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Sentenza 23 maggio 2025
Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 23/05/2025, n. 386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 386 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1618/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1618/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PUCCI MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CARNEVALI PAOLO CP_1 C.F._2
per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 12.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge con cui ha contratto matrimonio in Pogradec (Albania) in CP_1
data 28/03/1998 (trascritto in Italia presso la Città di Macerata con atto n. 74 parte II s. C anno 2014 – all. 2 parte ricorrente)
La ricorrente ha in particolare dedotto che:
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli: , nato il [...], maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente, e nata il [...], studentessa universitaria, Persona_2
che pur lavorando qualche ora alla settimana presso la pizzeria ove lavora la madre non è economicamente autosufficiente;
- la convivenza matrimoniale si era resa intollerabile a causa delle condotte aggressive e maltrattanti da parte del marito, perdurate per molti anni, le quali in un primo momento erano indirizzate solo nei confronti della coniuge e successivamente anche verso i figli, allegando al ricorso introduttivo numerosi episodi di violenza verbale e fisica, che portarono la stessa a sporgere querela nel marzo 2014 (doc. n. 4 all. al ricorso) nonché a trasferirsi in una casa protetta con la prole per circa un mese.
- che di fronte al pentimento del resistente la ricorrente faceva rientro presso la casa coniugale ma le condotte maltrattanti continuavano a persistere tanto che il resistente veniva sottoposto a misura cautelare con divieto di avvicinarsi ai congiunti (procedimento n. 1529/2024 in cui veniva emessa l'ordinanza n. 1531/24 dall'Ufficio Gip del Tribunale Penale di Macerata in data 30.05.2024
– doc. n. 10 all. ricorso introduttivo)
- oltre a ciò, durante la convivenza matrimoniale, il marito contribuiva pochissimo ai bisogni della famiglia, fornendo pochissimo denaro per il sostentamento dei figli;
Ritenuto da parte del Giudice la non sussistenza dei presupposti necessari per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis 14 c.p.c. e, notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza a parte resistente quest'ultimo, pur contestando tutto quanto dedotto e prodotto da CP_1
controparte, non si opponeva alla separazione personale dei coniugi.
Nello specifico parte resistente negava di aver adottato condotte aggressive e maltrattanti nei confronti dei congiunti e che la crisi coniugale sarebbe sorta nel momento in cui il resistente scopriva di esser gravemente malato e che, a fronte della malattia, non aveva ricevuto il dovuto sostegno da parte della famiglia, chiedendo pertanto la condanna della ricorrente a corrispondere al resistente la somma di euro
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata assistenza materiale e morale.
pagina 2 di 4 All'udienza di prima comparizione del 20.01.2025 compariva solo parte ricorrente, assistita dal proprio legale (il quale chiedeva l'adozione dei provvedimenti provvisori ex. Art. 473 bis. 22 c.p.c.) mentre parte convenuta per ragioni di salute (come da certificato medico depositato telematicamente, doc. n.
25 di parte resistente che attesta l'impossibilità a comparire del resistente prima del 15.02.2025 per intervento chirurgico) era impedito a comparire personalmente all'udienza, pertanto si presentava solo il suo difensore, che dunque chiedeva rinvio dell'udienza al fine di ascoltare in seguito la parte.
Alla suddetta udienza, il Giudice, non potendosi esperire il tentativo di conciliazione vertendosi in procedimento in cui è allegata violenza, procedeva a sentire parte ricorrente che dichiarava di prestare attività lavorativa presso una pizzeria percependo un reddito mensile pari a euro 850,00, dunque chiedeva l'assegno di mantenimento, per sé stessa e per la figlia, a carico del resistente CP_1
Con ordinanza del 10.02.2025 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.
22 c.p.c. con i quali autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale, sita in
Piediripa di Macerata, Borgo Piediripa n. 40, alla ricorrente per vivervi con la figlia in Per_2
quanto, seppur maggiorenne, non economicamente indipendente e poneva a carico di parte convenuta, quale contributo al mantenimento per la figlia, la somma di 225 euro da versare alla madre entro il 10 di ogni mese, nonché le spese straordinarie al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 12.05.2025 comparivano entrambe le parti assistite dai rispettivi legali e il Giudice sentiva personalmente, fatta uscire parte ricorrente, il resistente che dichiarava che le sue CP_1
condizioni economiche erano peggiorate dopo la scoperta della malattia, in quanto, proprio a causa di questa, attualmente non sta svolgendo attività lavorativa ma percepisce, a titolo di invalidità, la somma di euro 460 mensili da parte dell'INPS.
