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Sentenza 21 marzo 2025
Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 21/03/2025, n. 1047 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1047 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7507/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – appalto privato
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Laudato Parte_1
e Emilia Giordano, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Amoroso, CP_1 come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3232/2016 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, che l'aveva condannata al pagamento della somma di euro
2.500,00 a a titolo di penale per abusivo utilizzo della scheda ONroparte_1 televisiva per uso residenziale in locale pubblico, deducendo a motivi la violazione delle regole in materia di onere della prova, erronea valutazione della prove acquisite in primo grado, la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione delle decisione. Chiedeva, pertanto, la totale riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda proposta in primo grado da e condanna dell'appellata alla refusione delle spese del ONroparte_1 doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva ONroparte_1
l'inammissibilità dell'appello violazione dell'art. 3432 c.p.c. e nel merito chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Sospesa l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, atteso che l'appellante ha indicato le parti della sentenza censurate e i motivi specifici in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellata si
è difesa in modo completo.
L'impugnata sentenza è insufficientemente motivata e comunque è erronea in ordine alla valutazione delle prove testimoniali acquisite in primo grado, relativamente all'accertamento della presunta violazione contestata all'appellante, vale a dire di aver consentito l'utilizzazione dell'abbonamento Con residenziale in un locale pubblico.
Invero lo stesso testimone indicato dall'appellata, l'ispettore , in Tes_1 sede di prova testimoniale, ebbe a riferire circostanze che pongono in serio Con dubbio la fondatezza dell'accertamento nel senso indicato da Il teste infatti ebbe a dichiarare “… Ho effettuato l'accertamento servendomi dell'apparecchio che abbiamo in dotazione …….. ma non ho provveduto a fare una contestazione diretta in contraddittorio con il titolare né con
l'intestatario dell'abbonamento, mi sono avvalso della possibilità di relazionare tutto per iscritto senza contraddittorio….”. Inoltre, aggiunse
“Posso dire che stavano trasmettendo la partita OL vs US ma non posso riferire se si trattasse di una diretta o di un programma registrato
…..Non ricordo il numero delle persone presenti nel bar …”. In pratica, con dette affermazioni l'ispettore ebbe a confermare che non verificò: 1) che in quel locale pubblico fosse in corso l'utilizzo della scheda televisiva intestata all'appellante, controllando se la stessa fosse inserita nell'apposito decoder;
2) che fosse in corso la visione di un programma in diretta o se invece fosse una registrazione, per la quale non è necessario l'utilizzo della scheda.
Le lacune di tali dichiarazioni testimoniali assumono oltremodo importanza alla luce delle circostanze dedotte dall'appellante in primo grado, come provate dai testi da essa indicati.
La teste in modo chiaro ebbe a confermare che in Testimone_2 concomitanza dell'accertamento dell'ispettore , la smart card Tes_1 oggetto del presunto uso indebito era in uso presso l'abitazione dell'abbonata dichiarando “… in data 22.05.2011 ero in compagnia di Parte_1 mio marito, IG. , presso l'abitazione della IG.ra ONroparte_2 Pt_1
, a cena, precisamente verso le ore 20:30 circa e stavamo
[...]
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 ON guardando un programma sulle reti mediante l'utilizzo della scheda SKY di proprietà della IG.ra ...”. Anche il teste sig. Pt_2 Tes_3
titolare della Locanda del Frate, locale in cui si sarebbe consumata,
[...] ON a dire dell'appellata , la presunta infrazione, dichiarava “… In ordine a ON tali fatti, posso dire che non ho mai utilizzato la suddetta scheda all'interno del mio locale, non essendo, tra l'altro, a conoscenza che mia sorella fosse abbonata . A conferma che l'accertamento ispettivo non CP_1 fu condotto in contradditorio ma segretamente, il medesimo teste ebbe ad aggiungere che “nessun ispettore ha effettuato accertamenti all'interno del mio locale e giammai è stata rinvenuta l'utilizzo di una scheda SkY……sono venuto a conoscenza dei fatti di causa a seguito dell'invio della comunicazione da parte della società SkY…..ed a seguito di accertamenti ho verificato che il presunto giorno dell'infrazione era domenica e in sala con me vi era il IG. ”. Sentito in giudizio, il teste , Parte_3 Parte_3 all'epoca collaboratore di sala della Locanda del Frate, ebbe a confermare
“….In data 22.05.2011 lavoravo presso la locanda del Frate e servivo ai tavoli, nella sala dove è situato il televisore…….posso confermare che in data
22.05.2011 alle 20.30-21.00 erano presenti pochi clienti abituali e non era ON trasmesso alcun programma di tipo sportivo atteso che il proprietario ON non aveva all'epoca dei fatti alcun abbonamento , aggiungendo “….in quella occasione alcun verbale ispettivo veniva redatto dai soggetti ON dipendenti .
