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Sentenza 26 ottobre 2025
Sentenza 26 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 26/10/2025, n. 1798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1798 |
| Data del deposito : | 26 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. CA DI, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 384 R.G. cont. 2025
TRA
– C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via LUCIANO 46 - POZZUOLI (NA) presso lo studio dell'avv. Patrizio SANTOIANNI INGEGNO, che la rappresenta e difende come da procura apposta su foglio separato congiunto al ricorso
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via DEI PORTOGHESI 12 - ROMA, presso gli uffici dell'avv.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n.
150 del 2011.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 31/01/2025, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale che fosse riformato il provvedimento del
[...]
17/1/2025 con cui è stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente concessole dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto: che il provvedimento di revoca del beneficio, adottato nell'ambito del giudizio n. 3276/2022 R.G., è stato motivato dalla mancata integrazione del certificato di famiglia storico;
che, nell'istanza di liquidazione del compenso, era stata allegata la richiesta di ammissione presentata innanzi al COA di Cassino, ritenendo così il giudice chiamato a liquidare il patrocinio che non fosse sufficientemente provata la condizione reddituale del nucleo familiare della beneficiaria;
che all'epoca della domanda di ammissione il nucleo familiare di essa opponente era rappresentato da se stessa, avendo il marito trasferito la residenza in
Terracina ed essendo i figli della coppia maggiorenni e residenti altrove;
che, a seguito della richiesta di integrazione da parte del tribunale, era stata depositato il suo stato di famiglia, mentre già all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione sarebbe emerso come essa opponente fosse l'unico componente del nucleo familiare;
che dunque, sotto questo profilo, nessuna violazione della normativa sarebbe stata commessa, anche in considerazione del fatto che lo stesso tribunale è dotato di poteri di indagine tali da consentirgli qualunque accertamento ritenuto necessario;
che, sotto altro profilo, in sede di integrazione documentale, essa ricorrente aveva provveduto a depositare l'istanza presentata innanzi al COA di Latina, come risultante peraltro dall'avvenuta ammissione provvisoria deliberata dal predetto organo;
che, in ogni caso, le sue condizioni reddituali rientrerebbero nei limiti previsti dalla normativa per godere del beneficio richiesto ed illegittimamente revocato.
1.1 Con decreto adottato il 19/2/2025, il giudice designato ha fissato udienza per la discussione del ricorso ed assegnato il termine per la costituzione del
2 convenuto.
1.2 Con comparsa depositata il 18/9/2025 si è costituito in giudizio il con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato. Controparte_1
Il resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione CP_1 della ricorrente in relazione alla richiesta di liquidazione del compenso, per la quale sussisterebbe la sola legittimazione del difensore e non della parte.
Ha quindi dedotto nel merito la legittimità del provvedimento di revoca impugnato, che sarebbe stato reso in conformità alla disciplina sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed in particolare gli artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 115 del
2002; ha argomentato sulla natura solo provvisoria dell'ammissione deliberata dal
COA, sulla legittimità della richiesta del certificato storico dello stato di famiglia dell'interessata e sul mancato assolvimento dell'onere, gravante sul richiedente il beneficio, di produrre la documentazione idonea a verificare la condizione reddituale compatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha rilevato inoltre che l'invito del tribunale a depositare il certificato di famiglia storico rimaneva comunque inevaso, cosicché del tutto legittima è risultata la revoca del beneficio;
sotto altro profilo, ha evidenziato l'amministrazione resistente che non è stata mai prodotta dall'attuale opponente la richiesta presentata al COA di Latina per ottenere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, omissione per la quale l'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce l'inammissibilità della domanda.
Il ministero resistente ha quindi concluso per il rigetto integrale dell'opposizione proposta.
1.3 Con successiva ordinanza del 30/9/2025, il g.i. si è riservato di provvedere a norma degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il tribunale decide sull'opposizione in composizione monocratica anche quando il provvedimento opposto, come nel caso di specie, sia stato adottato dal tribunale in composizione collegiale.
Può essere richiamato sul punto l'intervento del giudice delle leggi per il quale: È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell' art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono l'inderogabile
3 competenza monocratica del «capo» dell'ufficio giudiziario cui appartiene il
«magistrato» che ha adottato il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale, attesa l'ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, specie ove le aporie complessive del sistema normativo implichino valutazioni sistematiche demandate al legislatore (Corte Cost.
24/04/2020, n. 80).
Ma va richiamata anche la stessa Cassazione, già pronunciatasi in merito:
Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. civ., sez. VI, 25/07/2017, n. 18343).
2.1 Né d'altra parte può ipotizzarsi un motivo di nullità nel fatto che la pronuncia sia qui adottata dal giudice del tribunale designato allo scopo (anziché dal presidente del tribunale).
Viene infatti ritenuto dalla Suprema Corte che nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (Cass. civ., sez. VI, 15/10/2020, n. 22292).
2.2 Ulteriormente, sempre in rito, va chiarito che l'impugnazione proposta ha ad oggetto il duplice contenuto del provvedimento del tribunale: la dichiarazione di inammissibilità (anche implicita) dell'istanza di liquidazione e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ne deriva la correlativa duplice legittimazione attiva della parte ammessa al patrocinio e del difensore.
Si può leggere la seguente massima che conferma l'assunto della doppia legittimazione: Il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del
4 2002 , e del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2 (Cass. civ., sez. VI,
07/01/2022, n. 286).
2.3 Da ultimo, ancora in materia di legittimazione, va richiamato il seguente principio: In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il , poiché esclusivo titolare del rapporto Controparte_1 debitorio oggetto del procedimento stesso;
analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all' , la quale ha unicamente il compito di Controparte_2 trasmettere la dovuta informativa reddituale (Cass. civ., sez. VI, 29/01/2019, n.
2517).
2.4 Applicati i principi surrichiamati, va dunque ritenuta ammissibile l'opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca del beneficio nel giudizio n. 3276/2022 R.G., adottato con decreto collegiale del 17/1/2025; va considerato legittimato attivo a proporre detta opposizione quale Parte_1 soggetto che ha chiesto l'ammissione e l'ha ottenuta in via provvisoria;
va esclusa la legittimazione di quest'ultima a chiedere la liquidazione del compenso in caso di accoglimento dell'opposizione; deve essere considerato integro il contraddittorio, essendo unico legittimato passivo il;
è competente a decidere Controparte_1 il tribunale in composizione monocratica nella persona del presidente del Tribunale o di giudice designato senza che la pronuncia possa considerarsi sotto questo profilo viziata.
