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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 1433 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1433 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5815/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5815/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI PAOLO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. FERRO MARISA ( ) VIA GOIDANICH N. 4 40124 BOLOGNA;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE, 7 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. DONATI
PAOLO
MARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_2 C.F._3
PAOLO e dell'avv. FERRO MARISA ( ) VIA GOIDANICH N. 4 40124 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE, 7 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. DONATI PAOLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO CHRISTIAN e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
LETTENMAYER FLORA ) C/O AVV. GORINI S. - VIA CP_2 C.F._4
BELVEDERE 10 BOLOGNA;
) C/O AVV Parte_3 C.F._5
GORINI VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
( ) C/O Parte_4 C.F._6
AVV. GORINI S. - VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
Parte_5
( ) C/O AVV. SILVIA GORINI - VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
C.F._7
( ) C/O AVV. SILVIA GORINI - VIA BELVEDERE 10 Parte_6 C.F._8
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. GORINI SILVIA - VIA BELVEDERE 10
BOLOGNApresso il difensore avv. ROMEO CHRISTIAN
pagina 1 di 11 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 16.5.2022 i signori e Parte_1 Parte_7 chiedevano all'intestato Tribunale, nei confronti di , previa fissazione
[...] CP_1
pagina 2 di 11 dell'udienza di comparizione delle parti, di accogliere le seguenti conclusioni:
Gli odierni ricorrenti asserivano:
1. di aver sottoscritto in data 5/12/2013 con un contratto di apertura di credito con CP_1
garanzia ipotecaria sul c/c n. 102894887 per l'importo di € 170.000,00 ;
2. di aver provveduto nel 2019 all'estinzione anticipata del finanziamento tramite l'accredito dell'importo di € 116.348,33, così come specificato da che ne rilasciava regolare CP_1
quietanza di estinzione.
3. Successivamente, al fine di verificare la correttezza dell'operato di i ricorrenti CP_1
richiedevano copia di tutta la documentazione relativa al finanziamento, comprensiva dei contratti di apertura del conto corrente n. 102894887 e degli estratti conto scalari.
pagina 3 di 11 4. Poiché ometteva di fornire tutta la documentazione richiesta, i ricorrenti incaricavano CP_1
un tecnico di fiducia di redigere un'analisi tecnico-economica sul finanziamento nonché , considerate le criticità emerse, un ricalcolo del saldo finale, che risultò essere pari a €
51.711,38 a credito dei ricorrenti.
5. Alla luce di tali risultanze i ricorrenti chiedevano la restituzione dell'importo indebitamente versato al momento dell'estinzione del rapporto ma, ricevendo un riscontro negativo, anche in sede di mediazione, si vedevano costretti ad agire giudizialmente nell'odierna sede.
In particolare, nel merito, i ricorrenti lamentavano:
a) la natura sostanziale di “contratto di concessione di mutuo rateale assistito da ipoteca” al contratto sottoscritto e formalmente denominato “apertura di credito in c/c”;
b) l'indeterminatezza del criterio per il ricalcolo del piano di ammortamento;
c) l'indeterminatezza del tasso di interesse e dello spread applicati;
d) l'indeterminatezza della convenzione temporale;
e) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi;
f) il carattere usurario della pattuizione relativa agli interessi per utilizzi extra fido;
g) l'indeterminatezza della commissione per il servizio di disponibilità immediata sui fondi applicata al rapporto.
La causa veniva assegnata al Giudice dott. Iovino il quale fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 27.10.2022.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati via pec in data 30.8.2022 e si costituiva in data 10.10.2022 per chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte domande di controparte così come introdotte nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c. con ogni conseguenza e pronuncia anche di rigetto;
- in via subordinata, disporre la conversione del rito nelle forme del giudizio ordinario.
Nel merito:
pagina 4 di 11 - rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto.
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
L'istituto bancario resistente eccepiva l'infondatezza e la inammissibilità di tutte le pretese e censure avversarie, ribadendo punto per punto la correttezza del proprio operato;
preliminarmente rilevava le carenze probatorie derivanti dalla mancata allegazione del contratto di apertura di c/c, osservando che a tali carenze probatorie non poteva sopperire la perizia di parte poiché priva di autonomo valore probatorio.
All'udienza del 27.10.2022 il Giudice dott. Nunno, subentrata al dott. Iovino , disponeva il mutamento di rito da sommario ad ordinario e rinvia la causa all'udienza del 24.11.2022 assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive note di trattazione scritta.
Successivamente, all'udienza del 30/5/2023, fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, le parti provvedevano al regolare deposito delle relative memorie istruttorie.
Nelle more del processo, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente subentrata al precedente giudice come da decreto Presidenziale del 31.3.2023.
All'udienza del 29/09/2023 il Giudice, sulle contrapposte richieste articolate nelle memorie istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione e pertanto rinviava al 15/02/2024 direttamente per la precisazione delle conclusioni.
In vista di tale udienza le parti depositavano foglio di precisazione conclusioni e alla successiva udienza del 12/11/2024, richiamate le già rassegnate conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione;
le parti provvedevano tempestivamente al deposito delle rispettive comparse conclusionali e repliche nei termini loro assegnati ai sensi dell'art. 190 cpc .
