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Sentenza 18 giugno 2025
Sentenza 18 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 18/06/2025, n. 2975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 2975 |
| Data del deposito : | 18 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati
Dr.ssa Silvia VITRO' Presidente
Dr. Alberto LA MANNA Giudice
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 4934/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Salvatore Parte_1
Sanzo, Gian Paolo Coppola e Silvia Monti
-ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Controparte_1
Gianpietro Quiriconi e Paolo Binaschi
- CONVENUTA avente ad oggetto: diritto d'autore
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Voglia il Tribunale, fermo il rigetto di tutte le domande (anche istruttorie) formulate da
( , così giudicare: Controparte_1 CP_1
Nel merito;
accertare e dichiarare che a decorrere dal 1° gennaio 2020, illecitamente CP_1
riproduce e mette a disposizione del pubblico fonogrammi compresi nel repertorio di Pt_1
pagina 1 di 20 in violazione dei diritti esclusivi riconosciuti dall'art. 72, lett. a) e d), LDA e dall'art. 80, 2° comma, lett. b) e d), LDA ai produttori e agli artisti rappresentati da e, per l'effetto: Pt_1
− ai sensi degli artt. 156 e 167, lett. b), LDA, inibire a di riprodurre e mettere a CP_1
disposizione del pubblico tutti i fonogrammi compresi nel repertorio di fissando altresì Pt_1 una penale nella misura di € 500,00 (o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda pronuncia di inibitoria e per ogni sua constatata successiva violazione o inosservanza;
− ai sensi degli artt. 158 e 167, lett. b), LDA, condannare a risarcire a il CP_1 Pt_1
danno conseguente alla propria condotta, da quantificarsi in via equitativa almeno nella misura di € 1.491,00 (determinata in esito all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio per gli utilizzi sinora accertati dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2023) o comunque nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia anche sulla base delle considerazioni di cui al § “3.2.2” dell'atto di citazione, oltre rivalutazione e interessi moratori;
− ai sensi degli artt. 158 e 167, lett. b), LDA, nonché dell'art. 614 bis cod. proc. civ., condannare a rimuovere dal proprio archivio informatico tutte le copie già CP_1
realizzate di fonogrammi appartenenti al repertorio di fissando altresì una penale Pt_1 nella misura di € 500,00 (o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda pronuncia di condanna e per ogni sua constatata successiva violazione o inosservanza;
➢ ordinare, ai sensi dell'art. 166 LDA, la pubblicazione della parte dispositiva dell'emananda
[.. sentenza per una sola volta e a caratteri doppi del normale sui quotidiani “ ” e “ CP_2
”, a cura e spese di entro trenta giorni (o entro il diverso Controparte_3 CP_1
termine che sarà ritenuto congruo) dalla comunicazione della decisione, precisando che, in caso di inottemperanza o ritardo da parte di avrà la facoltà di provvedere CP_1 Pt_1
a propria cura e con diritto di ripetere le spese sostenute da CP_1
In via istruttoria: omissis
Con condanna alla rifusione delle spese, ivi incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio”
Per la convenuta
1) In via preliminare, nel rito:
- dichiarare improcedibile l'azione giudiziale avviata da in assenza dell'attivazione Parte_1
della procedura di negoziazione assistita e quindi disporre la sospensione del procedimento ai fini della sua attivazione.
pagina 2 di 20 2) In via preliminare, nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per tutti i motivi dedotti Parte_1
in atti;
3) In via principale, nel merito:
- respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_1 per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto - assolvere la convenuta dalle CP_1
domande tutte proposte da Parte_1
4) In via subordinata, nel merito:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria di Parte_1
in punto di an debeatur, accertare la misura del danno solamente in relazione alla
[...] presunta violazione dell'art. 72 lett. a) Lda e non dell'art. 72 lett. d) Lda, per tutti i motivi dedotti in atti;
- sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria di accertare il danno solo in relazione ai fonogrammi individuati nei documenti Parte_1
prodotti da nn. 9 e 10 e per gli utilizzi riferiti al solo periodo temporale compreso tra Parte_1 il 1 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020 e per l'effetto - accertare la misura del danno in base a tutto quanto già dedotto in atti, nonché in base a tutto quanto dedotto in sede di espletata
CTU dal consulente di parte di e alle risultanze cui il medesimo è pervenuto, CP_1
avendo particolare riguardo alla necessaria applicazione delle tariffe di mercato applicate nella prassi di settore, utilizzando come riferimento le tariffe SCF applicate in forza dei contratti di licenza stipulati con e riproporzionandole rispetto alla quota di CP_1
rappresentatività di anche tenuto conto delle norme di legge e delle delibere Parte_1
AGCOM prodotte in atti;
- sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria di accertare il danno, riducendolo in funzione del concorso di colpa di ai Parte_1 Parte_1 sensi dell'art. 1227 Cod. Civ., per tutti i motivi dedotti in atti.
5) In via istruttoria A) valutare l'esito dell'espletata CTU avendo riguardo alla necessaria circoscrizione e limitazione dell'indagine ai soli fonogrammi per i quali abbia Parte_1
effettivamente fornito prova di avere legittimo mandato ad agire da parte degli artisti interpreti esecutori e Produttori Fonografici da essa asseritamente rappresentati;
B) valutare l'esito dell'espletata CTU avendo riguardo alla necessaria circoscrizione e limitazione dell'indagine ai soli fonogrammi individuati nei documenti prodotti da nn. 9 e 10 e per gli utilizzi Parte_1
riferiti al solo periodo temporale compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020; C)
pagina 3 di 20 accertare e dichiarare la inidoneità, almeno parziale, agli scopi di cui è causa, della relazione peritale depositata dal CTU Dott. in data 11 marzo 2024, accogliendo tutti i profili di Per_1
contestazione a detta relazione peritale già sollevati in corso di perizia dal Consulente di parte nonché direttamente da in sede di note autorizzate del 1 luglio 2024 CP_1 CP_1
e assumendo i provvedimenti ritenuti necessari, anche in punto di rinnovazione, anche parziale, della CTU, in relazione ai profili contestati. D) liquidare il compenso professionale del CTU Dott. in misura inferiore a quanto deciso dal Giudice con ordinanza del 13 Per_1
agosto 2024 per i motivi dedotti in atti, ponendo comunque tale compenso del CTU a carico di in quanto parte che ha richiesto l'introduzione dell'indagine peritale;
E) in via Parte_1
subordinata rispetto a quanto richiesto alla precedente lettera D), porre a carico delle parti, in parti uguali tra loro, il compenso liquidato al CTU Dott. Per_1
In via istruttoria: F)G)H)I)L) omissis
6) In ogni caso: - in via principale, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio;
- in via subordinata, con integrale compensazione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, anche in caso di soccombenza di in ragione della novità, CP_1
peculiarità e complessità delle questioni trattate e della difficoltà interpretativa fattuale, sostanziale e giuridica affidata al giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito “ ) ha convenuto in Parte_1 Pt_1 giudizio (di seguito “ ), esponendo: di essere un organismo Controparte_1 CP_1
di gestione collettiva costituito ai sensi del d.lgs 15 marzo 2017 n. 35 e, in tale qualità, di gestire i diritti connessi al diritto d'autore ai sensi della legge n. 633/1941 su mandato conferito direttamente o indirettamente dai rispettivi titolari (produttori fonografici e artisti interpreti esecutori); che tra tali diritti sarebbero ricompresi il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione di fonogrammi e di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi stessi, riscuotendo i compensi relativi allo sfruttamento di detti diritti, distribuendoli tra i propri mandanti;
che società di consulenza musicale CP_1
annoverata quale Music Service Provider, nello svolgere la propria attività di fornitura di servizi di sonorizzazione d'ambiente presso esercizi commerciali e punti vendita, avrebbe utilizzato fonogrammi compresi nel repertorio di riproducendoli e mettendoli a Pt_1
disposizione dei clienti, senza alcuna autorizzazione né remunerazione in favore dei titolari dei diritti;
che si sarebbe pertanto sottratta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. CP_1
35/2017, che prevede che gli utilizzatori di fonogrammi debbano far pervenire agli organismi pagina 4 di 20 di gestione collettiva le informazioni necessarie per la quantificazione del compenso dovuto per l'utilizzazione dei fonogrammi del proprio repertorio e per la relativa riscossione e distribuzione ai titolari dei diritti. ha dunque instaurato il presente giudizio deducendo l'abusiva riproduzione e messa a Pt_1
disposizione del pubblico dei fonogrammi compresi nel repertorio di e la correlata Pt_1 violazione da parte di dei diritti esclusivi riconosciuti dall'art. 72, lett. a) e d) e CP_1 dall'art. 80, II comma, lett. b) e d), L.d.A. ai produttori e agli artisti mandanti, chiedendo che venisse inibita l'attività illecita posta in essere dalla convenuta, con condanna al risarcimento dei danni, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
Sosteneva la convenuta: di svolgere solo attività di riproduzione ex art. 72 lett. a) L.d.A. e non attività di messa a disposizione del pubblico ex art. 72 lett. d) L.d.A; che la mancata stipulazione con di un accordo di licenza per la riproduzione dei fonogrammi del suo Pt_1
repertorio era stata conseguenza della condotta di parte attrice, che non aveva fornito prova del proprio repertorio, né dei diritti su cui fondava le sue richieste, non si era munita di banche dati conformi a quanto previsto dal d.lgs. n. 35/2017, non aveva reso pubbliche e disponibili le licenze e le tariffe di utilizzo ed aveva applicato tariffari non corretti.
Negava che a potesse essere contestata alcuna violazione degli obblighi imposti CP_1
dal d. lgs n. 35/2017 ed instava per il rigetto delle domande attoree.
Espletata in corso di causa una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta
1.1. L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita è infondata, dovendosi sul punto condividere l'ordinanza già emessa in data 1.7.2022 dal giudice istruttore, che ha evidenziato il valore indeterminabile della causa, tenuto conto, da un lato, della mancata quantificazione, da parte dell'attrice, dell'importo oggetto della domanda risarcitoria e considerati altresì gli ulteriori provvedimenti
(inibitoria, penali, rimozione dati dall'archivio, ecc.), richiesti da Pt_1
1.2. La convenuta ha poi chiesto, sempre in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di alla proposizione del giudizio in oggetto. Pt_1
pagina 5 di 20 Sul punto va osservato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'affermazione della legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto chiamato a subirla;
attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, implicando tale questione l'accertamento di una situazione di fatto compatibile con l'accoglimento oppure con il rigetto della domanda.
Nella fattispecie in esame, emerge chiaramente dall'intera prospettazione attorea come la affermi di essere titolare dei diritti dedotti in giudizio;
ogni contestazione sollevata dalla Pt_1
convenuta sull'effettiva sussistenza ed ampiezza di tali diritti attiene al merito e non incide, dunque, sulla legittimazione attiva, che deve essere affermata.
2. Sulla violazione degli artt.72, lett. a) e 80, II comma, lett.b) L.d.A.
2.1. L'attrice ha innanzitutto lamentato come la convenuta abbia abusivamente sfruttato i fonogrammi appartenenti al suo repertorio, in violazione degli artt. 72, lett. a) e 80, II comma, lett. b), L.d.A.
Come già anticipato, è un organismo di gestione collettiva, costituito ai sensi dell'art. Pt_1
2, I comma, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 ed iscritto nell'elenco pubblicato sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (doc. n. 1), incaricato dai propri mandanti di gestire in Italia e all'estero i diritti connessi ai diritti d'autore in relazione a determinati fonogrammi (cfr. oggetto sociale, visura sub doc.2).