3. La decisione di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato è stata adottata dal Tribunale di Latina allorché lo stesso, con precedente provvedimento ed assegnazione di un termine per provvedere, ha invitato la difesa della parte che ha chiesto la liquidazione del compenso ad integrare la documentazione necessaria a verificare le condizioni patrimoniali dell'interessata.
Con decreto del 7/6/2024, il tribunale ha disposto la produzione dei seguenti
5 documenti:
“- istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- certificato di famiglia storico da cui risultino le variazioni del nucleo familiare per il periodo che va dall'iscrizione al ruolo alla definizione. In caso di documentato mancato rilascio dal Comune del relativo certificato la parte potrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito.
- dichiarazioni dei redditi e di eventuali altri conviventi anche di fatto, relativi a tutto il periodo di pendenza del giudizio, dall'iscrizione a ruolo (o dall'inizio della convivenza per i conviventi, se successivo alla data di iscrizione a ruolo) alla definizione del giudizio, oltreché autocertificazione ex art. 46 del d.p.r. 445 del 2000 relativa a tutti gli eventuali ulteriori redditi esenti ai fini Irpef e non soggetti a dichiarazione dei redditi percepiti dall'iscrizione a ruolo alla definizione del giudizio, quali anche il reddito di cittadinanza, interessi su conti o proventi di fondi di investimento, assegno per il nucleo familiare per i figli, assegno unico universale, assegno di mantenimento per i figli, e tutti gli assegni per prestazioni sociali erogati da INPS e INAIL, Enti locali etc, comprese le pensioni di vecchiaia e invalidità,
l'indennità di disoccupazione o di mobilità o di cassa integrazione, con la sola esclusione delle prestazioni concesse al solo titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti, indennità speciale per i ciechi parziali “ventesimisti”, indennità di comunicazione ai sordi), indicando specificatamente anno per anno i redditi percepiti;
- in caso di mancanza di documentazione fiscale, il difensore dovrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione del cliente (ex art. 46 co. 1 lett. o) d.p.r.
445/2000 e art. 79 co. 1 lett. c) d.p.r. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni), nella quale lo stesso deve dichiarare di non effettuare dichiarazioni dei redditi e di non avere (né lui né gli eventuali conviventi) comunque redditi che oltrepassano la soglia di ammissione, indicandone specificatamente l'ammontare;
- in caso di redditi inesistenti, irrisori o negativi, la parte dovrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione del cliente (ex art. 46 co. 1 lett. o) d.p.r.
445/2000 e art. 79 co. 1 lett. c) d.p.r. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni) in ordine alle modalità con cui la stessa ed il proprio nucleo familiare hanno
6 sopperito alle più elementari esigenze di vita”.
Con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale ha rilevato: che, benché il Collegio avesse richiesto espressamente un certificato di stato di famiglia storico “da cui risultino le variazioni del nucleo familiare per il periodo che va dall'iscrizione al ruolo alla definizione. In caso di documentato mancato rilascio dal Comune del relativo certificato la parte potrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito”, è stato prodotto un certificato di stato di famiglia alla data del 27 giugno 2024, che dà contezza dello stato di famiglia della parte ammessa provvisoriamente solo per il 27 giugno 2024 (data, peraltro, successiva alla definizione del giudizio), e non è in alcun modo idoneo a documentare lo stato di famiglia della parte ammessa provvisoriamente per il periodo di pendenza del giudizio;
né è idoneo a documentare lo stato di famiglia della parte ammessa provvisoriamente per il periodo di pendenza del giudizio il certificato di stato di famiglia del 27 gennaio 2016 (data, peraltro, antecedente all'introduzione del presente giudizio, avvenuta in data 20 dicembre 2022), depositato in data 28 settembre 2023; è stata, poi, prodotta l'autocertificazione dello stato di famiglia pur in mancanza della documentazione dell'avvenuta richiesta di un certificato di stato di famiglia storico e del mancato rilascio dal Comune di siffatto documento, previsto dall'art. 35 comma 4 del dpr 223 del 1989;
… che è stata prodotta un'istanza on line al patrocinio a spese dello Stato presentata all'Ordine degli Avvocati di Cassino il 13 maggio 2022 e non l'istanza presentata all'Ordine degli Avvocati di Latina il 29 settembre 2022 n. 365, (l'istanza n. 365 del 29 settembre 2022 è indicata nel decreto di ammissione provvisoria deliberato dal COA di Latina il 15.11.2022);
… che i sensi dell'art. 79 lett c) l'autocertificazione è condizione di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata produzione giustifica la revoca del patrocinio a spese dello Stato”.
3.1 Non vi è dubbio che nel sistema normativo delineato dal TU spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, sia concesso al giudice chiamato a liquidare il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato un potere di delibazione sulla sussistenza delle condizioni che consentono alla parte di godere del beneficio, mediante una verifica che attiene sia all'esistenza dei
7 presupposti di ammissibilità, sia al permanere dei requisiti reddituali previsti dalla legge nel corso del giudizio patrocinato dallo Stato. Ciò sia in ragione della natura provvisoria del provvedimento di ammissione adottato dal COA, che esige una conferma (esplicita o implicita) all'esito del giudizio, sia in forza dei poteri di verifica dell'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio attribuiti all'autorità giudiziaria dall'art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002.
Dell'esplicazione di tali poteri vi è evidente riscontro nella giurisprudenza di legittimità, dove si legge: Il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere chiamato a documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio. Tuttavia, allorché, come nel caso in esame, l'istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata verifica all'attualità, delle condizioni reddituali, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del quantum, ma anche dell'an, e non può perciò ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell'interessato, confermando la revoca dell'ammissione, come avvenuto nella specie, per difetto di prova della permanente sussistenza dei presupposti (Cass. civ., sez. II, 23/06/2023, n. 18034).