Sempre dall'istruttoria testimoniale è emerso una circostanza ancor più rilevante, che potrebbe essere il motivo dell'erroneità dell'accertamento fatto dall'ispettore solo con strumenti elettronici di rilevazione: Tes_1
l'appartamento della IG.ra ove era in uso al momento del Parte_1 presunto accertamento la smart card, oggetto del contestato indebito utilizzo,
e la locanda del Frate di cui è titolare il IG. fratello della Testimone_3
, sono perfettamente confinanti, in quanto locali ottenuti dalla Pt_1 divisione del medesimo immobile. Tutte circostanze provate dall'allocazione civica degli immobili, entrambi siti in Nocera Superiore alla Via Iroma n. 6 e n.
8. A tal proposito, il teste ebbe a dichiarare: “..Preciso Testimone_2 che le pareti dell'abitazione della IG.ra confinano con le pareti Pt_1 dell'attività della Locanda del Frate e posso precisare che la stanza dove era ON posto il televisore della sig.ra con in utilizzo la scheda è Pt_1 confinante con la sala della Locanda del Frate ove è posizionato il televisore dell'attività….”. Analogamente il teste ebbe ad affermare:“ … il Pt_3 locale La locanda del Frate è confinante con l'abitazione della IG.ra
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 ”, così pure il teste titolare della locanda, ebbe a Pt_1 Testimone_3 confermare: “ La pizzeria e l'appartamento di mia sorella sono adiacenti e precisamente hanno una parete in comune, in particolare la stanza ove è ubicato il televisore di mia sorella e ove era posto anche il decoder……..Posso riferire che dal lato pizzeria in corrispondenza di detta parete è posto il televisore del mio locale … posso aggiungere che la pizzeria
La locanda del Frate è stata ricavata successivamente a seguito della divisione di un locale più ampio così ottenendo un appartamento ad uso abitativo di mia sorella ed un locale commerciale …”. Interpellato sulla predetta possibilità di accertamento erroneo, lo stesso l'ispettore della CP_3 ebbe a dichiarare: ” Posso precisare che se la scheda è in uso presso una struttura confinante con il locale ove viene effettuato l'accertamento, facente parte dello stesso comprensorio, lo strumento è capace di captare il segnale…..”. Orbene l'esame di tali circostanze, come dedotte e provate dall'appellante, non è stato fatto dal GdP, che invece si è concentrato su altre questioni, la cui rilevanza viene meno una volta accertata l'insufficienza della Con prova sul fatto posto a fondamento della domanda di l'utilizzo indebito Con in un locale pubblico della scheda televisiva per abbonati residenziali.
Sul punto, alla luce delle predette emergenze probatorie, l'appellata non ebbe ad adempiere in primo grado, in modo sufficiente, all'onere di provare i fatti costitutivi posti a base della domanda di condanna al pagamento della penale. Con Invero se le modalità ispettive di sono usualmente quelle assai carenti adottate dal , senza peraltro attivare un contraddittorio Tes_1 istantaneo con gli interessati, è bene che l'appellata provveda a porre rimedio, per non incorrere in fallaci contestazioni di violazioni di rilevanza non solo civile, ma anche penale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dall'appellata
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa per il giudizio di primo grado e di euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 marca da bollo, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 20/03/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Nocera Inferiore, Sezione civile in persona del giudice monocratico Dr. FLAVIO CUSANI ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7507/2016 del R.G.A.C., avente ad oggetto: appello avverso sentenza del giudice di pace – appalto privato
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Maria Laudato Parte_1
e Emilia Giordano, come da procura in atti;
APPELLANTE
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Raffaele Amoroso, CP_1 come da procura in atti:
APPELLATA
CONCLUSIONI
Quelle di cui alle note scritte in sostituzione dell'udienza del 5/02/2025, che richiamano quelle di cui agli atti introduttivi del giudizio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato Parte_1 proponeva appello avverso la sentenza n. 3232/2016 del Giudice di Pace di
Nocera Inferiore, che l'aveva condannata al pagamento della somma di euro
2.500,00 a a titolo di penale per abusivo utilizzo della scheda ONroparte_1 televisiva per uso residenziale in locale pubblico, deducendo a motivi la violazione delle regole in materia di onere della prova, erronea valutazione della prove acquisite in primo grado, la insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione delle decisione. Chiedeva, pertanto, la totale riforma dell'impugnata sentenza, con rigetto della domanda proposta in primo grado da e condanna dell'appellata alla refusione delle spese del ONroparte_1 doppio grado di giudizio.