Nella tesi attorea, tra tali diritti sono ricompresi, per quanto rileva nella presente sede, il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione dei fonogrammi, riconosciuto ai produttori e agli artisti rispettivamente dall'art. 72, lett. a) e dall'art. 80, II comma, lett. b), L.d.A., nonché il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi, riconosciuto ai produttori e agli artisti rispettivamente dall'art. 72, lett. d) e dall'art. 80, II comma, lett. d),
L.d.A.
La convenuta è invece un music service providers, ovvero un utilizzatore di CP_1 repertori discografici “che svolge attività di consulenza e di fornitura di servizi quali la creazione di palinsesti di “radio in store” e musica d'ambiente, ideando, creando e personalizzando selezioni musicali destinate ad essere diffuse presso esercizi commerciali e punti vendita” (pag. 5 costituz.).
pagina 6 di 20 L'art. 72 L.d.A. accorda protezione al risultato dell'attività imprenditoriale di organizzazione della fissazione dei suoni che è svolta dal produttore fonografico;
il produttore “acquista quindi, per effetto della sola fissazione, e quindi a titolo originario, un insieme di diritti patrimoniali;
tali diritti hanno natura esclusiva, nel senso che sono accomunati dallo jus excludendi tipico delle privative” (Trib. Roma n. 1953/2015).
La convenuta non ha contestato la sussistenza del proprio obbligo di pagamento dei diritti di esclusiva, affermando tuttavia di avervi sempre regolarmente adempiuto, corrispondendo il dovuto alla mandataria, sino all'avvento dei nuovi Controparte_4
organismi collettivi di gestione, per la quasi totalità dei repertori fonografici in Italia.
Con riferimento alle pretese di ha rappresentato di aver tentato invano di interloquire Pt_1 con l'attrice per concludere un accordo di licenza ed ha lamentato la violazione, da parte di di diverse prescrizioni poste a carco dell'organismo collettivo di gestione dal d.lgs. n. Pt_1
35/2017.
In sostanza, ha escluso di aver commesso qualsiasi condotta illecita, sostenendo, CP_1 al contrario, come fosse stata proprio l'attrice ad aver violato gli obblighi posti a suo carico del decreto n. 35/2017, dal momento che:
a) non aveva specificato il titolo in forza del quale aveva richiesto a i dati di CP_1
utilizzo;
b) non si era munita di banche dati integrate o comunque adeguate, dal cui accesso sarebbe stato possibile per escludere un repertorio dalla programmazione;
CP_1
c) non aveva reso pubbliche o comunque disponibili le licenze e le tariffe di utilizzo, come imposto dall'art. 26 del d.lgs. n. 35/2017;
d) aveva offerto con ritardo una proposta di licenza solo nell'aprile 2020, con pretesa efficacia retrodatata al 1.1.2020;
e) aveva applicato tariffari molto diversi e maggiori rispetto agli altri organismi collettivi di gestione.
Le argomentazioni di parte convenuta non possono ritenersi fondate, alla luce della produzione documentale in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
2.2. ha in primo luogo evidenziato come l'attrice non potesse “intermediare diritti CP_1 esclusivi degli artisti interpreti ed esecutori…diritti che sono certamente stati ceduti ai produttori fonografici attraverso singoli contratti” (cfr. missiva 19.12.2019, sub doc. 3 convenuta).
pagina 7 di 20 L'art. 4, del d.lgs n. 35/2017, richiamato dall'attrice stessa, dispone che “1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi”, che “2. I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati” e che “3. L'organismo di gestione collettiva scelto e' obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attivita' e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla”.
E' dunque evidente come il potere di rappresentanza in capo all'ente di gestione collettiva presupponga uno specifico mandato conferito dall'artista o dal produttore, con indicazione dei diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali oggetto di gestione;
l'affidamento di tali compiti ad un ente di gestione resta infatti una scelta esclusiva dei titolari dei diritti, che possono anche decidere di non iscriversi e di gestire i propri diritti autonomamente (cfr. Trib. Milano, sent.n. 10593/2024 in tema di artista indipendente, anche detto “apolide”).
Ferma restando, dunque, la necessità di contenere le pretese avanzate da alle sole Pt_1 ipotesi in cui sia stata provata l'esistenza di un mandato specifico conferitole dall'artista o dal produttore, le doglianze di parte convenuta risultano superate dalla documentazione fornita in corso di causa. ha sul punto stigmatizzato la condotta attorea, evidenziando come CP_1 Pt_1
“avrebbe dovuto identificare tra i propri mandanti i soli soggetti in rappresentanza dei quali aveva agito con riferimento alle supposte violazioni di diritti da parte di e non CP_1
“genericamente dare atto di tutti gli AIE e i PDF asseritamente dalla medesima rappresentati
e dei relativi accordi” (cfr. concl. conven. pag. 16).
Tale censura non rileva ai fini di causa, avendo il consulente provveduto a selezionare i fonogrammi su cui insistono i diritti dei produttori e degli artisti rappresentati dall'attrice e risultanti dall'elenco prodotto dalla convenuta (su cui infra).
2.3. ha poi lamentato come l'attrice non si fosse munita di banche dati integrate o CP_1
comunque adeguate, dal cui accesso sarebbe stato possibile per la convenuta verificare l'esistenza dei diritti vantati dall'attrice ed escludere un repertorio dalla programmazione.
pagina 8 di 20 Tale rilievo è stato sottoposto al vaglio del consulente tecnico d'ufficio, al quale, su specifica richiesta della convenuta, è stato chiesto di “verificare la sussistenza nelle banche dati di
ITSRIGHT delle caratteristiche previste dalla legge” (cfr. verbale udienza 21.3.2023).
Occorre sul punto rilevare preliminarmente come la convenuta abbia lamentato un'assenza di contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, in particolare proprio con riguardo all'esame del video, prodotto sub doc. 16, riportante gli esiti di un accesso effettuato da un consulente di sul sito www.gorights.it dal quale, secondo la tesi della convenuta, CP_1 emergeva con evidenza l'inadeguatezza del sistema di ricerca fornito da Pt_1
Le censure all'operato del consulente tecnico non sono condivisibili, avendo il dr. Per_1
garantito ampio contraddittorio alle parti, come comprovato dai verbali delle operazioni peritali e dallo stesso scambio di quattro memorie tecniche di parte.
Nel merito, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è giunto il CTU siano adeguatamente motivate e immuni da critiche.
L'art. 27 del d.lgs n. 35/2017 così dispone: “Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:
a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalità tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definite le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni”.
Con il decreto 26.2.2019 del emanato ai sensi del Controparte_5 secondo comma dell'art. 27 cit., sono state dunque definite le “modalità minime comuni”;
l'allegato tecnico di tale decreto prevede che “1. I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del presente decreto, forniscono le informazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le seguenti modalità: a) le informazioni pagina 9 di 20 richieste sono fornite predisponendo sul proprio sito internet una pagina di ricerca che consenta di acquisire le informazioni necessarie e che, utilizzando il linguaggio marcatore eXtensible Markup Language (XML), consenta di estrarre i risultati;
b) al fine di consentire un massimo livello di disambiguazione, la pagina deve contenere non meno di tre campi ricerca, di cui almeno uno tramite operatore «contiene» e deve utilizzare un meccanismo di ranking che consenta di classificare le eventuali risposte multiple ad una medesima query»; il successivo art. 2 dell'allegato tecnico precisa, invece, “a titolo meramente esemplificativo”, quali informazioni, ove disponibili e tenuto conto delle differenti fattispecie, possono essere indicate.
Il CTU ha dunque visionato il video prodotto dalla convenuta sub doc. 16, contenente il percorso condotto per l'ottenimento delle informazioni dalla banca dati di sul sito Pt_1
www.gorights.it.
La convenuta ha sul punto lamentato come non si fosse munita di banche dati Pt_1
adeguate, consentendo a ricerche solo per singoli fonogrammi, ma non in forma CP_1
aggregata.
Il dr. ha tuttavia potuto verificare come, previa compilazione di tre campi, sia “possibile Per_1
ricercare il fonogramma per il quale intende richiedere la licenza in base a tre campi a compilazione libera (titolo, artista, album) e due campi a scelta da un menù a tendina (genere
e sottogenere). Nel caso in cui, come nel video, si selezioni esclusivamente il nome dell'artista, la banca dati restituisce un elenco di opere, consentendo la possibilità di selezionare sino a 1.000 tracce e richiederne la licenza” (pagg. 30 e 31 CTU); selezionando poi una delle opere dall'elenco, la banca dati restituisce una serie di informazioni (se disponibili), quali l'artista principale, la durata del brano, l'album, il mandante di ecc. Pt_1
Il consulente ha dunque concluso che “rispetto alle richiamate previsioni di legge si può, quindi, rilevare come la banca dati proprietaria www.gorights.it fornisca in forma integrata le informazioni richieste dall'art. 27, comma 1, lett. a) e segnatamente le opere gestite e i diritti rappresentati da per ciascun territorio. La pagina di ricerca contiene, inoltre, un Pt_1 numero di campi ricerca almeno pari a quelli richiesti dall'art. 1, lett. b), dell'allegato tecnico al
Decreto Ministeriale. Dall'esame della riproduzione video risulta, inoltre, possibile selezionare ed estrarre i risultati della ricerca, come previsto dall'art. 1, lett. a), dell'allegato tecnico al
Decreto Ministeriale, e consultare un archivio delle tracce gestite da (pagg. 31 e 32 Pt_1
CTU).
pagina 10 di 20 Il dr. ha poi esaminato le altre osservazioni formulate dalla convenuta (tra cui la Per_1 necessità per l'utilizzatore di effettuare la registrazione dei dati, il fatto che il sito www.gorights.it non sia un pubblico registro, la presenza di un simbolo giallo accanto ad alcune registrazioni e la conseguente necessità di svolgere ulteriori verifiche), rispondendo a ciascuna di esse e concludendo nel “ritenere positivamente verificata la sussistenza nelle banche dati di ITSRIGHT delle caratteristiche previste dalla legge, nei termini sopra descritti”
(pag. 33).
Sebbene, poi, il consulente tecnico abbia riconosciuto come la piattaforma in esame non consenta consultazioni “massive”, comportando un allungamento dei tempi di verifica, ha comunque rilevato “come tale circostanza non costituisca un elemento di incongruenza del data base rispetto alla normativa” … La “forma integrata” della banca dati pare, infatti, rispettata nel momento in cui questa raccoglie e gestisce sistematicamente tutte le informazioni, altrimenti frammentate, relative ai fonogrammi tutelati dalla singola società di collecting” (pag. 48).
In conclusione, le indagini svolte dal consulente hanno consentito di accertare la conformità della banca dati dell'attrice alle norme di legge, valutazione che rende irrilevanti i richiami operati dalla convenuta alle delibere dell'AGCOM.
