Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 20/03/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1007 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
16/04/1982, elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Cinzia Lilliu, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
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1. I coniugi ricorrenti, premesso di aver contratto matrimonio in data 17/12/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Suelli, proposta domanda di separazione consensuale, hanno dichiarato di non volersi conciliare e di voler confermare integralmente le condizioni di separazione concordate, domandando che il Tribunale omologasse la separazione.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
Il Tribunale, in particolare, ritiene che gli accordi intervenuti tra le parti non siano contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- omologa la separazione consensuale tra e , dando Parte_1 Parte_2
atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto e di comunicarsi reciprocamente ogni eventuale cambio di residenza o domicilio.
2) Le figlie dei ricorrenti, (maggiorenne ma non economicamente Per_1
indipendente) e , minorenne, manterranno quale luogo di residenza Per_2
principale quello della madre, attualmente sito in Suelli nella via Giuseppe
Mazzini n. 11, e resterà affidata secondo modalità condivisa ad entrambi Per_2
i genitori.
3) Tenuto conto che le figlie sono oramai in età adolescenziale, i coniugi concordano che costoro potranno decidere liberamente i tempi di permanenza presso il padre, concordandoli direttamente con lui e decidendo quando trascorrere col medesimo anche la notte presso l'abitazione paterna.
4) In considerazione della attuale situazione economica e lavorativa di entrambi i
Pers coniugi (la signora è assunta a tempo indeterminato presso la Pt_1
Pag. 2 di 3 clinica Arborea di Villamar, con retribuzione media mensile pari ad € 1.400,00, mentre il sig. è operaio generico, con contratto a tempo indeterminato, Pt_2
presso il Policlinico di Monserrato, con retribuzione media mensile pari ad €
1.250,00), nonché delle spese da entrambi sostenute nell'interesse della famiglia
(il sig. versa mensilmente l'importo di circa € 470,00 per un prestito Pt_2
contratto per la ristrutturazione della casa familiare, mentre la signora , Pt_1 oltre a pagare mensilmente l'indennità di occupazione dell'abitazione in cui vive con le figlie pari ad € 350,00, corrisponde mensilmente la somma di € 250,00 per due prestiti contratti sempre nell'interesse della famiglia), costoro concordano che la signora percepisca integralmente l'assegno unico universale per Pt_1
le figlie.
I coniugi provvederanno al mantenimento diretto di e in Per_1 Per_2
dipendenza della sostanziale parità dei tempi di permanenza delle stesse presso ciascuno genitore, mentre le spese straordinarie che dovranno essere sostenute nell'interesse delle figlie, previamente concordate e documentate da chi le avrà sostenute (salvo l'urgenza), saranno poste a carico dei coniugi nella misura del
50%.
5) Entrambi i coniugi rinunciano a qualsiasi obbligo di mantenimento reciproco,
tenuto conto della loro indipendenza economica.
6) I coniugi reciprocamente prestano sin da ora il proprio consenso per il rilascio del passaporto.
- ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza;
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del Tribunale, il 20/03/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
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