3.2 L'affermazione di un siffatto principio, che delinea quali siano i poteri officiosi dell'autorità giudiziaria nel procedimento in questione, presuppone che si abbia chiara la natura del giudizio di opposizione qui in decisione. Aspetto non sufficientemente tenuto in considerazione dall'amministrazione resistente difesa ex lege dall'avvocatura dello Stato, la quale si limita a ribadire la legittimità del provvedimento di revoca del beneficio adottato dal tribunale, senza tuttavia nulla rilevare in relazione alla documentazione allegata in questa sede dal ricorrente e che dovrà essere considerata
Va ricordato quanto affermato dal giudice delle leggi che ha ricostruito natura e struttura del presente procedimento nei termini di seguito esposti (ci si riferisce a
Corte Cost. 24/04/2020, n.80 già sopra citata):
8 “… dopo l'introduzione dell'indicato testo unico [TU spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002], si è, parallelamente, registrata una significativa evoluzione sulla questione centrale … della natura dei provvedimenti del giudice in tema di patrocinio a spese dello Stato, che, sino a un certo momento, nella stessa giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 52 del 2005), sono stati ritenuti, anche se promananti dall'autorità giudiziaria, di natura non strettamente giurisdizionale, in quanto assimilabili a forme di giurisdizione volontaria.
La funzionalità di siffatti provvedimenti all'esercizio del diritto di azione e difesa in giudizio ha, nel tempo, tuttavia, portato a delinearne la natura giurisdizionale, come affermato da questa Corte (ordinanza n. 128 del 2016 e, più recentemente, sentenza n. 35 del 2019), in quanto, nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale.
Da ultimo, la natura pienamente giurisdizionale di questi provvedimenti - e segnatamente del decreto di revoca del beneficio - è stata affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315), che ha composto il contrasto di giurisprudenza insorto in ordine alla possibilità - affermata da alcune pronunce, ma negata da altre
- per la stessa Corte di cassazione, di emettere il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, ricorrendo i presupposti dell'art. 136 del t.u. La
Suprema Corte ha ritenuto, in analogia a quanto espressamente previsto dall'art. 112 del t.u. in materia penale, che anche nella materia civile il decreto di revoca non possa essere pronunciato dalla Corte di cassazione, ma ciò possa fare il giudice del rinvio o, in alternativa, il giudice della pronuncia impugnata.
L'affermazione della natura giurisdizionale dei provvedimenti resi dal giudice in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in particolare di quelli di revoca, che incidono, di norma con efficacia retroattiva, su un diritto già riconosciuto al beneficiario, ha finito, inevitabilmente, con il porre interrogativi che non sempre trovano una risposta coerente in un complesso quadro normativo nel quale il passaggio dal sistema del gratuito patrocinio a quello del patrocinio a spese dello Stato si è realizzato, come evidenziato, solo dopo una serie di interventi di
9 settore, ispirati a esigenze differenti, e raccolti nel testo unico.
In particolare, la natura giurisdizionale dei provvedimenti di revoca del patrocinio, seppur pronunciati senza contraddittorio e d'ufficio, implica da una parte, come evidenziato da questa Corte, che gli stessi non siano modificabili e revocabili in ogni momento dal giudice, dovendo applicarsi ai medesimi il regime proprio degli atti di giurisdizione (ordinanza n. 128 del 2016); e d'altra parte, che è necessario, perché la tutela giurisdizionale sia assicurata (art. 24 Cost.) nelle forme del giusto processo (art. 111 Cost.), prefigurare una successiva fase processuale di merito a contraddittorio pieno in cui chi è stato privato del beneficio, a seguito del decreto di revoca, possa far valere le sue ragioni nei confronti dell'amministrazione della giustizia.
… si è già rilevato - ha natura giurisdizionale la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è disciplinata dall'art. 136 del t.u. la cui emanazione è demandata, nella forma del decreto, all'autorità giudiziaria che procede. Essa può fondarsi sia sull'insussistenza ovvero sul mutamento dei presupposti reddituali, sia sulla circostanza che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, valutazione, quest'ultima, che, come il vaglio preliminare dei Consigli degli ordini forensi sulla non manifesta infondatezza delle ragioni della parte che richiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si correla alla 'meritevolezza' dell'azione o della difesa della parte beneficiaria dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza poter coincidere tout court con la soccombenza, stante il riconoscimento costituzionale per i «non abbienti» del diritto di agire e difendersi in giudizio per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive (art. 24, terzo comma, Cost.)”.
Conclude sul punto la Corte costituzionale: “Il riconoscimento della natura giurisdizionale di tale decreto … comporta che il procedimento di primo (e unico) grado è a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito. L'opposizione non introduce un giudizio di impugnazione in un grado superiore, non essendo ammissibile un primo grado di giudizio senza contradditorio, ma apre a una fase in prosecuzione nell'unico grado con la costituzione del contraddittorio tra l'opponente, che contesta la legittimità della revoca del patrocinio, e l'opposto (amministrazione della giustizia). Del resto, l'espressa previsione dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. n.
10 150 del 2011 secondo cui «[l]'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile», mostra che la fase decisoria dell'opposizione sia da ritenere una prosecuzione del giudizio di primo grado e non già una revisio prioris instantiae. Ciò tra l'altro comporta - in sintonia con il carattere semplificato del procedimento - che non opera la ragione di astensione di cui all'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, che preclude al giudice che ha conosciuto della causa «in altro grado del processo» di decidere o di partecipare alla decisione (in tal senso, con riferimento ad altro procedimento di opposizione a struttura bifasica, la sentenza n.
78 del 2015 di questa Corte)”.
3.3 I riflessi processuali della natura e struttura del presente giudizio come sopra esposti con l'autorevolezza e la vincolatività del giudice delle leggi impongono dunque di verificare se, in questa sede di opposizione, la documentazione posta a sostegno della prova relativa alla effettiva condizione patrimoniale della beneficiata sia sufficiente e coerente con la richiesta integrativa a suo tempo formulata dal tribunale.
In particolare, la questione investe due profili in fatto rilevanti: - la mancata produzione dell'istanza rivolta al COA di Latina e la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini prevista, quale condizione di ammissibilità, dall'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002; - la allegazione dello certificato storico dello stato di famiglia in relazione al periodo di durata del processo.
La dichiarazione ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulla condizione reddituale propria e dei propri familiari risulta depositata in questa sede quale documento allegato al ricorso in opposizione. Si tratta della dichiarazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002 e che può essere acquisita in questa fase del procedimento, senza che ricorrano preclusioni.
3.4 Resta tuttavia inevasa la richiesta fatta dal tribunale in sede di liquidazione del compenso che attiene alla dimostrazione, mediante il deposito del certificato di famiglia storico, della consistenza dell'effettivo nucleo familiare e, quindi, dei relativi
11 redditi.
Va considerato infatti, come costantemente esplicitato dalla Suprema Corte, che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti reddituali che, ove superati, giustificano la revoca anche d'ufficio del beneficio, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica (Cass. civ., sez. II, 07/02/2024, n. 3501).
