Sentenza 17 maggio 2021
Ordinanza presidenziale 2 febbraio 2024
Ordinanza collegiale 30 ottobre 2024
Rigetto
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 04/08/2025, n. 6898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 6898 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06898/2025REG.PROV.COLL.
N. 10472/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 10472 del 2021, proposto da
MI SI, rappresentato e difeso dall'avvocato dall' avvocato Simona Morettini con domicilio eletto presso lo studio Simona Morettini in Roma, via Cola di Rienzo n. 265.
contro
Comune di Civitavecchia, nella persona del Sindaco pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Occagna e Silvio Sbragaglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia.
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 5753 del 2021.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Civitavecchia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 giugno 2025 il Cons. Maurizio Santise e uditi per le parti gli avvocati viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il signor MI SI, ricorrente in primo grado e odierno appellante, è proprietario di un terreno nel comune di Civitavecchia con riferimento al quale, con istanza prot. n. 38193 del 30 ottobre 2001, aveva chiesto il rilascio di tre concessioni edilizie (nn. 85, 86 e 87 del 23 aprile 2002) per la realizzazione di altrettante unità immobiliari, concessioni che, tuttavia, non sono mai state ritirate dal signor SI, il quale non ha dato corso ad alcun intervento costruttivo.
Successivamente, in data 16 marzo 2006, il ricorrente ha chiesto al Comune di Civitavecchia la “riattivazione” delle anzidette concessioni, rappresentando di aver agito in giudizio nei confronti dell’affittuario per ottenere il rilascio dell’area da edificare e ha poi ribadito la medesima richiesta in data 13 febbraio 2008.
L’istanza di riattivazione è stata rigettata dal Comune di Civitavecchia con provvedimento del 30 luglio 2008 e, a fronte dell’adozione di tale provvedimento, il signor SI ha proposto al T.a.r. Lazio il ricorso R.G. n. 8936 del 2008.
2. Con l’ordinanza del predetto T.a.r. n. 5014 del 24 ottobre 2008, è stata accolta l’istanza cautelare “ai fini del riesame da parte dell’Amministrazione comunale” e, conseguentemente, il Comune ha adottato il provvedimento prot. n. 83019 del 27 novembre 2014, con cui ha confermato il rigetto dell’istanza, provvedimento impugnato dal signor MI SI con motivi aggiunti.
3. Con sentenza del 17 maggio 2021, n. 5753, il T.a.r. per il Lazio ha dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse il ricorso introduttivo del giudizio (in quanto relativo a un atto superato dal successivo provvedimento prot. n. 83019 del 27 novembre 2014) e ha, invece, accolto il ricorso per motivi aggiunti “ai sensi e nei limiti di cui in motivazione”, annullando, per l’effetto, il provvedimento adottato a seguito della richiamata ordinanza cautelare n. 5014 del 24 ottobre 2008; inoltre, con la medesima sentenza, il T.a.r. ha respinto la domanda risarcitoria formulata dal signor SI.
4. Quest’ultimo ha, quindi, impugnato la predetta sentenza solo in relazione a tale capo della pronuncia, ritenendo sussistenti i presupposti per il riconoscimento del risarcimento del danno, in quanto potrebbe realizzare gli interventi edilizi inizialmente richiesti e, comunque, anche qualora non potesse più realizzarli tanto dipenderebbe dalla colpevole inerzia del Comune nel provvedere.
Il Comune di Civitavecchia si è costituito regolarmente in giudizio, contestando l’avverso appello e chiedendone il rigetto.
Alla pubblica udienza del 12 giugno la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Tanto premesso in punto di fatto l’appello è infondato.
La domanda di risarcimento del danno proposta in primo grado da parte appellante si fonda sul presupposto per cui il ritardo nell’esame di riattivazione delle concessioni edilizie avrebbe arrecato un pregiudizio economicamente valutabile, in una prima ipotesi, in termini di maggior costo per l’esercizio della facoltà edificatoria, qualora dovesse essere riconosciuto tuttora esistente il diritto di edificare in base alle concessioni edilizie protocollate ai nn. 85, 86 e 87 e datate 22.4.2002; in una seconda ipotesi, quale ristoro integrale della perdita integrale della facultas aedificandi derivante dai medesimi titoli edilizi nel caso in cui, a causa dell’inerzia del Comune, non sia più possibile realizzare gli interventi edilizi richiesti.
6. Parte appellante ha, quindi, proposto una domanda di risarcimento del danno causato dal ritardo con cui il Comune si è determinato sulle istanze di riattivazione delle concessioni edilizie.
Questa Sezione intende confermare l’orientamento secondo cui “ Il risarcimento del danno da ritardo si basa su una responsabilità aquiliana, in quanto la violazione del termine è un fatto illecito, sicchè il danneggiato è tenuto, ai sensi dell'art. 2697 c.c., a provare la sussistenza di tutti gli elementi costitutivi della relativa domanda e, in particolare, sia dei presupposti di carattere oggettivo (prova del danno e del suo ammontare, ingiustizia dello stesso, nesso causale), sia di quello di carattere soggettivo (dolo o colpa del danneggiato) e la lesione ad un interesse legittimo, riferibile ad un bene della vita di spettanza dell'istante, inciso dal colpevole comportamento inerte dell'Amministrazione ” (cfr., Consiglio di Stato sez. IV, 1 aprile 2025, n. 2739).