A ciò si aggiunga come, per contro, non vi sia prova del corretto adempimento di parte convenuta agli obblighi posti a suo carico dall'art. l'art. 23 del d.lgs n. 35/2017, secondo cui
“1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonchè alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:
a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale;
l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;
b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili”.
pagina 11 di 20 Dalla documentazione in atti emerge come l'attrice abbia riscontrato prontamente la missiva del 19.12.2020 - con cui in risposta alla precedente comunicazione di del CP_1 Pt_1
17.12.2020, chiedeva a di fornire alcune indicazioni in ordine all'individuazione dei Pt_1
produttori rappresentati e dei fonogrammi amministrati (doc. 3 convenuta) - invitando la convenuta a consultare il sito www.gorights.it (al quale, peraltro, non risultava che CP_1
avesse ancora fatto alcun accesso), sollecitando la convenuta a fornire le informazioni previste dall'art. 23 del d.lgs. n. 35/2017 e auspicando il raggiungimento di un accordo (doc. 4 convenuta).
A tale pec, tuttavia, non seguivano riscontri da parte della convenuta, nonostante gli ulteriori solleciti dell'attrice (docc. 13 e 14) e la stessa trasmissione, in data 15.4.2020, di una proposta di contratto (doc. 15).
Solo a seguito di altri solleciti, l'avv. nel frattempo incaricato da inviava il CP_6 CP_1
28.10.2020 i primi rendiconti (doc. 18), peraltro non corretti (cfr. doc. 19 attrice); seguivano poi ulteriori scambi di mail, con cui ancora nel marzo del 2021 l'attrice invitava la controparte al raggiungimento di un accordo (docc. 21 e 22 attrice); solo nell'agosto del 2021 giungeva la risposta dell'avv. il quale, peraltro, non contestava, se non in minima parte, la CP_6 correttezza dei dati forniti dall'attrice (doc. 23).
La documentazione in atti smentisce dunque le allegazioni della convenuta, secondo cui l'attrice avrebbe violato gli obblighi posti a suo carico dal d.lgs n. 35/2017; emerge, piuttosto, come sia stata la convenuta a non collaborare attivamente con ostacolando Pt_1
l'esercizio dei diritti alla stessa spettanti ex art. 72 L.d.A.
Peraltro, anche il consulente tecnico ha riscontrato “un'incongruenza sui dati contenuti nella banca dati di in relazione ai periodi di competenza dei mandati” solo “per un numero Pt_1 molto limitato di casi” (pag. 23 CTU).
In conclusione, le censure sollevate dalla convenuta e volte a contestare l'illiceità della propria condotta per essere stata l'attrice stessa a violare i criteri di trasparenza previsti dalla normativa non sono fondati.
2.4. Le ulteriori doglianze di secondo cui l'attrice non avrebbe reso pubbliche le CP_1 licenze e le tariffe di utilizzo, come previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 35/2017, praticando inoltre tariffe superiori rispetto a quelle richieste da altri organismi di gestione collettiva, oltre ad essere superate dalla stessa proposta contrattuale formulata dall'attrice (docc. 15 e 21) non rilevano ai fini in esame, riguardando profili che attengono alla specifica contrattazione tra le parti e non incidono sui diritti di esclusiva vantati dall'organismo di gestione collettiva.
pagina 12 di 20 Va pertanto dichiarata la violazione, da parte della convenuta, degli artt. 72, lett. a) e 80, II comma, lett. b) L.d.A.
3. Sulla violazione degli artt. 72, lett. d) e 80, II comma, lett. d) L.d.A.
L'attrice ha altresì lamentato la violazione degli artt. 72, lett. d) e 80, II comma, lett. d), L.d.A. per avere la messo a disposizione del pubblico, senza autorizzazione, i CP_1
fonogrammi ricompresi nel repertorio di Pt_1
La convenuta ha contestato tale addebito, evidenziando di essersi limitata a mettere a disposizione dei soli propri clienti, esercizi commerciali e punti vendita i fonogrammi, dopo averli riprodotti sui propri server per “copie di tipo tecnico” (cfr. pag.14 comparsa) e di non aver svolto, dunque, alcuna attività di messa a disposizione del pubblico.
L'attrice ha sul punto replicato come sia proprio “nell'atto di allocazione dei fonogrammi anche presso i clienti che consiste quell'atto di messa a disposizione costituente lo sfruttamento del diritto di cui agli art. 72, lett. d) e 80, II comma, lett d), l.d.a.”, dovendosi inoltre definire
“pubblico”, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, un “numero indeterminato di destinatari potenziali”, quali sarebbero appunto i clienti, attuali e potenziali, di
(cfr. memoria di replica conclusionale di parte attrice, pag. 6). CP_1
Ritiene il Collegio che debbano essere condivise le argomentazioni di parte convenuta.
Secondo l'art. 17 della direttiva dell'Unione Europea n. 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, “1. Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2001/29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali”.
All'art. 2 la medesima Direttiva definisce poi il “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online” come “un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro. I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di pagina 13 di 20 comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva”.
Proprio alla luce di quanto precisato dalla Direttiva in esame, dunque, non rientrano nella nozione di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online”, come tale soggetto agli obblighi di cui all'art. 17, i “servizi cloud da impresa a impresa”, quali quelli forniti da attraverso la creazione e personalizzazione di selezioni musicali per i propri CP_1
clienti.
La circostanza che i palinsesti prodotti da siano poi destinati ad essere diffusi CP_1
presso esercizi commerciali e punti vendita ed abbiano, quale ultimo fruitore, un pubblico indeterminato di persone che accedono ai vari punti vendita, non significa che sia CP_1
a mettere a disposizione del pubblico i fonogrammi, essendo tale attività svolta direttamente dai diversi esercizi commerciali, clienti della convenuta.
Occorre cioè distinguere tra il diritto alla riproduzione del fonogramma, antecedente alla diffusione, ed il diritto alla diffusione del fonogramma stesso (cfr. anche Trib. Bologna, sent. n.
3056/2021).
Se, come visto, la convenuta è tenuta a riconoscere all'organismo di gestione collettiva i diritti di cui all'art. 72, lett. a) (e 80, II comma, lett.b) L.d.A., poiché riproduce direttamente i fonogrammi al fine di creare i palinsesti da fornire ai propri clienti, la stessa non può invece ritenersi soggetta anche all'obbligo di pagamento dei diritti per la diffusione al pubblico, ex art. 72, lett. d) (e 80, II comma, lett. d) L.d.A., non avendo compiuto alcun atto di messa a disposizione del pubblico, ma essendosi limitata a fornire i propri servizi a singoli e specifici clienti.
Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla documentazione prodotta dalla convenuta sub
Contr doc. 10, da cui emerge come in passato avesse corrisposto a i soli diritti di CP_1 cui all'art. 72, lett. a), l.d.a., e non anche quelli di cui alla lettera d).
Le pronunce della Corte di Giustizia Europea invocate dall'attrice non appaiono pertinenti, riguardando casi in cui veniva riconosciuta in capo al soggetto che diffondeva i brani la qualifica di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online”, come ad esempio nel caso di diffusione radiotelevisiva, cinematografica o messa a disposizione mediante internet
(cfr. Corte giustizia Unione Europea 29.11.2017 n. 265/16).
pagina 14 di 20 La stessa Corte di Giustizia ha chiarito che “si deve ricordare che, per rientrare nella nozione di «messa a disposizione del pubblico», ai sensi della suddetta disposizione, le opere o gli altri materiali protetti devono effettivamente essere messi a disposizione di un pubblico, atteso che tale messa a disposizione riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e coinvolge un numero di persone piuttosto considerevole”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame, ove le opere ricomprese nel repertorio di non sono state Pt_1
diffuse da a un numero indeterminato di destinatari, ma solo ai propri clienti CP_1
(Corte Giustizia Unione Europea 17.6.2021 C.597/19).
Non può infine trascurarsi come l'art. 72, lett. d), L.d.A. invocato dall'attrice non preveda espressamente alcun obbligo in capo ad eventuali soggetti intermediari, elemento che a maggior ragione porta ad escludere la violazione di tale norma parte di CP_1
In conclusione, va respinta la domanda con cui parte attrice ha chiesto che venisse dichiarata la violazione da parte della convenuta degli artt. artt. 72, lett. d) e art. 80, II comma, lettera d), della l.d.a.
4. Sul risarcimento dei danni
4.1. Occorre ora determinare il perimetro delle domande attoree e verificare su quali fonogrammi insistano i diritti vantati da parte attrice ex art. 72, lett. a) e 80, II comma, lett. b),
L.d.A.
Ritiene il Collegio che le operazioni eseguite dal consulente tecnico, all'esito della disamina di tutta la documentazione in atti e del continuo confronto con i consulenti di parte, siano corrette ed abbiano condotto a conclusioni coerenti e condivisibili.
Il consulente, infatti, ha svolto le indagini, così come chiarito dal giudice istruttore con il provvedimento del 21.8.2023, con riguardo “ai soli brani e autori contenuti nel doc. 9” di parte attrice, e per l'arco temporale “nel periodo che va dall'01/01/2020 e sino alla data di esibizione” della documentazione oggetto dell'istanza ex art. 156 bis L.d.A.
La pretesa attorea di estendere l'attività istruttoria anche ad altri fonogrammi non ricompresi nel doc. 9 non è ammissibile, essendo già stata acquisita, ex art. 156 bis L.d.A., la documentazione rilevante ai fini di causa ed essendo nel resto meramente esplorativa ogni ulteriore indagine (si richiama e conferma, in proposito, l'ordinanza già emessa dal giudice istruttore in data 1.3.2023); analogamente, non è fondata la richiesta della convenuta di limitare gli accertamenti e l'eventuale quantificazione del danno “per gli utilizzi riferiti al solo periodo temporale compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020”, posto che ha Pt_1 chiesto di “accertare e dichiarare che a decorrere dal 1 gennaio 2020, CP_1
pagina 15 di 20 illecitamente riproduce e mette a disposizione del pubblico fonogrammi compresi nel repertorio di , senza circoscrivere la pretesa ai soli due mesi di gennaio e febbraio Pt_1
2020.
Ciò premesso il dr. alla luce delle numerose contestazioni sollevate dalla convenuta, Per_1 ha esaminato tutti i mandati prodotti dall'attrice ed ha specificatamente individuato “i fonogrammi in relazione ai quali risulta documentalmente che artisti e produttori inclusi nell'elenco di cui al doc. 9 hanno conferito, direttamente o per il tramite di agenti e società di collecting estere, mandato a , quantificando i fonogrammi nel numero di 754 e Pt_1 riepilogando i risultati nell'allegato 21 della consulenza tecnica.
Le contestazioni mosse dalla parte convenuta alle conclusioni cui è giunto il CTU non sono fondate.
In particolare, con la propria comparsa conclusionale la convenuta ha evidenziato come il consulente avesse errato nel non considerare rilevante la dichiarazione con cui la Nuovo
Imaie, concorrente dell'attrice, affermava di essere titolare di mandati ricevuti anche molto tempo prima di quelli conferiti ad con conseguente conflitto di attribuzione tra i CP_7
mandati.
Correttamente, invece, il consulente non ha ritenuto determinante tale dichiarazione, in quanto proveniente da un terzo (peraltro in conflitto di interessi con l'attrice), non suffragata da altri elementi e smentita dai mandati prodotti dall'attrice.
Le operazioni peritali svolte hanno consentito di affermare come la convenuta abbia riprodotto, senza autorizzazione, i fonogrammi compresi nel repertorio di quali Pt_1 individuati dal CTU nell'allegato 21 della propria relazione;
va sul punto specificato come debbano ricomprendersi tra i fonogrammi e artisti per i quali sussistono i diritti vantati dall'attrice le voci, evidenziate in colore verde, accanto a cui compare la dicitura “Incluso” ed esclusi quelli per cui compare la dicitura “Escluso”, evidenziata in colore rosa.
