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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 19/12/2025, n. 1950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1950 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 649/2018
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 649/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) quali eredi di (nato a [...] il C.F._2 Persona_1
08.09.1943 e deceduto in Rossano il 20.03.2012) e di (nata a [...] Persona_2
Albanese il 07.10.1947 e deceduta in Corigliano Rossano il 01.08.2018), rappresentate e difese dall'Avv.to DORA MAURO, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29.06.2024, domiciliate come in atti Ricorrenti E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GILDA AVENA, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.10.2025, domiciliato come in atti;
Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.02.2018, , Parte_2 Parte_1
e (quest'ultima in giudizio per mezzo delle prime, nominate Persona_2 amministratrici di sostegno, giusto decreto di nomina del Tribunale di Rossano in atti), tutte quali eredi di , hanno convenuto in giudizio l' chiedendo Persona_1 CP_1 di accertare e condannare l'Ente al pagamento, in loro favore, della somma di € 32.276,01, o di quella maggiore o minore da accertare, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, in forza della sentenza n. 919/2015 della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Hanno dedotto: che detta sentenza ha accertato, in riferimento al de cuius Per_1
, l'esposizione ultradecennale all'amianto con diritto al riconoscimento dei
[...] benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 257/1992, riconoscendo la ricostituzione della pensione mediante incremento della misura della stessa in virtù
1 della rivalutazione della contribuzione (applicando il coefficiente di 1,5) nei limiti del CP_ tetto massimo (40 anni) conseguibile e condannando l' all'erogazione della maggior misura della pensione, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, CP_ dalla cessazione del servizio fino al soddisfo;
che l' ha proceduto, errando, a riliquidare e ricalcolare la sola pensione del coniuge superstite, , con Persona_2 decorrenza dal 01.04.2012 fino al 30.04.2016 con il pagamento di euro 5.098,95; che tale liquidazione è errata essendo il de cuius andato in pensione con decorrenza dal 01.01.1999 e deceduto il 20.03.2012 per cui l'importo esatto della pensione dovuta, calcolata dalla data di pensionamento fino al decesso, è di euro 32.276,01, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, dalla cessazione del servizio fino al CP_ soddisfo;
di aver diffidato a mezzo pec del 01.12.2018 l' al pagamento senza esito. CP_ Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata proposizione di domanda amministrativa e di gravame amministrativo;
nel merito ha dedotto di aver proceduto al ricalcolo della prestazione, inviando una comunicazione dell'8.10.2018 agli eredi di , nella quale si Persona_1 quantificava l'importo dovuto in € 16.023,72. Ha, infine, contestato i calcoli effettuati dalle ricorrenti.
Disposta CTU contabile da parte del magistrato originariamente assegnatario del fascicolo, la causa, già in fase decisionale, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decide la causa con sentenza. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
In via preliminare va dato atto che le ricorrenti e Parte_1 Parte_2
in data 25.09.2021, hanno dato atto del decesso di , avvenuto
[...] Persona_2 il 01.08.2018 (vedi certificato di morte rilasciato dal Comune di Corigliano Rossano- Uff. Stato Civile allegato) e hanno rappresentato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio in proprio e anche in qualità di eredi di , oltre che del Persona_2 [...]
