Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 12/01/2026, n. 508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 508 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00508/2026 REG.PROV.COLL.
N. 04527/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4527 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Susanna Angela Tosi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento emesso dal Ministero dell’Interno in data 27.12.2024, notificato il 13.01.2025, con cui veniva decretato il respingimento dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana K10/-OMISSIS-, ai sensi dell’art. 9 comma 1 lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, presentata in data 09.10.2014
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 la dott.ssa TA IC e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
I. - Il ricorrente ha presentato istanza intesa ad ottenere la concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. f), della legge n. 91/1992, in data 13 settembre 2022.
II. - Esperita l’istruttoria di rito, l’Amministrazione con DM del 27 dicembre 2024 ha respinto la domanda per la seguente situazione penale:
“ 03.05.2022 notizia di reato all'AG inserita da NUCLEO ANTISOFISTICAZIONE E SANITÀ LATINA - LT, art. 589 comma 1 (omicidio colposo), data fatto 02.05.2022, informativa n.39/2-28/2021, dalla quale risulta scaturito il procedimento penale n. PM 2021/2721 GIP 2021/5417 tuttora pendente ”.
Ha inoltre concorso alla sfavorevole determinazione in ordine alla richiesta di concessione della domanda di cittadinanza la percezione di redditi inferiori ai parametri adottati in relazione all’anno fiscale 2019, secondo quanto emerso dalla consultazione della piattaforma Punto Fisco.
III. – Il ricorrente eccepisce l’illegittimità dell’atto impugnato, chiedendone l’annullamento dell’efficacia per i seguenti motivi di censura:
I) Violazione di legge – eccesso di potere – difetto/carenza di motivazione –difetto dei presupposti per il rigetto della cittadinanza;
II) Violazione di legge – eccesso di potere - difetto di istruttoria - travisamento dei fatti – abnormità/irragionevolezza del provvedimento.
L’interessato rimprovera alla p.a. di aver fondato la propria valutazione sulla pendenza di un procedimento penale per responsabilità medica, non ancora definito con sentenza e di non aver considerato i redditi della moglie.
Inoltre, il ricorrente lamenta la mancata considerazione del livello di integrazione nel tessuto sociale italiano raggiunto.
IV. – In vista dell’udienza di discussione del merito, il ricorrente ha depositato una memoria difensiva, in cui ha formulato nuovi argomenti a sostegno della propria tesi circa l’effettivo possesso dei requisiti necessari per il conseguimento dello status civitatis , insistendo per l’accoglimento del ricorso.
V. - Il Ministero dell’interno ha versato in atti documenti del fascicolo del procedimento e una relazione difensiva, contestando nel merito le censure ex adverso svolte e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento del diniego impugnato.
VI. – All’udienza pubblica del 26 novembre 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
I. – Il ricorso non è suscettibile di favorevole apprezzamento.
II. – Con le censure articolate – suscettibili, attesa la loro interconnessione, di una trattazione congiunta - il ricorrente mira a confutare la correttezza dell’operato dell’amministrazione resistente che ha respinto la domanda di cittadinanza sulla base delle seguenti risultanze emerse nel corso dell’istruttoria procedimentale:
- una notizia di reato 03.05.2022 all'AG inserita da Nucleo Antisofisticazione e Sanità Latina - LT, ex art. 589 comma 1 ( omicidio colposo ), data fatto 02.05.2022, informativa n.39/2-28/2021, dalla quale risulta scaturito il procedimento penale n. PM 2021/2721 GIP 2021/5417, ancora pendente;
- redditi inferiori ai parametri adottati e in vigore (pari ad euro 8.263,31 richiesti per il nucleo familiare composto da una persona, incrementato fino ad euro 11.362,05 di reddito imponibile in presenza di del coniuge a carico ed in ragione di ulteriori 516,00 euro per ogni figlio a carico) in relazione all’anno fiscale 2019.
