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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/04/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO in composizione monocratica, nella persona del g.o.p. Carmela Caranna, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6097 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
, nato a [...], il [...], C.F. Parte_1 [...]
, elettivamente domiciliato in Palermo, Via Enzo ed Elvira Sellerio, C.F._1
n. 34, presso lo studio dell'avv. Sansone Sergio, che lo rappresenta e difende per procura in atti
OPPONENTE
E
, nata a [...], il [...], C.F. CP_1 [...]
, elettivamente domiciliata in Palermo, Via G. Paisiello, n. 14, presso C.F._2 lo studio dell'avv. Di Miceli Silvia, che la rappresenta e difende per procura in atti
OPPOSTA
OGGETTO: opposizione a precetto
CONCLUSIONI DELLE PARTI: in data 11 marzo 2025, veniva sciolta la riserva assunta all'udienza del 6 marzo 2025, ove le parti concludevano come da verbale in pari data, al quale si rinvia, così ponendo la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di opposizione a precetto notificato a mezzo il 2 maggio CP_2
2024, ha convenuto in giudizio al fine di Parte_1 CP_1 dichiarare, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, nullo o inefficace, il precetto notificato, con vittoria di spese e compensi.
A fondamento dell'opposizione, lo ha dedotto l'illegittimità del Pt_1 precetto opposto sulla base del fatto che egli avrebbe provveduto al pagamento dell'utenza Enel della casa familiare da luglio a dicembre 2023, per un importo di
€ 1.078,26: in ragione di ciò, riteneva l'opponente che detta cifra dovesse essere posta in compensazione con l'importo precettato, diversificando fra l'importo dovuto in favore dei figli e quello in favore del coniuge.
Riporta inoltre l'opponente di aver provveduto al versamento la somma di
€750,00, con bonifici Banco Posta effettuati in data 4 gennaio 2024 per € 232,40,
e in data 17 ottobre 2024 per € 517,60.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 27 giugno 2024, si costituiva l'opposta, contestando le deduzioni della controparte, in particolare quanto alla richiesta compensazione.
Chiedeva, quindi, il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi, con condanna della controparte ex art. 96 c.p.c..
*
In seguito allo scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6 marzo 2025, depositato in data 11 marzo 2025, il procedimento era posto in decisione.
§§§
L'opposizione è parzialmente fondata per i motivi e nei limiti che seguono.
La questione primaria da esaminare riguarda la possibilità di eccepire in compensazione ai crediti di mantenimento in favore del coniuge e dei figli, le spese che l'opponente ha provato di aver affrontato.
Nella fattispecie, l'ordinanza presidenziale del 20 gennaio 2023, resa nel procedimento per la separazione dei coniugi recante n. 10392/2022 R.G., statuiva, quanto al regime di mantenimento del coniuge e dei figli, nel seguente modo:
“…pone a carico di l'obbligo di versare a Parte_1 CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese la somma di € 750,00 mensili, di cui € 150,00 per la moglie ed € 600,00 (€ 150,00 ciascuno) a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori della coppia”.
Orbene, risulta particolarmente rilevante svolgere una debita differenza fra la natura del diritto al mantenimento in favore del coniuge, rispetto a quello in favore dei figli.
Il primo consiste in un sostegno economico a favore della parte economicamente più svantaggiata. In caso di separazione dei coniugi (sia essa consensuale o giudiziaria), il coniuge economicamente più debole ha diritto a richiedere il mantenimento qualora ricorrano i presupposti indicati dall'art. 156 del Codice
Civile.
2 In accordo al dettato, ormai costante, della Suprema Corte di Cassazione, può declinarsi che l'assegno di mantenimento in favore dei figli ha sempre natura alimentare, anche qualora i figli abbiano raggiunto la maggiore età, ma non abbiano ancora raggiunto l'indipendenza economica. Diversamente, la Cassazione ha stabilito che l'assegno di mantenimento in favore del coniuge non può essere qualificato come credito alimentare, in quanto l'assegno di mantenimento trova la sua radice nel vincolo coniugale, anziché in uno stato di bisogno, che non sempre è presente in relazione all'ex coniuge.
Nel caso in esame, l'importo speso dall'opponente per il pagamento dell'utenza
Enel relativo alla casa coniugale, pari ad € 750,00, equivale a cinque mensilità del mantenimento in favore del coniuge, sicchè esso può essere detratto dall'importo precettato (€ 2676,30), il quale dovrà essere ridotto ad € 1926,30.
Così essendo, può concludersi in favore dell'applicabilità della compensazione legale solo rispetto all'assegno di mantenimento in favore dell'ex coniuge.
Quanto ai pagamenti asseritamente effettuati nel mese di gennaio 2024, parte opponente ha invero documentato il versamento, in favore dell'opposta, di un solo importo, pari ad € 232,40, in data 5 gennaio 2024 (all.ti 7-8), non disconosciuto dall'opposta, sicchè anche tale importo dev'essere detratto dalla somma per cui è precetto, così pervenendo ad € 1693,90.
§§§
Stante quanto sopra, l'opposizione dev'essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Quanto alla richiesta di condanna di parte opponente per lite temeraria ex art. 96
c.p.c, essa non può trovare accoglimento in ragione delle motivazioni della presente pronuncia e, conseguentemente, dell'esito della controversia, che ha dimostrato l'assenza di consapevolezza dell'infondatezza della domanda proposta, sicchè il processo incoato non può apparire immotivato.
In ragione della motivazione della presente pronuncia, basata prevalentemente su elementi di fatto e puramente contabili, nonché di inveterati principi di diritto, si ritiene opportuno provvedere con una totale compensazione delle spese di lite fra
3 le parti.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, in parziale accoglimento dell'opposizione proposta, così provvede:
1) Accoglie parzialmente l'opposizione proposta da avverso Parte_1
l'atto di precetto notificato in data 19 aprile 2024;
2) Condanna, per l'effetto, al pagamento, in favore di Parte_1 CP_1
dell'importo di € 1693,90.
[...]
3) Rigetta la richiesta di condanna di parte opponente ex art. 96 c.p.c.;
4) Compensa integralmente le spese di lite fra le parti.
Palermo, lì 3 aprile 2025
IL G.O.P.
Carmela Caranna
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