4.2. Parte attrice ha dunque richiesto il risarcimento del danno, invocando l'art. 158 L.d.A.
Il dr. tenendo innanzitutto conto “dei criteri di cui all'art. 3 della bozza di contratto di Per_1 licenza tra e (docc. 15 e 21 atto di citazione)”, così come Pt_1 CP_1
espressamente disposto dal quesito, e valutati una serie di altri elementi (periodo di vigenza dei mandati, eventuali applicazioni di sconti, ecc.) è dunque giunto a quantificare il danno subito da parte attrice in complessivi € 1.491,00, di cui € 402,00 per il periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020 ed € 1.089,00 per il periodo dal 01/03/2020 al 31/07/2023, distinguendo il
“compenso archivio”, spettante all'attrice per l'archiviazione di ciascun fonogramma pagina 16 di 20 nell'archivio informatico di dal “compenso palinsesto”, dovuto in relazione CP_1 all'eventuale utilizzo dei fonogrammi per la realizzazione dei palinsesti.
Entrambe le parti hanno formulato osservazioni ai criteri seguiti dal CTU per la quantificazione del danno.
Parte attrice ha in particolare evidenziato come il consulente avrebbe dovuto tenere conto dello “standard contrattuale di licenza music service provider oggi in vigore nella propria prassi commerciale”, al fine di meglio parametrare il danno, così come espressamente indicato con il quesito peritale.
La convenuta, per contro, ha lamentato come il consulente non avrebbe dovuto fare riferimento ai criteri previsti nella bozza di contratto di licenza tra e non Pt_1 CP_1 rappresentando gli stessi un'offerta di condizioni commerciali eque e non discriminatorie, bensì manifestando la presenza di tariffe esorbitanti rispetto alla prassi di mercato;
ha inoltre evidenziato come il consulente non avesse tenuto conto delle effettive quote di rappresentatività di rispetto alla totalità degli aventi diritto sui singoli fonogrammi. Pt_1
Ritiene il Tribunale che il consulente abbia adeguatamente valutato tutte le osservazioni pervenute dai consulenti di parte, giungendo a conclusioni che si ritengono coerenti ed immuni da critiche e dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
In conclusione, la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 1.491,00.
Trattandosi di debito di valore, l'importo così determinato deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e occorre calcolare sul capitale così rivalutato gli interessi legali, il tutto con decorrenza dal 1.8.2023, atteso che il danno è stato calcolato dal consulente tecnico alla data del 31.7.2023.
L'importo dovuto è dunque pari ad € 1.595,96, oltre interessi sulla predetta somma dalla presente sentenza al saldo
Dal momento che è stata esclusa la violazione dei diritti previsti dagli artt. 72, lett.d), e 80, II comma, lett.d) L.d.A. nulla può sul punto riconoscersi a titolo risarcitorio in favore dell'attrice.
Le argomentazioni sopra svolte con riguardo all'assolvimento, da parte di degli Pt_1
obblighi di cui al d.lgs. n. 35/2017 escludono la sussistenza del concorso di colpa invocato dalla convenuta al fine di ridurre l'entità del risarcimento.
4.3. Non possono infine accogliersi le richieste istruttorie rinnovate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue alla luce dell'esaustiva attività istruttoria già svolta e della completezza della consulenza tecnica d'ufficio.
pagina 17 di 20
5. Sulle ulteriori sanzioni richieste da parte attrice
5.1. La richiesta di inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita di riproduzione di cui agli artt.
72, lett. a) e 80, II comma, lett.b) L.d.A. deve essere accolta ex art. 156 L.d.A., posto che tale misura è contemplata dalla norma anche al fine di “impedire…la ripetizione di una violazione già avvenuta”.
Tale inibitoria deve essere limitata ai fonogrammi indicati nell'allegato 21 alla relazione di
CTU, non essendo ammissibile una generica inibitoria alla riproduzione di “tutti i fonogrammi compresi nel repertorio di , trattandosi di richiesta del tutto indeterminata, nonché Pt_1
superflua, in quanto di fatto volta a richiamare un principio di legge.
Tenuto conto del valore economico di ogni fonogramma e della finalità dissuasiva della penale, si ritiene congruo determinare in €10,00 la somma dovuta da per ogni CP_1
riproduzione illecita.
5.2. Va altresì accolta la richiesta attorea di condanna della convenuta a rimuovere dal proprio archivio informatico tutte le copie già realizzate di fonogrammi appartenenti al repertorio di (di cui all'allegato 21 alla CTU), trattandosi di sanzione idonea, ex art. Pt_1
158 L.d.A., a rimuovere lo stato di fatto da cui risulta la violazione;
tenuto conto della natura della prestazione e del vantaggio derivato all'obbligato per l'eventuale inadempimento, si determina in € 500,00, come da domanda, la somma di denaro dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di rimozione.
5.3. Non può invece essere accolta la richiesta attorea di pubblicazione della sentenza ex art. 166 L.d.A.
Sia che si rinvenga nell'ordine di pubblicazione della sentenza una funzione prevalentemente risarcitoria, sia che si attribuisca a detto ordine anche una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, nel caso in esame ritiene il tribunale che l'importo già riconosciuto a titolo risarcitorio, la parziale infondatezza delle domande attoree (con riguardo agli illeciti di cui all'art. 172, lett. d), L.d.A.), l'ordine di rimozione dagli archivi e il lasso di tempo già trascorso dagli eventi oggetto di causa siano adeguati a ristorare l'attrice dei danni subiti e rendano la pubblicazione della sentenza un mezzo sproporzionato rispetto alle effettive esigenze di tutela.
6. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio e dell'accoglimento parziale delle domande attoree, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate nella misura di un mezzo,
pagina 18 di 20 con condanna della convenuta, in ragione della prevalente soccombenza, a rimborsare all'attrice la restante metà.
Tenuto conto delle risultanze delle indagini svolte, analogo criterio deve essere utilizzato anche per la ripartizione delle spese di CTU, già liquidate con decreto del 13.8.2024, sulla base di parametri e valutazioni che il Collegio richiama e condivide;
tali spese dovranno dunque in definitiva gravare per la misura di un quarto a carico dell'attrice e per i tre quarti a carico della convenuta.
In assenza di specifica quantificazione attorea, le spese di lite si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità alta, tenuto conto dell'attività svolta e della complessità degli argomenti trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara che ha illecitamente riprodotto i fonogrammi compresi nel Controparte_1 repertorio di quali individuati ed indicati con la dicitura “Incluso” nell'allegato 21 alla Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dr. depositata in data 9.3.2024, ed ha Per_1
pertanto violato i diritti alla stessa spettanti ex art. 72, lett. a) e 80, II comma, lett. b) L.d.A.; inibisce a di riprodurre i predetti fonogrammi senza l'autorizzazione di Controparte_1
parte attrice;
fissa a carico della convenuta la somma di € 10,00 per ogni riproduzione illecita in violazione dell'inibitoria, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna la convenuta a rimuovere dal proprio archivio informatico tutte le copie già realizzate dei fonogrammi compresi nel repertorio di come sopra individuati;
Pt_1 fissa a carico della convenuta la somma di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
condanna a corrispondere a la somma di € 1.595,96 a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla presente sentenza al saldo;
respinge la domanda attorea di declaratoria della violazione, da parte della convenuta, degli artt. 72, lett. d) e 80, II comma, lett.d), L.d.A.; respinge la domanda di pubblicazione della sentenza;
pagina 19 di 20 dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50%; condanna a corrispondere a il restante 50% delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida, quanto al 50%, in € 7.052,00 per compenso ed € 518,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta nella misura del 75% e di parte attrice nella misura del 25%, nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 16.5.2025 (con la composizione del Collegio dell'11.4.2025).
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Silvia VITRO'
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
pagina 20 di 20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TORINO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
in persona dei magistrati
Dr.ssa Silvia VITRO' Presidente
Dr. Alberto LA MANNA Giudice
Dr.ssa Marisa GALLO Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al R.G.N. 4934/2022 promossa da:
in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Salvatore Parte_1
Sanzo, Gian Paolo Coppola e Silvia Monti
-ATTRICE- contro in persona del legale rappresentante pro tempore, con gli avv.ti Controparte_1
Gianpietro Quiriconi e Paolo Binaschi
- CONVENUTA avente ad oggetto: diritto d'autore
CONCLUSIONI
Per l'attrice
“Voglia il Tribunale, fermo il rigetto di tutte le domande (anche istruttorie) formulate da
( , così giudicare: Controparte_1 CP_1
Nel merito;
accertare e dichiarare che a decorrere dal 1° gennaio 2020, illecitamente CP_1
riproduce e mette a disposizione del pubblico fonogrammi compresi nel repertorio di Pt_1
pagina 1 di 20 in violazione dei diritti esclusivi riconosciuti dall'art. 72, lett. a) e d), LDA e dall'art. 80, 2° comma, lett. b) e d), LDA ai produttori e agli artisti rappresentati da e, per l'effetto: Pt_1
− ai sensi degli artt. 156 e 167, lett. b), LDA, inibire a di riprodurre e mettere a CP_1
disposizione del pubblico tutti i fonogrammi compresi nel repertorio di fissando altresì Pt_1 una penale nella misura di € 500,00 (o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda pronuncia di inibitoria e per ogni sua constatata successiva violazione o inosservanza;
− ai sensi degli artt. 158 e 167, lett. b), LDA, condannare a risarcire a il CP_1 Pt_1
danno conseguente alla propria condotta, da quantificarsi in via equitativa almeno nella misura di € 1.491,00 (determinata in esito all'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio per gli utilizzi sinora accertati dal 1° gennaio 2020 al 31 luglio 2023) o comunque nella diversa misura che verrà ritenuta di giustizia anche sulla base delle considerazioni di cui al § “3.2.2” dell'atto di citazione, oltre rivalutazione e interessi moratori;
− ai sensi degli artt. 158 e 167, lett. b), LDA, nonché dell'art. 614 bis cod. proc. civ., condannare a rimuovere dal proprio archivio informatico tutte le copie già CP_1
realizzate di fonogrammi appartenenti al repertorio di fissando altresì una penale Pt_1 nella misura di € 500,00 (o nella diversa misura che sarà ritenuta congrua) per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'emananda pronuncia di condanna e per ogni sua constatata successiva violazione o inosservanza;
➢ ordinare, ai sensi dell'art. 166 LDA, la pubblicazione della parte dispositiva dell'emananda
[.. sentenza per una sola volta e a caratteri doppi del normale sui quotidiani “ ” e “ CP_2
”, a cura e spese di entro trenta giorni (o entro il diverso Controparte_3 CP_1
termine che sarà ritenuto congruo) dalla comunicazione della decisione, precisando che, in caso di inottemperanza o ritardo da parte di avrà la facoltà di provvedere CP_1 Pt_1
a propria cura e con diritto di ripetere le spese sostenute da CP_1
In via istruttoria: omissis
Con condanna alla rifusione delle spese, ivi incluse quelle relative alla consulenza tecnica d'ufficio”
Per la convenuta
1) In via preliminare, nel rito:
- dichiarare improcedibile l'azione giudiziale avviata da in assenza dell'attivazione Parte_1
della procedura di negoziazione assistita e quindi disporre la sospensione del procedimento ai fini della sua attivazione.
pagina 2 di 20 2) In via preliminare, nel merito:
- accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di per tutti i motivi dedotti Parte_1
in atti;
3) In via principale, nel merito:
- respingere tutte le domande formulate da in quanto infondate in fatto ed in diritto Parte_1 per tutti i motivi dedotti in atti e per l'effetto - assolvere la convenuta dalle CP_1
domande tutte proposte da Parte_1
4) In via subordinata, nel merito:
- nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria di Parte_1
in punto di an debeatur, accertare la misura del danno solamente in relazione alla
[...] presunta violazione dell'art. 72 lett. a) Lda e non dell'art. 72 lett. d) Lda, per tutti i motivi dedotti in atti;
- sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria di accertare il danno solo in relazione ai fonogrammi individuati nei documenti Parte_1
prodotti da nn. 9 e 10 e per gli utilizzi riferiti al solo periodo temporale compreso tra Parte_1 il 1 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020 e per l'effetto - accertare la misura del danno in base a tutto quanto già dedotto in atti, nonché in base a tutto quanto dedotto in sede di espletata
CTU dal consulente di parte di e alle risultanze cui il medesimo è pervenuto, CP_1
avendo particolare riguardo alla necessaria applicazione delle tariffe di mercato applicate nella prassi di settore, utilizzando come riferimento le tariffe SCF applicate in forza dei contratti di licenza stipulati con e riproporzionandole rispetto alla quota di CP_1
rappresentatività di anche tenuto conto delle norme di legge e delle delibere Parte_1
AGCOM prodotte in atti;
- sempre nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, della domanda risarcitoria di accertare il danno, riducendolo in funzione del concorso di colpa di ai Parte_1 Parte_1 sensi dell'art. 1227 Cod. Civ., per tutti i motivi dedotti in atti.
