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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 15/07/2025, n. 894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 894 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3716/2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE AMBROSIIS Parte_1 P.IVA_1 ALESSIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE AMBROSIIS ALESSIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO MARIA CP_1 C.F._1 GRAZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 2 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTINI EMILIA e CP_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI, 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VALENTINI EMILIA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE AMBROSIIS ALESSIA e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRENTO E TRIESTE N.29/31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DE AMBROSIIS ALESSIA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare che Parte_2 l'atto di donazione a rogito notaio dottor di Giulianova del 10 aprile 2014 repertorio Persona_1 43916 raccolta 16572 registro presso i registri immobiliari Teramo registro generale 4063 registro particolare 3022 arreca pregiudizio a ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo CP_4 Parte_2 2901 primo comma codice civile dichiarare l'inefficacia nei confronti della banca del suddetto atto con vittoria di spese. Si dichiara creditrice di nella sua allora qualità di fideiussore verso CP_1 l'allora cassa di risparmio di Ascoli Piceno e verso l'allora banca dell'Adriatico per i debiti di Domoclima Srl con sede in Giulianova poi ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il donante fa presente che quanto chiesto in revoca è una mera rettifica di un atto di CP_1 donazione irrevocabile che vide nel 2006 il 14 giugno donante e la moglie CP_1 CP_2 donataria dell'immobile,con riserva del diritto d'abitazione vita natural durante in favore del donante;
per cui rispetto all'atto del 2006 in merito al quale l'atto del 2014 non ha alcuna autonomia l'azione di revocazione è prescritta;
contesta la sussistenza del fine fraudolento. Anche la moglie donataria si costituisce in modo assolutamente conforme in tema correzione di errore materiale e conseguente prescrizione dell'azione.La causa è stata ritenuta meramente documentale e quindi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'atto di cui si chiede la revoca premette la sussistenza, nel 2006, di atto di donazione alla coniuge della porzione immobiliare con diritto di abitazione per il donante. Nell'atto originario vi fu l'errore indicato di “nuda proprietà” anziché proprietà. Si tratta invero di errore che cambia tutto il senso dell'atto, per cui il debitore appariva titolare dell'usufrutto dell'immobile, per cui ha successivamente disposto in donazione della proprietà. Pertanto, non può accedersi alla tesi della rettifica. Ed infatti può parlarsi di rettifica di atto notarile sono in caso di errore sui dati catastali ( cfr Cassazione 14318/21: In tema di registro, l'atto notarile di rettifica ex art. 59 bis, legge n. 89 del 1913, allorché si limiti a correggere errori o omissioni sui dati catastali di un atto precedente (nella specie, atto notarile di compravendita di fabbricato rurale di epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), ha sempre efficacia ricognitiva e non traslativa, sicché, dovendo valutarsi, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, esso è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e non proporzionale;
si veda anche, per il concetto di Rettifica, Cassazione 4171/21: Incorre in un illecito disciplinare il notaio che rettifichi unilateralmente un errore incidente sul contenuto sostanziale dell'atto, atteso che la facoltà di rettifica degli atti notarili riconosciuta dall'art. 59-bis della l. n. 89 del 1913 riguarda esclusivamente i casi di omissioni o errori materiali. ). Non essendo in contestazione la posizione di debitore, ancorché potenziale, di , e nemmeno la consapevolezza della moglie del fatto che con la donazione CP_1 veniva indebolita la posizione di garanzia del marito nei confronti della Banca;
ne consegue che l'atto del 2014 deve essere sicuramente revocato;
non importa la dolosa compartecipazione della coniuge, trattandosi di atto a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza;
e nemmeno che l'atto, che peraltro ha avuto una nuova trascrizione ( non come da prassi ) ha avuto trattamento fiscale conforme alla rettifica, questo non riguardando la vera natura dell'atto. La revocatoria va quindi accolta con spese.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e quindi dichiara inefficace nei confronti di e per essa della Controparte_5 intervenuta l'atto di donazione a rogito Notaio di Giulianova del 10 CP_3 Persona_1 aprile 2014 repertorio 43916 raccolta 16572 registro presso i registri immobiliari Teramo registro generale 4063 registro particolare 3022 con cui ha donato alla propria moglie CP_1 [...]
, in regime di separazione dei beni, la proprietà pari all'intero delle seguenti unità immobiliari, CP_2 mantenendosi il diritto di abitazione: porzione di fabbricato sita nel Comune di Giulianova, Via Bologna, e segnatamente appartamento ad uso abitazione al piano 1-2, composto da nove vani, distinto pagina 2 di 3 al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 19, particella 866, sub 3, zona censuaria 1, classe 2, categoria A\2, vani 9, R.C. 976,10. Ordina al Direttore dell' Parte_3 la trascrizione della presente sentenza con esonero per lo stesso da ogni responsabilità.
