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Sentenza 26 settembre 2025
Sentenza 26 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/09/2025, n. 1128 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1128 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1616/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1616/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE e dall'Avv. CAMPOSTRINI MARCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GORGONI MASSIMILIANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 1 di 4 1- l'avviso di addebito oggetto di opposizione si riferisce a contributi dovuti a titolo di gestione commercianti, oltre le relative sanzioni, richiesti dall' sulla base del presupposto CP_1
–così esplicitato dall'Istituto in occasione della presente causa- che vi fossero omissioni, avendo la parte ricorrente omesso di versare la contribuzione dovuta a seguito di iscrizione alla gestione relativa.
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo che l'iscrizione sarebbe dipesa da un'erronea interpretazione da parte di mentre, al CP_1
contrario, non sussisterebbero i presupposti per la sua iscrizione, mancando il requisito non solo della prevalenza, ma della riconducibilità dell'attività contestato nell'alveo di quella commerciale.
Si costituiva l' resistente contestando proceduralmente e sostanzialmente CP_2
l'opposizione.
2- In via preliminare, sono infondate le eccezioni di di inammissibilità, decadenza e CP_1 prescrizione, in quanto non pertinenti.
Nel merito occorre evidenziare che, effettivamente, l'accertamento dell' CP_2 resistente è originato dalla valutazione circa la natura dell'attività della società della ricorrente, svolta dopo l'affitto dell'azienda ad altra impresa, avvenuto nel giugno 2019.
Sul punto, si deve osservare innanzitutto che, laddove l' individui quale CP_1
presupposto contributivo la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto delle prestazioni lavorative, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista contributivo, o assicurativo ha l'onere di fornire la prova (essendo il ricorrente in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa irregolare od omessa denuncia.
Per quanto concerne per il periodo 01/2022 – 12/2023, secondo l' resistente, nel CP_2
momento in cui una società svolga l'attività di affitto di azienda, resterebbe soggetta all'obbligo di iscrizione previdenziale, in continuità con quanto sancito dal messaggio n. CP_1
15352/2010, poiché «i canoni di affitto partecipano alla formazione del reddito d'impresa,
pagina 2 di 4 pertanto, ricorrendone i presupposti, i relativi soci potranno restare soggetti ad imposizione previdenziale».
3- L'interpretazione non può essere condivisa.
Infatti, l'attività della società di persone (come quella rispetto alla quale la ricorrente risulta socia accomandataria) che si sostanzia in mera gestione di un affitto d'azienda (cfr.,
Corte appello Roma sez. lav., 31/10/2018, n. 3905: «Qualora una società abbia affittato a terzi la propria azienda, limitando la propria attività a quella di riscossione dei canoni di affitto, va esclusa la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente»), si presenta insuscettibile a monte di integrare gli estremi dell'attività idonea a permettere l'iscrizione nella gestione commercianti.
Tale valutazione non muta anche verificando gli elementi di carattere fiscale, valorizzati dall' per confermare la sua tesi ricostruttiva. CP_2
Sul punto, infatti, è opportuno evidenziarsi l'irrilevanza di detti elementi, in quanto dagli stessi non può desumersi l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, poiché non hanno alcun rilevo sul piano previdenziale (cfr., in termini, Cass. ord. n. 3145 del 2013).
4- Per le ragioni esposte, allora, deve essere annullato l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 341 20240000134009 000 emesso nei confronti del ricorrente;
pagina 3 di 4 B) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, CP_1
in euro 1.980,00 per onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove chiesto in atti.
Firenze, il 26/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Firenze SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al R.G. n. 1616/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. SANSOBRINO VINCENZO GERARDO SALVATORE e dall'Avv. CAMPOSTRINI MARCO
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: CP_1 P.IVA_1
Rappresentata e difesa dall'Avv. GORGONI MASSIMILIANO
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: opposizione avviso di addebito
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato accolto sulla base delle seguenti considerazioni:
pagina 1 di 4 1- l'avviso di addebito oggetto di opposizione si riferisce a contributi dovuti a titolo di gestione commercianti, oltre le relative sanzioni, richiesti dall' sulla base del presupposto CP_1
–così esplicitato dall'Istituto in occasione della presente causa- che vi fossero omissioni, avendo la parte ricorrente omesso di versare la contribuzione dovuta a seguito di iscrizione alla gestione relativa.
