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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 17/04/2025, n. 124 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 124 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 776/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/05/1973 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Pesce Alessia Maria Sole del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]d'Ale (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo d'Ale (VC) il
23/07/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2016.
Dall'unione sono nati, in data 09/08/2019, i figli e , entrambi ancora minori. Per_1 Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 6 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - così come modificate a seguito di ordinanza del 31/03/2025 con cui il Giudice relatore rilevava alcuni aspetti di dubbia validità in alcune condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo d'Ale (VC) il 23/07/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI:
A) PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. Affidamento condiviso.
- affidamento condiviso dei figli minori e , i quali manterranno la Per_1 Persona_3 residenza anagrafica presso la madre, sul cui stato di famiglia verranno inseriti, ad oggi presso la casa familiare in Torino, Corso Rosselli 107, di proprietà esclusiva del IG. Pt_1
e ciò sino al 31.08.2025, e poi presso la nuova residenza della madre che sarà tempestivamente comunicata al IG. allorché la stessa avrà individuato la nuova Pt_1 abitazione a fronte del suo trasferimento e conseguente rilascio dell'attuale abitazione coniugale alla predetta data del 31.08.2025;
pagina 2 di 6 - la responsabilità genitoriale relativa all'ordinaria amministrazione sarà esercitata in maniera disgiunta, mentre le questioni di straordinaria amministrazione verranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori.
2. Assegnazione della casa familiare e tempi di permanenza.
- assegnazione della casa familiare in Torino, Corso Rosselli 107, di proprietà esclusiva del
IG. , ai figli minori e alla madre IG.ra sino al 31.08.2025, allorché, la Pt_1 CP_1 medesima, si trasferirà altrove in Torino;
- in merito ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, vengono recepite le seguenti modalità convenute tra i genitori che prevedranno una revisione, con aggiunta di una notte infrasettimanale presso il padre, da concordarsi e definirsi tra i genitori al termine delle scuole elementari dei figli con decorrenza, pertanto, dall'iscrizione dei minori alla scuola media:
Settimana 1 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Week-end mamma
Mattino/scuola Mamma Mamma Mamma Papà papà Mamma mamma
Pomeriggio Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Mamma mamma Mamma Papà Mamma mamma Mamma Per_4
Settimana 2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Week-end papà
Mattino/ Scuola mamma mamma Mamma papà papà papà papà
Pomeriggio papà mamma Mamma mamma papà papà papà
mamma mamma Mamma mamma papà papà mamma Per_4
- il genitore presso il quale i figli pernotteranno dovrà occuparsi in prima persona degli stessi, dall'uscita della scuola e/o dalla fine delle attività sportive ed extra-scolastiche accompagnandoli a scuola la mattina seguente o all'attività sportiva/extrascolastica delegando terze persone solo in ipotesi di acclarate necessità ed urgenze avendo cura di portarli dall'altro genitore quando dovranno essere, allo stesso, consegnati;
- ciascun genitore dovrà occuparsi in autonomia dei figli nei giorni di competenza avvalendosi, eventualmente, dell'ausilio dei nonni e/o della baby-sitter la cui spesa, di quest'ultima, sarà in capo al genitore che ne farà ricorso;
- il pernotto dei figli presso soggetti estranei al nucleo familiare, ad esclusione dei nonni, qualora non presenti i genitori, dovrà essere previamente concordato da questi ultimi;
- entrambi i genitori, previo espresso accordo tra i medesimi, potranno comunque decidere di incontrare liberamente i figli durante la settimana, dando preavviso di almeno 24 ore all'altro genitore, anche in giorni e in orari diversi da quelli prestabiliti, nonché di trascorrere con loro periodi di vacanza, compatibilmente alle esigenze e attività dei figli nonché agli impegni lavorativi e personali di entrambi rispettando, tuttavia, la vita privata dell'altro genitore;