****
Assumono innanzitutto gli attori che il finanziamento per cui è causa doveva essere qualificato come mutuo in quanto a) il finanziamento è stato concesso con garanzia ipotecaria fondiaria ai sensi del D.
Lgs 385/93; b) il piano di ammortamento indica un piano di rientro con rate costanti;
La ricostruzione offerta dagli attori non è condivisibile.
pagina 5 di 11 Premesso che le garanzie concesse a tutela di un credito non sono idonee a trasformare la natura del credito medesimo, occorre rilevare che il tenore letterale dell'atto pubblico del 5/12/2013 e l'interpretazione sistematica dello stesso non consentono di ricondurre il finanziamento per cui è causa nell'alveo dei contratti di mutuo.
Nelle premesse si legge infatti che il correntista accetta “un finanziamento sotto la forma di apertura di credito in conto corrente ed assistita da garanzia ipotecaria per complessivi euro 170.000,00 …….”; al primo comma dell'art. 1 si ribadisce che “Il finanziamento è concesso ed accettato ai patti, alle condizioni tutte previste nel presente contratto nonché nel relativo documento di sintesi ….”; al terzo comma dello stesso art. 1 si aggiunge che “le parti prendono atto che il documento di sintesi riporta le condizioni economiche relative al contratto. All'uopo viene aperto un conto corrente a nome del correntista destinato esclusivamente all'utilizzo e al rimborso del finanziamento. Il correntista potrà operare su detto conto solo mediante operazioni di prelevamento e versamento per cassa o disposizioni di addebito/accredito per il giro al/dal conto corrente ordinario intrattenuto dal correntista medesimo presso la Banca.”
L'art. 3 al comma 1 prevede che “l'apertura di credito in conto corrente avrà durata sino al 31 dicembre 2028. L'importo sarà ridotto gradualmente ed automaticamente, senza necessità di comunicazione scritta da parte della Banca, secondo il piano concordato tra le parti, il quale………….viene allegato sotto la lettera B al presente contratto…………..ovvero secondo il diverso piano che fosse prodotto al correntista dalla banca a seguito dell'intervenuta variazione del tasso sotto indicato. “
Il comma 2 dell'art. 3 aggiunge che “Il correntista si obbliga, pena la risoluzione dell'apertura di credito, ad effettuare sul conto corrente i versamenti necessari per mantenere il debito, ivi compresi gli interessi che via via matureranno entro i limiti fissati, in detto piano e ciò senza espressa richiesta da parte della Entro i limiti dell'apertura di credito, l'utilizzo delle somme messe a disposizione CP_3
dalla potrà avvenire in una o più volte.” CP_3
Il contratto, quindi, da un lato ha natura di obbligazione restitutoria assunta dal correntista, dall'altro si limita a prevedere una costante riduzione della somma messa a disposizione con il contestuale obbligo da parte del correntista a mantenere l'esposizione nei limiti dell'affidamento concesso e a “mantenere il debito ivi compresi gli interessi che via via matureranno”.
Inoltre, appare evidente che la tabella allegata sub A all'atto pubblico in esame si limita solo ad esplicare il rientro mensile a titolo di mero capitale e interessi rispetto alla progressiva riduzione dell'affidamento concesso.
pagina 6 di 11 Le conclusioni raggiunte impongono, dunque, la qualificazione di finanziamento dedotto in giudizio come apertura di credito in conto corrente e della conseguente individuazione della relativa categoria di riferimento del tasso soglia per l'usura.
Usura.
In secondo luogo, gli attori deducono l'esistenza di una ipotesi di usura limitandosi a confrontare i tassi di interesse contrattualmente pattuiti nell'atto pubblico e i parametri per il calcolo dei tassi indicati nel documento di sintesi.
Invero l'allegato “A” prevede: “ il tasso d'interesse pari all'Euribor ………..a 3 mesi, rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor ………….per valuta data di stipula con aggiornamento trimestrale e pubblicato di norma su , moltiplicato per il coefficiente 365/360. Il tasso, come sopra CP_4
rilevato, verrà arrotondato lo 0,05 superiore e maggiorato di uno spread pattuito.
Lo Spread è determinato in “8,00 punti percentuali”;
Mentre l'art. 4 dell'atto pubblico prevede: “ Sulle somme dovute dal correntista, entro i limiti fissati nel piano di rimborso allegato, decorrono a favore della banca, con periodicità trimestrale, interessi nella misura variabile trimestralmente di un tasso nominale annuo pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05……….. superiore, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre solare, cioè variabile ogni tre mesi a partire dall'1 gennaio
2014………maggiorato di 5 punti, ragione d'anna ad anno.
Nel caso in cui vengano concessi utilizzi del credito in data precedente a quella di decorrenza del piano di rimborso e comunque sino a tutto il 31 dicembre 2013, il correntista dovrà corrispondere interessi per tale periodo nella misura del 5,25 nominale annuo………..corrispondente ad un tasso pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 arrotondata allo 0,05 superiore in essere per valuta data del presente contratto maggiorato di 5 punti in ragione d'anno. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) relativo al presente finanziamento è pari al 7,534.