Dichiarava altresì il resistente di non essere d'accordo sul mantenimento alla moglie sul presupposto che i redditi di questa siano superiori ai suoi.
All'esito, il Giudice si riservava di riferire al Collegio in ordine alla pronuncia sullo status.
***
Preliminarmente, esistono la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito in quanto trattasi del
Circondario in cui i coniugi vivono da anni.
Inoltre, la pronuncia è consentita dalla legge sostanziale applicabile all'unione suddetta.
Difatti, facendo applicazione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, di applicazione universale (come si desume dall'art. 4), a norma dell'art. 8
pagina 3 di 4 la legge applicabile è quella “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale,” e quindi quella italiana.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Difatti, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
Difatti l'intollerabilità della convivenza matrimoniale si evince, oltre che dalla volontà delle parti si separarsi, anche dall'elevata conflittualità tra le stesse (come ampiamente dimostrata negli atti difensivi di parte attrice) nonché dalla pendenza del procedimento penale a carico del resistente in CP_1
conseguenza agli episodi di maltrattamento denunciati dalla ricorrente.
Dunque, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va quindi pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande economiche delle parti, come quelle relative all'assegno di mantenimento e l'addebito della separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Pogradec (Albania) in data 28/03/1998, matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio della Città di Macerata atto n. 74 parte II serie C anno 2014;
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Macerata
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Vadala' Presidente dott.ssa Alessandra Canullo Giudice dott.ssa Silvia Grasselli Giudice Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1618/2024 promossa da:
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. PUCCI MARIA Parte_1 C.F._1
CRISTINA, per procura in calce/a margine al ricorso introduttivo
RICORRENTE
contro
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. CARNEVALI PAOLO CP_1 C.F._2
per procura in calce/a margine alla comparsa di costituzione e risposta
CONVENUTO
E con l'intervento obbligatorio ex lege del Pubblico Ministero in sede
Oggetto: Separazione giudiziale
CONCLUSIONI
Precisate dalle parti all'udienza del 12.5.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
pagina 1 di 4 La ricorrente ha istaurato il presente procedimento al fine di sentir pronunciare la Parte_1
separazione personale dal coniuge con cui ha contratto matrimonio in Pogradec (Albania) in CP_1
data 28/03/1998 (trascritto in Italia presso la Città di Macerata con atto n. 74 parte II s. C anno 2014 – all. 2 parte ricorrente)
La ricorrente ha in particolare dedotto che:
- dall'unione matrimoniale sono nati due figli: , nato il [...], maggiorenne ed Persona_1
economicamente indipendente, e nata il [...], studentessa universitaria, Persona_2
che pur lavorando qualche ora alla settimana presso la pizzeria ove lavora la madre non è economicamente autosufficiente;
- la convivenza matrimoniale si era resa intollerabile a causa delle condotte aggressive e maltrattanti da parte del marito, perdurate per molti anni, le quali in un primo momento erano indirizzate solo nei confronti della coniuge e successivamente anche verso i figli, allegando al ricorso introduttivo numerosi episodi di violenza verbale e fisica, che portarono la stessa a sporgere querela nel marzo 2014 (doc. n. 4 all. al ricorso) nonché a trasferirsi in una casa protetta con la prole per circa un mese.
- che di fronte al pentimento del resistente la ricorrente faceva rientro presso la casa coniugale ma le condotte maltrattanti continuavano a persistere tanto che il resistente veniva sottoposto a misura cautelare con divieto di avvicinarsi ai congiunti (procedimento n. 1529/2024 in cui veniva emessa l'ordinanza n. 1531/24 dall'Ufficio Gip del Tribunale Penale di Macerata in data 30.05.2024
– doc. n. 10 all. ricorso introduttivo)
- oltre a ciò, durante la convivenza matrimoniale, il marito contribuiva pochissimo ai bisogni della famiglia, fornendo pochissimo denaro per il sostentamento dei figli;
Ritenuto da parte del Giudice la non sussistenza dei presupposti necessari per l'assunzione dei provvedimenti ex art. 473 bis 14 c.p.c. e, notificato il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza a parte resistente quest'ultimo, pur contestando tutto quanto dedotto e prodotto da CP_1
controparte, non si opponeva alla separazione personale dei coniugi.