- i tempi di permanenza con i figli nei periodi di vacanze scolastiche e di festività verranno stabiliti di anno in anno e, ad ogni modo, gestiti in modo paritetico e in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi e delle necessità e delle attività scolastiche, extra - scolastiche e sportive dei figli;
- per il periodo natalizio, i figli potranno trascorrere un periodo continuativo di sette giorni con ciascun genitore nell'arco di tempo tra Natale, Capodanno e l'epifania, alternandosi pagina 3 di 6 ogni anno le festività in modo che il genitore che avrà trascorso con i figli il Natale l'anno successivo trascorrerà il Capodanno avendo cura di comunicarsi almeno trenta giorni prima detto periodo;
- il periodo relativo alle vacanze pasquali verrà equamente suddiviso in modo che i bambini trascorreranno tre giorni continuativi presso ciascun genitore accorpando, se possibile, il fine settimana pasquale e così alternandosi ogni anno (da giovedì a sabato sera con un genitore e da sabato a martedì con l'altro genitore);
- per le ulteriori vacanze durante l'anno scolastico (vacanze di carnevale e i ponti), i genitori dovranno accordarsi comunicandosi la disponibilità, almeno trenta giorni prima, impegnandosi comunque ad un'equa reciproca alternanza;
- fermo restando i periodi di Summer Camp scolastici o sportivi e soggiorni studio nei mesi di giugno e luglio al termine della scuola, durante le vacanze estive, tra luglio e agosto, ciascun genitore trascorrerà con i figli tre settimane anche non consecutive, con impegno a condividere il programma con l'altro genitore entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno;
- stante la tenera età dei figli, i genitori s'impegnano affinché durante i week-end e i soggiorni siano preventivamente comunicati eventuali spostamenti, qualora distanti oltre
150km rispetto alla residenza o pernottamenti diversi da quello abituale di residenza del genitore e comunque ad avvisarsi, reciprocamente e tempestivamente, in ipotesi di accadimenti riguardanti i figli;
- i genitori s'impegnano affinché i periodi di vacanza con i figli vengano condivisi con persone di fiducia e parenti;
- i genitori si alterneranno ogni anno per il compleanno dei figli, con impegno reciproco affinché ciascun genitore possa festeggiare il proprio compleanno con gli stessi;
- si dà atto che i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
3. Educazione dei figli.
- i genitori s'impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute, l'istruzione e lo sport dei figli minori, le cui decisioni verranno prese congiuntamente, tenendo sempre conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei medesimi, previo confronto con i professori;
- ciascun genitore dovrà collaborare nel miglior modo nel percorso di crescita, educativo, scolastico e sportivo dei figli, mettendo da parte attriti e rancori, ed evitando discussioni davanti agli stessi;
- ciascun genitore e/o parente dovrà, altresì, evitare di usare, in presenza dei figli, parole sconvenienti e/o offensive nei confronti dell'altro genitore;
- i genitori s'impegnano a non frequentare, in presenza dei figli, persone estranee con le quali intratterranno rapporti sentimentali almeno fino a quando le relazioni non assumano il carattere della stabilità e dell'ufficialità tenuto conto sempre dell'interesse e della serenità dei figli medesimi;
4. Sulle condizioni di mantenimento dei figli minori.
- il padre si impegna a riconoscere mensilmente alla madre Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento dei figli e la somma di €. 500,00
[...] Per_1 Per_2
(cinquecento euro) per ciascuno, oltre rivalutazione Istat, sino al mese di agosto 2025 compreso, e la somma di €. 850,00 (ottocento cinquanta euro) per ciascuno, oltre rivalutazione Istat, dal mese di settembre 2025, entro il giorno cinque di ogni mese,
pagina 4 di 6 mediante bonifico sul conto corrente alla medesima intestato (IBAN
[...]CC0010048833), importo che, in assenza di mutamenti sostanziali della condizione lavorativa ed economica della IG.ra e che non dipendono dalla sua CP_1 volontà, sarà mantenuto inalterato fino al compimento del sedicesimo anno di età dei figli minori;
- il padre , si impegna altresì ad accollarsi, con versamento diretto o con Parte_1 successivo rimborso alla madre, il 70% della retta scolastica e il 50% delle spese straordinarie, extra – scolastiche, sportive, ludico creative e sanitarie, ove non coperte dal
SSNN, previamente concordate e tutte documentate sino al mese di agosto 2025; a decorrere dal mese di settembre 2025 la contribuzione sarà uniformata al 50% per tutte le spese extra testé indicate ivi comprese le rette scolastiche;
