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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 18/04/2025, n. 768 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 768 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
N. 1278/2024 R.G.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI MESSINA
____________
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Mirko Intravaia Giudice rel, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1278/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del
14.04.2025 e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Messina, via Primo Settembre 116, presso lo studio dell'avv. PUSTORINO
GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Messina, via Santa Marta n. 240 - isolato 163/164, presso lo studio dell'avv.
CASABLANCA MANUELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.04.2025, i procuratori hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 06/05/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.03.2024, Parte_1 esponeva di aver contratto matrimonio il 04/09/2002 in MESSINA con Pt_2
, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il
[...]
1 N. 1278/2024 R.G.
Comune di MESSINA (Atto N. 577 parte 2 serie A - anno 2002); che dal matrimonio era nato il figlio , il 19 ottobre 2006; che il rapporto affettivo tra i coniugi si ER era andato deteriorando a causa del crescente disinteresse mostrato dal il quale, Pt_2 anziché offrire supporto alla moglie affetta da una grave malattia, aveva deciso, nel mese di luglio del 2022, di abbandonare la casa coniugale;
rappresentava, altresì, che, a causa del suo precario stato di salute, ella aveva dovuto dichiarare la cessazione della sua attività e concludeva chiedendo che venisse dichiarata la separazione con addebito al marito;
che il fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale che Pt_2 quantificava in € 15.000,00 e che fosse disposto che il detto importo fosse liquidato in favore del figlio;
che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio, con ER collocazione presso di sé, e regolamentati i tempi di permanenza con il padre;
che fosse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno per il suo mantenimento Pt_2 pari ad € 500,00 ed un assegno per il mantenimento del minore in misura non ER inferiore ad € 500,00, oltre al 75% delle spese straordinarie;
infine, che le fosse assegnata la casa coniugale.
Chiedeva, poi, che, passata in giudicato la sentenza di separazione, fosse emessa sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
Il giudice delegato, con decreto del 30/04/2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 16.07.2024, si costituiva , non Parte_2 opponendosi alla domanda di separazione, ma contestando il contenuto del ricorso e, specificamente, la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e rappresentando che il rapporto affettivo tra i coniugi era venuto meno a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni e che la nonostante il suo stato di salute, aveva continuato a Parte_1 svolgere attività lavorativa. Chiedeva, quindi, che non fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie il chiesto assegno di mantenimento;
che il figlio ER fosse affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del minore. Chiedeva, infine, che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorsi i termini previsti dalla legge, fosse emessa sentenza di divorzio.
Con provvedimento del 10.02.2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 274, comma 2, c.p.c., veniva disposta la riunione del procedimento al giudizio iscritto al
R.G. n. 1322/2024.
All'udienza del 3 marzo 2025, la dichiarava di essere stata assunta alle Parte_1 dipendenze della società Genesi Coop. Soc. con contratto a tempo indeterminato part time e di voler rinunciare alla domanda di mantenimento già formulata.
2 N. 1278/2024 R.G.
Successivamente, con ordinanza del 04/03/2025, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ex art. 473bis.22 c.p.c., il Giudice delegato poneva a carico del a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di corrispondere la Pt_2 somma di € 300,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento istat annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie e fissava, per la trattazione del procedimento, l'udienza del 14.04.2025.
Infine, alla suddetta udienza, entrambe le parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status;
pertanto, il Giudice assumeva in decisione il giudizio limitatamente alla domanda sullo status, riservandosi di riferire al collegio.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, va pronunciata la separazione personale dei coniugi. Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Orbene, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Inoltre, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia da parte ricorrente che da parte resistente.
Quanto alle spese, la decisione è rinviata alla sentenza definitiva.
Dispone ancora come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 27.03.2024 nei confronti di , disattesa Parte_2 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra i predetti coniugi;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
15/04/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Mirko Intravaia) (dott. Corrado Bonanzinga)
3 N. 1278/2024 R.G.
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
TRIBUNALE DI MESSINA
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Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) dott. Corrado Bonanzinga Presidente,
2) dott. Simona Monforte Giudice,
3) dott. Mirko Intravaia Giudice rel, ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1278/2024 R.G., posta in decisione all'udienza del
14.04.2025 e vertente
T R A
, c.fisc. , elettivamente domiciliata Parte_1 C.F._1 in Messina, via Primo Settembre 116, presso lo studio dell'avv. PUSTORINO
GIUSEPPE che la rappresenta e difende giusta procura in atti,
RICORRENTE
C O N T R O
, c.fisc. , elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Messina, via Santa Marta n. 240 - isolato 163/164, presso lo studio dell'avv.
CASABLANCA MANUELA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Messina.
OGGETTO: Separazione giudiziale e divorzio (Cessazione effetti civili).
CONCLUSIONI
All'udienza del 14.04.2025, i procuratori hanno concluso come da verbale.
Visto del P.M. in data 06/05/2024.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in cancelleria in data 27.03.2024, Parte_1 esponeva di aver contratto matrimonio il 04/09/2002 in MESSINA con Pt_2
, trascritto nei registri degli atti di matrimonio dello stato civile presso il
[...]