Nello specifico parte resistente negava di aver adottato condotte aggressive e maltrattanti nei confronti dei congiunti e che la crisi coniugale sarebbe sorta nel momento in cui il resistente scopriva di esser gravemente malato e che, a fronte della malattia, non aveva ricevuto il dovuto sostegno da parte della famiglia, chiedendo pertanto la condanna della ricorrente a corrispondere al resistente la somma di euro
30.000,00 a titolo di risarcimento del danno per mancata assistenza materiale e morale.
pagina 2 di 4 All'udienza di prima comparizione del 20.01.2025 compariva solo parte ricorrente, assistita dal proprio legale (il quale chiedeva l'adozione dei provvedimenti provvisori ex. Art. 473 bis. 22 c.p.c.) mentre parte convenuta per ragioni di salute (come da certificato medico depositato telematicamente, doc. n.
25 di parte resistente che attesta l'impossibilità a comparire del resistente prima del 15.02.2025 per intervento chirurgico) era impedito a comparire personalmente all'udienza, pertanto si presentava solo il suo difensore, che dunque chiedeva rinvio dell'udienza al fine di ascoltare in seguito la parte.
Alla suddetta udienza, il Giudice, non potendosi esperire il tentativo di conciliazione vertendosi in procedimento in cui è allegata violenza, procedeva a sentire parte ricorrente che dichiarava di prestare attività lavorativa presso una pizzeria percependo un reddito mensile pari a euro 850,00, dunque chiedeva l'assegno di mantenimento, per sé stessa e per la figlia, a carico del resistente CP_1
Con ordinanza del 10.02.2025 il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti ex art. 473 bis.
22 c.p.c. con i quali autorizzava i coniugi a vivere separati, assegnava la casa coniugale, sita in
Piediripa di Macerata, Borgo Piediripa n. 40, alla ricorrente per vivervi con la figlia in Per_2
quanto, seppur maggiorenne, non economicamente indipendente e poneva a carico di parte convenuta, quale contributo al mantenimento per la figlia, la somma di 225 euro da versare alla madre entro il 10 di ogni mese, nonché le spese straordinarie al 50% tra i coniugi.
All'udienza del 12.05.2025 comparivano entrambe le parti assistite dai rispettivi legali e il Giudice sentiva personalmente, fatta uscire parte ricorrente, il resistente che dichiarava che le sue CP_1
condizioni economiche erano peggiorate dopo la scoperta della malattia, in quanto, proprio a causa di questa, attualmente non sta svolgendo attività lavorativa ma percepisce, a titolo di invalidità, la somma di euro 460 mensili da parte dell'INPS.
Dichiarava altresì il resistente di non essere d'accordo sul mantenimento alla moglie sul presupposto che i redditi di questa siano superiori ai suoi.
All'esito, il Giudice si riservava di riferire al Collegio in ordine alla pronuncia sullo status.
***
Preliminarmente, esistono la giurisdizione e la competenza del Tribunale adito in quanto trattasi del
Circondario in cui i coniugi vivono da anni.
Inoltre, la pronuncia è consentita dalla legge sostanziale applicabile all'unione suddetta.
Difatti, facendo applicazione del Regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010 relativo all'attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, di applicazione universale (come si desume dall'art. 4), a norma dell'art. 8
pagina 3 di 4 la legge applicabile è quella “a) della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita
l'autorità giurisdizionale,” e quindi quella italiana.
La domanda di parte ricorrente è fondata e va accolta.
Difatti, sussistono i presupposti per la pronuncia della separazione personale ai sensi dell'art. 151, primo comma, c.c.
Difatti l'intollerabilità della convivenza matrimoniale si evince, oltre che dalla volontà delle parti si separarsi, anche dall'elevata conflittualità tra le stesse (come ampiamente dimostrata negli atti difensivi di parte attrice) nonché dalla pendenza del procedimento penale a carico del resistente in CP_1
conseguenza agli episodi di maltrattamento denunciati dalla ricorrente.
Dunque, ai sensi dell'art. 709 bis c.p.c., va quindi pronunciata sentenza non definitiva sullo status, con rimessione della causa sul ruolo per il prosieguo del giudizio in relazione alle ulteriori domande economiche delle parti, come quelle relative all'assegno di mantenimento e l'addebito della separazione.
Spese al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
di CP_1
- Pronuncia la separazione personale dei coniugi e i quali hanno contratto Parte_1 CP_1
matrimonio in Pogradec (Albania) in data 28/03/1998, matrimonio trascritto nei Registri degli Atti di matrimonio della Città di Macerata atto n. 74 parte II serie C anno 2014;
- Dispone la rimessione della causa in istruttoria come da separata ordinanza
Così deciso in Macerata nella camera di consiglio del 22.5.2025
Il Giudice estensore Il Presidente dott.ssa Silvia Grasselli dott. Paolo Vadala'
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