- il padre s'impegna a rimborsare alla madre il 20% delle spese straordinarie afferenti alle tasse scolastiche versate dalla medesima nella misura del 50% dal momento della divisione della spesa in questione e, pertanto, dal settembre 2023 fino a quando il IG. Pt_1 corrisponderà la quota del 70% e comunque non oltre il 31.08.2025;
- il padre s'impegna a consentire la partecipazione e frequentazione di almeno due attività' extrascolastiche per entrambi di figli minori, una ludica e una formativa, riconoscendo il 50% delle relative spese da individuare di comune concerto con la madre, tenendo in considerazione le aspirazioni e i desideri dei minori medesimi;
- per le restanti spese non espressamente previste nel presente accordo, i genitori, in caso di disaccordo, faranno riferimento al Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di
Vercelli;
- il padre presta, sin da ora, il proprio consenso affinché la madre richieda e benefici del
100% dell'assegno unico erogato dallo Stato in favore dei due figli, senza nulla pretendere sul punto, mentre fiscalmente i figli saranno al 50% a carico di entrambi i genitori e per tale ragione tutte le fatture, ricevute e gli scontrini fiscali relativi alle spese dei figli dovranno obbligatoriamente essere intestati agli stessi, condivisi mensilmente in una cartella/file consultabile da entrambi, con messa a disposizione degli originali o di copia conforme di ciascuno documento fiscale;
- il padre s'impegna, entro i prossimi dieci anni e, in ogni caso, prima del raggiungimento del sedicesimo anno di età dei figli minori, a versare in favore di questi ultimi la somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila euro) che verrà resa disponibile agli stessi solo con il raggiungimento della maggiore età;
B) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5. Sulle condizioni economiche tra i coniugi e . Parte_2 Pt_1
I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di nulla reciprocamente pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
5.a) Casa familiare.
La casa familiare sita in Torino, Corso Rosselli 107, di proprietà esclusiva del IG. , Pt_1
è assegnata in godimento ed uso esclusivo alla madre IG.ra in quanto collocataria CP_1 dei figli e quindi agli stessi sino al 31.08.2025 allorchè, la medesima, si trasferirà altrove in
Torino, comunicando al IG. , con congruo preavviso, il nuovo indirizzo. Pt_1
Sino a tale data il IG. provvederà all'integrale pagamento delle spese condominiali Pt_1 ordinarie e straordinarie e delle utenze della predetta casa familiare nulla richiedendo, a qualsivoglia titolo, alla IG.ra . CP_1
A seguito della volontà manifestata dalla IG.ra , la stessa s'impegna a rilasciare la CP_1 casa familiare in Torino, Corso Rosselli n. 107 entro il 31.08.2025 e a trasferirsi con i figli pagina 5 di 6 in Torino, in altra abitazione senza ricevere alcun rimborso dal IG. a titolo di Pt_1 mutuo/affitto, spese condominiali e utenze.
La IG.ra , quando rilascerà l'immobile al IG. , potrà asportare i quadri che CP_1 Pt_1 le sono stati donati dal padre, i beni mobili e gli elettrodomestici acquistati personalmente e a proprie spese nonché i lettini dei figli.
5.b) Patrimonio immobiliare.
Si dà atto che i coniugi, comproprietari di un terreno sito in Ispica (RG), hanno convenuto che la quota di proprietà della IG.ra , del valore condiviso di €. 5.000,00 verrà CP_1 acquistata da un soggetto terzo, già individuato dalle parti, entro il 31.05.2025. Spese notarili a carico della parte acquirente.
Per ogni altra questione economica e gestionale le parti richiamano integralmente l'accordo sottoscritto allegato con il ricorso.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 776/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei IGg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Andrea Padalino GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
20/05/1973 e residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Pesce Alessia Maria Sole del Foro di Torino
E
(C.F. ), nata a [...] il [...] e Controparte_1 C.F._2 residente in [...]d'Ale (VC) rappresentata e difesa dall'Avv. Ferrara Tommaso del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 06/03/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale.
I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo d'Ale (VC) il
23/07/2016, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II -
Serie A, Anno 2016.