Gli interessi come sopra calcolati verranno in ogni caso addebitati in conto corrente alla fine di ogni trimestre solare. Il saldo risultante dalla chiusura periodica trimestrale produce interessi al tasso come sopra calcolato e con capitalizzazione trimestrale.
Sulle somme dovute dal correntista in eccedenza rispetto ai limiti fissati nel piano di rimborso allegato decorrono a favore della banca, con la medesima periodicità sopra indicata, interessi nella misura del tasso massimo debitore per utilizzi oltre il limite del fido, attualmente pari a 15,60% nominale annuo……riportato nel documento di sintesi allegato al presente atto.”.
L'eccezione di usurarietà deve pertanto essere approfondita con la ctu contabile.
Nullità della clausola di determinazione degli interessi mediante richiamo al parametro Euribor.
pagina 7 di 11 A riguardo gli attori deducono innanzitutto l'indeterminatezza del richiamo al parametro Euribor per la determinazione degli interessi pattuiti nel richiamato finanziamento.
L'eccezione qui riproposta non appare meritevole di accoglimento.
Com'è noto, l'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) rappresenta il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi.
Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (contribuiscono per l'Italia, Monte dei Paschi di Siena). CP_1
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, l'Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea.
Il valore dell'Euribor può variare a seconda della scadenza presa in considerazione (1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi), del giorno della rilevazione (o del richiamo ad un valore medio) e della base di calcolo del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda se si tiene conto dell'anno commerciale o di quello solare.
Stigmatizzano gli attori che nel caso di specie non risulta indicata la base di calcolo e cioè se si debba tener conto dell'anno commerciale (360) ovvero di quello solare (365).
Il rilievo in punto di diritto si manifesta come infondato, non solo e non tanto perché in tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito (ad esempio Trib. Brescia 3/3/2025; Trib. Milano 2/5/2023; Trib.
Catania, 4/10/2019; Trib. Sondrio 30/5/2016;) sul rilievo che l'assenza del divisore giornaliero non comporta alcuna significativa incidenza, stante il minimo scarto tra i due diversi indici, quanto e soprattutto perché il tasso Euribor cui fare riferimento in mancanza di diversa specificazione è quello su base 360, peraltro più favorevole (perché inferiore, anche se lievemente, al corrispondente Euribor su base 365) al mutuatario (cfr. CA quila sent. 14/6/2023).
In tal senso depongono sia la definizione di Euribor contenuta nell'Euribor Code of Conduct della che già nella versione originaria prevedeva quale unico parametro giornaliero quello di 360 («Euribor is the rate at which euro interbank term deposits are being offered within the EMU zone by one prime bank to another at 11.00 a.m. Brussels time. It is quoted for spot value and on actual 360 day basis»); sia il provvedimento normativo che, al momento del passaggio all'euro, ha dettato i criteri di sostituzione dell'Euribor all'indice nazionale in precedenza rilevato, il Ribor (il d.m. 23/12/1988, attuativo dell'art.
pagina 8 di 11 2 d.lgs. 213/1998, dispose che «a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il Ribor è
l'Euribor, rilevato giornalmente alle ore 11,00, ora dell'Europa centrale, dal Comitato di gestione dell'Euribor, Euribor Panel Steering Committee, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici»).
E peraltro dall'1/4/2019 l'EMMI pubblica esclusivamente l'Euribor su base 360 giorni.
Pertanto, la mancata specificazione, nel contratto, del divisore giornaliero non implica alcuna indeterminatezza o indeterminabilità del tasso nominale variabile degli interessi corrispettivi (e, conseguentemente, di quelli moratori ragguagliati ai primi con maggiorazione di 3 punti), ma comporta solo che l'indice di riferimento da utilizzare per il calcolo sia l'Euribor a tre mesi su base giornaliera
360, come si è detto più favorevole al correntista perché inferiore a quello su base 365 (che si ricava dal primo mediante la divisione per 360 e la successiva moltiplicazione per 365).
Gli attori lamentano l'indeterminatezza del rimborso anche in relazione alla previsione di cui al primo comma dell'art. 3 dell'atto pubblico del 5/12/2013, laddove prevede “ …il diverso piano che fosse prodotto al correntista ……”.
In quanto contenuta in un atto notarile, in mancanza di qualsivoglia ulteriore allegazione da parte degli attori nel corso dell'intero svolgimento del giudizio, la clausola in esame appare validamente pattuita.
Gli attori inoltre non hanno mai contestato di avere ricevuto un diverso piano rispetto a quello concordato.
L'eccezione in esame si appalesa quindi del tutto infondata.
Corrispettivo per servizio di disponibilità immediata fondi su apertura di credito
Gli attori lamentano l'indeterminatezza della clausola di previsione della CFD (Commissione diponibilità fondi o Commissione sull'accordato) contenuta sia nel contratto che nell'allegato A.
