzione della prescrizione: la disponibilità a discutere e trattare la composizione amichevole (peraltro accompagnata dall'invito a coinvolgere l'assicuratore per la responsabilità civile, e dunque a denunciare il sinistro) non priva di effetto la contestazione dell'inadempimento e l'istanza esplicita di risarcimento, né la trasforma in mera attività preparatoria o anticipatoria (la pronuncia di legittimità richiamata dalla difesa esclude la decorrenza del termine ex art. 2952 c.c. in un caso di istanza ex art. 696/696 bis c.p.c. volta alla mera anticipazione di attività istruttoria e non contenente formulazione di richiesta di danno;
altre pronunce hanno escluso che la decorrenza possa fare capo a lettera in cui meramente si alluda ad una possibile richiesta di risarcimento – cfr. Cass. Sez. 3, 28 novembre 2007, n. 24733).
E tuttavia l'eccezione di prescrizione del diritto dell'assicurato è sì in astratto fondata, ma esclusivamente in relazione ai danni (dei quali sopra si è esclusa la sussistenza) conseguenti all'inadempimento della prestazione professionale di assistenza giudiziale nella causa avanti alla Corte di Cassazione, giacché a questa sola prestazione negligente o imperita fa riferimento la raccomandata dell'avv. Musio;
nessun rimprovero invece muove, e nulla chiede a titolo di danni, con riferimento alle omesse o errate informazioni relative alle procedure esecutive e ai maggiori esborsi per interessi e spese che perciò gli assistititi hanno dovuto sostenere (e che soli sono stati riconosciuti a carico dell'assicurato): a proposito dell'assistenza stragiudiziale la raccomandata 24 luglio 2013 dell'avv. Musio non muove alcun rilievo critico, e alla richiesta di pagamento del relativo compenso, con separata parcella di € 4.651,74, si limita ad eccepire la
“prescrizione presuntiva a mente dell'art. 2956 c.c.” (“ferma in ogni caso la pretesa di danni di cui si è detto”, ossia quelli derivanti dalla predisposizione di ricorso per cassazione dichiarato inammissibile).
Allo stesso modo nulla viene contestato, né richiesto, in relazione alla negligente o imperita assistenza stragiudiziale, nella successiva corrispondenza anteriore all'introduzione della causa (v. lettera 12 luglio 2016 avv. Ribola, doc. 96): solo dopo la notifica dell'atto di citazione i convenuti, con lettera 8 gennaio 2018 del difensore, contestano esplicitamente anche l'assistenza stragiudiziale nella fase esecutiva (doc. 97), e peraltro si limitano in tal caso a prospettare intenzione di chiedere ristoro dei danni in sede giudiziale in caso di mancato bonario componimento, con dichiarazione essa pure inidonea ai fini della decorrenza del termine ex art. 2952 c.c..
La prima esplicita domanda di danni causati dall'attività stragiudiziale è dunque quella formulata in comparsa di costituzione e risposta, a seguito della quale l'assicurato ha chiesto l'autorizzazione - 22 -
alla chiamata dell'assicuratore e lo ha citato in garanzia.
Esclusa dunque prescrizione estintiva del diritto dell'assicurato con riguardo ai profili di responsabilità professionale per i quali soli è stato a suo carico positivamente accertato un danno risarcibile, e insussistenti pure i presupposti della esclusione o riduzione del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 e 1915 c.c., l'assicurato AL RR va tenuto indenne di quanto è condannato a pagare in favore dei clienti a titolo di risarcimento danni (l'assicurazione per la responsabilità civile non comprende la perdita del diritto al compenso o l'esborso per restituzioni conseguente alla risoluzione) e di spese per soccombenza, fatta salva la franchigia del 10% (minimo € 250,00
– massimo € 25.000,00) pattuita tra le parti (doc. 3 terzo chiamato).
11. Il terzo chiamato va condannato al pagamento delle spese di lite in favore del chiamante, liquidate – tenuto conto delle comuni prospettazioni e della parziale soccombenza delle due parti in relazione al principale oggetto della controversia – secondo importi calcolati nel minimo, e così in totale € 3.809,00 per compenso (€ 851,00 + 602,00 + 903,00 + 1.453,00), oltre a spese generali, CPA e IVA.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda proposta da AL RR nei confronti di e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
2) accertato l'inadempimento del contratto d'opera intellettuale tra le parti, pronuncia risoluzione del rapporto contrattuale e condanna AL RR, in favore dei convenuti:
a) alla restituzione di € 6.000,00, con gli interessi legali a norma dell'art. 1284, comma 4°, c.c. dal 30 gennaio 2018 al saldo;
b) al pagamento, a titolo di risarcimento dei danni, dell'importo, ad oggi rivalutato e comprensivo di interessi compensativi, di € 39.515,79, con gli interessi legali su detta somma dalla pronuncia al saldo;
3) condanna AL RR al pagamento in favore dei convenuti delle spese di lite, che liquida in € 7.616,40 per compenso e € 1.142,40 per spese generali, oltre a CPA e IVA;
4) dichiara ZU IN LC obbligata a tenere indenne AL RR di quanto lo stesso, in esecuzione della presente sentenza, è tenuto a pagare a favore dei convenuti a titolo di risarcimento danni (capo 2.b) e di rifusione delle spese legali (capo 3), detratto da tali importi lo scoperto di polizza del 10%;
5) condanna ZU IN PL al pagamento in favore di - 23 -
AL RR delle spese di lite, che liquida in € 3.809,00 per compenso e € 571,35 per spese generali, oltre a CPA e IVA
Così deciso in Brescia, il giorno 21 febbraio 2025
Il giudice
Luciano Ambrosoli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.