In particolare, l’interessato - che ritiene di possedere i requisiti richiesti per l’acquisto della cittadinanza, assumendo di essere ben integrato nel tessuto sociale italiano, dove si è formato, si è laureato e formato una famiglia e lavora, esercitando la professione di medico - nello specifico rimprovera alla p.a., quanto alla contestazione della pendenza di un procedimento penale per responsabilità professionale colposa d’équipe, di non aver tenuto conto di quanto rappresentato, a seguito della comunicazione ex art. 10- bis l. 241/1990, nell’ambito della memoria difensiva in cui si metteva a conoscenza del ministero, sia del contenuto dell’interrogatorio e dell’assenza di istaurazione del processo, versandosi ancora in sede di u.p., sia della CTU a lui favorevole.
Quanto alla presunta mancanza del requisito reddituale, precisa di cumulare i propri redditi con quelli della moglie.
III. - Al Collegio, tuttavia, non appare irragionevole la determinazione assunta dall’autorità procedente nell’esercizio del potere altamente discrezionale normativamente attribuito in materia di concessione dello status civitatis , tenuto conto che l’ammissione definitiva di un nuovo componente nell’elemento costitutivo dello Stato (Popolo) è una determinazione che non esaurisce i propri effetti esclusivamente sul piano di uno specifico rapporto Amministrazione/Amministrato ma incide sul rapporto individuo/Stato-Comunità.
Con specifico riferimento a quanto emerso circa la situazione penale dell’istante, pur non ignorando di essere di fronte ad un’ipotesi di reato colposo, per responsabilità medica, nel quale il ricorrente risulta rinviato a giudizio unitamente all'intera équipe sanitaria in relazione al decesso di un paziente, non ancora definito con sentenza, si evidenzia, nondimeno, che nel caso di specie viene in rilievo una condotta tenuta pressoché in concomitanza con il procedimento concessorio ed è chiaro che una simile circostanza, anche in (e proprio a causa della) mancanza di definizione sul piano penale – pendendo ancora il relativo procedimento – e dunque del mancato accertamento delle concrete modalità con cui l’azione è stata posta in essere, ha finito non irragionevolmente per riflettersi in maniera negativa sulla formulazione del giudizio prognostico di idoneità da parte dell’amministrazione, chiamata a contemperare l’interesse pubblico da tutelare e l’interesse vantato dal richiedente, interessato da un procedimento penale pendente.
È pacifico in giurisprudenza che lo stadio del procedimento penale e il quando della condotta rispetto al momento in cui l'istanza di concessione della cittadinanza viene proposta e al procedimento ammnistrativo sono profili che incidono sul livello di discrezionalità dell'amministrazione per la quale la valutazione della condotta penalmente rilevante deve costituire, a norma di legge, uno degli elementi rilevanti ai fini della decisione sulla concessione della cittadinanza (cfr. ex plurimis , Consiglio di Stato sez. I, 04/04/2022, n. 713; cfr., in senso conforme, Cons. Stato, Sez. II, 31 maggio 2021, n. 4151).