In punto di diritto si rileva che detta commissione è stata introdotta dall'art. 2 bis d.l. 29 novembre
2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 229, al fine di disciplinare la materia evitando la proliferazione di commissioni diverse aventi la stessa funzione della CMS e al fine di regolamentare quest'ultima, prevedendo che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le
pagina 9 di 11 somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 27, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, ma la relativa disciplina risulta trasfusa nell'art. 117 bis del d.lgs. 385/91, inserito dall'articolo 6-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, entrata in vigore il 28 dicembre dello stesso anno), che a sua volta stabilisce: “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente… L'ammontare della commissione non può superare lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
Ebbene, nel caso di specie l'allegato A al contratto prevede testualmente “corrispettivo per servizio di disponibilità immediata, fondi su apertura di credito 0,50%. Modalità di calcolo: calcolato trimestralmente alla fine di ogni trimestre solare in proporzione all'importo e alla durata dell'affidamento, tempo per tempo concesso.”.
Risultando la clausola contrattuale sopra riportata conforme al dettato legislativo, deve esserne affermata la validità.
La capitalizzazione.
Quanto alla dedotta indebita capitalizzazione di interessi, va rilevato come la giurisprudenza prevalente verta nel senso dell'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto - tale orientamento, infatti, determina la prevalenza dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del
2013, rispetto alla disciplina sottordinata della delibera CICR del 9/2/2000 con riguardo ai rapporti di conto corrente.
Alla luce di ciò si aderisce all'interpretazione che ravvisa nell'art. 120 TUB, come riformulato dalla L.
147 del 2013 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e vigente fino al 15/4/2016), un divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, con prescrizione immediatamente operativa e senza postergazione dell'efficacia di tale disposizione all'adozione della relativa delibera CICR (cfr. Cass.
pagina 10 di 11 21344/2024; Tribunale Alessandria, 27/03/2023, n.255; Tribunale Bergamo 31/01/2023, n.214).
Inoltre, in merito alla capitalizzazione degli interessi la Cassazione ha enunciato il principio per cui “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr. Cass. n. 4321/2022 – principio confermato da
Cass. n. 18664/2023 che ha chiarito come “non appare concludente il parallelismo operato dalla stessa banca con altri elementi, quali l'ISC (indicatore sintetico di costo) o TAEG (tasso effettivo globale):
l'ISC o TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (per tutte Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 del 14/02/2023); il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo”).
Come sopra già esposto nel caso di specie il contratto prevede la capitalizzazione trimestrale per la cui la circostanza conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione.
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per disporre ctu contabile con i quesiti formulati nella separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta che gli attori hanno stipulato un contratto di finanziamento con apertura di credito in
C/C con garanzia ipotecaria;
- rimette alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite;
- dispone per la prosecuzione del processo con separata ordinanza.
Bologna, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
pagina 11 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giuseppina Benenati ha pronunciato la seguente SENTENZA NON DEFINITIVA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5815/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI PAOLO Parte_1 C.F._1
e dell'avv. FERRO MARISA ( ) VIA GOIDANICH N. 4 40124 BOLOGNA;
, C.F._2
elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE, 7 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. DONATI
PAOLO
MARIA (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DONATI Parte_2 C.F._3
PAOLO e dell'avv. FERRO MARISA ( ) VIA GOIDANICH N. 4 40124 C.F._2
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in VIA CAPRARIE, 7 40124 BOLOGNApresso il difensore avv. DONATI PAOLO
ATTORI contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ROMEO CHRISTIAN e dell'avv. CP_1 P.IVA_1
LETTENMAYER FLORA ) C/O AVV. GORINI S. - VIA CP_2 C.F._4
BELVEDERE 10 BOLOGNA;
) C/O AVV Parte_3 C.F._5
GORINI VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
( ) C/O Parte_4 C.F._6
AVV. GORINI S. - VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
Parte_5
( ) C/O AVV. SILVIA GORINI - VIA BELVEDERE 10 BOLOGNA;
C.F._7
( ) C/O AVV. SILVIA GORINI - VIA BELVEDERE 10 Parte_6 C.F._8
BOLOGNA; , elettivamente domiciliato in C/O AVV. GORINI SILVIA - VIA BELVEDERE 10
BOLOGNApresso il difensore avv. ROMEO CHRISTIAN
pagina 1 di 11 CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La motivazione che segue è redatta ai sensi dell'art.16-bis, comma 9-octies [aggiunto dall'art. 19, comma 1, lett. a, n.
2- ter del D.L. 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 6 agosto 2015, n. 132 del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221], secondo cui gli atti di parte e i provvedimenti del giudice depositati con modalità telematiche sono redatti in maniera sintetica;
per consolidata giurisprudenza, inoltre, il giudice, nel motivare "concisamente" la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. c.p.c., non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni - o di fatto o di diritto - "rilevanti ai fini della decisione" in base al principio della "ragione più liquida".
Con ricorso ex art. 702 bis cpc depositato il 16.5.2022 i signori e Parte_1 Parte_7 chiedevano all'intestato Tribunale, nei confronti di , previa fissazione
[...] CP_1
pagina 2 di 11 dell'udienza di comparizione delle parti, di accogliere le seguenti conclusioni:
Gli odierni ricorrenti asserivano:
1. di aver sottoscritto in data 5/12/2013 con un contratto di apertura di credito con CP_1
garanzia ipotecaria sul c/c n. 102894887 per l'importo di € 170.000,00 ;
2. di aver provveduto nel 2019 all'estinzione anticipata del finanziamento tramite l'accredito dell'importo di € 116.348,33, così come specificato da che ne rilasciava regolare CP_1
quietanza di estinzione.
