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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 17/07/2025, n. 2196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2196 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3450/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. TO SS LL Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere avv. AL IA NO Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3450/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PIAZZA F.LLI CERVI, 3 20823 LENTATE SUL SEVESO presso lo studio dell'avv.
IZ BE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAIMI BE,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA SOAVE, 7 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. MARRANO
pagina 1 di 5 che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CP_2
CRUSCO APPELLATO avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
IN PRINCIPALITA' In riforma parziale della sentenza qui appellata, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare non provata la quantificazione del danno da occupazione senza titolo, a decorrere dall'1.11.19, dell'immobile di proprietà del sig. , odierno appellato e, per l'effetto, Controparte_1 accertare e dichiarare non assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. posto a carico dello stesso. Condannare parte appellata sia al pagamento in favore dell'odierna appellante dei compensi e delle spese forfettarie, oltre oneri di legge, del primo grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Pizzi, antistatario delle stesse, sia al pagamento delle spese, esenti e forfettarie, e dei compensi del presente secondo grado di giudizio, da liquidarsi dall'Ecc.ma Corte d'Appello come da nota spese, che verrà in futuro depositata e da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Pizzi, anticipatario delle stesse. IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto in principalità formulato, in riforma parziale della sentenza qui appellata, ridurre la quantificazione del danno da occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà del sig. , a € 378,00 mensili - ovvero in Controparte_1 quell'altra somma, anche minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia - in luogo di € 1.000,00 mensili così come deciso dal giudice di prime cure, a decorrere dall'1.11.19 - giorno successivo alla risoluzione del contratto per mutuo consenso, intervenuta in data 31.10.19 - al rilascio effettivo, avvenuto il 28.1.25, come dichiarato da controparte nel proprio atto di costituzione. Con compensazione delle spese di lite.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, di merito ed istruttoria e con espresso rifiuto del contraddittorio su eventuali domande nuove formulate ex adverso, così giudicare:
- Nel merito, in via principale: (i) in parziale riforma in riforma della sentenza n. 1356/2024 resa dal Tribunale di Monza, condannare la sig.ra al pagamento a titolo di indennità di Parte_1 occupazione della somma complessiva di € 23.814,00 pari al valore locativo dell'immobile (€ 378,00/mese) a partire dal mese di novembre 2019 fino alla data di effettivo rilascio avvenuta il 28/1/2025, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, con decorrenza dall'ultimo giorno di ogni mese (data in cui si è consumata per ogni mese l'occupazione sine titulo); (ii) respingere per il resto tutte le ulteriori domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, confermandosi integralmente per il resto la Sentenza n. 1356/2024 resa dal Tribunale di Monza, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Caterina Panzarino in data 2/5/2024.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_1 Parte_1
perché fosse accertata l'intervenuta risoluzione, in data 31.10.19, del contratto preliminare di acquisto a rate, con riserva di proprietà, del suo immobile sito in Lentate sul Seveso e per sentirla condannare al rilascio entro il termine minimo di legge, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione senza titolo dell'immobile stesso, a decorrere dall'01.11.19.
Si costituiva la convenuta che non si opponeva alla risoluzione Parte_1
contrattuale ma chiedeva la restituzione dell'importo di €21.750,00 per somme versate oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del versamento alla restituzione effettiva, e chiedeva, altresì, di respingere la domanda di risarcimento danni in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata sotto l'aspetto del quantum.
Il tribunale di Monza, con sentenza n. 1356/2024, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita, ordinava alla convenuta il rilascio dell'immobile e condannava la convenuta al pagamento a titolo Pt_1
d'indennità di occupazione della somma di € 1.000,00 mensili decorrenti dal mese di novembre 2019 sino alla data dell'effettivo rilascio e al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Anche , Parte_1 Controparte_3
costituendosi in giudizio, ha proposto appello incidentale.
