TRIB
Decreto 14 aprile 2025
Decreto 14 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Termini Imerese, decreto 14/04/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Termini Imerese |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE
Sezione Lavoro
n. 4251 dell'anno 2023 r.g. Lavoro
con l'avv. PIAZZA MAURO Parte_1
contro
CP_1
IL GIUDICE
Letti gli atti relativi al procedimento a margine indicato:
Rilevato che è decorso il termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 445bis co. 4 c.p.c.;
Rilevato che nessuna delle parti ha dichiarato, con atto scritto da depositare in Cancelleria entro l'anzidetto termine, di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'Ufficio;
Rilevato che il CTU ha escluso la sussistenza del requisito sanitario del beneficio oggetto di controversia in capo alla parte ricorrente;
Rilevato che non possa emettersi decreto di omologa, in quanto l'art. 445bis co. 5 c.p.c. prevede tale provvedimento solo nel caso, opposto, di accertamento della sussistenza del requisito sanitario;
Rilevato, tuttavia, che deve necessariamente provvedersi sulle spese del giudizio;
Rilevato che parte ricorrente, soccombente, ha reso in atti la dichiarazione di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c. ai fini dell'esenzione dalle spese.
P. Q. M.
Dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di lite
Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU, come liquidate con decreto reso in corso CP_1
di causa
Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti del presente decreto
Termini Imerese, 13/04/2025
IL GIUDICE
Dott,ssa Donatella Parla