La richiesta del certificato di famiglia storico è dunque finalizzata alla determinazione ed accertamento dei limiti reddituali.
Il certificato di famiglia storico è infatti un documento che attesta la composizione di una famiglia anagrafica (tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare) in un determinato momento del passato e documenta tutte le variazioni avvenute nel tempo. A differenza di quello attuale, mostra la situazione familiare di una data specifica, anche precedente, ed in un arco di tempo definito. Nel caso di specie la durata del processo patrocinato dallo Stato.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, all'art. 35 sul Contenuto dei certificati anagrafici, stabilisce (commi 1, 3 e 4):
«1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio;
l'oggetto della certificazione;
le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre
1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR.
…
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse».
12 Il Tribunale, consapevole delle difficoltà di acquisizione del predetto certificato e in caso di documentato mancato rilascio dal Comune del relativo certificato, ha comunque richiesto alla parte (con il citato decreto 7/6/2024), di depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito. Dichiarazione che non risulta prodotta neppure in questa fase. Né risulta idoneo ad assolvere l'onere imposto dal tribunale il deposito di certificazione del comune di residenza che attesa che alla data del 20/12/2019 presso l'indirizzo della 2^ Trav. S.Giulio 2, int. 3 in Formia risulta iscritta la famiglia composta dalla sola ricorrente. Ed infatti detta certificazione, come quelle precedentemente depositate (alle quali fa riferimento l'amministrazione resistente), non copre in alcun modo il periodo del processo patrocinato dallo Stato, svoltosi negli anni 2022-2023, rispetto ai quali non vi è alcuna certificazione o autodichiarazione che possa sostenere gli assunti della ricorrente.
D'altra parte, sia pure nel quadro delineato di un processo ove entro certi limiti il giudice può effettuare accertamenti officiosi, va rammentato, con la giurisprudenza di legittimità, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari,
a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario (Cass. civ., sez. II, 16/01/2024, n. 1712).
Ove quindi il tribunale richieda, ai fini dell'accertamento dei limiti reddituali dell'interessato, il deposito del certificato storico di famiglia o di una autodichiarazione corrispondente, previa dimostrazione di aver fatto richiesta agli uffici dell'anagrafe competenti del predetto certificato storico senza ottenerne il rilascio, e la parte onerata non dia seguito all'invito di integrazione documentale, il provvedimento di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato va considerato legittimo e l'opposizione proposta rigettata.
4.
Ritenuto che
, in ragione delle suesposte ragioni, il ricorso proposto da e depositato telematicamente il 31/01/2025 deve essere Parte_1
13 respinto;
che spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed €
5.200,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del modesto tenore delle difese svolte, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso di opposizione avverso provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 proposto da e depositato Parte_1 telematicamente il 31/01/2025;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'amministrazione resistente, che liquida in € 850,50 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.
Latina, 15/10/2025
Il giudice
CA DI
14
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LATINA
I SEZIONE CIVILE
in composizione monocratica, in persona del dott. CA DI, ha pronunciato, ai sensi degli artt. 281-sexies, terzo comma, c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 384 R.G. cont. 2025
TRA
– C.F. , Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Via LUCIANO 46 - POZZUOLI (NA) presso lo studio dell'avv. Patrizio SANTOIANNI INGEGNO, che la rappresenta e difende come da procura apposta su foglio separato congiunto al ricorso
PARTE RICORRENTE
E
- C.F. , elettivamente Controparte_1 P.IVA_1 domiciliato in Via DEI PORTOGHESI 12 - ROMA, presso gli uffici dell'avv.
AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ex lege
PARTE RESISTENTE
OGGETTO: opposizione avverso provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n.
150 del 2011.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato telematicamente il 31/01/2025, Parte_1
ha chiesto all'intestato Tribunale che fosse riformato il provvedimento del
[...]
17/1/2025 con cui è stato revocato il beneficio del patrocinio a spese dello Stato provvisoriamente concessole dal Consiglio dell'Ordine degli avvocati di Latina.
A sostegno della domanda la ricorrente ha dedotto: che il provvedimento di revoca del beneficio, adottato nell'ambito del giudizio n. 3276/2022 R.G., è stato motivato dalla mancata integrazione del certificato di famiglia storico;
che, nell'istanza di liquidazione del compenso, era stata allegata la richiesta di ammissione presentata innanzi al COA di Cassino, ritenendo così il giudice chiamato a liquidare il patrocinio che non fosse sufficientemente provata la condizione reddituale del nucleo familiare della beneficiaria;
che all'epoca della domanda di ammissione il nucleo familiare di essa opponente era rappresentato da se stessa, avendo il marito trasferito la residenza in
Terracina ed essendo i figli della coppia maggiorenni e residenti altrove;
che, a seguito della richiesta di integrazione da parte del tribunale, era stata depositato il suo stato di famiglia, mentre già all'atto della presentazione dell'istanza di ammissione sarebbe emerso come essa opponente fosse l'unico componente del nucleo familiare;
che dunque, sotto questo profilo, nessuna violazione della normativa sarebbe stata commessa, anche in considerazione del fatto che lo stesso tribunale è dotato di poteri di indagine tali da consentirgli qualunque accertamento ritenuto necessario;
che, sotto altro profilo, in sede di integrazione documentale, essa ricorrente aveva provveduto a depositare l'istanza presentata innanzi al COA di Latina, come risultante peraltro dall'avvenuta ammissione provvisoria deliberata dal predetto organo;
che, in ogni caso, le sue condizioni reddituali rientrerebbero nei limiti previsti dalla normativa per godere del beneficio richiesto ed illegittimamente revocato.
1.1 Con decreto adottato il 19/2/2025, il giudice designato ha fissato udienza per la discussione del ricorso ed assegnato il termine per la costituzione del
2 convenuto.
1.2 Con comparsa depositata il 18/9/2025 si è costituito in giudizio il con il patrocinio ex lege dell'Avvocatura dello Stato. Controparte_1
Il resistente ha preliminarmente eccepito il difetto di legittimazione CP_1 della ricorrente in relazione alla richiesta di liquidazione del compenso, per la quale sussisterebbe la sola legittimazione del difensore e non della parte.