Precisate le conclusioni, depositate conclusionali, repliche e note, la causa all'udienza del 03.07.2025, era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello principale:
Inidoneità a formare la prova del danno da parte delle tabelle OMI individuate dall'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, mancato assolvimento da parte del ricorrente in primo grado, odierna parte appellata, tramite l'utilizzo di dette tabelle, dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. pagina 3 di 5 Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado ha ritenuto assolto dall'appellato, attraverso l'utilizzo di astratte tabelle OMI, l'onere probatorio previsto e disposto dall'art. 2697 c.c., fornendo, in tal modo, la prova della quantificazione del danno per l'occupazione senza titolo dell'immobile di sua proprietà. Contesta la quantificazione operata lamentando la mancata ammissione di una Ctu.
Osserva la Corte che il giudice di primo grado ha ritenuto di non disporre la Ctu in quanto mezzo istruttorio di ausilio di cui può decidere di non avvalersi. Correttamente il tribunale, in conformità all'uniforme orientamento della Cassazione, che correla il danno da mancata disponibilità del bene all'impossibilità di conseguirne l'utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura fruttifera dello stesso, ha ritenuto del tutto superfluo disporre una ctu, potendo desumere il valore locativo dell'immobile sulla base dei listini
OMI che, in relazione alla tipologia e allo stato conservativo dell'immobile, forniscono degli indicatori oggettivi per determinarne il valore di mercato e il valore locativo.
Il secondo motivo di appello principale e l'appello incidentale
Appellante principale e appellante incidentale deducono la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc per avere il tribunale quantificato il danno da occupazione sine titulo in misura maggiore a quella richiesta dall'attore.
L'identità delle doglianze ne giustifica l'unitaria trattazione.
La censura è fondata.
Il giudice di primo grado ha preso in considerazione il valore commerciale dell'immobile, quantificando il danno da occupazione sine titolo in € 1.000,00 al mese anziché il valore locativo indicato dall'attore, odierno appellato e appellante incidentale, in relazione alle suddette tabelle risultante dalla media tra i valori minio e massimo dei valori di locazione, da moltiplicarsi per mq/mese. L'attore aveva quantificato il danno in pagina 4 di 5 € 378/mese, importo corrispondente al valore locativo dell'immobile, pari in base alle tabelle OMI a €4,20*mq (circa 90mq su due livelli) * mese = € 378/mese.
Per queste ragioni in accoglimento delle impugnazioni l'importo dovuto da Parte_1
in favore di ammonta a complessivi € 23.814,00
[...] Parte_2
(€378,00x63 mesi, dal mese di novembre 2019 al mese di gennaio 2025, data di effettivo rilascio) oltre interessi legali decorrenti dalle scadenze mensili di occupazione al saldo
(Cass. Sez. 2, 15/05/2013, n. 11736).
L'accoglimento dell'appello non giustifica una revisione delle spese del primo grado, il cui esito vede la prevalente soccombenza dell'appellante principale. La sovrapponibilità delle doglianze accolte giustifica invece la compensazione integrale delle spese di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1356/2024 emessa dal tribunale di Monza, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in parziale riforma della sentenza, condanna al pagamento, in Parte_1
favore di , a titolo di indennità di occupazione, della somma Controparte_1
complessiva di €23.814,00, oltre interessi legali decorrenti dalle scadenze mensili di occupazione al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano il 09.07.205
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
AL IA NO TO SS LL
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione quarta civile nelle persone dei seguenti magistrati: dr. TO SS LL Presidente dr. Francesca Vullo Consigliere avv. AL IA NO Giudice ausiliario rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. r.g. 3450/2024 promossa in grado d'appello
DA
(C.F. ), elettivamente domiciliata in Parte_1 C.F._1
PIAZZA F.LLI CERVI, 3 20823 LENTATE SUL SEVESO presso lo studio dell'avv.
IZ BE, che la rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CAIMI BE,
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), elettivamente Controparte_1 C.F._2
domiciliato in VIA SOAVE, 7 20135 MILANO presso lo studio dell'avv. MARRANO
pagina 1 di 5 che lo rappresenta e difende come da delega in atti, unitamente all'avv. CP_2
CRUSCO APPELLATO avente ad oggetto: Vendita di cose immobili sulle seguenti conclusioni.
