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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 10/04/2025, n. 741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 741 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5163/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5163/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONDELLI MICHELE e dell'avv. AUGELLO RAFFAELA ( , VIA C.F._2
MICHELE D'APOLITO 3, C/O AVV. MICHELE MONDELLI, SAN GIOVANNI ROTONDO;
elettivamente domiciliato in VIA MICHELE D'APOLITO 3, SAN GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore avv. MONDELLI MICHELE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORBO GIUSEPPE, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI N. 241, FOGGIA, presso il difensore avv. CORBO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario in San Giovanni ND, in data 5.10.2013, con il coniuge , Controparte_1 regolarmente trascritto negli atti dell'ufficio dello Stato civile del Comune di San Giovanni ND, al numero 67, parte seconda, serie A.
pagina 1 di 2 Concludeva, pertanto, per sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 relativamente al matrimonio concordatario dagli stessi contratto, alle conclusioni rassegnate in atti. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2024, si costituiva in giudizio il sig. , Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le conclusioni espresse nella memoria di costituzione.
Fissata l'udienza cartolare del 5.2.2025, dinanzi allo scrivente relatore, le parti, nelle more, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni meglio indicate nelle note scritte del 23.1.2025 in atti.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate. Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna. E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e dei figli che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate. In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data
6.11.2024, dalla signora nei confronti del coniuge sig. , uditi i Parte_1 Controparte_1 procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, alle condizioni di cui alle note scritte del 23.1.2025;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Giovanni ND (FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio
(atto n. 67, parte II, serie A, dell'anno 2013), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 10.4.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro Presidente Relatore dott. Mariangela Carbonelli Giudice dott. Simona Iavazzo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 5163/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 MONDELLI MICHELE e dell'avv. AUGELLO RAFFAELA ( , VIA C.F._2
MICHELE D'APOLITO 3, C/O AVV. MICHELE MONDELLI, SAN GIOVANNI ROTONDO;
elettivamente domiciliato in VIA MICHELE D'APOLITO 3, SAN GIOVANNI ROTONDO, presso il difensore avv. MONDELLI MICHELE
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CORBO GIUSEPPE, Controparte_1 C.F._3 elettivamente domiciliato in VIA NAPOLI N. 241, FOGGIA, presso il difensore avv. CORBO GIUSEPPE
CONVENUTO/I
PM SEDE
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte conclusionali.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex articolo 473 bis.14 c.p.c., la signora esponeva di avere contratto Parte_1 matrimonio concordatario in San Giovanni ND, in data 5.10.2013, con il coniuge , Controparte_1 regolarmente trascritto negli atti dell'ufficio dello Stato civile del Comune di San Giovanni ND, al numero 67, parte seconda, serie A.
pagina 1 di 2 Concludeva, pertanto, per sentire pronunciare la separazione personale dal coniuge Controparte_1 relativamente al matrimonio concordatario dagli stessi contratto, alle conclusioni rassegnate in atti. Con comparsa di costituzione e risposta del 30.12.2024, si costituiva in giudizio il sig. , Controparte_1 contestando quanto ex adverso dedotto e rassegnando le conclusioni espresse nella memoria di costituzione.
Fissata l'udienza cartolare del 5.2.2025, dinanzi allo scrivente relatore, le parti, nelle more, rappresentavano di aver raggiunto un'intesa per la trasformazione del giudizio contenzioso in giudizio consensuale alle condizioni meglio indicate nelle note scritte del 23.1.2025 in atti.
Concludevano pertanto per la omologazione delle condizioni concordate. Il Presidente preso atto dell'intervenuto mutamento del rito si riservava di riferire al Collegio in camera di consiglio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda di separazione fra i coniugi va accolta, conformemente alle conclusioni del P.M., non ostandovi ragione alcuna. E' infatti evidente che per i coniugi la prosecuzione della convivenza sia divenuta intollerabile: circa il riscontro obiettivo della crisi del rapporto matrimoniale ai fini della pronuncia sulla separazione, che prescinde dall'indagine sull'imputabilità della stessa, non appare infatti dubitabile la frattura determinatasi fra le parti, come confermato dal contenuto dei rispettivi atti difensivi, in ciascuno dei quali si assume il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, nonché dall'esito negativo del tentativo di conciliazione. Sussistendo, pertanto, tutti i presupposti di legge, va senz'altro pronunciata la sentenza di separazione personale tra le parti.
Osserva, inoltre, il Collegio che le statuizioni concordate dalle parti rispetto alle regolamentazioni di carattere patrimoniale, appaiono assolutamente rispondenti alle esigenze dei coniugi e dei figli che, pertanto, possono essere senz'altro ratificate. In considerazione della definizione concordata del presente giudizio tra le parti, le spese sono interamente compensate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Foggia - Prima Sezione Civile
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con ricorso depositato in Cancelleria in data
6.11.2024, dalla signora nei confronti del coniuge sig. , uditi i Parte_1 Controparte_1 procuratori delle parti ed il P.M., così provvede:
1) pronunzia la separazione fra i coniugi e , in atti Parte_1 Controparte_1 generalizzati, alle condizioni di cui alle note scritte del 23.1.2025;
2) visto l'art. 69, lett. d) DPR 3/11/2000 n. 396, ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di San Giovanni ND (FG), di annotare la presente sentenza sul relativo atto di matrimonio
(atto n. 67, parte II, serie A, dell'anno 2013), al momento del suo passaggio in giudicato;
3) spese interamente compensate tra le parti.
Così deciso, addì 10.4.2025, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione del Tribunale Civile di
Foggia, dai suindicati signori Magistrati componenti il Collegio giudicante.
IL PRESIDENTE estensore
(dott. Antonio Buccaro)
pagina 2 di 2