Ha quindi dedotto nel merito la legittimità del provvedimento di revoca impugnato, che sarebbe stato reso in conformità alla disciplina sulla ammissione al patrocinio a spese dello Stato ed in particolare gli artt. 76 e 79 del d.P.R. n. 115 del
2002; ha argomentato sulla natura solo provvisoria dell'ammissione deliberata dal
COA, sulla legittimità della richiesta del certificato storico dello stato di famiglia dell'interessata e sul mancato assolvimento dell'onere, gravante sul richiedente il beneficio, di produrre la documentazione idonea a verificare la condizione reddituale compatibile con l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ha rilevato inoltre che l'invito del tribunale a depositare il certificato di famiglia storico rimaneva comunque inevaso, cosicché del tutto legittima è risultata la revoca del beneficio;
sotto altro profilo, ha evidenziato l'amministrazione resistente che non è stata mai prodotta dall'attuale opponente la richiesta presentata al COA di Latina per ottenere in via provvisoria l'ammissione al patrocinio, omissione per la quale l'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002 stabilisce l'inammissibilità della domanda.
Il ministero resistente ha quindi concluso per il rigetto integrale dell'opposizione proposta.
1.3 Con successiva ordinanza del 30/9/2025, il g.i. si è riservato di provvedere a norma degli artt. 281-terdecies e 281-sexies, terzo comma, c.p.c..
2. Il tribunale decide sull'opposizione in composizione monocratica anche quando il provvedimento opposto, come nel caso di specie, sia stato adottato dal tribunale in composizione collegiale.
Può essere richiamato sul punto l'intervento del giudice delle leggi per il quale: È inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 170 del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 e dell' art. 15 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui, in tema di revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, prevedono l'inderogabile
3 competenza monocratica del «capo» dell'ufficio giudiziario cui appartiene il
«magistrato» che ha adottato il provvedimento opposto, anche ove quest'ultimo sia un giudice collegiale, attesa l'ampia discrezionalità del legislatore nella conformazione degli istituti processuali, specie ove le aporie complessive del sistema normativo implichino valutazioni sistematiche demandate al legislatore (Corte Cost.
24/04/2020, n. 80).
Ma va richiamata anche la stessa Cassazione, già pronunciatasi in merito:
Anche in seguito alle modifiche introdotte dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, la pronuncia sull'opposizione al decreto di liquidazione dei compensi agli ausiliari, ex art. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, spetta alla competenza funzionale del capo dell'ufficio giudiziario in composizione monocratica cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento impugnato, inteso non solo con riferimento all'ufficio ma anche alla persona del titolare, sicché la decisione assunta dal tribunale in composizione collegiale è nulla per vizio di costituzione del giudice ai sensi dell'art. 158 c.p.c., in quanto esplicazione di funzioni decisorie da parte di magistrati ai quali le stesse non sono attribuite dalla legge (Cass. civ., sez. VI, 25/07/2017, n. 18343).
2.1 Né d'altra parte può ipotizzarsi un motivo di nullità nel fatto che la pronuncia sia qui adottata dal giudice del tribunale designato allo scopo (anziché dal presidente del tribunale).
Viene infatti ritenuto dalla Suprema Corte che nel giudizio di opposizione alla liquidazione del compenso degli ausiliari del giudice, l'ordinanza emessa dal giudice monocratico anziché dal presidente del tribunale non è affetta da nullità, non essendo configurabili all'interno dello stesso ufficio questioni di competenza tra il suo presidente ed i giudici che sono in servizio, ma solo di distribuzione degli affari in base alle tabelle di organizzazione (Cass. civ., sez. VI, 15/10/2020, n. 22292).
2.2 Ulteriormente, sempre in rito, va chiarito che l'impugnazione proposta ha ad oggetto il duplice contenuto del provvedimento del tribunale: la dichiarazione di inammissibilità (anche implicita) dell'istanza di liquidazione e la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Ne deriva la correlativa duplice legittimazione attiva della parte ammessa al patrocinio e del difensore.
Si può leggere la seguente massima che conferma l'assunto della doppia legittimazione: Il giudice che accoglie l'opposizione ex art. 170 d.P.R. n. 115 del
4 2002 , e del d.lgs. n. 150 del 2011, art. 15, proposta avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione del patrocinio a spese dello Stato da colui che aveva richiesto l'ammissione, non può altresì liquidare il compenso spettante al difensore, il quale è a tal fine munito di una propria distinta legittimazione a tutela di un suo diritto soggettivo patrimoniale, dovendo piuttosto tale liquidazione avvenire nelle forme di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, art. 83, comma 2 (Cass. civ., sez. VI,
07/01/2022, n. 286).
2.3 Da ultimo, ancora in materia di legittimazione, va richiamato il seguente principio: In tema di patrocinio a spese dello Stato, unico legittimato passivo nel procedimento di opposizione avverso il provvedimento di revoca dell'ammissione al beneficio è il , poiché esclusivo titolare del rapporto Controparte_1 debitorio oggetto del procedimento stesso;
analoga legittimazione non può riconoscersi, invece, all' , la quale ha unicamente il compito di Controparte_2 trasmettere la dovuta informativa reddituale (Cass. civ., sez. VI, 29/01/2019, n.
2517).
2.4 Applicati i principi surrichiamati, va dunque ritenuta ammissibile l'opposizione proposta avverso il provvedimento di revoca del beneficio nel giudizio n. 3276/2022 R.G., adottato con decreto collegiale del 17/1/2025; va considerato legittimato attivo a proporre detta opposizione quale Parte_1 soggetto che ha chiesto l'ammissione e l'ha ottenuta in via provvisoria;
va esclusa la legittimazione di quest'ultima a chiedere la liquidazione del compenso in caso di accoglimento dell'opposizione; deve essere considerato integro il contraddittorio, essendo unico legittimato passivo il;
è competente a decidere Controparte_1 il tribunale in composizione monocratica nella persona del presidente del Tribunale o di giudice designato senza che la pronuncia possa considerarsi sotto questo profilo viziata.
3. La decisione di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato è stata adottata dal Tribunale di Latina allorché lo stesso, con precedente provvedimento ed assegnazione di un termine per provvedere, ha invitato la difesa della parte che ha chiesto la liquidazione del compenso ad integrare la documentazione necessaria a verificare le condizioni patrimoniali dell'interessata.
Con decreto del 7/6/2024, il tribunale ha disposto la produzione dei seguenti
5 documenti:
“- istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato;
- certificato di famiglia storico da cui risultino le variazioni del nucleo familiare per il periodo che va dall'iscrizione al ruolo alla definizione. In caso di documentato mancato rilascio dal Comune del relativo certificato la parte potrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito.