Dall'unione sono nati, in data 09/08/2019, i figli e , entrambi ancora minori. Per_1 Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
pagina 1 di 6 Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - così come modificate a seguito di ordinanza del 31/03/2025 con cui il Giudice relatore rilevava alcuni aspetti di dubbia validità in alcune condizioni di cui al ricorso introduttivo;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire ai figli minori l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire ai figli minori condizioni di vita funzionali alla loro crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, nonché
l'età dei figli minori, consentano di stimare non necessaria l'audizione diretta degli stessi (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- RITENUTO che non occorra stabilire in punto spese, trattandosi di ricorso congiunto;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
IL TRIBUNALE DI VERCELLI
PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio celebrato con rito concordatario in Borgo d'Ale (VC) il 23/07/2016, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 2, Parte II - Serie A, Anno 2016 alle seguenti CONDIZIONI:
A) PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI
1. Affidamento condiviso.
- affidamento condiviso dei figli minori e , i quali manterranno la Per_1 Persona_3 residenza anagrafica presso la madre, sul cui stato di famiglia verranno inseriti, ad oggi presso la casa familiare in Torino, Corso Rosselli 107, di proprietà esclusiva del IG. Pt_1
e ciò sino al 31.08.2025, e poi presso la nuova residenza della madre che sarà tempestivamente comunicata al IG. allorché la stessa avrà individuato la nuova Pt_1 abitazione a fronte del suo trasferimento e conseguente rilascio dell'attuale abitazione coniugale alla predetta data del 31.08.2025;
pagina 2 di 6 - la responsabilità genitoriale relativa all'ordinaria amministrazione sarà esercitata in maniera disgiunta, mentre le questioni di straordinaria amministrazione verranno assunte congiuntamente da entrambi i genitori.
2. Assegnazione della casa familiare e tempi di permanenza.
- assegnazione della casa familiare in Torino, Corso Rosselli 107, di proprietà esclusiva del
IG. , ai figli minori e alla madre IG.ra sino al 31.08.2025, allorché, la Pt_1 CP_1 medesima, si trasferirà altrove in Torino;
- in merito ai tempi di permanenza presso ciascun genitore, vengono recepite le seguenti modalità convenute tra i genitori che prevedranno una revisione, con aggiunta di una notte infrasettimanale presso il padre, da concordarsi e definirsi tra i genitori al termine delle scuole elementari dei figli con decorrenza, pertanto, dall'iscrizione dei minori alla scuola media:
Settimana 1 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Week-end mamma
Mattino/scuola Mamma Mamma Mamma Papà papà Mamma mamma
Pomeriggio Mamma Mamma Papà Papà Mamma Mamma Mamma
Mamma mamma Mamma Papà Mamma mamma Mamma Per_4
Settimana 2 Lunedì Martedì Mercoledì Giovedì Venerdì Sabato Domenica
Week-end papà
Mattino/ Scuola mamma mamma Mamma papà papà papà papà
Pomeriggio papà mamma Mamma mamma papà papà papà
mamma mamma Mamma mamma papà papà mamma Per_4
- il genitore presso il quale i figli pernotteranno dovrà occuparsi in prima persona degli stessi, dall'uscita della scuola e/o dalla fine delle attività sportive ed extra-scolastiche accompagnandoli a scuola la mattina seguente o all'attività sportiva/extrascolastica delegando terze persone solo in ipotesi di acclarate necessità ed urgenze avendo cura di portarli dall'altro genitore quando dovranno essere, allo stesso, consegnati;
- ciascun genitore dovrà occuparsi in autonomia dei figli nei giorni di competenza avvalendosi, eventualmente, dell'ausilio dei nonni e/o della baby-sitter la cui spesa, di quest'ultima, sarà in capo al genitore che ne farà ricorso;
- il pernotto dei figli presso soggetti estranei al nucleo familiare, ad esclusione dei nonni, qualora non presenti i genitori, dovrà essere previamente concordato da questi ultimi;
