Art. 2121. Modifiche al regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - codice penale militare di pace
1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 273 e' sostituito dal seguente:
<Per i reati commessi all'estero e' competente il Tribunale militare di Roma.
La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato>>;
b) l'articolo 409 e' sostituito dal seguente:
<funzioni e i provvedimenti del Tribunale militare di sorveglianza, del presidente e dell'Ufficio militare di sorveglianza, si applicano le disposizioni del presente codice e, in quanto compatibili, quelle dell'ordinamento penitenziario comune.
La pena della reclusione militare e' espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' previste dal codice dell'ordinamento militare ; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva>>;
c) dopo l'articolo 261-bis sono inseriti i seguenti:
<giudici militari e' ammesso ricorso per Cassazione secondo le norme del codice di procedura penale >>;
<Il giudizio d'appello, compreso quello sulla riabilitazione militare, e' regolato dalle norme del codice di procedura penale ; sulla impugnazione dei provvedimenti del giudice per l'udienza preliminare decide la Corte militare di appello, in camera di consiglio>>. Nota all' art. 2121:
- Il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Codici penali militari di pace e di guerra), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941, n. 107.
1. Al codice penale militare di pace sono apportate le seguenti modifiche:
a) l'articolo 273 e' sostituito dal seguente:
<
La cognizione dei reati commessi in corso di navigazione, su navi o aeromobili militari, e' di competenza del Tribunale militare del luogo di stanza dell'unita' militare alla quale appartiene l'imputato>>;
b) l'articolo 409 e' sostituito dal seguente:
<
La pena della reclusione militare e' espiata negli stabilimenti militari di pena, secondo le modalita' previste dal codice dell'ordinamento militare ; il magistrato militare di sorveglianza esercita la vigilanza sull'osservanza delle relative norme e sull'esecuzione della pena militare detentiva>>;
c) dopo l'articolo 261-bis sono inseriti i seguenti:
<
<
- Il regio decreto 20 febbraio 1941, n. 303 (Codici penali militari di pace e di guerra), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1941, n. 107.