- dichiarazioni dei redditi e di eventuali altri conviventi anche di fatto, relativi a tutto il periodo di pendenza del giudizio, dall'iscrizione a ruolo (o dall'inizio della convivenza per i conviventi, se successivo alla data di iscrizione a ruolo) alla definizione del giudizio, oltreché autocertificazione ex art. 46 del d.p.r. 445 del 2000 relativa a tutti gli eventuali ulteriori redditi esenti ai fini Irpef e non soggetti a dichiarazione dei redditi percepiti dall'iscrizione a ruolo alla definizione del giudizio, quali anche il reddito di cittadinanza, interessi su conti o proventi di fondi di investimento, assegno per il nucleo familiare per i figli, assegno unico universale, assegno di mantenimento per i figli, e tutti gli assegni per prestazioni sociali erogati da INPS e INAIL, Enti locali etc, comprese le pensioni di vecchiaia e invalidità,
l'indennità di disoccupazione o di mobilità o di cassa integrazione, con la sola esclusione delle prestazioni concesse al solo titolo di minorazione (indennità di accompagnamento per gli invalidi civili totali, indennità di accompagnamento ai ciechi assoluti, indennità speciale per i ciechi parziali “ventesimisti”, indennità di comunicazione ai sordi), indicando specificatamente anno per anno i redditi percepiti;
- in caso di mancanza di documentazione fiscale, il difensore dovrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione del cliente (ex art. 46 co. 1 lett. o) d.p.r.
445/2000 e art. 79 co. 1 lett. c) d.p.r. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni), nella quale lo stesso deve dichiarare di non effettuare dichiarazioni dei redditi e di non avere (né lui né gli eventuali conviventi) comunque redditi che oltrepassano la soglia di ammissione, indicandone specificatamente l'ammontare;
- in caso di redditi inesistenti, irrisori o negativi, la parte dovrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione del cliente (ex art. 46 co. 1 lett. o) d.p.r.
445/2000 e art. 79 co. 1 lett. c) d.p.r. 115/2002 e successive modifiche e integrazioni) in ordine alle modalità con cui la stessa ed il proprio nucleo familiare hanno
6 sopperito alle più elementari esigenze di vita”.
Con il provvedimento qui impugnato, il Tribunale ha rilevato: che, benché il Collegio avesse richiesto espressamente un certificato di stato di famiglia storico “da cui risultino le variazioni del nucleo familiare per il periodo che va dall'iscrizione al ruolo alla definizione. In caso di documentato mancato rilascio dal Comune del relativo certificato la parte potrà depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito”, è stato prodotto un certificato di stato di famiglia alla data del 27 giugno 2024, che dà contezza dello stato di famiglia della parte ammessa provvisoriamente solo per il 27 giugno 2024 (data, peraltro, successiva alla definizione del giudizio), e non è in alcun modo idoneo a documentare lo stato di famiglia della parte ammessa provvisoriamente per il periodo di pendenza del giudizio;
né è idoneo a documentare lo stato di famiglia della parte ammessa provvisoriamente per il periodo di pendenza del giudizio il certificato di stato di famiglia del 27 gennaio 2016 (data, peraltro, antecedente all'introduzione del presente giudizio, avvenuta in data 20 dicembre 2022), depositato in data 28 settembre 2023; è stata, poi, prodotta l'autocertificazione dello stato di famiglia pur in mancanza della documentazione dell'avvenuta richiesta di un certificato di stato di famiglia storico e del mancato rilascio dal Comune di siffatto documento, previsto dall'art. 35 comma 4 del dpr 223 del 1989;
… che è stata prodotta un'istanza on line al patrocinio a spese dello Stato presentata all'Ordine degli Avvocati di Cassino il 13 maggio 2022 e non l'istanza presentata all'Ordine degli Avvocati di Latina il 29 settembre 2022 n. 365, (l'istanza n. 365 del 29 settembre 2022 è indicata nel decreto di ammissione provvisoria deliberato dal COA di Latina il 15.11.2022);
… che i sensi dell'art. 79 lett c) l'autocertificazione è condizione di ammissibilità al patrocinio a spese dello Stato e che la mancata produzione giustifica la revoca del patrocinio a spese dello Stato”.
3.1 Non vi è dubbio che nel sistema normativo delineato dal TU spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115 del 2002, sia concesso al giudice chiamato a liquidare il compenso al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato un potere di delibazione sulla sussistenza delle condizioni che consentono alla parte di godere del beneficio, mediante una verifica che attiene sia all'esistenza dei
7 presupposti di ammissibilità, sia al permanere dei requisiti reddituali previsti dalla legge nel corso del giudizio patrocinato dallo Stato. Ciò sia in ragione della natura provvisoria del provvedimento di ammissione adottato dal COA, che esige una conferma (esplicita o implicita) all'esito del giudizio, sia in forza dei poteri di verifica dell'effettività e permanenza delle condizioni previste per l'ammissione al patrocinio attribuiti all'autorità giudiziaria dall'art. 127, comma 4, del d.P.R. n. 115/2002.
Dell'esplicazione di tali poteri vi è evidente riscontro nella giurisprudenza di legittimità, dove si legge: Il difensore che chiede la liquidazione dei compensi in relazione all'attività prestata in favore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato può essere chiamato a documentare la sussistenza, anche con riferimento alla diversa annualità in cui interviene la richiesta, dei requisiti reddituali del cliente per godere del beneficio. Tuttavia, allorché, come nel caso in esame, l'istanza di liquidazione sia stata rigettata per la mancata verifica all'attualità, delle condizioni reddituali, il giudice, adito con opposizione ex art. 170 del D.P.R. n. 115 del 2002 e art. 15 del D.Lgs. n. 150 del 2011, deve attivare i poteri istruttori officiosi che caratterizzano tale procedimento in relazione alla determinazione non solo del quantum, ma anche dell'an, e non può perciò ritenere tardiva la produzione di atti e documenti o preclusa l'allegazione delle informazioni necessarie ai fini della decisione da parte dell'interessato, confermando la revoca dell'ammissione, come avvenuto nella specie, per difetto di prova della permanente sussistenza dei presupposti (Cass. civ., sez. II, 23/06/2023, n. 18034).