3. Successivamente, al fine di verificare la correttezza dell'operato di i ricorrenti CP_1
richiedevano copia di tutta la documentazione relativa al finanziamento, comprensiva dei contratti di apertura del conto corrente n. 102894887 e degli estratti conto scalari.
pagina 3 di 11 4. Poiché ometteva di fornire tutta la documentazione richiesta, i ricorrenti incaricavano CP_1
un tecnico di fiducia di redigere un'analisi tecnico-economica sul finanziamento nonché , considerate le criticità emerse, un ricalcolo del saldo finale, che risultò essere pari a €
51.711,38 a credito dei ricorrenti.
5. Alla luce di tali risultanze i ricorrenti chiedevano la restituzione dell'importo indebitamente versato al momento dell'estinzione del rapporto ma, ricevendo un riscontro negativo, anche in sede di mediazione, si vedevano costretti ad agire giudizialmente nell'odierna sede.
In particolare, nel merito, i ricorrenti lamentavano:
a) la natura sostanziale di “contratto di concessione di mutuo rateale assistito da ipoteca” al contratto sottoscritto e formalmente denominato “apertura di credito in c/c”;
b) l'indeterminatezza del criterio per il ricalcolo del piano di ammortamento;
c) l'indeterminatezza del tasso di interesse e dello spread applicati;
d) l'indeterminatezza della convenzione temporale;
e) l'illegittimità della capitalizzazione degli interessi;
f) il carattere usurario della pattuizione relativa agli interessi per utilizzi extra fido;
g) l'indeterminatezza della commissione per il servizio di disponibilità immediata sui fondi applicata al rapporto.
La causa veniva assegnata al Giudice dott. Iovino il quale fissava per la comparizione delle parti avanti a sé l'udienza del 27.10.2022.
Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza venivano notificati via pec in data 30.8.2022 e si costituiva in data 10.10.2022 per chiedere l'accoglimento delle seguenti CP_1
conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione (anche istruttoria) previo inoltre ogni più opportuno accertamento e/o declaratoria sia di rito sia di merito, così giudicare:
In via preliminare:
- accertare e dichiarare l'inammissibilità di tutte domande di controparte così come introdotte nelle forme di cui all'art. 702 bis c.p.c. con ogni conseguenza e pronuncia anche di rigetto;
- in via subordinata, disporre la conversione del rito nelle forme del giudizio ordinario.
Nel merito:
pagina 4 di 11 - rigettare tutte le domande formulate da parte ricorrente, in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi esposti nel presente atto.
In via istruttoria:
- rigettare l'istanza di CTU formulata da controparte, in quanto inammissibile e comunque irrilevante per le ragioni esposte in atti.
In ogni caso:
- con vittoria di spese e compensi del presente giudizio oltre IVA, CPA e oneri di legge.
L'istituto bancario resistente eccepiva l'infondatezza e la inammissibilità di tutte le pretese e censure avversarie, ribadendo punto per punto la correttezza del proprio operato;
preliminarmente rilevava le carenze probatorie derivanti dalla mancata allegazione del contratto di apertura di c/c, osservando che a tali carenze probatorie non poteva sopperire la perizia di parte poiché priva di autonomo valore probatorio.
All'udienza del 27.10.2022 il Giudice dott. Nunno, subentrata al dott. Iovino , disponeva il mutamento di rito da sommario ad ordinario e rinvia la causa all'udienza del 24.11.2022 assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive note di trattazione scritta.
Successivamente, all'udienza del 30/5/2023, fissata per la discussione sull'ammissione dei mezzi di prova, le parti provvedevano al regolare deposito delle relative memorie istruttorie.
Nelle more del processo, il fascicolo veniva assegnato alla scrivente subentrata al precedente giudice come da decreto Presidenziale del 31.3.2023.
All'udienza del 29/09/2023 il Giudice, sulle contrapposte richieste articolate nelle memorie istruttorie, riteneva la causa matura per la decisione e pertanto rinviava al 15/02/2024 direttamente per la precisazione delle conclusioni.
In vista di tale udienza le parti depositavano foglio di precisazione conclusioni e alla successiva udienza del 12/11/2024, richiamate le già rassegnate conclusioni, il Giudice tratteneva la causa in decisione;
le parti provvedevano tempestivamente al deposito delle rispettive comparse conclusionali e repliche nei termini loro assegnati ai sensi dell'art. 190 cpc .
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Assumono innanzitutto gli attori che il finanziamento per cui è causa doveva essere qualificato come mutuo in quanto a) il finanziamento è stato concesso con garanzia ipotecaria fondiaria ai sensi del D.
Lgs 385/93; b) il piano di ammortamento indica un piano di rientro con rate costanti;
La ricostruzione offerta dagli attori non è condivisibile.
pagina 5 di 11 Premesso che le garanzie concesse a tutela di un credito non sono idonee a trasformare la natura del credito medesimo, occorre rilevare che il tenore letterale dell'atto pubblico del 5/12/2013 e l'interpretazione sistematica dello stesso non consentono di ricondurre il finanziamento per cui è causa nell'alveo dei contratti di mutuo.