. Persona_1
Procedendo con il dovuto ordine logico-giuridico, debbono essere esaminate innanzitutto le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla difesa di . CP_1 CP_ L' ha eccepito in prima battuta l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda non preceduta da domanda amministrativa. L'eccezione non coglie nel segno alla luce del principio di diritto affermato dai Giudici di legittimità, cui il Giudicante intende uniformarsi, in virtù del quale: “ ... nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda, a suo tempo presentata per ottenere la pensione, è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione
2 nella misura spettante per legge;
allo stesso modo, l' può e deve liquidare la CP_1 pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura” (cfr. Cass., n. 22820/2021). Pure da respingere è l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di gravame amministrativo, non essendo necessario alcun ricorso amministrativo per il riconoscimento dei benefici previdenziali richiesti. Del resto, nella fattispecie in esame la pretesa delle ricorrenti si fonda sulla sentenza n. 919/2015 della Corte d'Appello di Reggio Calabria vincolante tra le parti, le cui statuizioni non possono essere più riesaminate nella presente sede. Nel merito si osserva quanto segue. Alla prima udienza del 05.02.2019 (vedi relativo verbale) la difesa delle ricorrenti ha CP_ dato atto che nelle more del giudizio e dopo la notifica del ricorso, l' ha provveduto d'ufficio alla liquidazione e al pagamento di quanto chiesto in ricorso senza però provvedere al pagamento, oltre che della sorte capitale, anche delle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione, pur se previste dalla citata sentenza. Pertanto, la difesa delle ricorrenti ha chiesto di disporre CTU al solo fine di calcolare quanto CP_ dovuto a titolo di interessi e rivalutazione sulla intera somma liquidata dall' (ossia euro 5.098,95 come da prospetto del 16.03.2016 ed euro 30.739,31 come da prospetto del 12.11.2018), con decorrenza dal 1° gennaio 1999 al soddisfo. CP_ Dal tenore delle deduzioni sopra riportate è, dunque, evidente che l' ha provveduto al pagamento della sorte capitale richiesta in ricorso;
del resto, le ricorrenti a verbale non hanno contestato nel quantum le somme come liquidate nei predetti provvedimenti ed erogate, e anzi le hanno espressamente riconosciute deducendo unicamente la parziale ottemperanza e chiedendo le sole somme a titolo di rivalutazione e interessi. Va quindi, dichiarata la cessata materia, in parte qua, per ciò che concerne le somme richieste per sorte capitale dalle ricorrenti. Per ciò che riguarda, invece, le somme ancora dovute a titolo di rivalutazione e interessi, le stesse risultano dovute sempre in ragione della citata sentenza. CP_ Al riguardo l' non ha provato di aver proceduto anche alla liquidazione delle somme dovute a tale titolo;
pertanto, l' va condannato a corrispondere alle CP_1 ricorrenti, nella qualità spiegata, le somme ancora dovute a titolo di rivalutazione e interessi così come statuito dalla sentenza n. 919/2015 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, dalla cessazione del servizio (01.01.1999) fino al decesso (20.03.2012) del de cuius . Persona_1
Si rileva, a tal riguardo, che non può tenersi conto degli esiti della CTU disposta dal precedente magistrato in quanto la somma è stata calcolata dal CTU sulla base di una CP_ sorte capitale diversa da quella liquidata dall' e non contestata dalle ricorrenti. Del resto, neppure appare necessario doversi disporre un'integrazione della consulenza d'ufficio, atteso che il calcolo di quanto ancora dovuto per rivalutazione e interessi va effettuato in base ai parametri legali vigenti ratione temporis.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche virtuale, e sono poste a carico CP_ dell' tenuto conto che parte resistente ha provveduto al ricalcolo e alla
3 liquidazione delle somme richieste solo dopo la notifica del ricorso;
esse sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell'avv. Dora Mauro, dichiaratasi antistataria. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la cessata materia del contendere, in parte qua, per ciò che concerné le somme richieste per sorte capitale dalle ricorrenti;
2. CONDANNA l' al pagamento, in favore delle ricorrenti, nella qualità CP_1 spiegata, delle somme ancora dovute a titolo di rivalutazione e interessi, in base ai parametri legali vigenti ratione temporis, così come statuito dalla sentenza n. 919/2015 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, dalla cessazione del servizio (01.01.1999) fino al decesso (20.03.2012) del de cuius ; Persona_1
3. CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, CP_1 liquidate in € 43,00 per esborsi ed euro 2.697,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute, e rimborso forfetario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Dora Mauro, dichiaratasi antistataria;
4. PONE le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente;
CP_1
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 19.12.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI CASTROVILLARI SEZIONE CIVILE – SETTORE LAVORO Il Giudice Unico del Tribunale di Castrovillari in funzione di giudice del lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli, all'esito della scadenza del termine per il deposito di note di trattazione scritta assegnato, ai sensi dell'art. 127ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 18.12.2025, esaminate le note scritte pervenute, PRONUNZIA, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 649/2018 del Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza, vertente TRA (C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ) quali eredi di (nato a [...] il C.F._2 Persona_1
08.09.1943 e deceduto in Rossano il 20.03.2012) e di (nata a [...] Persona_2
Albanese il 07.10.1947 e deceduta in Corigliano Rossano il 01.08.2018), rappresentate e difese dall'Avv.to DORA MAURO, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 29.06.2024, domiciliate come in atti Ricorrenti E
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso P.IVA_1 dall'avv. GILDA AVENA, come da comparsa di costituzione di nuovo difensore del 26.10.2025, domiciliato come in atti;
Resistente MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 21.02.2018, , Parte_2 Parte_1
e (quest'ultima in giudizio per mezzo delle prime, nominate Persona_2 amministratrici di sostegno, giusto decreto di nomina del Tribunale di Rossano in atti), tutte quali eredi di , hanno convenuto in giudizio l' chiedendo Persona_1 CP_1 di accertare e condannare l'Ente al pagamento, in loro favore, della somma di € 32.276,01, o di quella maggiore o minore da accertare, oltre interessi e rivalutazione dal dì del dovuto al soddisfo, in forza della sentenza n. 919/2015 della Corte d'Appello di Reggio Calabria. Hanno dedotto: che detta sentenza ha accertato, in riferimento al de cuius Per_1
, l'esposizione ultradecennale all'amianto con diritto al riconoscimento dei
[...] benefici di cui all'art. 13, comma 8, della legge 257/1992, riconoscendo la ricostituzione della pensione mediante incremento della misura della stessa in virtù
1 della rivalutazione della contribuzione (applicando il coefficiente di 1,5) nei limiti del CP_ tetto massimo (40 anni) conseguibile e condannando l' all'erogazione della maggior misura della pensione, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, CP_ dalla cessazione del servizio fino al soddisfo;
che l' ha proceduto, errando, a riliquidare e ricalcolare la sola pensione del coniuge superstite, , con Persona_2 decorrenza dal 01.04.2012 fino al 30.04.2016 con il pagamento di euro 5.098,95; che tale liquidazione è errata essendo il de cuius andato in pensione con decorrenza dal 01.01.1999 e deceduto il 20.03.2012 per cui l'importo esatto della pensione dovuta, calcolata dalla data di pensionamento fino al decesso, è di euro 32.276,01, oltre alla maggior misura tra interessi e rivalutazione, dalla cessazione del servizio fino al CP_ soddisfo;
di aver diffidato a mezzo pec del 01.12.2018 l' al pagamento senza esito. CP_ Si è costituito l' eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso per mancata proposizione di domanda amministrativa e di gravame amministrativo;
nel merito ha dedotto di aver proceduto al ricalcolo della prestazione, inviando una comunicazione dell'8.10.2018 agli eredi di , nella quale si Persona_1 quantificava l'importo dovuto in € 16.023,72. Ha, infine, contestato i calcoli effettuati dalle ricorrenti.
Disposta CTU contabile da parte del magistrato originariamente assegnatario del fascicolo, la causa, già in fase decisionale, è stata assegnata a questo Giudice in esecuzione di provvedimento di variazione tabellare prot. n. 434i decreto n. 46 del 9.9.2025. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, verificata la rituale comunicazione del decreto di invito per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante decide la causa con sentenza. Parte ricorrente ha concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. depositate telematicamente, parte resistente non ha provveduto al deposito telematico di note.
In via preliminare va dato atto che le ricorrenti e Parte_1 Parte_2
in data 25.09.2021, hanno dato atto del decesso di , avvenuto
[...] Persona_2 il 01.08.2018 (vedi certificato di morte rilasciato dal Comune di Corigliano Rossano- Uff. Stato Civile allegato) e hanno rappresentato il proprio interesse alla prosecuzione del giudizio in proprio e anche in qualità di eredi di , oltre che del Persona_2 [...]