3.2 L'affermazione di un siffatto principio, che delinea quali siano i poteri officiosi dell'autorità giudiziaria nel procedimento in questione, presuppone che si abbia chiara la natura del giudizio di opposizione qui in decisione. Aspetto non sufficientemente tenuto in considerazione dall'amministrazione resistente difesa ex lege dall'avvocatura dello Stato, la quale si limita a ribadire la legittimità del provvedimento di revoca del beneficio adottato dal tribunale, senza tuttavia nulla rilevare in relazione alla documentazione allegata in questa sede dal ricorrente e che dovrà essere considerata
Va ricordato quanto affermato dal giudice delle leggi che ha ricostruito natura e struttura del presente procedimento nei termini di seguito esposti (ci si riferisce a
Corte Cost. 24/04/2020, n.80 già sopra citata):
8 “… dopo l'introduzione dell'indicato testo unico [TU spese di giustizia di cui al d.P.R. n. 115/2002], si è, parallelamente, registrata una significativa evoluzione sulla questione centrale … della natura dei provvedimenti del giudice in tema di patrocinio a spese dello Stato, che, sino a un certo momento, nella stessa giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 52 del 2005), sono stati ritenuti, anche se promananti dall'autorità giudiziaria, di natura non strettamente giurisdizionale, in quanto assimilabili a forme di giurisdizione volontaria.
La funzionalità di siffatti provvedimenti all'esercizio del diritto di azione e difesa in giudizio ha, nel tempo, tuttavia, portato a delinearne la natura giurisdizionale, come affermato da questa Corte (ordinanza n. 128 del 2016 e, più recentemente, sentenza n. 35 del 2019), in quanto, nel decidere se spetti il patrocinio a spese dello Stato, il giudice esercita una funzione giurisdizionale avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza di un diritto, peraltro dotato di fondamento costituzionale.
Da ultimo, la natura pienamente giurisdizionale di questi provvedimenti - e segnatamente del decreto di revoca del beneficio - è stata affermata dalla giurisprudenza della Corte di cassazione (Corte di cassazione, sezioni unite civili, sentenza 20 febbraio 2020, n. 4315), che ha composto il contrasto di giurisprudenza insorto in ordine alla possibilità - affermata da alcune pronunce, ma negata da altre
- per la stessa Corte di cassazione, di emettere il decreto di revoca del patrocinio a spese dello Stato nei giudizi civili, ricorrendo i presupposti dell'art. 136 del t.u. La
Suprema Corte ha ritenuto, in analogia a quanto espressamente previsto dall'art. 112 del t.u. in materia penale, che anche nella materia civile il decreto di revoca non possa essere pronunciato dalla Corte di cassazione, ma ciò possa fare il giudice del rinvio o, in alternativa, il giudice della pronuncia impugnata.
L'affermazione della natura giurisdizionale dei provvedimenti resi dal giudice in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, e in particolare di quelli di revoca, che incidono, di norma con efficacia retroattiva, su un diritto già riconosciuto al beneficiario, ha finito, inevitabilmente, con il porre interrogativi che non sempre trovano una risposta coerente in un complesso quadro normativo nel quale il passaggio dal sistema del gratuito patrocinio a quello del patrocinio a spese dello Stato si è realizzato, come evidenziato, solo dopo una serie di interventi di
9 settore, ispirati a esigenze differenti, e raccolti nel testo unico.
In particolare, la natura giurisdizionale dei provvedimenti di revoca del patrocinio, seppur pronunciati senza contraddittorio e d'ufficio, implica da una parte, come evidenziato da questa Corte, che gli stessi non siano modificabili e revocabili in ogni momento dal giudice, dovendo applicarsi ai medesimi il regime proprio degli atti di giurisdizione (ordinanza n. 128 del 2016); e d'altra parte, che è necessario, perché la tutela giurisdizionale sia assicurata (art. 24 Cost.) nelle forme del giusto processo (art. 111 Cost.), prefigurare una successiva fase processuale di merito a contraddittorio pieno in cui chi è stato privato del beneficio, a seguito del decreto di revoca, possa far valere le sue ragioni nei confronti dell'amministrazione della giustizia.
… si è già rilevato - ha natura giurisdizionale la revoca dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, che è disciplinata dall'art. 136 del t.u. la cui emanazione è demandata, nella forma del decreto, all'autorità giudiziaria che procede. Essa può fondarsi sia sull'insussistenza ovvero sul mutamento dei presupposti reddituali, sia sulla circostanza che l'interessato abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, valutazione, quest'ultima, che, come il vaglio preliminare dei Consigli degli ordini forensi sulla non manifesta infondatezza delle ragioni della parte che richiede l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, si correla alla 'meritevolezza' dell'azione o della difesa della parte beneficiaria dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, senza poter coincidere tout court con la soccombenza, stante il riconoscimento costituzionale per i «non abbienti» del diritto di agire e difendersi in giudizio per la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive (art. 24, terzo comma, Cost.)”.
Conclude sul punto la Corte costituzionale: “Il riconoscimento della natura giurisdizionale di tale decreto … comporta che il procedimento di primo (e unico) grado è a struttura bifasica eventuale e a contraddittorio differito. L'opposizione non introduce un giudizio di impugnazione in un grado superiore, non essendo ammissibile un primo grado di giudizio senza contradditorio, ma apre a una fase in prosecuzione nell'unico grado con la costituzione del contraddittorio tra l'opponente, che contesta la legittimità della revoca del patrocinio, e l'opposto (amministrazione della giustizia). Del resto, l'espressa previsione dell'art. 15, comma 6, del d.lgs. n.
10 150 del 2011 secondo cui «[l]'ordinanza che definisce il giudizio non è appellabile», mostra che la fase decisoria dell'opposizione sia da ritenere una prosecuzione del giudizio di primo grado e non già una revisio prioris instantiae. Ciò tra l'altro comporta - in sintonia con il carattere semplificato del procedimento - che non opera la ragione di astensione di cui all'art. 51, primo comma, numero 4), del codice di procedura civile, che preclude al giudice che ha conosciuto della causa «in altro grado del processo» di decidere o di partecipare alla decisione (in tal senso, con riferimento ad altro procedimento di opposizione a struttura bifasica, la sentenza n.
78 del 2015 di questa Corte)”.
3.3 I riflessi processuali della natura e struttura del presente giudizio come sopra esposti con l'autorevolezza e la vincolatività del giudice delle leggi impongono dunque di verificare se, in questa sede di opposizione, la documentazione posta a sostegno della prova relativa alla effettiva condizione patrimoniale della beneficiata sia sufficiente e coerente con la richiesta integrativa a suo tempo formulata dal tribunale.