5) In via istruttoria A) valutare l'esito dell'espletata CTU avendo riguardo alla necessaria circoscrizione e limitazione dell'indagine ai soli fonogrammi per i quali abbia Parte_1
effettivamente fornito prova di avere legittimo mandato ad agire da parte degli artisti interpreti esecutori e Produttori Fonografici da essa asseritamente rappresentati;
B) valutare l'esito dell'espletata CTU avendo riguardo alla necessaria circoscrizione e limitazione dell'indagine ai soli fonogrammi individuati nei documenti prodotti da nn. 9 e 10 e per gli utilizzi Parte_1
riferiti al solo periodo temporale compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020; C)
pagina 3 di 20 accertare e dichiarare la inidoneità, almeno parziale, agli scopi di cui è causa, della relazione peritale depositata dal CTU Dott. in data 11 marzo 2024, accogliendo tutti i profili di Per_1
contestazione a detta relazione peritale già sollevati in corso di perizia dal Consulente di parte nonché direttamente da in sede di note autorizzate del 1 luglio 2024 CP_1 CP_1
e assumendo i provvedimenti ritenuti necessari, anche in punto di rinnovazione, anche parziale, della CTU, in relazione ai profili contestati. D) liquidare il compenso professionale del CTU Dott. in misura inferiore a quanto deciso dal Giudice con ordinanza del 13 Per_1
agosto 2024 per i motivi dedotti in atti, ponendo comunque tale compenso del CTU a carico di in quanto parte che ha richiesto l'introduzione dell'indagine peritale;
E) in via Parte_1
subordinata rispetto a quanto richiesto alla precedente lettera D), porre a carico delle parti, in parti uguali tra loro, il compenso liquidato al CTU Dott. Per_1
In via istruttoria: F)G)H)I)L) omissis
6) In ogni caso: - in via principale, con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio;
- in via subordinata, con integrale compensazione delle spese e dei compensi professionali del presente giudizio, anche in caso di soccombenza di in ragione della novità, CP_1
peculiarità e complessità delle questioni trattate e della difficoltà interpretativa fattuale, sostanziale e giuridica affidata al giudizio”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato (di seguito “ ) ha convenuto in Parte_1 Pt_1 giudizio (di seguito “ ), esponendo: di essere un organismo Controparte_1 CP_1
di gestione collettiva costituito ai sensi del d.lgs 15 marzo 2017 n. 35 e, in tale qualità, di gestire i diritti connessi al diritto d'autore ai sensi della legge n. 633/1941 su mandato conferito direttamente o indirettamente dai rispettivi titolari (produttori fonografici e artisti interpreti esecutori); che tra tali diritti sarebbero ricompresi il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione di fonogrammi e di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi stessi, riscuotendo i compensi relativi allo sfruttamento di detti diritti, distribuendoli tra i propri mandanti;
che società di consulenza musicale CP_1
annoverata quale Music Service Provider, nello svolgere la propria attività di fornitura di servizi di sonorizzazione d'ambiente presso esercizi commerciali e punti vendita, avrebbe utilizzato fonogrammi compresi nel repertorio di riproducendoli e mettendoli a Pt_1
disposizione dei clienti, senza alcuna autorizzazione né remunerazione in favore dei titolari dei diritti;
che si sarebbe pertanto sottratta agli obblighi previsti dal D.lgs. n. CP_1
35/2017, che prevede che gli utilizzatori di fonogrammi debbano far pervenire agli organismi pagina 4 di 20 di gestione collettiva le informazioni necessarie per la quantificazione del compenso dovuto per l'utilizzazione dei fonogrammi del proprio repertorio e per la relativa riscossione e distribuzione ai titolari dei diritti. ha dunque instaurato il presente giudizio deducendo l'abusiva riproduzione e messa a Pt_1
disposizione del pubblico dei fonogrammi compresi nel repertorio di e la correlata Pt_1 violazione da parte di dei diritti esclusivi riconosciuti dall'art. 72, lett. a) e d) e CP_1 dall'art. 80, II comma, lett. b) e d), L.d.A. ai produttori e agli artisti mandanti, chiedendo che venisse inibita l'attività illecita posta in essere dalla convenuta, con condanna al risarcimento dei danni, con l'adozione dei provvedimenti consequenziali.
Con comparsa tempestivamente depositata si è costituita in giudizio Controparte_1
contestando le allegazioni avversarie e chiedendo il rigetto delle domande.
Sosteneva la convenuta: di svolgere solo attività di riproduzione ex art. 72 lett. a) L.d.A. e non attività di messa a disposizione del pubblico ex art. 72 lett. d) L.d.A; che la mancata stipulazione con di un accordo di licenza per la riproduzione dei fonogrammi del suo Pt_1
repertorio era stata conseguenza della condotta di parte attrice, che non aveva fornito prova del proprio repertorio, né dei diritti su cui fondava le sue richieste, non si era munita di banche dati conformi a quanto previsto dal d.lgs. n. 35/2017, non aveva reso pubbliche e disponibili le licenze e le tariffe di utilizzo ed aveva applicato tariffari non corretti.
Negava che a potesse essere contestata alcuna violazione degli obblighi imposti CP_1
dal d. lgs n. 35/2017 ed instava per il rigetto delle domande attoree.
Espletata in corso di causa una consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata infine rimessa al
Collegio per la decisione, previa assegnazione alle parti dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
1. Sulle eccezioni preliminari sollevate dalla convenuta
1.1. L'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita è infondata, dovendosi sul punto condividere l'ordinanza già emessa in data 1.7.2022 dal giudice istruttore, che ha evidenziato il valore indeterminabile della causa, tenuto conto, da un lato, della mancata quantificazione, da parte dell'attrice, dell'importo oggetto della domanda risarcitoria e considerati altresì gli ulteriori provvedimenti
(inibitoria, penali, rimozione dati dall'archivio, ecc.), richiesti da Pt_1
1.2. La convenuta ha poi chiesto, sempre in via preliminare, di dichiarare la carenza di legittimazione attiva di alla proposizione del giudizio in oggetto. Pt_1
pagina 5 di 20 Sul punto va osservato come, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità e di merito, l'affermazione della legittimazione ad agire e a contraddire si risolve nell'accertare se, secondo la prospettazione dell'attore, quest'ultimo ed il convenuto assumano la veste, rispettivamente, di soggetto che ha il potere di chiedere la pronunzia giurisdizionale e di soggetto chiamato a subirla;
attiene, invece, al merito della lite la questione relativa alla reale titolarità attiva o passiva del rapporto sostanziale dedotto in giudizio, implicando tale questione l'accertamento di una situazione di fatto compatibile con l'accoglimento oppure con il rigetto della domanda.
Nella fattispecie in esame, emerge chiaramente dall'intera prospettazione attorea come la affermi di essere titolare dei diritti dedotti in giudizio;
ogni contestazione sollevata dalla Pt_1
convenuta sull'effettiva sussistenza ed ampiezza di tali diritti attiene al merito e non incide, dunque, sulla legittimazione attiva, che deve essere affermata.
2. Sulla violazione degli artt.72, lett. a) e 80, II comma, lett.b) L.d.A.
2.1. L'attrice ha innanzitutto lamentato come la convenuta abbia abusivamente sfruttato i fonogrammi appartenenti al suo repertorio, in violazione degli artt. 72, lett. a) e 80, II comma, lett. b), L.d.A.
Come già anticipato, è un organismo di gestione collettiva, costituito ai sensi dell'art. Pt_1
2, I comma, d.lgs. 15 marzo 2017, n. 35 ed iscritto nell'elenco pubblicato sul sito web dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (doc. n. 1), incaricato dai propri mandanti di gestire in Italia e all'estero i diritti connessi ai diritti d'autore in relazione a determinati fonogrammi (cfr. oggetto sociale, visura sub doc.2).
Nella tesi attorea, tra tali diritti sono ricompresi, per quanto rileva nella presente sede, il diritto esclusivo di autorizzare la riproduzione dei fonogrammi, riconosciuto ai produttori e agli artisti rispettivamente dall'art. 72, lett. a) e dall'art. 80, II comma, lett. b), L.d.A., nonché il diritto esclusivo di autorizzare la messa a disposizione del pubblico dei fonogrammi, riconosciuto ai produttori e agli artisti rispettivamente dall'art. 72, lett. d) e dall'art. 80, II comma, lett. d),
L.d.A.
La convenuta è invece un music service providers, ovvero un utilizzatore di CP_1 repertori discografici “che svolge attività di consulenza e di fornitura di servizi quali la creazione di palinsesti di “radio in store” e musica d'ambiente, ideando, creando e personalizzando selezioni musicali destinate ad essere diffuse presso esercizi commerciali e punti vendita” (pag. 5 costituz.).
pagina 6 di 20 L'art. 72 L.d.A. accorda protezione al risultato dell'attività imprenditoriale di organizzazione della fissazione dei suoni che è svolta dal produttore fonografico;
il produttore “acquista quindi, per effetto della sola fissazione, e quindi a titolo originario, un insieme di diritti patrimoniali;
tali diritti hanno natura esclusiva, nel senso che sono accomunati dallo jus excludendi tipico delle privative” (Trib. Roma n. 1953/2015).
La convenuta non ha contestato la sussistenza del proprio obbligo di pagamento dei diritti di esclusiva, affermando tuttavia di avervi sempre regolarmente adempiuto, corrispondendo il dovuto alla mandataria, sino all'avvento dei nuovi Controparte_4
organismi collettivi di gestione, per la quasi totalità dei repertori fonografici in Italia.
Con riferimento alle pretese di ha rappresentato di aver tentato invano di interloquire Pt_1 con l'attrice per concludere un accordo di licenza ed ha lamentato la violazione, da parte di di diverse prescrizioni poste a carco dell'organismo collettivo di gestione dal d.lgs. n. Pt_1
35/2017.
