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Accoglimento
Sentenza 12 dicembre 2025
Accoglimento
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 12/12/2025, n. 9844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9844 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09046/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 09844 /2025 REG.PROV.COLL. N. 09046/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9046 del 2025, proposto dalla sig.ra LI
Maddonni, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI, n. 6089/2020, pubblicata in data 12 ottobre 2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.; N. 09046/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. Brunella
BR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l'ottemperanza della sentenza di questo Consiglio indicata in epigrafe, con la quale, in riforma dell'impugnata sentenza del TAR Lazio (Sezione
Terza) n. 10506 del 2019, è stato accolto il ricorso di primo grado, proposto avverso il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento da lei acquisita in Romania per la classe di concorso A045 - scienze economico-aziendali.
2. Nel presente ricorso si deduce la mancata esecuzione da parte del Ministero della sopra indicata sentenza, nonostante il lungo tempo decorso dal suo passaggio in giudicato, con richiesta, quindi, di condanna dell'amministrazione a provvedere.
3. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. La sentenza oggetto di ottemperanza ha accertato l'illegittimità del provvedimento impugnato nel giudizio di cognizione, stante la “sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo”, rilevando che l'amministrazione “è chiamata unicamente….alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte N. 09046/2025 REG.RIC.
concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.
7. Tanto premesso, rilevato che non consta che la predetta sentenza abbia costituito oggetto di esecuzione, va ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare alla decisione, entro il termine di sessanta giorni (60 gg.) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, intimandogli di avviare e concludere il procedimento di riesame della domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Romania dalla parte ricorrente, oggetto del presente giudizio, conformandosi ai vincoli rivenienti dalla suddetta sentenza.
7.1. Per l'ipotesi di perdurante inottemperanza nel termine sopra indicato, è fin da ora nominato il Commissario ad acta che si individua nel direttore pro tempore della
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con facoltà di con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima direzione.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie il ricorso in ottemperanza di cui in epigrafe (RG n. 9046 del 2025), e, per l'effetto, ordina al
Ministero intimato di eseguire, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6089/2020, nominando fin da ora, in caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta che si individua nel direttore pro tempore della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con facoltà di delega. N. 09046/2025 REG.RIC.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Brunella BR, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Brunella BR MA IP
IL SEGRETARIO N. 09046/2025 REG.RIC.
Pubblicato il 12/12/2025
N. 09844 /2025 REG.PROV.COLL. N. 09046/2025 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9046 del 2025, proposto dalla sig.ra LI
Maddonni, rappresentata e difesa dall'avvocato Maurizio Danza, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'istruzione e del merito, in persona del Ministro pro tempore, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. VI, n. 6089/2020, pubblicata in data 12 ottobre 2020.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 c.p.a.; N. 09046/2025 REG.RIC.
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 il Cons. Brunella
BR;
Viste le conclusioni delle parti come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente agisce per l'ottemperanza della sentenza di questo Consiglio indicata in epigrafe, con la quale, in riforma dell'impugnata sentenza del TAR Lazio (Sezione
Terza) n. 10506 del 2019, è stato accolto il ricorso di primo grado, proposto avverso il provvedimento di rigetto della domanda di riconoscimento dell'abilitazione all'insegnamento da lei acquisita in Romania per la classe di concorso A045 - scienze economico-aziendali.
2. Nel presente ricorso si deduce la mancata esecuzione da parte del Ministero della sopra indicata sentenza, nonostante il lungo tempo decorso dal suo passaggio in giudicato, con richiesta, quindi, di condanna dell'amministrazione a provvedere.
3. Il Ministero intimato non si è costituito in giudizio.
4. Alla camera di consiglio dell'11 dicembre 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
5. Il ricorso è fondato.
6. La sentenza oggetto di ottemperanza ha accertato l'illegittimità del provvedimento impugnato nel giudizio di cognizione, stante la “sussistenza in capo all'odierno appellante sia del titolo di studio richiesto, la laurea conseguita in Italia (ex sé rilevante senza necessità di mutuo riconoscimento reciproco), sia della qualificazione abilitante all'insegnamento, conseguita presso un paese europeo”, rilevando che l'amministrazione “è chiamata unicamente….alla verifica che, per il rilascio del titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro al termine di formazioni in parte N. 09046/2025 REG.RIC.
concomitanti, la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno”.
7. Tanto premesso, rilevato che non consta che la predetta sentenza abbia costituito oggetto di esecuzione, va ordinato al Ministero dell'istruzione e del merito di ottemperare alla decisione, entro il termine di sessanta giorni (60 gg.) decorrente dalla comunicazione in via amministrativa o, se anteriore, dalla notificazione della presente decisione, intimandogli di avviare e concludere il procedimento di riesame della domanda di riconoscimento del titolo conseguito in Romania dalla parte ricorrente, oggetto del presente giudizio, conformandosi ai vincoli rivenienti dalla suddetta sentenza.
7.1. Per l'ipotesi di perdurante inottemperanza nel termine sopra indicato, è fin da ora nominato il Commissario ad acta che si individua nel direttore pro tempore della
Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con facoltà di con facoltà di delega ad un qualificato dipendente della medesima direzione.
8. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) accoglie il ricorso in ottemperanza di cui in epigrafe (RG n. 9046 del 2025), e, per l'effetto, ordina al
Ministero intimato di eseguire, entro sessanta giorni dalla notifica della presente decisione, la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 6089/2020, nominando fin da ora, in caso di ulteriore inerzia, il Commissario ad acta che si individua nel direttore pro tempore della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore, con facoltà di delega. N. 09046/2025 REG.RIC.
Condanna la parte intimata al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che si liquidano in complessivi euro 2000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
MA IP, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Daniela Di Carlo, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
Brunella BR, Consigliere, Estensore
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Brunella BR MA IP
IL SEGRETARIO N. 09046/2025 REG.RIC.