1 N. 1278/2024 R.G.
Comune di MESSINA (Atto N. 577 parte 2 serie A - anno 2002); che dal matrimonio era nato il figlio , il 19 ottobre 2006; che il rapporto affettivo tra i coniugi si ER era andato deteriorando a causa del crescente disinteresse mostrato dal il quale, Pt_2 anziché offrire supporto alla moglie affetta da una grave malattia, aveva deciso, nel mese di luglio del 2022, di abbandonare la casa coniugale;
rappresentava, altresì, che, a causa del suo precario stato di salute, ella aveva dovuto dichiarare la cessazione della sua attività e concludeva chiedendo che venisse dichiarata la separazione con addebito al marito;
che il fosse condannato al risarcimento del danno non patrimoniale che Pt_2 quantificava in € 15.000,00 e che fosse disposto che il detto importo fosse liquidato in favore del figlio;
che fosse disposto l'affidamento condiviso del figlio, con ER collocazione presso di sé, e regolamentati i tempi di permanenza con il padre;
che fosse posto a carico del l'obbligo di corrisponderle un assegno per il suo mantenimento Pt_2 pari ad € 500,00 ed un assegno per il mantenimento del minore in misura non ER inferiore ad € 500,00, oltre al 75% delle spese straordinarie;
infine, che le fosse assegnata la casa coniugale.
Chiedeva, poi, che, passata in giudicato la sentenza di separazione, fosse emessa sentenza di divorzio alle medesime condizioni.
Il giudice delegato, con decreto del 30/04/2024, fissava l'udienza ex art. 473bis.21 cpc.
Con comparsa depositata in data 16.07.2024, si costituiva , non Parte_2 opponendosi alla domanda di separazione, ma contestando il contenuto del ricorso e, specificamente, la ricostruzione dei fatti operata dalla ricorrente e rappresentando che il rapporto affettivo tra i coniugi era venuto meno a causa di incompatibilità caratteriali ed incomprensioni e che la nonostante il suo stato di salute, aveva continuato a Parte_1 svolgere attività lavorativa. Chiedeva, quindi, che non fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere alla moglie il chiesto assegno di mantenimento;
che il figlio ER fosse affidato ad entrambi i genitori, con collocazione presso la madre e assegnazione alla ricorrente della casa coniugale;
che fosse posto a suo carico l'obbligo di corrispondere l'importo mensile di € 300,00, oltre al 50% delle spese straordinarie, per il mantenimento del minore. Chiedeva, infine, che, passata in giudicato la sentenza di separazione e decorsi i termini previsti dalla legge, fosse emessa sentenza di divorzio.
Con provvedimento del 10.02.2025, ritenuta la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 274, comma 2, c.p.c., veniva disposta la riunione del procedimento al giudizio iscritto al
R.G. n. 1322/2024.
All'udienza del 3 marzo 2025, la dichiarava di essere stata assunta alle Parte_1 dipendenze della società Genesi Coop. Soc. con contratto a tempo indeterminato part time e di voler rinunciare alla domanda di mantenimento già formulata.
2 N. 1278/2024 R.G.
Successivamente, con ordinanza del 04/03/2025, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ex art. 473bis.22 c.p.c., il Giudice delegato poneva a carico del a titolo di contributo per il mantenimento del figlio, l'obbligo di corrispondere la Pt_2 somma di € 300,00 mensili, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre aggiornamento istat annuale ed oltre la quota del 50% delle spese straordinarie e fissava, per la trattazione del procedimento, l'udienza del 14.04.2025.
Infine, alla suddetta udienza, entrambe le parti chiedevano emettersi sentenza parziale sullo status;
pertanto, il Giudice assumeva in decisione il giudizio limitatamente alla domanda sullo status, riservandosi di riferire al collegio.
Ciò premesso, ritiene il Collegio che, alla luce delle risultanze processuali, va pronunciata la separazione personale dei coniugi. Invero, ai sensi dell'art. 151 c.c., la pronuncia della separazione giudiziale non è vincolata a presupposti tassativi e specifici, ma è, piuttosto, collegata all'accertamento di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.
Orbene, i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, in modo inequivocabile, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. Inoltre, nel caso di specie, è certa la comune volontà dei coniugi di pervenire ad una disgregazione del nucleo familiare, posto che entrambi hanno sul punto rassegnato conclusioni conformi ed ormai vivono separati da tempo.
Va, dunque, pronunciata la separazione personale come richiesta sia da parte ricorrente che da parte resistente.
Quanto alle spese, la decisione è rinviata alla sentenza definitiva.
Dispone ancora come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti, non definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato in data 27.03.2024 nei confronti di , disattesa Parte_2 ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
1) pronuncia la separazione giudiziale tra i predetti coniugi;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Messina di procedere alla annotazione ai sensi di legge della presente sentenza;
3) provvede come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio.
Così deciso in Messina nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale del
15/04/2025.
IL GIUDICE EST. IL PRESIDENTE
(dott. Mirko Intravaia) (dott. Corrado Bonanzinga)
3 N. 1278/2024 R.G.
Alla redazione del presente provvedimento ha partecipato la dott. Stefania Ciccone, funzionaria addetta all'ufficio per il processo presso la I Sezione Civile del Tribunale di Messina.
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