In sostanza, ha escluso di aver commesso qualsiasi condotta illecita, sostenendo, CP_1 al contrario, come fosse stata proprio l'attrice ad aver violato gli obblighi posti a suo carico del decreto n. 35/2017, dal momento che:
a) non aveva specificato il titolo in forza del quale aveva richiesto a i dati di CP_1
utilizzo;
b) non si era munita di banche dati integrate o comunque adeguate, dal cui accesso sarebbe stato possibile per escludere un repertorio dalla programmazione;
CP_1
c) non aveva reso pubbliche o comunque disponibili le licenze e le tariffe di utilizzo, come imposto dall'art. 26 del d.lgs. n. 35/2017;
d) aveva offerto con ritardo una proposta di licenza solo nell'aprile 2020, con pretesa efficacia retrodatata al 1.1.2020;
e) aveva applicato tariffari molto diversi e maggiori rispetto agli altri organismi collettivi di gestione.
Le argomentazioni di parte convenuta non possono ritenersi fondate, alla luce della produzione documentale in atti e delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio.
2.2. ha in primo luogo evidenziato come l'attrice non potesse “intermediare diritti CP_1 esclusivi degli artisti interpreti ed esecutori…diritti che sono certamente stati ceduti ai produttori fonografici attraverso singoli contratti” (cfr. missiva 19.12.2019, sub doc. 3 convenuta).
pagina 7 di 20 L'art. 4, del d.lgs n. 35/2017, richiamato dall'attrice stessa, dispone che “1. Gli organismi di gestione collettiva agiscono nell'interesse dei titolari dei diritti da essi rappresentati, senza imporre loro alcun obbligo che non sia oggettivamente necessario alla protezione dei loro diritti e interessi o alla gestione efficace di questi ultimi”, che “2. I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un'entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati” e che “3. L'organismo di gestione collettiva scelto e' obbligato ad assumere la gestione affidatagli, se questa rientra nel proprio ambito di attivita' e non sussistono ragioni oggettivamente giustificate per rifiutarla”.
E' dunque evidente come il potere di rappresentanza in capo all'ente di gestione collettiva presupponga uno specifico mandato conferito dall'artista o dal produttore, con indicazione dei diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali oggetto di gestione;
l'affidamento di tali compiti ad un ente di gestione resta infatti una scelta esclusiva dei titolari dei diritti, che possono anche decidere di non iscriversi e di gestire i propri diritti autonomamente (cfr. Trib. Milano, sent.n. 10593/2024 in tema di artista indipendente, anche detto “apolide”).
Ferma restando, dunque, la necessità di contenere le pretese avanzate da alle sole Pt_1 ipotesi in cui sia stata provata l'esistenza di un mandato specifico conferitole dall'artista o dal produttore, le doglianze di parte convenuta risultano superate dalla documentazione fornita in corso di causa. ha sul punto stigmatizzato la condotta attorea, evidenziando come CP_1 Pt_1
“avrebbe dovuto identificare tra i propri mandanti i soli soggetti in rappresentanza dei quali aveva agito con riferimento alle supposte violazioni di diritti da parte di e non CP_1
“genericamente dare atto di tutti gli AIE e i PDF asseritamente dalla medesima rappresentati
e dei relativi accordi” (cfr. concl. conven. pag. 16).
Tale censura non rileva ai fini di causa, avendo il consulente provveduto a selezionare i fonogrammi su cui insistono i diritti dei produttori e degli artisti rappresentati dall'attrice e risultanti dall'elenco prodotto dalla convenuta (su cui infra).
2.3. ha poi lamentato come l'attrice non si fosse munita di banche dati integrate o CP_1
comunque adeguate, dal cui accesso sarebbe stato possibile per la convenuta verificare l'esistenza dei diritti vantati dall'attrice ed escludere un repertorio dalla programmazione.
pagina 8 di 20 Tale rilievo è stato sottoposto al vaglio del consulente tecnico d'ufficio, al quale, su specifica richiesta della convenuta, è stato chiesto di “verificare la sussistenza nelle banche dati di
ITSRIGHT delle caratteristiche previste dalla legge” (cfr. verbale udienza 21.3.2023).
Occorre sul punto rilevare preliminarmente come la convenuta abbia lamentato un'assenza di contraddittorio nello svolgimento delle operazioni peritali, in particolare proprio con riguardo all'esame del video, prodotto sub doc. 16, riportante gli esiti di un accesso effettuato da un consulente di sul sito www.gorights.it dal quale, secondo la tesi della convenuta, CP_1 emergeva con evidenza l'inadeguatezza del sistema di ricerca fornito da Pt_1
Le censure all'operato del consulente tecnico non sono condivisibili, avendo il dr. Per_1
garantito ampio contraddittorio alle parti, come comprovato dai verbali delle operazioni peritali e dallo stesso scambio di quattro memorie tecniche di parte.
Nel merito, ritiene il Collegio che le conclusioni cui è giunto il CTU siano adeguatamente motivate e immuni da critiche.
L'art. 27 del d.lgs n. 35/2017 così dispone: “Sulla base di una richiesta adeguatamente giustificata, gli organismi di gestione collettiva e le entità di gestione indipendenti, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 31, mettono a disposizione degli organismi di gestione collettiva per conto di cui gestiscono diritti nel quadro di un accordo di rappresentanza o di qualsiasi titolare di diritti o utilizzatore, per via elettronica e tempestivamente, almeno le seguenti informazioni:
a) le opere o gli altri materiali che gestiscono, i diritti che rappresentano, direttamente o sulla base di accordi di rappresentanza e i territori oggetto di tali accordi;
b) qualora non sia possibile determinare tali opere o altri materiali protetti a causa dell'ambito di attività dell'organismo di gestione collettiva, le tipologie di opere o di altri materiali protetti che rappresentano, i diritti che gestiscono e i territori oggetto di tali accordi.
2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite agli utilizzatori in modalità tali da garantire l'elaborazione delle informazioni ricevute dagli stessi in forma integrata. A tal fine, con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo sono definite le modalità minime comuni relative alla fornitura in via informatica di tali informazioni”.
Con il decreto 26.2.2019 del emanato ai sensi del Controparte_5 secondo comma dell'art. 27 cit., sono state dunque definite le “modalità minime comuni”;
l'allegato tecnico di tale decreto prevede che “1. I soggetti indicati nell'art. 1, comma 2, del presente decreto, forniscono le informazioni di cui all'art. 27, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 15 marzo 2017, n. 35, secondo le seguenti modalità: a) le informazioni pagina 9 di 20 richieste sono fornite predisponendo sul proprio sito internet una pagina di ricerca che consenta di acquisire le informazioni necessarie e che, utilizzando il linguaggio marcatore eXtensible Markup Language (XML), consenta di estrarre i risultati;
b) al fine di consentire un massimo livello di disambiguazione, la pagina deve contenere non meno di tre campi ricerca, di cui almeno uno tramite operatore «contiene» e deve utilizzare un meccanismo di ranking che consenta di classificare le eventuali risposte multiple ad una medesima query»; il successivo art. 2 dell'allegato tecnico precisa, invece, “a titolo meramente esemplificativo”, quali informazioni, ove disponibili e tenuto conto delle differenti fattispecie, possono essere indicate.
Il CTU ha dunque visionato il video prodotto dalla convenuta sub doc. 16, contenente il percorso condotto per l'ottenimento delle informazioni dalla banca dati di sul sito Pt_1
www.gorights.it.
La convenuta ha sul punto lamentato come non si fosse munita di banche dati Pt_1
adeguate, consentendo a ricerche solo per singoli fonogrammi, ma non in forma CP_1
aggregata.
Il dr. ha tuttavia potuto verificare come, previa compilazione di tre campi, sia “possibile Per_1
ricercare il fonogramma per il quale intende richiedere la licenza in base a tre campi a compilazione libera (titolo, artista, album) e due campi a scelta da un menù a tendina (genere
e sottogenere). Nel caso in cui, come nel video, si selezioni esclusivamente il nome dell'artista, la banca dati restituisce un elenco di opere, consentendo la possibilità di selezionare sino a 1.000 tracce e richiederne la licenza” (pagg. 30 e 31 CTU); selezionando poi una delle opere dall'elenco, la banca dati restituisce una serie di informazioni (se disponibili), quali l'artista principale, la durata del brano, l'album, il mandante di ecc. Pt_1
Il consulente ha dunque concluso che “rispetto alle richiamate previsioni di legge si può, quindi, rilevare come la banca dati proprietaria www.gorights.it fornisca in forma integrata le informazioni richieste dall'art. 27, comma 1, lett. a) e segnatamente le opere gestite e i diritti rappresentati da per ciascun territorio. La pagina di ricerca contiene, inoltre, un Pt_1 numero di campi ricerca almeno pari a quelli richiesti dall'art. 1, lett. b), dell'allegato tecnico al
Decreto Ministeriale. Dall'esame della riproduzione video risulta, inoltre, possibile selezionare ed estrarre i risultati della ricerca, come previsto dall'art. 1, lett. a), dell'allegato tecnico al
Decreto Ministeriale, e consultare un archivio delle tracce gestite da (pagg. 31 e 32 Pt_1
CTU).
pagina 10 di 20 Il dr. ha poi esaminato le altre osservazioni formulate dalla convenuta (tra cui la Per_1 necessità per l'utilizzatore di effettuare la registrazione dei dati, il fatto che il sito www.gorights.it non sia un pubblico registro, la presenza di un simbolo giallo accanto ad alcune registrazioni e la conseguente necessità di svolgere ulteriori verifiche), rispondendo a ciascuna di esse e concludendo nel “ritenere positivamente verificata la sussistenza nelle banche dati di ITSRIGHT delle caratteristiche previste dalla legge, nei termini sopra descritti”
(pag. 33).
Sebbene, poi, il consulente tecnico abbia riconosciuto come la piattaforma in esame non consenta consultazioni “massive”, comportando un allungamento dei tempi di verifica, ha comunque rilevato “come tale circostanza non costituisca un elemento di incongruenza del data base rispetto alla normativa” … La “forma integrata” della banca dati pare, infatti, rispettata nel momento in cui questa raccoglie e gestisce sistematicamente tutte le informazioni, altrimenti frammentate, relative ai fonogrammi tutelati dalla singola società di collecting” (pag. 48).
In conclusione, le indagini svolte dal consulente hanno consentito di accertare la conformità della banca dati dell'attrice alle norme di legge, valutazione che rende irrilevanti i richiami operati dalla convenuta alle delibere dell'AGCOM.