Si costituiva in giudizio la quale eccepiva ONroparte_1
l'inammissibilità dell'appello violazione dell'art. 3432 c.p.c. e nel merito chiedeva la conferma dell'impugnata sentenza.
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 1/5 Sospesa l'efficacia esecutiva dell'impugnata sentenza, precisate le conclusioni, la causa veniva riservata in decisione con i termini ridotti di cui all'art. 190 comma 2 c.p.c. L'appello è fondato e va pertanto accolto. Preliminarmente va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'impugnazione, atteso che l'appellante ha indicato le parti della sentenza censurate e i motivi specifici in fatto e in diritto, tanto è vero che l'appellata si
è difesa in modo completo.
L'impugnata sentenza è insufficientemente motivata e comunque è erronea in ordine alla valutazione delle prove testimoniali acquisite in primo grado, relativamente all'accertamento della presunta violazione contestata all'appellante, vale a dire di aver consentito l'utilizzazione dell'abbonamento Con residenziale in un locale pubblico.
Invero lo stesso testimone indicato dall'appellata, l'ispettore , in Tes_1 sede di prova testimoniale, ebbe a riferire circostanze che pongono in serio Con dubbio la fondatezza dell'accertamento nel senso indicato da Il teste infatti ebbe a dichiarare “… Ho effettuato l'accertamento servendomi dell'apparecchio che abbiamo in dotazione …….. ma non ho provveduto a fare una contestazione diretta in contraddittorio con il titolare né con
l'intestatario dell'abbonamento, mi sono avvalso della possibilità di relazionare tutto per iscritto senza contraddittorio….”. Inoltre, aggiunse
“Posso dire che stavano trasmettendo la partita OL vs US ma non posso riferire se si trattasse di una diretta o di un programma registrato
…..Non ricordo il numero delle persone presenti nel bar …”. In pratica, con dette affermazioni l'ispettore ebbe a confermare che non verificò: 1) che in quel locale pubblico fosse in corso l'utilizzo della scheda televisiva intestata all'appellante, controllando se la stessa fosse inserita nell'apposito decoder;
2) che fosse in corso la visione di un programma in diretta o se invece fosse una registrazione, per la quale non è necessario l'utilizzo della scheda.
Le lacune di tali dichiarazioni testimoniali assumono oltremodo importanza alla luce delle circostanze dedotte dall'appellante in primo grado, come provate dai testi da essa indicati.
La teste in modo chiaro ebbe a confermare che in Testimone_2 concomitanza dell'accertamento dell'ispettore , la smart card Tes_1 oggetto del presunto uso indebito era in uso presso l'abitazione dell'abbonata dichiarando “… in data 22.05.2011 ero in compagnia di Parte_1 mio marito, IG. , presso l'abitazione della IG.ra ONroparte_2 Pt_1
, a cena, precisamente verso le ore 20:30 circa e stavamo
[...]
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 2/5 ON guardando un programma sulle reti mediante l'utilizzo della scheda SKY di proprietà della IG.ra ...”. Anche il teste sig. Pt_2 Tes_3
titolare della Locanda del Frate, locale in cui si sarebbe consumata,
[...] ON a dire dell'appellata , la presunta infrazione, dichiarava “… In ordine a ON tali fatti, posso dire che non ho mai utilizzato la suddetta scheda all'interno del mio locale, non essendo, tra l'altro, a conoscenza che mia sorella fosse abbonata . A conferma che l'accertamento ispettivo non CP_1 fu condotto in contradditorio ma segretamente, il medesimo teste ebbe ad aggiungere che “nessun ispettore ha effettuato accertamenti all'interno del mio locale e giammai è stata rinvenuta l'utilizzo di una scheda SkY……sono venuto a conoscenza dei fatti di causa a seguito dell'invio della comunicazione da parte della società SkY…..ed a seguito di accertamenti ho verificato che il presunto giorno dell'infrazione era domenica e in sala con me vi era il IG. ”. Sentito in giudizio, il teste , Parte_3 Parte_3 all'epoca collaboratore di sala della Locanda del Frate, ebbe a confermare
“….In data 22.05.2011 lavoravo presso la locanda del Frate e servivo ai tavoli, nella sala dove è situato il televisore…….posso confermare che in data
22.05.2011 alle 20.30-21.00 erano presenti pochi clienti abituali e non era ON trasmesso alcun programma di tipo sportivo atteso che il proprietario ON non aveva all'epoca dei fatti alcun abbonamento , aggiungendo “….in quella occasione alcun verbale ispettivo veniva redatto dai soggetti ON dipendenti .