E’, dunque, necessario, ai fini dell’accoglimento di tale domanda risarcitoria, provare la spettanza del bene della vita in capo a colui che ritiene di essere danneggiato.
Questo Consiglio di Stato, con sentenza n. 6365 del 2025, ha però escluso definitivamente che l’appellante avesse titolo ad ottenere la riattivazione delle concessioni edilizie originariamente rilasciate.
In particolare, il Comune di Civitavecchia, con atto prot. n. 17024 del 15 febbraio 2023, ha nuovamente rigettato la richiesta di riattivazione dei titoli edilizi rilasciati nel 2002, con la motivazione che di seguito, letteralmente, si riporta: “il Sig. MI SI, in qualità di titolare dei permessi a costruire nn. 85, 86 e 87 del 2002, non ha presentato, ai sensi dell’art.15, comma 2, del DPR 380/2001 (nella versione vigente all’epoca della presentazione dell’istanza di riattivazione avvenuta nell’anno 2006), anteriormente alla scadenza dei termini, richiesta di proroga dell’inizio dei lavori; - che i permessi di costruire nn.85, 86 e 87 del 2002, pertanto, in difetto della richiesta di proroga da presentare nei termini previsti dall’art.15 del DPR 380/01 sono decaduti di diritto e, pertanto, per la loro riattivazione occorreva presentare nuove richieste di permessi di costruire, nel rispetto delle normative vigenti al momento della presentazione”.
7. A fronte dell’adozione di tale ulteriore provvedimento, il signor MI SI ha proposto il ricorso in ottemperanza, chiedendo che ne fosse dichiarata la nullità o comunque l’inefficacia per violazione o elusione del giudicato formatosi sulla menzionata pronuncia del T.a.r. per il Lazio n. 5753 del 2021.
8. Con l’impugnata sentenza n. 23100 del 2024, il T.a.r. per il Lazio ha respinto il ricorso, evidenziando che la sentenza ottemperanda n. 5753 del 2021 aveva accolto il ricorso per motivi aggiunti sul presupposto che, in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. 5014 del 24 ottobre 2008, era onere del Comune di Civitavecchia, riesaminare la situazione “ora per allora”.
9. Avverso tale sentenza ha proposto appello il signor MI SI innanzi al Consiglio di Stato che, con la citata sentenza n. 6365 del 2025, ha respinto l’appello, evidenziando che l’omessa presentazione della richiesta di proroga e la mancata indicazione di obiettive e insuperabili ragioni ostative, suscettibili, in ipotesi, di precludere la stessa possibilità di presentare l’anzidetta richiesta di proroga costituiscono ragioni aventi carattere del tutto assorbente, idonee di per sé a giustificare il provvedimento prot. n. 17024 del 15 febbraio 2023, recante la “comunicazione di non accoglimento” dell’istanza di riattivazione dei titoli edilizi. Conseguentemente, l’anzidetto carattere assorbente dell’omessa tempestiva presentazione dell’istanza di proroga esclude che l’amministrazione fosse tenuta a valutare i presupposti per la concessione della proroga medesima.
10. La reiezione dell’appello con la conferma della legittimità del provvedimento prot. n. 17024 del 15 febbraio 2023, conduce anche al rigetto dell’odierno appello con cui parte appellante ha contestato il rigetto della domanda risarcitoria da parte del giudice di primo grado, in quanto parte appellante non ha presentato la richiesta di proroga necessaria, comunque, anche in relazione all’art. 50, comma 7, della l. n. 203 del 1982, richiamato da parte appellante.
Ne consegue, dunque, che non sussiste nessun fatto illecito imputabile al Comune, in quanto la reiezione della richiesta di riattivazione dei titoli edilizi formulata da parte appellante è riconducibile esclusivamente alla mancata presentazione della richiesta di proroga da parte del sig. MI SI.
11. Va solo precisato che non sussistono neanche i presupposti per il risarcimento del danno da legittimo affidamento, peraltro genericamente dedotto da parte appellante, in quanto in ogni caso, il sig. MI SI non ha fornito alcuna prova che dal comportamento del Comune sia potuto sorgere un affidamento circa la possibilità di ottenere concretamente la riattivazione dei titoli edilizi originariamente rilasciati.
L’appello va, pertanto, respinto.
12. Le spese processuali del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna il signor MI SI alla rifusione, in favore del Comune di Civitavecchia, delle spese processuali del presente grado di giudizio, che liquida in euro 5.000,00, oltre 15% per spese generali, IVA e CPA come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Vincenzo Neri, Presidente
MI Conforti, Consigliere
Emanuela Loria, Consigliere
Luigi Furno, Consigliere
Maurizio Santise, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Maurizio Santise | Vincenzo Neri |
IL SEGRETARIO