A ciò si aggiunga come, per contro, non vi sia prova del corretto adempimento di parte convenuta agli obblighi posti a suo carico dall'art. l'art. 23 del d.lgs n. 35/2017, secondo cui
“1. Salvo diversi accordi intervenuti tra le parti, entro novanta giorni dall'utilizzazione, gli utilizzatori devono far pervenire agli organismi di gestione collettiva, nonchè alle entità di gestione indipendente, in un formato concordato o prestabilito, le pertinenti informazioni a loro disposizione, necessarie per la riscossione dei proventi dei diritti e per la distribuzione e il pagamento degli importi dovuti ai titolari dei diritti, e riguardanti l'utilizzo di opere protette. Le informazioni riguardano, in particolare:
a) con riferimento all'identificazione dell'opera protetta: il titolo originale;
l'anno di produzione o di distribuzione nel territorio dello Stato, il produttore e la durata complessiva dell'opera;
b) con riferimento all'utilizzo dell'opera protetta: tutti i profili inerenti la diffusione, quali la data o il periodo di comunicazione, diffusione, rappresentazione, distribuzione o commercializzazione o comunque pubblica divulgazione. Resta fermo il diritto degli organismi di gestione collettiva e delle entità di gestione indipendente di richiedere ulteriori informazioni, ove disponibili”.
pagina 11 di 20 Dalla documentazione in atti emerge come l'attrice abbia riscontrato prontamente la missiva del 19.12.2020 - con cui in risposta alla precedente comunicazione di del CP_1 Pt_1
17.12.2020, chiedeva a di fornire alcune indicazioni in ordine all'individuazione dei Pt_1
produttori rappresentati e dei fonogrammi amministrati (doc. 3 convenuta) - invitando la convenuta a consultare il sito www.gorights.it (al quale, peraltro, non risultava che CP_1
avesse ancora fatto alcun accesso), sollecitando la convenuta a fornire le informazioni previste dall'art. 23 del d.lgs. n. 35/2017 e auspicando il raggiungimento di un accordo (doc. 4 convenuta).
A tale pec, tuttavia, non seguivano riscontri da parte della convenuta, nonostante gli ulteriori solleciti dell'attrice (docc. 13 e 14) e la stessa trasmissione, in data 15.4.2020, di una proposta di contratto (doc. 15).
Solo a seguito di altri solleciti, l'avv. nel frattempo incaricato da inviava il CP_6 CP_1
28.10.2020 i primi rendiconti (doc. 18), peraltro non corretti (cfr. doc. 19 attrice); seguivano poi ulteriori scambi di mail, con cui ancora nel marzo del 2021 l'attrice invitava la controparte al raggiungimento di un accordo (docc. 21 e 22 attrice); solo nell'agosto del 2021 giungeva la risposta dell'avv. il quale, peraltro, non contestava, se non in minima parte, la CP_6 correttezza dei dati forniti dall'attrice (doc. 23).
La documentazione in atti smentisce dunque le allegazioni della convenuta, secondo cui l'attrice avrebbe violato gli obblighi posti a suo carico dal d.lgs n. 35/2017; emerge, piuttosto, come sia stata la convenuta a non collaborare attivamente con ostacolando Pt_1
l'esercizio dei diritti alla stessa spettanti ex art. 72 L.d.A.
Peraltro, anche il consulente tecnico ha riscontrato “un'incongruenza sui dati contenuti nella banca dati di in relazione ai periodi di competenza dei mandati” solo “per un numero Pt_1 molto limitato di casi” (pag. 23 CTU).
In conclusione, le censure sollevate dalla convenuta e volte a contestare l'illiceità della propria condotta per essere stata l'attrice stessa a violare i criteri di trasparenza previsti dalla normativa non sono fondati.
2.4. Le ulteriori doglianze di secondo cui l'attrice non avrebbe reso pubbliche le CP_1 licenze e le tariffe di utilizzo, come previsto dall'art. 26 del d.lgs. n. 35/2017, praticando inoltre tariffe superiori rispetto a quelle richieste da altri organismi di gestione collettiva, oltre ad essere superate dalla stessa proposta contrattuale formulata dall'attrice (docc. 15 e 21) non rilevano ai fini in esame, riguardando profili che attengono alla specifica contrattazione tra le parti e non incidono sui diritti di esclusiva vantati dall'organismo di gestione collettiva.
pagina 12 di 20 Va pertanto dichiarata la violazione, da parte della convenuta, degli artt. 72, lett. a) e 80, II comma, lett. b) L.d.A.
3. Sulla violazione degli artt. 72, lett. d) e 80, II comma, lett. d) L.d.A.
L'attrice ha altresì lamentato la violazione degli artt. 72, lett. d) e 80, II comma, lett. d), L.d.A. per avere la messo a disposizione del pubblico, senza autorizzazione, i CP_1
fonogrammi ricompresi nel repertorio di Pt_1
La convenuta ha contestato tale addebito, evidenziando di essersi limitata a mettere a disposizione dei soli propri clienti, esercizi commerciali e punti vendita i fonogrammi, dopo averli riprodotti sui propri server per “copie di tipo tecnico” (cfr. pag.14 comparsa) e di non aver svolto, dunque, alcuna attività di messa a disposizione del pubblico.
L'attrice ha sul punto replicato come sia proprio “nell'atto di allocazione dei fonogrammi anche presso i clienti che consiste quell'atto di messa a disposizione costituente lo sfruttamento del diritto di cui agli art. 72, lett. d) e 80, II comma, lett d), l.d.a.”, dovendosi inoltre definire
“pubblico”, secondo la stessa giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, un “numero indeterminato di destinatari potenziali”, quali sarebbero appunto i clienti, attuali e potenziali, di
(cfr. memoria di replica conclusionale di parte attrice, pag. 6). CP_1
Ritiene il Collegio che debbano essere condivise le argomentazioni di parte convenuta.
Secondo l'art. 17 della direttiva dell'Unione Europea n. 2019/790 sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale, “1. Gli Stati membri dispongono che il prestatore di servizi di condivisione di contenuti online effettua un atto di comunicazione al pubblico o un atto di messa a disposizione del pubblico ai fini della presente direttiva quando concede l'accesso al pubblico a opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti. Un prestatore di servizi di condivisione di contenuti online deve pertanto ottenere un'autorizzazione dai titolari dei diritti di cui all'articolo 3, paragrafi 1 e 2, della direttiva
2001/29/CE, ad esempio mediante la conclusione di un accordo di licenza, al fine di comunicare al pubblico o rendere disponibili al pubblico opere o altri materiali”.
All'art. 2 la medesima Direttiva definisce poi il “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online” come “un prestatore di servizi della società dell'informazione il cui scopo principale o uno dei principali scopi è quello di memorizzare e dare accesso al pubblico a grandi quantità di opere protette dal diritto d'autore o altri materiali protetti caricati dai suoi utenti, che il servizio organizza e promuove a scopo di lucro. I prestatori di servizi quali le enciclopedie online senza scopo di lucro, i repertori didattici o scientifici senza scopo di lucro, le piattaforme di sviluppo di e condivisione di software open source, i fornitori di servizi di pagina 13 di 20 comunicazione elettronica ai sensi della direttiva (UE) 2018/1972, i mercati online, i servizi cloud da impresa a impresa e i servizi cloud che consentono agli utenti di caricare contenuti per uso personale non sono prestatori di servizi di condivisione di contenuti online ai sensi della presente direttiva”.
Proprio alla luce di quanto precisato dalla Direttiva in esame, dunque, non rientrano nella nozione di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online”, come tale soggetto agli obblighi di cui all'art. 17, i “servizi cloud da impresa a impresa”, quali quelli forniti da attraverso la creazione e personalizzazione di selezioni musicali per i propri CP_1
clienti.
La circostanza che i palinsesti prodotti da siano poi destinati ad essere diffusi CP_1
presso esercizi commerciali e punti vendita ed abbiano, quale ultimo fruitore, un pubblico indeterminato di persone che accedono ai vari punti vendita, non significa che sia CP_1
a mettere a disposizione del pubblico i fonogrammi, essendo tale attività svolta direttamente dai diversi esercizi commerciali, clienti della convenuta.
Occorre cioè distinguere tra il diritto alla riproduzione del fonogramma, antecedente alla diffusione, ed il diritto alla diffusione del fonogramma stesso (cfr. anche Trib. Bologna, sent. n.
3056/2021).
Se, come visto, la convenuta è tenuta a riconoscere all'organismo di gestione collettiva i diritti di cui all'art. 72, lett. a) (e 80, II comma, lett.b) L.d.A., poiché riproduce direttamente i fonogrammi al fine di creare i palinsesti da fornire ai propri clienti, la stessa non può invece ritenersi soggetta anche all'obbligo di pagamento dei diritti per la diffusione al pubblico, ex art. 72, lett. d) (e 80, II comma, lett. d) L.d.A., non avendo compiuto alcun atto di messa a disposizione del pubblico, ma essendosi limitata a fornire i propri servizi a singoli e specifici clienti.
Tale conclusione risulta avvalorata anche dalla documentazione prodotta dalla convenuta sub
Contr doc. 10, da cui emerge come in passato avesse corrisposto a i soli diritti di CP_1 cui all'art. 72, lett. a), l.d.a., e non anche quelli di cui alla lettera d).
Le pronunce della Corte di Giustizia Europea invocate dall'attrice non appaiono pertinenti, riguardando casi in cui veniva riconosciuta in capo al soggetto che diffondeva i brani la qualifica di “prestatore di servizi di condivisione di contenuti online”, come ad esempio nel caso di diffusione radiotelevisiva, cinematografica o messa a disposizione mediante internet
(cfr. Corte giustizia Unione Europea 29.11.2017 n. 265/16).
pagina 14 di 20 La stessa Corte di Giustizia ha chiarito che “si deve ricordare che, per rientrare nella nozione di «messa a disposizione del pubblico», ai sensi della suddetta disposizione, le opere o gli altri materiali protetti devono effettivamente essere messi a disposizione di un pubblico, atteso che tale messa a disposizione riguarda un numero indeterminato di destinatari potenziali e coinvolge un numero di persone piuttosto considerevole”, ipotesi che non ricorre nella fattispecie in esame, ove le opere ricomprese nel repertorio di non sono state Pt_1
diffuse da a un numero indeterminato di destinatari, ma solo ai propri clienti CP_1
(Corte Giustizia Unione Europea 17.6.2021 C.597/19).
Non può infine trascurarsi come l'art. 72, lett. d), L.d.A. invocato dall'attrice non preveda espressamente alcun obbligo in capo ad eventuali soggetti intermediari, elemento che a maggior ragione porta ad escludere la violazione di tale norma parte di CP_1
In conclusione, va respinta la domanda con cui parte attrice ha chiesto che venisse dichiarata la violazione da parte della convenuta degli artt. artt. 72, lett. d) e art. 80, II comma, lettera d), della l.d.a.
4. Sul risarcimento dei danni
4.1. Occorre ora determinare il perimetro delle domande attoree e verificare su quali fonogrammi insistano i diritti vantati da parte attrice ex art. 72, lett. a) e 80, II comma, lett. b),
L.d.A.
Ritiene il Collegio che le operazioni eseguite dal consulente tecnico, all'esito della disamina di tutta la documentazione in atti e del continuo confronto con i consulenti di parte, siano corrette ed abbiano condotto a conclusioni coerenti e condivisibili.
Il consulente, infatti, ha svolto le indagini, così come chiarito dal giudice istruttore con il provvedimento del 21.8.2023, con riguardo “ai soli brani e autori contenuti nel doc. 9” di parte attrice, e per l'arco temporale “nel periodo che va dall'01/01/2020 e sino alla data di esibizione” della documentazione oggetto dell'istanza ex art. 156 bis L.d.A.