[...] Condanna e al pagamento delle spese in favore della intervenuta CP_1 CP_6 CP_3
[... che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 15 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
Sezione ordinaria CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Pietro Merletti ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3716/2018 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. DE AMBROSIIS Parte_1 P.IVA_1 ALESSIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in presso il difensore avv. DE AMBROSIIS ALESSIA
ATTORE/I contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. D'ANGELO MARIA CP_1 C.F._1 GRAZIA e dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA CESARE BATTISTI, 2 64011 ALBA ADRIATICApresso il difensore avv. D'ANGELO MARIA GRAZIA
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. VALENTINI EMILIA e CP_2 C.F._2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in CORSO CERULLI, 31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. VALENTINI EMILIA
CONVENUTO/I
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. DE AMBROSIIS ALESSIA e Controparte_3 P.IVA_2 dell'avv. , elettivamente domiciliato in VIA TRENTO E TRIESTE N.29/31 64100 TERAMOpresso il difensore avv. DE AMBROSIIS ALESSIA INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da memorie di partecipazione all'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 3 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
chiede al Tribunale di Teramo di accertare e dichiarare che Parte_2 l'atto di donazione a rogito notaio dottor di Giulianova del 10 aprile 2014 repertorio Persona_1 43916 raccolta 16572 registro presso i registri immobiliari Teramo registro generale 4063 registro particolare 3022 arreca pregiudizio a ed ai sensi e per gli effetti dell'articolo CP_4 Parte_2 2901 primo comma codice civile dichiarare l'inefficacia nei confronti della banca del suddetto atto con vittoria di spese. Si dichiara creditrice di nella sua allora qualità di fideiussore verso CP_1 l'allora cassa di risparmio di Ascoli Piceno e verso l'allora banca dell'Adriatico per i debiti di Domoclima Srl con sede in Giulianova poi ammessa alla procedura di concordato preventivo. Il donante fa presente che quanto chiesto in revoca è una mera rettifica di un atto di CP_1 donazione irrevocabile che vide nel 2006 il 14 giugno donante e la moglie CP_1 CP_2 donataria dell'immobile,con riserva del diritto d'abitazione vita natural durante in favore del donante;
per cui rispetto all'atto del 2006 in merito al quale l'atto del 2014 non ha alcuna autonomia l'azione di revocazione è prescritta;
contesta la sussistenza del fine fraudolento. Anche la moglie donataria si costituisce in modo assolutamente conforme in tema correzione di errore materiale e conseguente prescrizione dell'azione.La causa è stata ritenuta meramente documentale e quindi fatte precisare le conclusioni e concessi i termini per le memorie conclusionali la causa è stata spedita a sentenza e trattenuta in decisione. L'atto di cui si chiede la revoca premette la sussistenza, nel 2006, di atto di donazione alla coniuge della porzione immobiliare con diritto di abitazione per il donante. Nell'atto originario vi fu l'errore indicato di “nuda proprietà” anziché proprietà. Si tratta invero di errore che cambia tutto il senso dell'atto, per cui il debitore appariva titolare dell'usufrutto dell'immobile, per cui ha successivamente disposto in donazione della proprietà. Pertanto, non può accedersi alla tesi della rettifica. Ed infatti può parlarsi di rettifica di atto notarile sono in caso di errore sui dati catastali ( cfr Cassazione 14318/21: In tema di registro, l'atto notarile di rettifica ex art. 59 bis, legge n. 89 del 1913, allorché si limiti a correggere errori o omissioni sui dati catastali di un atto precedente (nella specie, atto notarile di compravendita di fabbricato rurale di epoca anteriore all'entrata in vigore dell'art. 9, d.l. n. 557 del 1993, conv., con modif., in l. n. 133 del 1994), ha sempre efficacia ricognitiva e non traslativa, sicché, dovendo valutarsi, ai sensi dell'art. 20, d.P.R. n. 131 del 1986, l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto, esso è soggetto ad imposta di registro in misura fissa e non proporzionale;
si veda anche, per il concetto di Rettifica, Cassazione 4171/21: Incorre in un illecito disciplinare il notaio che rettifichi unilateralmente un errore incidente sul contenuto sostanziale dell'atto, atteso che la facoltà di rettifica degli atti notarili riconosciuta dall'art. 59-bis della l. n. 89 del 1913 riguarda esclusivamente i casi di omissioni o errori materiali. ). Non essendo in contestazione la posizione di debitore, ancorché potenziale, di , e nemmeno la consapevolezza della moglie del fatto che con la donazione CP_1 veniva indebolita la posizione di garanzia del marito nei confronti della Banca;
ne consegue che l'atto del 2014 deve essere sicuramente revocato;
non importa la dolosa compartecipazione della coniuge, trattandosi di atto a titolo gratuito è sufficiente la consapevolezza;
e nemmeno che l'atto, che peraltro ha avuto una nuova trascrizione ( non come da prassi ) ha avuto trattamento fiscale conforme alla rettifica, questo non riguardando la vera natura dell'atto. La revocatoria va quindi accolta con spese.
P.Q.M.
Accoglie la domanda e quindi dichiara inefficace nei confronti di e per essa della Controparte_5 intervenuta l'atto di donazione a rogito Notaio di Giulianova del 10 CP_3 Persona_1 aprile 2014 repertorio 43916 raccolta 16572 registro presso i registri immobiliari Teramo registro generale 4063 registro particolare 3022 con cui ha donato alla propria moglie CP_1 [...]
, in regime di separazione dei beni, la proprietà pari all'intero delle seguenti unità immobiliari, CP_2 mantenendosi il diritto di abitazione: porzione di fabbricato sita nel Comune di Giulianova, Via Bologna, e segnatamente appartamento ad uso abitazione al piano 1-2, composto da nove vani, distinto pagina 2 di 3 al Catasto fabbricati di detto comune al foglio 19, particella 866, sub 3, zona censuaria 1, classe 2, categoria A\2, vani 9, R.C. 976,10. Ordina al Direttore dell' Parte_3 la trascrizione della presente sentenza con esonero per lo stesso da ogni responsabilità.
[...] Condanna e al pagamento delle spese in favore della intervenuta CP_1 CP_6 CP_3
[... che liquida in euro 14.103 per compensi, oltre esborsi, accessori, e rimborso forfettario 15%.
Teramo, 15 Luglio 2025. Il giudice Pietro Merletti
pagina 3 di 3