Del resto nel provvedimento impugnato è esplicitamente chiarito come nella valutazione della significatività della condotta addebitata al richiedente abbia inciso anche l’elemento del tempus commissi delicti , in quanto collocata nel c.d. “periodo di osservazione” - che coincide con il decennio antecedente la presentazione dell’istanza e a fortiori con quello successivo rappresentato dal frangente temporale in cui si dipana il procedimento amministrativo fino eventualmente alla concessione dello status e al giuramento – nel corso del quale devono essere maturati e conservati i requisiti per la cittadinanza, ai sensi dell'art. 9 legge n. 91 del 1992, inclusi quelli dell’irreprensibilità della condotta (Consiglio di Stato sez. VI n. 52/2011, Consiglio di Stato sez. III n. 1726/2019, 5271/2019, 4122/2021; TAR Lazio, sez. II quater, n. 10678/2013, 5615/2015, 5917/2021; cfr. TAR Lazio, sez. V bis, n. 2643, 2644, 2945, 2946, 4469, 4618, 4621, 4623, 11286 e 11026 del 2022, nonché, da ultimo, n. 10363/2024: “ il requisito della residenza legale da almeno di 10 anni nel territorio della Repubblica prescritto dal comma 1 lett. f) della richiamata disposizione va inteso non solo nel senso “quantitativo” della “durata minima del soggiorno” che legittima la presentazione dell’istanza, in quanto indicativo del “legame” che si è venuto a instaurato con il Paese di accoglienza, ma anche nel senso “qualitativo” del “periodo di osservazione” in cui chi aspira ad essere ammesso in una Comunità politica, per determinarne le sorti, assumendo diritti politici ed esercitato funzioni pubbliche, deve dare prova di saper mantenere – per lo meno nell’arco dell’ultimo decennio - un “comportamento senza mende” in modo da dimostrare di aver conseguito un adeguato grado di assimilazione dei valori fondanti per la nostra Comunità ”); valore sintomatico che, in effetti, è tanto maggiore quanto più il fatto pregiudizievole è temporalmente vicino alla presentazione della domanda di cittadinanza [cfr., ex plurimis, Tar Lazio, V bis, sent. n. 9037/2022: “ La prossimità temporale del comportamento antigiuridico … evidenzia invero la mancata acquisizione del senso di consapevolezza e desiderio che deve caratterizzare la richiesta di cittadinanza italiana ”; sent. n. 8854/2024: “ deve riconoscersi particolare rilevanza alla “prossimità temporale del comportamento antigiuridico” posto in essere “a ridosso” (in pendenza o in prossimità) della presentazione della domanda, dato che il valore sintomatico della condotta “ è tanto maggiore quanto più a ridosso della domanda di cittadinanza ” (Cons. St., sez. I par. 305/2023; TAR Lazio, sez. V bis, n. 6609/2022, 9037/2022, 13766/2022, da ultimo, TAR Lazio, sez. V bis, n. 2022/2023, 3673/2023; 3919/2023, 4263/2023, 11068/2023; 10883/2023) ”]; e addirittura, nel caso in esame, è stato commesso, il 2 maggio 2022, quindi appena quattro mesi prima, visto che l’istanza è datata 13 settembre 2022.
D’altronde nella vicenda in esame non emerge tanto un giudizio di pericolosità, che potrebbe comportare anche la revoca del titolo di soggiorno, ma una valutazione di non adeguatezza del ricorrente ad uno stabile inserimento nella comunità nazionale, sussistendo elementi di incertezza – in pendenza di un procedimento penale in corso di definizione per fatti affatto vetusti – sul possesso del requisito di una condotta irreprensibile al momento della conclusione del procedimento.
Difatti, sul piano amministrativo, visto che la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento, le condotte comunque addossate all’istante rilevano per il particolare valore sintomatico che possono assumere in quel procedimento (Consiglio di Stato, Sez. III, 14 febbraio 2022, n. 1057; id. 28 maggio 2021, n. 4122; id., 16 novembre 2020, n. 7036; id., 23 dicembre 2019, n. 8734; id., 21 ottobre 2019, n. 7122; id., 14 maggio 2019, n. 3121; sez. IV, n. 1788/2009, n. 4862/2010; T.A.R. Lazio sez. V bis, nn. 2944, 4469 e 4651 del 2022; sez. II quater, n. 10590/12; 10678/2013).
Invero, il riconoscimento della cittadinanza, per sua natura irrevocabile, presuppone, altresì, che “ nessun dubbio, nessuna ombra di inaffidabilità del richiedente sussista, anche con valutazione prognostica per il futuro, circa la piena adesione ai valori costituzionali su cui Repubblica Italiana si fonda ” (cfr. Cons. Stato, Sez. III, 14 febbraio 2017, n. 657; n. 1390/19; n. 3121/2019; n. 7122/2019; n 7036/2020; sez. VI, n. 3106/2006; TAR Lazio, sez. I ter, n. 5917/2021; sez. II quater, n. 12568/2009).