Nelle premesse si legge infatti che il correntista accetta “un finanziamento sotto la forma di apertura di credito in conto corrente ed assistita da garanzia ipotecaria per complessivi euro 170.000,00 …….”; al primo comma dell'art. 1 si ribadisce che “Il finanziamento è concesso ed accettato ai patti, alle condizioni tutte previste nel presente contratto nonché nel relativo documento di sintesi ….”; al terzo comma dello stesso art. 1 si aggiunge che “le parti prendono atto che il documento di sintesi riporta le condizioni economiche relative al contratto. All'uopo viene aperto un conto corrente a nome del correntista destinato esclusivamente all'utilizzo e al rimborso del finanziamento. Il correntista potrà operare su detto conto solo mediante operazioni di prelevamento e versamento per cassa o disposizioni di addebito/accredito per il giro al/dal conto corrente ordinario intrattenuto dal correntista medesimo presso la Banca.”
L'art. 3 al comma 1 prevede che “l'apertura di credito in conto corrente avrà durata sino al 31 dicembre 2028. L'importo sarà ridotto gradualmente ed automaticamente, senza necessità di comunicazione scritta da parte della Banca, secondo il piano concordato tra le parti, il quale………….viene allegato sotto la lettera B al presente contratto…………..ovvero secondo il diverso piano che fosse prodotto al correntista dalla banca a seguito dell'intervenuta variazione del tasso sotto indicato. “
Il comma 2 dell'art. 3 aggiunge che “Il correntista si obbliga, pena la risoluzione dell'apertura di credito, ad effettuare sul conto corrente i versamenti necessari per mantenere il debito, ivi compresi gli interessi che via via matureranno entro i limiti fissati, in detto piano e ciò senza espressa richiesta da parte della Entro i limiti dell'apertura di credito, l'utilizzo delle somme messe a disposizione CP_3
dalla potrà avvenire in una o più volte.” CP_3
Il contratto, quindi, da un lato ha natura di obbligazione restitutoria assunta dal correntista, dall'altro si limita a prevedere una costante riduzione della somma messa a disposizione con il contestuale obbligo da parte del correntista a mantenere l'esposizione nei limiti dell'affidamento concesso e a “mantenere il debito ivi compresi gli interessi che via via matureranno”.
Inoltre, appare evidente che la tabella allegata sub A all'atto pubblico in esame si limita solo ad esplicare il rientro mensile a titolo di mero capitale e interessi rispetto alla progressiva riduzione dell'affidamento concesso.
pagina 6 di 11 Le conclusioni raggiunte impongono, dunque, la qualificazione di finanziamento dedotto in giudizio come apertura di credito in conto corrente e della conseguente individuazione della relativa categoria di riferimento del tasso soglia per l'usura.
Usura.
In secondo luogo, gli attori deducono l'esistenza di una ipotesi di usura limitandosi a confrontare i tassi di interesse contrattualmente pattuiti nell'atto pubblico e i parametri per il calcolo dei tassi indicati nel documento di sintesi.
Invero l'allegato “A” prevede: “ il tasso d'interesse pari all'Euribor ………..a 3 mesi, rilevato dal comitato di gestione dell'Euribor ………….per valuta data di stipula con aggiornamento trimestrale e pubblicato di norma su , moltiplicato per il coefficiente 365/360. Il tasso, come sopra CP_4
rilevato, verrà arrotondato lo 0,05 superiore e maggiorato di uno spread pattuito.
Lo Spread è determinato in “8,00 punti percentuali”;
Mentre l'art. 4 dell'atto pubblico prevede: “ Sulle somme dovute dal correntista, entro i limiti fissati nel piano di rimborso allegato, decorrono a favore della banca, con periodicità trimestrale, interessi nella misura variabile trimestralmente di un tasso nominale annuo pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360, arrotondato allo 0,05……….. superiore, in essere per valuta data di decorrenza di ciascun trimestre solare, cioè variabile ogni tre mesi a partire dall'1 gennaio
2014………maggiorato di 5 punti, ragione d'anna ad anno.
Nel caso in cui vengano concessi utilizzi del credito in data precedente a quella di decorrenza del piano di rimborso e comunque sino a tutto il 31 dicembre 2013, il correntista dovrà corrispondere interessi per tale periodo nella misura del 5,25 nominale annuo………..corrispondente ad un tasso pari alla quotazione dell'Euribor a tre mesi moltiplicato per il coefficiente 365/360 arrotondata allo 0,05 superiore in essere per valuta data del presente contratto maggiorato di 5 punti in ragione d'anno. Il tasso annuo effettivo globale (TAEG) relativo al presente finanziamento è pari al 7,534.
Gli interessi come sopra calcolati verranno in ogni caso addebitati in conto corrente alla fine di ogni trimestre solare. Il saldo risultante dalla chiusura periodica trimestrale produce interessi al tasso come sopra calcolato e con capitalizzazione trimestrale.
Sulle somme dovute dal correntista in eccedenza rispetto ai limiti fissati nel piano di rimborso allegato decorrono a favore della banca, con la medesima periodicità sopra indicata, interessi nella misura del tasso massimo debitore per utilizzi oltre il limite del fido, attualmente pari a 15,60% nominale annuo……riportato nel documento di sintesi allegato al presente atto.”.