. Persona_1
Procedendo con il dovuto ordine logico-giuridico, debbono essere esaminate innanzitutto le eccezioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalla difesa di . CP_1 CP_ L' ha eccepito in prima battuta l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda non preceduta da domanda amministrativa. L'eccezione non coglie nel segno alla luce del principio di diritto affermato dai Giudici di legittimità, cui il Giudicante intende uniformarsi, in virtù del quale: “ ... nel caso di richiesta di pensione in misura superiore a quella accordata, il titolare non ha alcun obbligo di presentare domanda amministrativa all'ente, perché la domanda, a suo tempo presentata per ottenere la pensione, è ritenuta sufficiente dal legislatore come domanda per ottenere la pensione
2 nella misura spettante per legge;
allo stesso modo, l' può e deve liquidare la CP_1 pensione senza alcuna necessità di domanda da parte dell'interessato ma rivalutando la situazione che aveva portato alla liquidazione del trattamento in una certa ed erronea misura” (cfr. Cass., n. 22820/2021). Pure da respingere è l'eccezione di improcedibilità del ricorso per omessa presentazione di gravame amministrativo, non essendo necessario alcun ricorso amministrativo per il riconoscimento dei benefici previdenziali richiesti. Del resto, nella fattispecie in esame la pretesa delle ricorrenti si fonda sulla sentenza n. 919/2015 della Corte d'Appello di Reggio Calabria vincolante tra le parti, le cui statuizioni non possono essere più riesaminate nella presente sede. Nel merito si osserva quanto segue. Alla prima udienza del 05.02.2019 (vedi relativo verbale) la difesa delle ricorrenti ha CP_ dato atto che nelle more del giudizio e dopo la notifica del ricorso, l' ha provveduto d'ufficio alla liquidazione e al pagamento di quanto chiesto in ricorso senza però provvedere al pagamento, oltre che della sorte capitale, anche delle somme dovute a titolo di interessi e rivalutazione, pur se previste dalla citata sentenza. Pertanto, la difesa delle ricorrenti ha chiesto di disporre CTU al solo fine di calcolare quanto CP_ dovuto a titolo di interessi e rivalutazione sulla intera somma liquidata dall' (ossia euro 5.098,95 come da prospetto del 16.03.2016 ed euro 30.739,31 come da prospetto del 12.11.2018), con decorrenza dal 1° gennaio 1999 al soddisfo. CP_ Dal tenore delle deduzioni sopra riportate è, dunque, evidente che l' ha provveduto al pagamento della sorte capitale richiesta in ricorso;
del resto, le ricorrenti a verbale non hanno contestato nel quantum le somme come liquidate nei predetti provvedimenti ed erogate, e anzi le hanno espressamente riconosciute deducendo unicamente la parziale ottemperanza e chiedendo le sole somme a titolo di rivalutazione e interessi. Va quindi, dichiarata la cessata materia, in parte qua, per ciò che concerne le somme richieste per sorte capitale dalle ricorrenti. Per ciò che riguarda, invece, le somme ancora dovute a titolo di rivalutazione e interessi, le stesse risultano dovute sempre in ragione della citata sentenza. CP_ Al riguardo l' non ha provato di aver proceduto anche alla liquidazione delle somme dovute a tale titolo;
pertanto, l' va condannato a corrispondere alle CP_1 ricorrenti, nella qualità spiegata, le somme ancora dovute a titolo di rivalutazione e interessi così come statuito dalla sentenza n. 919/2015 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, dalla cessazione del servizio (01.01.1999) fino al decesso (20.03.2012) del de cuius . Persona_1
Si rileva, a tal riguardo, che non può tenersi conto degli esiti della CTU disposta dal precedente magistrato in quanto la somma è stata calcolata dal CTU sulla base di una CP_ sorte capitale diversa da quella liquidata dall' e non contestata dalle ricorrenti. Del resto, neppure appare necessario doversi disporre un'integrazione della consulenza d'ufficio, atteso che il calcolo di quanto ancora dovuto per rivalutazione e interessi va effettuato in base ai parametri legali vigenti ratione temporis.
Le spese di lite seguono la soccombenza, anche virtuale, e sono poste a carico CP_ dell' tenuto conto che parte resistente ha provveduto al ricalcolo e alla
3 liquidazione delle somme richieste solo dopo la notifica del ricorso;
esse sono liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell'avv. Dora Mauro, dichiaratasi antistataria. Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte resistente . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - in composizione monocratica nella persona del Giudice del Lavoro, dott.ssa Maria Assunta Pacelli - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. DICHIARA la cessata materia del contendere, in parte qua, per ciò che concerné le somme richieste per sorte capitale dalle ricorrenti;
2. CONDANNA l' al pagamento, in favore delle ricorrenti, nella qualità CP_1 spiegata, delle somme ancora dovute a titolo di rivalutazione e interessi, in base ai parametri legali vigenti ratione temporis, così come statuito dalla sentenza n. 919/2015 della Corte d'Appello di Reggio Calabria, dalla cessazione del servizio (01.01.1999) fino al decesso (20.03.2012) del de cuius ; Persona_1
3. CONDANNA l' al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti, CP_1 liquidate in € 43,00 per esborsi ed euro 2.697,00 per compensi, oltre IVA e CPA, come per legge se dovute, e rimborso forfetario spese generali al 15%, da distrarsi in favore dell'avv. Dora Mauro, dichiaratasi antistataria;
4. PONE le spese di CTU, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte resistente;
CP_1
5. MANDA alla Cancelleria per quanto di competenza. Castrovillari, 19.12.2025. Il Giudice del lavoro dott.ssa Maria Assunta Pacelli
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