Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/06/2025, n. 115 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 115 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1734 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO di FERMO VOLONTARIA GIURISDIZIONE Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Mariannunziata Taverna Presidente rel. dott.ssa Lucia Rocchi Giudice dott.ssa Giorgia Cecchini Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento, iscritto al n. r.g. 1734 /2025 V.G., su ricorso congiunto ex art. 473 bis. 51 c.p.c., depositato in data 02/05/2025, da:
(C.F. ) e (C.F. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), con il patrocinio dell'Avv. Olimpia Frapiccini, elettivamente C.F._2 domiciliati presso l'indirizzo PEC del difensore, giusta procura in atti;
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: Separazione consensuale
Ragioni di fatto e di diritto e , coniugi per matrimonio contratto in Sant'Elpidio a Parte_1 Parte_2
Mare, in data 27.08.2017- Atto n. 14, Parte I, Serie , Anno 2017- con ricorso ex art. 473 bis.51
c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 02.05.2025, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, anche in relazione al figlio minore , nato dalla relazione in data 21.06.2019, hanno congiuntamente chiesto Persona_1 di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto e liberi di fissare la propria residenza ove lo riterranno opportuno, dandosene immediata comunicazione. Essi si danno fin da ora il reciproco consenso ai fini del rilascio di documenti validi per l'espatrio anche con riguardo al figlio minore Per_1
1
3) La casa coniugale sita in Montegranaro (FM), Via ALPI n. 19, di comproprietà dei ricorrenti, rimarrà nella disponibilità della Sig.ra che continuerà ad abitarVi unitamente al figlio Parte_1 minore Il Sig. fisserà la propria residenza in altra abitazione dandone pronta Per_1 Parte_2 comunicazione alla Sig.ra asportando dalla casa coniugale tutti i suoi beni personali. Parte_1
4) Al fine di risolvere interamente e definitivamente ogni rapporto di natura patrimoniale, i coniugi concordano che la casa coniugale rimarrà assegnata alla Sig.ra i coniugi, altresì, Parte_1 concordano che il mutuo sulla stessa gravante continuerà ad essere onorato nella misura del 50% ciascuno, mediante versamento su conto cointestato all'uopo già destinato. E ciò fintanto che la Sig.ra non Pt_1 intraprenda una nuova convivenza, all'interno della casa coniugale, con un terzo soggetto. In tal caso, infatti, i ricorrenti stabiliscono sin da ora che la quota dell'immobile, oggi di proprietà del Sig. , verrà rilevata Pt_2 dalla Sig.ra o dal terzo soggetto eventualmente subentrante con accollo della residua quota di Pt_1 mutuo all'atto di vendita. Inoltre, sempre con riferimento alla casa coniugale, sita in Montegranaro (FM), Via
Alpi n. 19, i coniugi di comune accordo stabiliscono che la stessa dovrà essere, comunque, rilevata dalla Sig.ra entro e non oltre 2 anni dall'omologa della separazione;
in tal caso la Sig.ra si Pt_1 Pt_1 accollerà la quota parte del muto oggi intestata al Sig. ; tuttavia, quest'ultimo si impegna sin da ora a Pt_2 versare una quota pari ad € 100,00 quale contributo mensile nel pagamento del detto mutuo nell'ipotesi in cui la casa sia ancora abitata solamente dalla Sig.ra e dal piccolo e la stessa abbia difficoltà Pt_1 Per_1 nel pagamento della rata mensile.
5)il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori con collocazione Per_1 prevalente con la madre presso la casa familiare di Montegranaro (FM), Via Alpi n. 19. Il padre potrà far visita al figlio una volta a settimana, di regola il mercoledì dall'uscita di scuola alle ore 22,00 circa, ciò tenendo conto della distanza di circa 50 Km tra l'attuale dimora il [luogo] di lavoro del Sig. ed il paese in Pt_2 cui risiede il figlio. Viene fatta salva la possibilità di diversi accordi di visita tra i genitori tenuto conto delle esigenze scolastiche, mediche e sportive del minore.
Il Sig. potrà trascorrere con il figlio fine settimana alternati dal venerdì all'uscita di scuola ( Pt_2 in periodo estivo dalle ore 17,00) fino alle ore 20,00 del sabato o dalle ore 17,00 del sabato fino alle ore 20,00 della domenica. Ciò fintanto che non manifesti la propria volontà di rimanere presso il padre per due Per_1 notti consecutive, in tal caso lo stesso potrà trascorrere col padre i week end alternati dalle ore 17,00 del venerdì alle ore 20,00 della domenica.
Durante le vacanze estive potrà trascorrere con il padre 15 giorni, anche non consecutivi, da Per_1 concordarsi anticipatamente tra i genitori entro il giorno 30 giugno di ogni anno compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi.
2 Durante le vacanze di Natale il piccolo trascorrerà con il padre sette giorni consecutivi, Per_1 alternando di anno in anno il NATALE con il (esemplificativamente il 24/12 e dal Per_2
31.12 al 6.01 o dal 25.12 al 31.12), mentre per le vacanze Pasquali egli trascorrerà con il padre tre giorni consecutivi alternando di anno in anno il giorno di Pasqua o di Pasquetta.
Le altre festività verranno trascorse dal minore, alternativamente durante l'anno, o col padre o con la madre (in via esemplificativa se il 25 aprile viene trascorso con la mamma il primo di maggio sarà trascorso con il papà e via di seguito per il ponte del 2 giugno, ferragosto etc.);
6) Il Sig. verserà, quale contributo al mantenimento del piccolo la somma Parte_2 Per_1 di € 250,00 mensili mediante bonifico bancario sul c.c. intestato alla Sig.ra e che verrà Parte_1 comunicato nelle more dell'omologa.
7) I coniugi contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie relative al piccolo così come regolate dal Protocollo del Tribunale di Fermo”. Per_1
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis. 5, comma III c.p.c..
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
* * *
Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio minore non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
Le ulteriori statuizioni non paiono, poi, in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico.
P.Q.M.
3 Il Tribunale definitivamente pronunciando,
1. dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Parte_2 hanno contratto in Sant'Elpidio a Mare, in data 27.08.2017;
2. omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4. nulla sulle spese;
5. manda alla Cancelleria per la trasmissione della presente sentenza agli Ufficiali di Stato
Civili del Comune di Sant'Elpidio a Mare, perché provvedano alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge, anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 24.06.2025.
Il Presidente est.
dott.ssa Mariannunziata Taverna
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