L'eccezione di usurarietà deve pertanto essere approfondita con la ctu contabile.
Nullità della clausola di determinazione degli interessi mediante richiamo al parametro Euribor.
pagina 7 di 11 A riguardo gli attori deducono innanzitutto l'indeterminatezza del richiamo al parametro Euribor per la determinazione degli interessi pattuiti nel richiamato finanziamento.
L'eccezione qui riproposta non appare meritevole di accoglimento.
Com'è noto, l'Euribor (Euro Interbank Offered Rate) rappresenta il tasso di interesse medio applicato da un primario istituto di credito europeo ad altro primario istituto per operazioni di prestito a breve termine in euro, con scadenza da una a tre settimane e da uno a dodici mesi.
Il tasso viene rilevato (“fissato”) giornalmente dalla European Banking Federation (EBF), in base alle segnalazioni trasmesse entro le ore 11 (fuso dell'Europa centrale) all'agenzia da un insieme di oltre 50 banche, individuate tra quelle con il maggiore volume d'affari dell'area Euro (contribuiscono per l'Italia, Monte dei Paschi di Siena). CP_1
Ancorché rilevato da un organismo (EBF) riconducibile al sistema bancario europeo, su segnalazione delle principali banche, l'Euribor indica anzitutto, convenzionalmente, il rendimento di un impiego non garantito in euro a breve termine risk free. Tale deve infatti ritenersi il prestito a un soggetto solvibile, o che deve presumersi tale, quale una primaria banca europea.
Il valore dell'Euribor può variare a seconda della scadenza presa in considerazione (1 mese, 3 mesi, 6 mesi e 12 mesi), del giorno della rilevazione (o del richiamo ad un valore medio) e della base di calcolo del tasso, che può essere 360 o 365, a seconda se si tiene conto dell'anno commerciale o di quello solare.
Stigmatizzano gli attori che nel caso di specie non risulta indicata la base di calcolo e cioè se si debba tener conto dell'anno commerciale (360) ovvero di quello solare (365).
Il rilievo in punto di diritto si manifesta come infondato, non solo e non tanto perché in tal senso si è espressa la giurisprudenza di merito (ad esempio Trib. Brescia 3/3/2025; Trib. Milano 2/5/2023; Trib.
Catania, 4/10/2019; Trib. Sondrio 30/5/2016;) sul rilievo che l'assenza del divisore giornaliero non comporta alcuna significativa incidenza, stante il minimo scarto tra i due diversi indici, quanto e soprattutto perché il tasso Euribor cui fare riferimento in mancanza di diversa specificazione è quello su base 360, peraltro più favorevole (perché inferiore, anche se lievemente, al corrispondente Euribor su base 365) al mutuatario (cfr. CA quila sent. 14/6/2023).
In tal senso depongono sia la definizione di Euribor contenuta nell'Euribor Code of Conduct della che già nella versione originaria prevedeva quale unico parametro giornaliero quello di 360 («Euribor is the rate at which euro interbank term deposits are being offered within the EMU zone by one prime bank to another at 11.00 a.m. Brussels time. It is quoted for spot value and on actual 360 day basis»); sia il provvedimento normativo che, al momento del passaggio all'euro, ha dettato i criteri di sostituzione dell'Euribor all'indice nazionale in precedenza rilevato, il Ribor (il d.m. 23/12/1988, attuativo dell'art.
pagina 8 di 11 2 d.lgs. 213/1998, dispose che «a partire dal 30 dicembre 1998, il tasso che sostituisce il Ribor è
l'Euribor, rilevato giornalmente alle ore 11,00, ora dell'Europa centrale, dal Comitato di gestione dell'Euribor, Euribor Panel Steering Committee, secondo il criterio di calcolo giorni effettivi/360 e diffuso sui principali circuiti telematici»).
E peraltro dall'1/4/2019 l'EMMI pubblica esclusivamente l'Euribor su base 360 giorni.
Pertanto, la mancata specificazione, nel contratto, del divisore giornaliero non implica alcuna indeterminatezza o indeterminabilità del tasso nominale variabile degli interessi corrispettivi (e, conseguentemente, di quelli moratori ragguagliati ai primi con maggiorazione di 3 punti), ma comporta solo che l'indice di riferimento da utilizzare per il calcolo sia l'Euribor a tre mesi su base giornaliera
360, come si è detto più favorevole al correntista perché inferiore a quello su base 365 (che si ricava dal primo mediante la divisione per 360 e la successiva moltiplicazione per 365).
Gli attori lamentano l'indeterminatezza del rimborso anche in relazione alla previsione di cui al primo comma dell'art. 3 dell'atto pubblico del 5/12/2013, laddove prevede “ …il diverso piano che fosse prodotto al correntista ……”.
In quanto contenuta in un atto notarile, in mancanza di qualsivoglia ulteriore allegazione da parte degli attori nel corso dell'intero svolgimento del giudizio, la clausola in esame appare validamente pattuita.
Gli attori inoltre non hanno mai contestato di avere ricevuto un diverso piano rispetto a quello concordato.
L'eccezione in esame si appalesa quindi del tutto infondata.