In particolare, la questione investe due profili in fatto rilevanti: - la mancata produzione dell'istanza rivolta al COA di Latina e la dichiarazione sostitutiva di certificazione da parte dell'interessato, ai sensi dell'articolo 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante la sussistenza delle condizioni di reddito previste per l'ammissione, con specifica determinazione del reddito complessivo valutabile a tali fini prevista, quale condizione di ammissibilità, dall'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002; - la allegazione dello certificato storico dello stato di famiglia in relazione al periodo di durata del processo.
La dichiarazione ai sensi dell'art. 74 del d.P.R. n. 445 del 2000 sulla condizione reddituale propria e dei propri familiari risulta depositata in questa sede quale documento allegato al ricorso in opposizione. Si tratta della dichiarazione prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115/2002 e che può essere acquisita in questa fase del procedimento, senza che ricorrano preclusioni.
3.4 Resta tuttavia inevasa la richiesta fatta dal tribunale in sede di liquidazione del compenso che attiene alla dimostrazione, mediante il deposito del certificato di famiglia storico, della consistenza dell'effettivo nucleo familiare e, quindi, dei relativi
11 redditi.
Va considerato infatti, come costantemente esplicitato dalla Suprema Corte, che, in tema di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai fini della determinazione dei limiti reddituali che, ove superati, giustificano la revoca anche d'ufficio del beneficio, deve tenersi conto della somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo dai familiari, da intendersi non soltanto coloro i quali sono legati all'istante da vincoli di consanguineità o comunque giuridici, ma anche quanti convivono con lui, rilevando un legame affettivo stabile e duraturo, a prescindere dalla coabitazione fisica (Cass. civ., sez. II, 07/02/2024, n. 3501).
La richiesta del certificato di famiglia storico è dunque finalizzata alla determinazione ed accertamento dei limiti reddituali.
Il certificato di famiglia storico è infatti un documento che attesta la composizione di una famiglia anagrafica (tutte le persone che vivono nello stesso nucleo familiare) in un determinato momento del passato e documenta tutte le variazioni avvenute nel tempo. A differenza di quello attuale, mostra la situazione familiare di una data specifica, anche precedente, ed in un arco di tempo definito. Nel caso di specie la durata del processo patrocinato dallo Stato.
Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, recante
Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente, all'art. 35 sul Contenuto dei certificati anagrafici, stabilisce (commi 1, 3 e 4):
«1. I certificati anagrafici devono contenere l'indicazione del comune e della data di rilascio;
l'oggetto della certificazione;
le generalità delle persone cui la certificazione si riferisce, salvo le particolari disposizioni di cui alla legge 31 ottobre
1955, n. 1064, e la firma dell'ufficiale di anagrafe sostituita dal sigillo elettronico qualificato, ai sensi del Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 23 luglio 2014, nelle certificazioni rilasciate in modalità telematica mediante i servizi dell'ANPR.
…
3. Il certificato di stato di famiglia deve rispecchiare la composizione familiare quale risulta dall'anagrafe all'atto del rilascio del certificato.
4. Previa motivata richiesta, l'ufficiale di anagrafe rilascia certificati attestanti situazioni anagrafiche pregresse».
12 Il Tribunale, consapevole delle difficoltà di acquisizione del predetto certificato e in caso di documentato mancato rilascio dal Comune del relativo certificato, ha comunque richiesto alla parte (con il citato decreto 7/6/2024), di depositare dichiarazione sostitutiva di certificazione in merito. Dichiarazione che non risulta prodotta neppure in questa fase. Né risulta idoneo ad assolvere l'onere imposto dal tribunale il deposito di certificazione del comune di residenza che attesa che alla data del 20/12/2019 presso l'indirizzo della 2^ Trav. S.Giulio 2, int. 3 in Formia risulta iscritta la famiglia composta dalla sola ricorrente. Ed infatti detta certificazione, come quelle precedentemente depositate (alle quali fa riferimento l'amministrazione resistente), non copre in alcun modo il periodo del processo patrocinato dallo Stato, svoltosi negli anni 2022-2023, rispetto ai quali non vi è alcuna certificazione o autodichiarazione che possa sostenere gli assunti della ricorrente.
D'altra parte, sia pure nel quadro delineato di un processo ove entro certi limiti il giudice può effettuare accertamenti officiosi, va rammentato, con la giurisprudenza di legittimità, che in tema di patrocinio a spese dello Stato, costituisce giusto motivo di revoca del beneficio la mancata produzione dell'autocertificazione della parte istante circa la propria situazione reddituale e di quella dei suoi familiari,
a fronte dell'espressa sanzione prevista all'art. 79, comma 1, lett. c), del d.P.R. n. 115 del 2002, non potendo detta mancanza essere superata attraverso l'esercizio di un potere di acquisizione officioso, il ricorso al quale, invece, è ammesso nel diverso caso in cui il giudice di merito ritenga opportuno verificare la veridicità della dichiarazione del beneficiario (Cass. civ., sez. II, 16/01/2024, n. 1712).
Ove quindi il tribunale richieda, ai fini dell'accertamento dei limiti reddituali dell'interessato, il deposito del certificato storico di famiglia o di una autodichiarazione corrispondente, previa dimostrazione di aver fatto richiesta agli uffici dell'anagrafe competenti del predetto certificato storico senza ottenerne il rilascio, e la parte onerata non dia seguito all'invito di integrazione documentale, il provvedimento di revoca del beneficio del patrocinio a spese dello Stato va considerato legittimo e l'opposizione proposta rigettata.
4.
Ritenuto che
, in ragione delle suesposte ragioni, il ricorso proposto da e depositato telematicamente il 31/01/2025 deve essere Parte_1
13 respinto;
che spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo sulla base dei parametri di cui al DM n. 55 del 2014, tenuto conto della natura e del valore della controversia e dell'attività difensiva svolta (scaglione ricompreso tra € 1.100,01 ed €
5.200,00, applicati i valori minimi relativi a tutte le fasi, tenuto conto della scarsa complessità della controversia e del modesto tenore delle difese svolte, ad esclusione della fase istruttoria, non espletata), seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
rigetta il ricorso di opposizione avverso provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato ai sensi degli artt. 170 del d.P.R. n. 115 del 2002 e 15 del d.lgs. n. 150 del 2011 proposto da e depositato Parte_1 telematicamente il 31/01/2025;
condanna alla rifusione delle spese di lite in favore Parte_1 dell'amministrazione resistente, che liquida in € 850,50 per compenso al difensore, oltre spese generali, iva e cpa.
Latina, 15/10/2025
Il giudice
CA DI
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