La pretesa attorea di estendere l'attività istruttoria anche ad altri fonogrammi non ricompresi nel doc. 9 non è ammissibile, essendo già stata acquisita, ex art. 156 bis L.d.A., la documentazione rilevante ai fini di causa ed essendo nel resto meramente esplorativa ogni ulteriore indagine (si richiama e conferma, in proposito, l'ordinanza già emessa dal giudice istruttore in data 1.3.2023); analogamente, non è fondata la richiesta della convenuta di limitare gli accertamenti e l'eventuale quantificazione del danno “per gli utilizzi riferiti al solo periodo temporale compreso tra il 1 gennaio 2020 e il 29 febbraio 2020”, posto che ha Pt_1 chiesto di “accertare e dichiarare che a decorrere dal 1 gennaio 2020, CP_1
pagina 15 di 20 illecitamente riproduce e mette a disposizione del pubblico fonogrammi compresi nel repertorio di , senza circoscrivere la pretesa ai soli due mesi di gennaio e febbraio Pt_1
2020.
Ciò premesso il dr. alla luce delle numerose contestazioni sollevate dalla convenuta, Per_1 ha esaminato tutti i mandati prodotti dall'attrice ed ha specificatamente individuato “i fonogrammi in relazione ai quali risulta documentalmente che artisti e produttori inclusi nell'elenco di cui al doc. 9 hanno conferito, direttamente o per il tramite di agenti e società di collecting estere, mandato a , quantificando i fonogrammi nel numero di 754 e Pt_1 riepilogando i risultati nell'allegato 21 della consulenza tecnica.
Le contestazioni mosse dalla parte convenuta alle conclusioni cui è giunto il CTU non sono fondate.
In particolare, con la propria comparsa conclusionale la convenuta ha evidenziato come il consulente avesse errato nel non considerare rilevante la dichiarazione con cui la Nuovo
Imaie, concorrente dell'attrice, affermava di essere titolare di mandati ricevuti anche molto tempo prima di quelli conferiti ad con conseguente conflitto di attribuzione tra i CP_7
mandati.
Correttamente, invece, il consulente non ha ritenuto determinante tale dichiarazione, in quanto proveniente da un terzo (peraltro in conflitto di interessi con l'attrice), non suffragata da altri elementi e smentita dai mandati prodotti dall'attrice.
Le operazioni peritali svolte hanno consentito di affermare come la convenuta abbia riprodotto, senza autorizzazione, i fonogrammi compresi nel repertorio di quali Pt_1 individuati dal CTU nell'allegato 21 della propria relazione;
va sul punto specificato come debbano ricomprendersi tra i fonogrammi e artisti per i quali sussistono i diritti vantati dall'attrice le voci, evidenziate in colore verde, accanto a cui compare la dicitura “Incluso” ed esclusi quelli per cui compare la dicitura “Escluso”, evidenziata in colore rosa.
4.2. Parte attrice ha dunque richiesto il risarcimento del danno, invocando l'art. 158 L.d.A.
Il dr. tenendo innanzitutto conto “dei criteri di cui all'art. 3 della bozza di contratto di Per_1 licenza tra e (docc. 15 e 21 atto di citazione)”, così come Pt_1 CP_1
espressamente disposto dal quesito, e valutati una serie di altri elementi (periodo di vigenza dei mandati, eventuali applicazioni di sconti, ecc.) è dunque giunto a quantificare il danno subito da parte attrice in complessivi € 1.491,00, di cui € 402,00 per il periodo dal 01/01/2020 al 29/02/2020 ed € 1.089,00 per il periodo dal 01/03/2020 al 31/07/2023, distinguendo il
“compenso archivio”, spettante all'attrice per l'archiviazione di ciascun fonogramma pagina 16 di 20 nell'archivio informatico di dal “compenso palinsesto”, dovuto in relazione CP_1 all'eventuale utilizzo dei fonogrammi per la realizzazione dei palinsesti.
Entrambe le parti hanno formulato osservazioni ai criteri seguiti dal CTU per la quantificazione del danno.
Parte attrice ha in particolare evidenziato come il consulente avrebbe dovuto tenere conto dello “standard contrattuale di licenza music service provider oggi in vigore nella propria prassi commerciale”, al fine di meglio parametrare il danno, così come espressamente indicato con il quesito peritale.
La convenuta, per contro, ha lamentato come il consulente non avrebbe dovuto fare riferimento ai criteri previsti nella bozza di contratto di licenza tra e non Pt_1 CP_1 rappresentando gli stessi un'offerta di condizioni commerciali eque e non discriminatorie, bensì manifestando la presenza di tariffe esorbitanti rispetto alla prassi di mercato;
ha inoltre evidenziato come il consulente non avesse tenuto conto delle effettive quote di rappresentatività di rispetto alla totalità degli aventi diritto sui singoli fonogrammi. Pt_1
Ritiene il Tribunale che il consulente abbia adeguatamente valutato tutte le osservazioni pervenute dai consulenti di parte, giungendo a conclusioni che si ritengono coerenti ed immuni da critiche e dalle quali non vi è ragione di discostarsi.
In conclusione, la convenuta deve essere condannata a corrispondere all'attrice, a titolo di risarcimento danni, la somma di € 1.491,00.
Trattandosi di debito di valore, l'importo così determinato deve essere rivalutato annualmente secondo gli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, e occorre calcolare sul capitale così rivalutato gli interessi legali, il tutto con decorrenza dal 1.8.2023, atteso che il danno è stato calcolato dal consulente tecnico alla data del 31.7.2023.
L'importo dovuto è dunque pari ad € 1.595,96, oltre interessi sulla predetta somma dalla presente sentenza al saldo
Dal momento che è stata esclusa la violazione dei diritti previsti dagli artt. 72, lett.d), e 80, II comma, lett.d) L.d.A. nulla può sul punto riconoscersi a titolo risarcitorio in favore dell'attrice.
Le argomentazioni sopra svolte con riguardo all'assolvimento, da parte di degli Pt_1
obblighi di cui al d.lgs. n. 35/2017 escludono la sussistenza del concorso di colpa invocato dalla convenuta al fine di ridurre l'entità del risarcimento.
4.3. Non possono infine accogliersi le richieste istruttorie rinnovate dalle parti in sede di precisazione delle conclusioni, in quanto superflue alla luce dell'esaustiva attività istruttoria già svolta e della completezza della consulenza tecnica d'ufficio.
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5. Sulle ulteriori sanzioni richieste da parte attrice
5.1. La richiesta di inibitoria alla prosecuzione dell'attività illecita di riproduzione di cui agli artt.
72, lett. a) e 80, II comma, lett.b) L.d.A. deve essere accolta ex art. 156 L.d.A., posto che tale misura è contemplata dalla norma anche al fine di “impedire…la ripetizione di una violazione già avvenuta”.
Tale inibitoria deve essere limitata ai fonogrammi indicati nell'allegato 21 alla relazione di
CTU, non essendo ammissibile una generica inibitoria alla riproduzione di “tutti i fonogrammi compresi nel repertorio di , trattandosi di richiesta del tutto indeterminata, nonché Pt_1
superflua, in quanto di fatto volta a richiamare un principio di legge.
Tenuto conto del valore economico di ogni fonogramma e della finalità dissuasiva della penale, si ritiene congruo determinare in €10,00 la somma dovuta da per ogni CP_1
riproduzione illecita.
5.2. Va altresì accolta la richiesta attorea di condanna della convenuta a rimuovere dal proprio archivio informatico tutte le copie già realizzate di fonogrammi appartenenti al repertorio di (di cui all'allegato 21 alla CTU), trattandosi di sanzione idonea, ex art. Pt_1
158 L.d.A., a rimuovere lo stato di fatto da cui risulta la violazione;
tenuto conto della natura della prestazione e del vantaggio derivato all'obbligato per l'eventuale inadempimento, si determina in € 500,00, come da domanda, la somma di denaro dovuta dalla convenuta per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'obbligo di rimozione.
5.3. Non può invece essere accolta la richiesta attorea di pubblicazione della sentenza ex art. 166 L.d.A.
Sia che si rinvenga nell'ordine di pubblicazione della sentenza una funzione prevalentemente risarcitoria, sia che si attribuisca a detto ordine anche una finalità preventiva rispetto alla ripetizione di atti illeciti nel futuro, nel caso in esame ritiene il tribunale che l'importo già riconosciuto a titolo risarcitorio, la parziale infondatezza delle domande attoree (con riguardo agli illeciti di cui all'art. 172, lett. d), L.d.A.), l'ordine di rimozione dagli archivi e il lasso di tempo già trascorso dagli eventi oggetto di causa siano adeguati a ristorare l'attrice dei danni subiti e rendano la pubblicazione della sentenza un mezzo sproporzionato rispetto alle effettive esigenze di tutela.
6. Sulle spese di lite
In considerazione dell'esito del giudizio e dell'accoglimento parziale delle domande attoree, ritiene il Collegio che le spese di lite debbano essere compensate nella misura di un mezzo,
pagina 18 di 20 con condanna della convenuta, in ragione della prevalente soccombenza, a rimborsare all'attrice la restante metà.
Tenuto conto delle risultanze delle indagini svolte, analogo criterio deve essere utilizzato anche per la ripartizione delle spese di CTU, già liquidate con decreto del 13.8.2024, sulla base di parametri e valutazioni che il Collegio richiama e condivide;
tali spese dovranno dunque in definitiva gravare per la misura di un quarto a carico dell'attrice e per i tre quarti a carico della convenuta.
In assenza di specifica quantificazione attorea, le spese di lite si liquidano come in dispositivo, con applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 147/2022 per le cause di valore indeterminabile di complessità alta, tenuto conto dell'attività svolta e della complessità degli argomenti trattati.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, dichiara che ha illecitamente riprodotto i fonogrammi compresi nel Controparte_1 repertorio di quali individuati ed indicati con la dicitura “Incluso” nell'allegato 21 alla Pt_1 consulenza tecnica d'ufficio redatta dal dr. depositata in data 9.3.2024, ed ha Per_1
pertanto violato i diritti alla stessa spettanti ex art. 72, lett. a) e 80, II comma, lett. b) L.d.A.; inibisce a di riprodurre i predetti fonogrammi senza l'autorizzazione di Controparte_1
parte attrice;
fissa a carico della convenuta la somma di € 10,00 per ogni riproduzione illecita in violazione dell'inibitoria, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente sentenza;
condanna la convenuta a rimuovere dal proprio archivio informatico tutte le copie già realizzate dei fonogrammi compresi nel repertorio di come sopra individuati;
Pt_1 fissa a carico della convenuta la somma di € 500,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di rimozione, con decorrenza dal trentesimo giorno successivo alla pubblicazione della presente sentenza;
condanna a corrispondere a la somma di € 1.595,96 a Controparte_1 Parte_1
titolo di risarcimento dei danni, oltre interessi legali sulla predetta somma dalla presente sentenza al saldo;
respinge la domanda attorea di declaratoria della violazione, da parte della convenuta, degli artt. 72, lett. d) e 80, II comma, lett.d), L.d.A.; respinge la domanda di pubblicazione della sentenza;
pagina 19 di 20 dichiara compensate tra le parti le spese di lite nella misura del 50%; condanna a corrispondere a il restante 50% delle spese Controparte_1 Parte_1 di lite, che liquida, quanto al 50%, in € 7.052,00 per compenso ed € 518,00 per anticipazioni, oltre 15% rimborso spese generali, CPA ed IVA ai sensi di legge;
pone in via definitiva le spese di CTU a carico di parte convenuta nella misura del 75% e di parte attrice nella misura del 25%, nei soli rapporti interni tra le parti.
Così deciso in Torino, in data 16.5.2025 (con la composizione del Collegio dell'11.4.2025).
IL PRESIDENTE
Dr.ssa Silvia VITRO'
IL GIUDICE EST.
Dr.ssa Marisa GALLO
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