Sempre dall'istruttoria testimoniale è emerso una circostanza ancor più rilevante, che potrebbe essere il motivo dell'erroneità dell'accertamento fatto dall'ispettore solo con strumenti elettronici di rilevazione: Tes_1
l'appartamento della IG.ra ove era in uso al momento del Parte_1 presunto accertamento la smart card, oggetto del contestato indebito utilizzo,
e la locanda del Frate di cui è titolare il IG. fratello della Testimone_3
, sono perfettamente confinanti, in quanto locali ottenuti dalla Pt_1 divisione del medesimo immobile. Tutte circostanze provate dall'allocazione civica degli immobili, entrambi siti in Nocera Superiore alla Via Iroma n. 6 e n.
8. A tal proposito, il teste ebbe a dichiarare: “..Preciso Testimone_2 che le pareti dell'abitazione della IG.ra confinano con le pareti Pt_1 dell'attività della Locanda del Frate e posso precisare che la stanza dove era ON posto il televisore della sig.ra con in utilizzo la scheda è Pt_1 confinante con la sala della Locanda del Frate ove è posizionato il televisore dell'attività….”. Analogamente il teste ebbe ad affermare:“ … il Pt_3 locale La locanda del Frate è confinante con l'abitazione della IG.ra
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 3/5 ”, così pure il teste titolare della locanda, ebbe a Pt_1 Testimone_3 confermare: “ La pizzeria e l'appartamento di mia sorella sono adiacenti e precisamente hanno una parete in comune, in particolare la stanza ove è ubicato il televisore di mia sorella e ove era posto anche il decoder……..Posso riferire che dal lato pizzeria in corrispondenza di detta parete è posto il televisore del mio locale … posso aggiungere che la pizzeria
La locanda del Frate è stata ricavata successivamente a seguito della divisione di un locale più ampio così ottenendo un appartamento ad uso abitativo di mia sorella ed un locale commerciale …”. Interpellato sulla predetta possibilità di accertamento erroneo, lo stesso l'ispettore della CP_3 ebbe a dichiarare: ” Posso precisare che se la scheda è in uso presso una struttura confinante con il locale ove viene effettuato l'accertamento, facente parte dello stesso comprensorio, lo strumento è capace di captare il segnale…..”. Orbene l'esame di tali circostanze, come dedotte e provate dall'appellante, non è stato fatto dal GdP, che invece si è concentrato su altre questioni, la cui rilevanza viene meno una volta accertata l'insufficienza della Con prova sul fatto posto a fondamento della domanda di l'utilizzo indebito Con in un locale pubblico della scheda televisiva per abbonati residenziali.
Sul punto, alla luce delle predette emergenze probatorie, l'appellata non ebbe ad adempiere in primo grado, in modo sufficiente, all'onere di provare i fatti costitutivi posti a base della domanda di condanna al pagamento della penale. Con Invero se le modalità ispettive di sono usualmente quelle assai carenti adottate dal , senza peraltro attivare un contraddittorio Tes_1 istantaneo con gli interessati, è bene che l'appellata provveda a porre rimedio, per non incorrere in fallaci contestazioni di violazioni di rilevanza non solo civile, ma anche penale.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate per entrambi i gradi di giudizio, in relazione ad un valore della causa da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00 tariffe medie per studio, introduzione, trattazione e decisionale.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, difesa, eccezione e conclusione disattesa, così provvede:
1) Accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, rigetta la domanda proposta in primo grado dall'appellata
2) Condanna l'appellata al pagamento in favore dell'appellante delle spese del doppio grado di giudizio e cioè di euro 1.265,00 per compensi di difesa per il giudizio di primo grado e di euro 2.552,00 per compensi di difesa per il giudizio di appello, oltre rimborso contributo unificato e
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 4/5 marca da bollo, con l'aggiunta, per entrambe le fasi, del rimborso spese generali, Cpa e Iva come per legge, con distrazione ai difensori antistatari.
Così deciso in data 20/03/2025
Il Giudice - dr. Flavio Cusani
R.G.NR. $$numero_ruolo$$/$$anno_ruolo$$ p. 5/5