Parte ricorrente, nel merito, rileva la infondatezza della pretesa, eccependo che l'iscrizione sarebbe dipesa da un'erronea interpretazione da parte di mentre, al CP_1
contrario, non sussisterebbero i presupposti per la sua iscrizione, mancando il requisito non solo della prevalenza, ma della riconducibilità dell'attività contestato nell'alveo di quella commerciale.
Si costituiva l' resistente contestando proceduralmente e sostanzialmente CP_2
l'opposizione.
2- In via preliminare, sono infondate le eccezioni di di inammissibilità, decadenza e CP_1 prescrizione, in quanto non pertinenti.
Nel merito occorre evidenziare che, effettivamente, l'accertamento dell' CP_2 resistente è originato dalla valutazione circa la natura dell'attività della società della ricorrente, svolta dopo l'affitto dell'azienda ad altra impresa, avvenuto nel giugno 2019.
Sul punto, si deve osservare innanzitutto che, laddove l' individui quale CP_1
presupposto contributivo la sussistenza di un rapporto di lavoro, o di un differente assetto delle prestazioni lavorative, ovvero lo svolgimento di un'attività rilevante dal punto di vista contributivo, o assicurativo ha l'onere di fornire la prova (essendo il ricorrente in via sostanziale) di tutti i caratteri della pretesa irregolare od omessa denuncia.
Per quanto concerne per il periodo 01/2022 – 12/2023, secondo l' resistente, nel CP_2
momento in cui una società svolga l'attività di affitto di azienda, resterebbe soggetta all'obbligo di iscrizione previdenziale, in continuità con quanto sancito dal messaggio n. CP_1
15352/2010, poiché «i canoni di affitto partecipano alla formazione del reddito d'impresa,
pagina 2 di 4 pertanto, ricorrendone i presupposti, i relativi soci potranno restare soggetti ad imposizione previdenziale».
3- L'interpretazione non può essere condivisa.
Infatti, l'attività della società di persone (come quella rispetto alla quale la ricorrente risulta socia accomandataria) che si sostanzia in mera gestione di un affitto d'azienda (cfr.,
Corte appello Roma sez. lav., 31/10/2018, n. 3905: «Qualora una società abbia affittato a terzi la propria azienda, limitando la propria attività a quella di riscossione dei canoni di affitto, va esclusa la ricorrenza dell'attività a cui la legge ricollega l'obbligo di iscrizione e il versamento di contribuzione alla gestione commercianti, a prescindere da ogni considerazione sull'attività prevalente»), si presenta insuscettibile a monte di integrare gli estremi dell'attività idonea a permettere l'iscrizione nella gestione commercianti.
Tale valutazione non muta anche verificando gli elementi di carattere fiscale, valorizzati dall' per confermare la sua tesi ricostruttiva. CP_2
Sul punto, infatti, è opportuno evidenziarsi l'irrilevanza di detti elementi, in quanto dagli stessi non può desumersi l'obbligo di iscrizione alla gestione commercianti, poiché non hanno alcun rilevo sul piano previdenziale (cfr., in termini, Cass. ord. n. 3145 del 2013).
4- Per le ragioni esposte, allora, deve essere annullato l'avviso di addebito opposto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'art. 429
c.p.c.,
A) accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'avviso di addebito n. 341 20240000134009 000 emesso nei confronti del ricorrente;
pagina 3 di 4 B) condanna al pagamento delle spese di lite, liquidate, comprensive di spese forfetarie, CP_1
in euro 1.980,00 per onorari, euro 43,00 per spese, oltre spese generali, IVA e CAP, con distrazione in favore dei procuratori antistatari ove chiesto in atti.
Firenze, il 26/09/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
pagina 4 di 4