Per Parte_1
IN PRINCIPALITA' In riforma parziale della sentenza qui appellata, per i motivi di cui in narrativa, dichiarare non provata la quantificazione del danno da occupazione senza titolo, a decorrere dall'1.11.19, dell'immobile di proprietà del sig. , odierno appellato e, per l'effetto, Controparte_1 accertare e dichiarare non assolto l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. posto a carico dello stesso. Condannare parte appellata sia al pagamento in favore dell'odierna appellante dei compensi e delle spese forfettarie, oltre oneri di legge, del primo grado di giudizio, con distrazione in favore dell'avv. Roberto Pizzi, antistatario delle stesse, sia al pagamento delle spese, esenti e forfettarie, e dei compensi del presente secondo grado di giudizio, da liquidarsi dall'Ecc.ma Corte d'Appello come da nota spese, che verrà in futuro depositata e da distrarsi in favore dell'Avv. Roberto Pizzi, anticipatario delle stesse. IN SUBORDINE Nella denegata ipotesi di mancato accoglimento di quanto in principalità formulato, in riforma parziale della sentenza qui appellata, ridurre la quantificazione del danno da occupazione senza titolo dell'immobile di proprietà del sig. , a € 378,00 mensili - ovvero in Controparte_1 quell'altra somma, anche minore, che verrà ritenuta equa e di giustizia - in luogo di € 1.000,00 mensili così come deciso dal giudice di prime cure, a decorrere dall'1.11.19 - giorno successivo alla risoluzione del contratto per mutuo consenso, intervenuta in data 31.10.19 - al rilascio effettivo, avvenuto il 28.1.25, come dichiarato da controparte nel proprio atto di costituzione. Con compensazione delle spese di lite.
Per Controparte_1
Voglia la Corte d'Appello adita, ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, di merito ed istruttoria e con espresso rifiuto del contraddittorio su eventuali domande nuove formulate ex adverso, così giudicare:
- Nel merito, in via principale: (i) in parziale riforma in riforma della sentenza n. 1356/2024 resa dal Tribunale di Monza, condannare la sig.ra al pagamento a titolo di indennità di Parte_1 occupazione della somma complessiva di € 23.814,00 pari al valore locativo dell'immobile (€ 378,00/mese) a partire dal mese di novembre 2019 fino alla data di effettivo rilascio avvenuta il 28/1/2025, ovvero in quella diversa maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi legali, con decorrenza dall'ultimo giorno di ogni mese (data in cui si è consumata per ogni mese l'occupazione sine titulo); (ii) respingere per il resto tutte le ulteriori domande formulate dall'appellante in quanto infondate in fatto ed in diritto per i motivi esposti in atti, confermandosi integralmente per il resto la Sentenza n. 1356/2024 resa dal Tribunale di Monza, in composizione monocratica ed in persona del Giudice dott.ssa Caterina Panzarino in data 2/5/2024.
- In ogni caso: con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio.
pagina 2 di 5 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
conveniva in giudizio ex art. 702 bis c.p.c. Controparte_1 Parte_1
perché fosse accertata l'intervenuta risoluzione, in data 31.10.19, del contratto preliminare di acquisto a rate, con riserva di proprietà, del suo immobile sito in Lentate sul Seveso e per sentirla condannare al rilascio entro il termine minimo di legge, oltre al risarcimento dei danni derivanti dall'illecita occupazione senza titolo dell'immobile stesso, a decorrere dall'01.11.19.
Si costituiva la convenuta che non si opponeva alla risoluzione Parte_1
contrattuale ma chiedeva la restituzione dell'importo di €21.750,00 per somme versate oltre interessi e rivalutazione monetaria dal momento del versamento alla restituzione effettiva, e chiedeva, altresì, di respingere la domanda di risarcimento danni in quanto infondata in fatto e in diritto e, comunque, non provata sotto l'aspetto del quantum.
Il tribunale di Monza, con sentenza n. 1356/2024, in accoglimento della domanda attorea, dichiarava la risoluzione del contratto di compravendita, ordinava alla convenuta il rilascio dell'immobile e condannava la convenuta al pagamento a titolo Pt_1
d'indennità di occupazione della somma di € 1.000,00 mensili decorrenti dal mese di novembre 2019 sino alla data dell'effettivo rilascio e al pagamento delle spese di lite.