Da questo punto di vista, non appare pertinente il richiamo al principio di presunzione di non colpevolezza, di cui all’art. 27 Cost., visto che introduce categorie logiche d’origine penalistica, senza tenere conto che, a differenza di quanto accade nel giudizio penale, dove si tratta di punire con la privazione della libertà, nel caso della concessione della cittadinanza si tratta di conferire in modo irrevocabile un quid pluris , che può compromettere la comunità intera e ciò richiede che in questi casi l’azione amministrativa sia ispirata al principio di precauzione ( semel cives, semper cives ): la valutazione che l’Amministrazione è chiamata a compiere per concedere lo status di cittadino ha riguardo principalmente all’interesse pubblico alla tutela dell’ordinamento.
Dunque, alla luce di tali considerazioni, “ si può sostenere che per giustificare il diniego…sia sufficiente una situazione di dubbio ” (Cons. Stato, sez. III, n. 1084/2015).
IV. - La testé dimostrata correttezza della valutazione effettuata dalla p.a. in ordine alla condotta penalmente rilevante contestata all’istante è in grado ex se di assicurare al provvedimento impugnato un adeguato sostrato motivazionale, consentendo al Collegio di prescindere dallo scrutinio dell’ulteriore motivo ostativo al rilascio della cittadinanza rappresentato dalla mancanza del richiesto requisito reddituale, in quanto il provvedimento supererebbe comunque la “prova di resistenza”, anche nell’ipotesi di fondatezza delle deduzioni contrarie formulate sul punto dal ricorrente.
In tema di impugnativa di un atto plurimotivato, ossia di atto fondato su distinte ragioni, ciascuna autonomamente in grado di sorreggere la valutazione amministrativa, l'eventuale illegittimità di una di esse non è sufficiente ad inficiare il provvedimento stesso (Consiglio di Stato, sez. IV, 27 settembre 2021 n. 6470; 30 agosto 2021 n. 6115; 1° luglio 2021 n. 5018; sez. II, 18/02/2020, n.1240).
V. – Quanto esposto in ordine ai fatti valutati come ostativi alla concessione della cittadinanza vale, pertanto, a confermare la legittimità del negativo giudizio cui è pervenuta l’Amministrazione, di cui il ricorrente neppure contesta la sussistenza, né offre elementi che possano integrare meriti speciali, atteso che lo stabile inserimento, anche nella realtà sociale ed economica, del Paese ospitante, se, per un verso, rappresenta una condizione del tutto ordinaria, in quanto costituisce solo il presupposto per conservare il titolo di soggiorno, per altro verso rappresenta soltanto il prerequisito per la concessione della cittadinanza alla stregua di quanto sopra osservato.
Il fatto che il ricorrente sia dotato di stabile occupazione, non sia socialmente pericoloso e sia integrato nella società locale costituisce il percorso “normale” che ci si attende dallo straniero regolarmente soggiornante, trattandosi di requisiti necessari per entrare e risiedere legalmente nel Paese, a tal fine prescritti dall’art. 4, comma 3 e 5, comma 5, del T.U.I. per il rilascio ed il rinnovo del permesso di soggiorno.
Si tratta, dunque, di circostanze del tutto ordinarie, che costituiscono solo le condizioni minime, necessarie, ma non sufficienti per aspirare alla cittadinanza ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992.
VI. - In ogni caso, a tutela della posizione del ricorrente, il Collegio rileva che l'avversato diniego non impedisce di reiterare la domanda, presentandola anche a diverso titolo, in ipotesi, iure matrimonii ai sensi della più favorevole disciplina dettata dall’art. 5 della legge n. 91/1992, dal momento che ha contratto matrimonio nel 2022 con una cittadina italiana.
VII. - In conclusione, il ricorso deve essere respinto perché infondato.
VIII. - Sussistono giustificate ragioni, tenuto conto delle peculiarità che connotano la fattispecie trattata, per disporre la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
FL ET, Presidente
Enrico Mattei, Consigliere
TA IC, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| TA IC | FL ET |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.