- entrambi i genitori, previo espresso accordo tra i medesimi, potranno comunque decidere di incontrare liberamente i figli durante la settimana, dando preavviso di almeno 24 ore all'altro genitore, anche in giorni e in orari diversi da quelli prestabiliti, nonché di trascorrere con loro periodi di vacanza, compatibilmente alle esigenze e attività dei figli nonché agli impegni lavorativi e personali di entrambi rispettando, tuttavia, la vita privata dell'altro genitore;
- i tempi di permanenza con i figli nei periodi di vacanze scolastiche e di festività verranno stabiliti di anno in anno e, ad ogni modo, gestiti in modo paritetico e in considerazione degli impegni lavorativi di entrambi e delle necessità e delle attività scolastiche, extra - scolastiche e sportive dei figli;
- per il periodo natalizio, i figli potranno trascorrere un periodo continuativo di sette giorni con ciascun genitore nell'arco di tempo tra Natale, Capodanno e l'epifania, alternandosi pagina 3 di 6 ogni anno le festività in modo che il genitore che avrà trascorso con i figli il Natale l'anno successivo trascorrerà il Capodanno avendo cura di comunicarsi almeno trenta giorni prima detto periodo;
- il periodo relativo alle vacanze pasquali verrà equamente suddiviso in modo che i bambini trascorreranno tre giorni continuativi presso ciascun genitore accorpando, se possibile, il fine settimana pasquale e così alternandosi ogni anno (da giovedì a sabato sera con un genitore e da sabato a martedì con l'altro genitore);
- per le ulteriori vacanze durante l'anno scolastico (vacanze di carnevale e i ponti), i genitori dovranno accordarsi comunicandosi la disponibilità, almeno trenta giorni prima, impegnandosi comunque ad un'equa reciproca alternanza;
- fermo restando i periodi di Summer Camp scolastici o sportivi e soggiorni studio nei mesi di giugno e luglio al termine della scuola, durante le vacanze estive, tra luglio e agosto, ciascun genitore trascorrerà con i figli tre settimane anche non consecutive, con impegno a condividere il programma con l'altro genitore entro e non oltre il mese di aprile di ogni anno;
- stante la tenera età dei figli, i genitori s'impegnano affinché durante i week-end e i soggiorni siano preventivamente comunicati eventuali spostamenti, qualora distanti oltre
150km rispetto alla residenza o pernottamenti diversi da quello abituale di residenza del genitore e comunque ad avvisarsi, reciprocamente e tempestivamente, in ipotesi di accadimenti riguardanti i figli;
- i genitori s'impegnano affinché i periodi di vacanza con i figli vengano condivisi con persone di fiducia e parenti;
- i genitori si alterneranno ogni anno per il compleanno dei figli, con impegno reciproco affinché ciascun genitore possa festeggiare il proprio compleanno con gli stessi;
- si dà atto che i genitori prestano il reciproco assenso al rilascio dei rispettivi passaporti con annotato il nome dei figli ai fini della validità per l'espatrio.
3. Educazione dei figli.
- i genitori s'impegnano a collaborare nel rapporto educativo, garantendo in particolare una reciproca e tempestiva consultazione relativamente alle questioni fondamentali, quali la salute, l'istruzione e lo sport dei figli minori, le cui decisioni verranno prese congiuntamente, tenendo sempre conto delle capacità, delle aspirazioni e delle inclinazioni naturali dei medesimi, previo confronto con i professori;
- ciascun genitore dovrà collaborare nel miglior modo nel percorso di crescita, educativo, scolastico e sportivo dei figli, mettendo da parte attriti e rancori, ed evitando discussioni davanti agli stessi;
- ciascun genitore e/o parente dovrà, altresì, evitare di usare, in presenza dei figli, parole sconvenienti e/o offensive nei confronti dell'altro genitore;
- i genitori s'impegnano a non frequentare, in presenza dei figli, persone estranee con le quali intratterranno rapporti sentimentali almeno fino a quando le relazioni non assumano il carattere della stabilità e dell'ufficialità tenuto conto sempre dell'interesse e della serenità dei figli medesimi;