Corrispettivo per servizio di disponibilità immediata fondi su apertura di credito
Gli attori lamentano l'indeterminatezza della clausola di previsione della CFD (Commissione diponibilità fondi o Commissione sull'accordato) contenuta sia nel contratto che nell'allegato A.
In punto di diritto si rileva che detta commissione è stata introdotta dall'art. 2 bis d.l. 29 novembre
2008, n. 185, convertito in l. 28 gennaio 2009, n. 229, al fine di disciplinare la materia evitando la proliferazione di commissioni diverse aventi la stessa funzione della CMS e al fine di regolamentare quest'ultima, prevedendo che “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedono una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le
pagina 9 di 11 somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificatamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza massima annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. L'ammontare del corrispettivo omnicomprensivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze assicura, con propri provvedimenti, la vigilanza sull'osservanza delle prescrizioni del presente articolo”.
Tale disposizione è stata abrogata dall'art. 27, comma 4, d.l. 24 gennaio 2012, n. 1 convertito in l. 24 marzo 2012, n. 27, ma la relativa disciplina risulta trasfusa nell'art. 117 bis del d.lgs. 385/91, inserito dall'articolo 6-bis, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con Legge n. 214 del 22 dicembre
2011, entrata in vigore il 28 dicembre dello stesso anno), che a sua volta stabilisce: “I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione omnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente… L'ammontare della commissione non può superare lo 0,50%, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente”.
Ebbene, nel caso di specie l'allegato A al contratto prevede testualmente “corrispettivo per servizio di disponibilità immediata, fondi su apertura di credito 0,50%. Modalità di calcolo: calcolato trimestralmente alla fine di ogni trimestre solare in proporzione all'importo e alla durata dell'affidamento, tempo per tempo concesso.”.
Risultando la clausola contrattuale sopra riportata conforme al dettato legislativo, deve esserne affermata la validità.
La capitalizzazione.
Quanto alla dedotta indebita capitalizzazione di interessi, va rilevato come la giurisprudenza prevalente verta nel senso dell'immediata applicabilità del divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente per il periodo successivo al 1° gennaio 2014 nel rispetto del principio di gerarchia delle fonti del diritto - tale orientamento, infatti, determina la prevalenza dell'art. 120 TUB, come novellato dalla L. n. 147 del
2013, rispetto alla disciplina sottordinata della delibera CICR del 9/2/2000 con riguardo ai rapporti di conto corrente.
Alla luce di ciò si aderisce all'interpretazione che ravvisa nell'art. 120 TUB, come riformulato dalla L.
147 del 2013 (entrata in vigore il 1° gennaio 2014 e vigente fino al 15/4/2016), un divieto di anatocismo nei rapporti di conto corrente, con prescrizione immediatamente operativa e senza postergazione dell'efficacia di tale disposizione all'adozione della relativa delibera CICR (cfr. Cass.
pagina 10 di 11 21344/2024; Tribunale Alessandria, 27/03/2023, n.255; Tribunale Bergamo 31/01/2023, n.214).
Inoltre, in merito alla capitalizzazione degli interessi la Cassazione ha enunciato il principio per cui “La previsione, nel contratto di conto corrente stipulato nella vigenza della delibera CICR 9 febbraio 2000, di un tasso di interesse creditore annuo nominale coincidente con quello effettivo non dà ragione della capitalizzazione infrannuale dell'interesse creditore, che è richiesta dall'art. 3 della delibera, e non soddisfa la condizione posta dall'art. 6 della delibera stessa, secondo cui, nei casi in cui è prevista una tale capitalizzazione infrannuale, deve essere indicato il valore del tasso, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della capitalizzazione” (cfr. Cass. n. 4321/2022 – principio confermato da
Cass. n. 18664/2023 che ha chiarito come “non appare concludente il parallelismo operato dalla stessa banca con altri elementi, quali l'ISC (indicatore sintetico di costo) o TAEG (tasso effettivo globale):
l'ISC o TAEG è un dato che definisce il costo complessivo dell'operazione di finanziamento e che non rientra tra i tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 t.u.b. (per tutte Cass. 14 febbraio 2023, n. 4597 del 14/02/2023); il tasso annuo effettivo risultante dalla capitalizzazione degli interessi invece rappresenta, sia per gli interessi a debito del cliente che per quelli a credito, un elemento di cui è necessaria l'indicazione, pena la non attuabilità dell'anatocismo”).
Come sopra già esposto nel caso di specie il contratto prevede la capitalizzazione trimestrale per la cui la circostanza conduce ad affermare la mancata osservanza degli art. 2 e 6 della delibera CICR 9 febbraio 2000, con conseguente invalidità della relativa pattuizione.
La causa va rimessa sul ruolo istruttorio per disporre ctu contabile con i quesiti formulati nella separata ordinanza.
La regolamentazione delle spese di lite deve essere riservata alla sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così dispone:
- accerta che gli attori hanno stipulato un contratto di finanziamento con apertura di credito in
C/C con garanzia ipotecaria;
- rimette alla sentenza definitiva la regolazione delle spese di lite;
- dispone per la prosecuzione del processo con separata ordinanza.
Bologna, 3 giugno 2025
Il Giudice
dott. Giuseppina Benenati
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