Avverso detta sentenza ha proposto appello Anche , Parte_1 Controparte_3
costituendosi in giudizio, ha proposto appello incidentale.
Precisate le conclusioni, depositate conclusionali, repliche e note, la causa all'udienza del 03.07.2025, era riservata per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Primo motivo di appello principale:
Inidoneità a formare la prova del danno da parte delle tabelle OMI individuate dall'Agenzia delle Entrate e, conseguentemente, mancato assolvimento da parte del ricorrente in primo grado, odierna parte appellata, tramite l'utilizzo di dette tabelle, dell'onere probatorio ex art. 2697 c.c. pagina 3 di 5 Lamenta l'appellante che il giudice di primo grado ha ritenuto assolto dall'appellato, attraverso l'utilizzo di astratte tabelle OMI, l'onere probatorio previsto e disposto dall'art. 2697 c.c., fornendo, in tal modo, la prova della quantificazione del danno per l'occupazione senza titolo dell'immobile di sua proprietà. Contesta la quantificazione operata lamentando la mancata ammissione di una Ctu.
Osserva la Corte che il giudice di primo grado ha ritenuto di non disporre la Ctu in quanto mezzo istruttorio di ausilio di cui può decidere di non avvalersi. Correttamente il tribunale, in conformità all'uniforme orientamento della Cassazione, che correla il danno da mancata disponibilità del bene all'impossibilità di conseguirne l'utilità normalmente ricavabile in relazione alla natura fruttifera dello stesso, ha ritenuto del tutto superfluo disporre una ctu, potendo desumere il valore locativo dell'immobile sulla base dei listini
OMI che, in relazione alla tipologia e allo stato conservativo dell'immobile, forniscono degli indicatori oggettivi per determinarne il valore di mercato e il valore locativo.
Il secondo motivo di appello principale e l'appello incidentale
Appellante principale e appellante incidentale deducono la violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato ex art. 112 cpc per avere il tribunale quantificato il danno da occupazione sine titulo in misura maggiore a quella richiesta dall'attore.
L'identità delle doglianze ne giustifica l'unitaria trattazione.
La censura è fondata.
Il giudice di primo grado ha preso in considerazione il valore commerciale dell'immobile, quantificando il danno da occupazione sine titolo in € 1.000,00 al mese anziché il valore locativo indicato dall'attore, odierno appellato e appellante incidentale, in relazione alle suddette tabelle risultante dalla media tra i valori minio e massimo dei valori di locazione, da moltiplicarsi per mq/mese. L'attore aveva quantificato il danno in pagina 4 di 5 € 378/mese, importo corrispondente al valore locativo dell'immobile, pari in base alle tabelle OMI a €4,20*mq (circa 90mq su due livelli) * mese = € 378/mese.
Per queste ragioni in accoglimento delle impugnazioni l'importo dovuto da Parte_1
in favore di ammonta a complessivi € 23.814,00
[...] Parte_2
(€378,00x63 mesi, dal mese di novembre 2019 al mese di gennaio 2025, data di effettivo rilascio) oltre interessi legali decorrenti dalle scadenze mensili di occupazione al saldo
(Cass. Sez. 2, 15/05/2013, n. 11736).
L'accoglimento dell'appello non giustifica una revisione delle spese del primo grado, il cui esito vede la prevalente soccombenza dell'appellante principale. La sovrapponibilità delle doglianze accolte giustifica invece la compensazione integrale delle spese di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da e sull'appello incidentale di Parte_1 Controparte_1
avverso la sentenza n. 1356/2024 emessa dal tribunale di Monza, in contraddittorio fra le parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa,
- in parziale riforma della sentenza, condanna al pagamento, in Parte_1
favore di , a titolo di indennità di occupazione, della somma Controparte_1
complessiva di €23.814,00, oltre interessi legali decorrenti dalle scadenze mensili di occupazione al saldo;
- conferma nel resto la sentenza impugnata;
- compensa tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Milano il 09.07.205
Il Giudice Ausiliario Il Presidente
AL IA NO TO SS LL
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