4. Sulle condizioni di mantenimento dei figli minori.
- il padre si impegna a riconoscere mensilmente alla madre Parte_1 CP_1
a titolo di mantenimento dei figli e la somma di €. 500,00
[...] Per_1 Per_2
(cinquecento euro) per ciascuno, oltre rivalutazione Istat, sino al mese di agosto 2025 compreso, e la somma di €. 850,00 (ottocento cinquanta euro) per ciascuno, oltre rivalutazione Istat, dal mese di settembre 2025, entro il giorno cinque di ogni mese,
pagina 4 di 6 mediante bonifico sul conto corrente alla medesima intestato (IBAN
[...]CC0010048833), importo che, in assenza di mutamenti sostanziali della condizione lavorativa ed economica della IG.ra e che non dipendono dalla sua CP_1 volontà, sarà mantenuto inalterato fino al compimento del sedicesimo anno di età dei figli minori;
- il padre , si impegna altresì ad accollarsi, con versamento diretto o con Parte_1 successivo rimborso alla madre, il 70% della retta scolastica e il 50% delle spese straordinarie, extra – scolastiche, sportive, ludico creative e sanitarie, ove non coperte dal
SSNN, previamente concordate e tutte documentate sino al mese di agosto 2025; a decorrere dal mese di settembre 2025 la contribuzione sarà uniformata al 50% per tutte le spese extra testé indicate ivi comprese le rette scolastiche;
- il padre s'impegna a rimborsare alla madre il 20% delle spese straordinarie afferenti alle tasse scolastiche versate dalla medesima nella misura del 50% dal momento della divisione della spesa in questione e, pertanto, dal settembre 2023 fino a quando il IG. Pt_1 corrisponderà la quota del 70% e comunque non oltre il 31.08.2025;
- il padre s'impegna a consentire la partecipazione e frequentazione di almeno due attività' extrascolastiche per entrambi di figli minori, una ludica e una formativa, riconoscendo il 50% delle relative spese da individuare di comune concerto con la madre, tenendo in considerazione le aspirazioni e i desideri dei minori medesimi;
- per le restanti spese non espressamente previste nel presente accordo, i genitori, in caso di disaccordo, faranno riferimento al Protocollo di Intesa vigente presso il Tribunale di
Vercelli;
- il padre presta, sin da ora, il proprio consenso affinché la madre richieda e benefici del
100% dell'assegno unico erogato dallo Stato in favore dei due figli, senza nulla pretendere sul punto, mentre fiscalmente i figli saranno al 50% a carico di entrambi i genitori e per tale ragione tutte le fatture, ricevute e gli scontrini fiscali relativi alle spese dei figli dovranno obbligatoriamente essere intestati agli stessi, condivisi mensilmente in una cartella/file consultabile da entrambi, con messa a disposizione degli originali o di copia conforme di ciascuno documento fiscale;
- il padre s'impegna, entro i prossimi dieci anni e, in ogni caso, prima del raggiungimento del sedicesimo anno di età dei figli minori, a versare in favore di questi ultimi la somma complessiva di € 8.000,00 (ottomila euro) che verrà resa disponibile agli stessi solo con il raggiungimento della maggiore età;
B) ALTRE DISPOSIZIONI PATRIMONIALI
5. Sulle condizioni economiche tra i coniugi e . Parte_2 Pt_1
I coniugi dichiarano di essere indipendenti economicamente e di nulla reciprocamente pretendere l'uno dall'altro a titolo di mantenimento.
5.a) Casa familiare.
La casa familiare sita in Torino, Corso Rosselli 107, di proprietà esclusiva del IG. , Pt_1
è assegnata in godimento ed uso esclusivo alla madre IG.ra in quanto collocataria CP_1 dei figli e quindi agli stessi sino al 31.08.2025 allorchè, la medesima, si trasferirà altrove in
Torino, comunicando al IG. , con congruo preavviso, il nuovo indirizzo. Pt_1
Sino a tale data il IG. provvederà all'integrale pagamento delle spese condominiali Pt_1 ordinarie e straordinarie e delle utenze della predetta casa familiare nulla richiedendo, a qualsivoglia titolo, alla IG.ra . CP_1
A seguito della volontà manifestata dalla IG.ra , la stessa s'impegna a rilasciare la CP_1 casa familiare in Torino, Corso Rosselli n. 107 entro il 31.08.2025 e a trasferirsi con i figli pagina 5 di 6 in Torino, in altra abitazione senza ricevere alcun rimborso dal IG. a titolo di Pt_1 mutuo/affitto, spese condominiali e utenze.
La IG.ra , quando rilascerà l'immobile al IG. , potrà asportare i quadri che CP_1 Pt_1 le sono stati donati dal padre, i beni mobili e gli elettrodomestici acquistati personalmente e a proprie spese nonché i lettini dei figli.
5.b) Patrimonio immobiliare.
Si dà atto che i coniugi, comproprietari di un terreno sito in Ispica (RG), hanno convenuto che la quota di proprietà della IG.ra , del valore condiviso di €. 5.000,00 verrà CP_1 acquistata da un soggetto terzo, già individuato dalle parti, entro il 31.05.2025. Spese notarili a carico della parte acquirente.
Per ogni altra questione economica e gestionale le parti richiamano integralmente l'accordo sottoscritto allegato con il ricorso.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 16/04/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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