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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/10/2025, n. 697 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 697 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 291/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. VA SE Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IA SS Consigliera Rel. all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5613/2024 (est. Palmisani), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VA Mazzi, presso il cui studio in Milano, via
US HI n. 9, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale dell'ente, in Milano, via Savarè n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “e previe declaratorie tutte di legge, in totale riforma della sentenza n°
5613 del 06/02/2025 del Tribunale del Lavoro di MILANO ed in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte, anche di natura istruttoria, formulate dall'appellante in I° grado, da intendersi qui per ritrascritte e riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare con qualsiasi statuizione e/o motivazione di legge :
1)accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere da parte del
le somme dovute a Controparte_2 titolo di crediti ex D.L. 80/92 maturati alle dipendenze della società Parte_2 poi in liquidazione giudiziale, comprensive di rivalutazione monetaria ed
[...] interessi legali fino all'effettivo saldo;
2)accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento dell' Controparte_2
tramite il quale non si dispone l'erogazione dei crediti ex
[...]
D.L.gs 80/92 al ricorrente;
3)conseguentemente condannare l' in Controparte_2 persona del suo Presidente , legale rappresentante pro tempore, con sede provinciale in
MILANO, Via Savarè,1, a pagare al ricorrente la somma di € 861,10 rientrante nel limite della CIGS, per le mensilità di cui al D.L.gs 80/92, a carico del Fondo di Garanzia, o quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per la causale di cui in narrativa;
4) il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. a favore del sott. Avv. Antistatario”.
Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 5613/25 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili, accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate:
“Rigettare il ricorso e le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto dichiarando legittime e corrette tutte le determinazioni dell'Istituto Con vittoria di spese ed onorari”
Vinte le spese del doppio grado del giudizio Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 6 febbraio 2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 8520/2024 CP_ R.G. promossa da contro l' ha respinto le domande del ricorrente, Parte_1 il quale agiva chiedendo di: accertare il proprio diritto a vedersi corrispondere dal CP_ Fondo di garanzia le somme dovute a titolo di crediti ex d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 maturati alle dipendenze di poi in liquidazione giudiziale;
Controparte_3 per l'effetto, condannare l'ente previdenziale a pagargli a tale titolo la somma di €
pag. 2/8 861,10, rientrante nel limite della CIGS per le mensilità di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992
n. 80.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_3
in qualità di operaio, dal 7 ottobre 2016 al 6 agosto 2017,
[...] maturando un credito di € 5.036,89 a titolo di retribuzioni, TFR e ratei contrattuali;
- di aver attivato in data 9 maggio 2018, a seguito del mancato pagamento, il Servizio Ispettivo che, riscontrata la mancata comparizione della datrice di lavoro alla convocazione fissata, aveva accertato il mancato pagamento dei crediti retributivi e del TFR con verbale di diffida accertativa del 21 maggio 2019, avente valore di titolo esecutivo;
- che, con sentenza n. 174/2023 del Tribunale di Milano, CP_3 era stata posta in liquidazione giudiziale ed il lavoratore era
[...] stato ammesso al passivo per un credito di € 5.036,89, di cui € 861,10 relativi alla mensilità di agosto 2017, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, con privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c.; CP_
- di avere chiesto all' la liquidazione a carico del Fondo di garanzia delle mensilità arretrate ex d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 e del TFR, corredando la domanda dei documenti necessari;
- che l' aveva accolto la domanda limitatamente al TFR, CP_2 respingendola nella parte relativa ai crediti retributivi arretrati, ritenuti non dovuti in quanto non rientranti nel periodo indennizzabile;
ciò esposto, dedotta l'illegittimità del provvedimento di rigetto (confermato CP_ anche a seguito di ricorso amministrativo), ha chiesto la condanna dell' a corrispondere l'importo di € 861,10 per la mensilità di agosto 2017. CP_ Costituendosi nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, ritenuti pacifici i fatti dedotti dal ricorrente, ha rigettato il ricorso, valutando come dirimente la circostanza che l'atto di precetto, relativo alle somme accertate con il verbale di diffida accertativa, era stato notificato al datore di lavoro solo in data 20 ottobre 2021. Richiamato l'art. 2, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, il primo giudice ha osservato che, ai sensi di detta norma, il pagamento del Fondo di garanzia è relativo a crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi antecedenti ad uno degli eventi ivi specificamente indicati, tra i quali, per quanto qui rileva, l'“inizio dell'esecuzione forzata”.
Ha aggiunto che, nel caso di diffida accertativa, il dies a quo da cui computare a ritroso il periodo di dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, decorre non dal momento in cui alla diffida accertativa viene attribuita pag. 3/8 efficacia di titolo esecutivo, bensì dal momento in cui la diffida, resa esecutiva, viene notificata mediante precetto, essendo questo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.
Ciò in conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso e richiamato nella sentenza di prime cure.
Poste tali premesse, la sentenza ha rilevato come “sebbene la diffida accertativa sia del 21.5.2019 e l'iniziativa risalga al 17/07/2018, l'atto di precetto relativo a tale titolo esecutivo sia stato notificato solo in data 20.10.2021”, con la conseguenza che “è, dunque, evidente che la retribuzione di agosto 2017 non possa ritenersi rientrante nel periodo indennizzabile (pur escludendo dal computo il periodo tra il 17.7.2018 e il 21.5.2019)”. Da ciò è conseguito il rigetto del ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo ripercorre la scansione temporale dell'iter della vicenda, evidenziando che: l'appellante ha cessato il rapporto di lavoro in data 6 agosto 2017 e ha attivato il servizio ispettivo mediante istanza presentata il 17 luglio 2018; la procedura si è conclusa in data 21 maggio 2019, con verbale che ha accertato il mancato pagamento dei crediti retributivi, nonostante la regolare intimazione alla società, rimasta assente;
l'appellante ha notificato in data 16 maggio 2022 e 24 novembre 2022 atti di precetto e ha depositato richiesta di pignoramento mobiliare, con esito negativo, in data 4 luglio 2022 e 16 dicembre 2022; a seguito di ricorso del lavoratore, depositato il 15 febbraio 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società debitrice con sentenza n. 174/2023 del 23 marzo 2023, disponendo l'apertura della liquidazione giudiziale;
si è Parte_1 tempestivamente insinuato al passivo in data 13 giugno 2023 ed il credito vantato da quest'ultimo è stato accertato all'udienza di verifica del 14 luglio 2023; in data 30 CP_ novembre 2023 l'appellante ha presentato domanda all' per il pagamento del TFR
e delle ultime tre mensilità.
Così ricostruita la successione dei fatti, l'appellante deduce che i crediti retributivi oggetto di domanda, relativi alla mensilità di agosto 2017, rientrano nell'anno antecedente al deposito della domanda accertativa del 17 luglio 2018 (cui è seguita la diffida in data 21 maggio 2019) e risultano tempestivamente azionati, tenuto conto del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2, comma 5, d.lgs. 27 gennaio
1992 n. 80, decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal giorno successivo alla restituzione dei verbali di pignoramento negativo (16 maggio 2022 e 24 novembre 2022). Con il secondo motivo deduce la mancata prescrizione del credito.
Osserva che “sia facendo riferimento alla procedura esecutiva mobiliare negativa, sia all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, non vi è stata alcuna
pag. 4/8 maturazione della prescrizione annuale della prestazione previdenziale, in quanto il lavoratore ha interrotto, con l'attività svolta, i termini della medesima”.
Evidenzia che la prescrizione decorre solo dal momento in cui si perfezionano i CP_ presupposti di legge per proporre domanda all' rappresentati dall'esito negativo dell'esecuzione o dall'accertamento del credito in sede concorsuale.
Sottolinea, inoltre, che ai sensi dell'art. 2953 c.c. la prescrizione breve si converte in prescrizione ordinaria decennale qualora intervenga un titolo giudiziale, cui va equiparata la diffida accertativa.
Richiama, infine, un precedente del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro che, in un caso analogo, ha accolto le domande del lavoratore nei confronti CP_ dell' Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica. La pronuncia di primo grado ha recepito i principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del dies a quo per il computo a ritroso del segmento temporale di dodici mesi in cui collocare le ultime tre mensilità coperte dal Fondo di garanzia, nel peculiare caso della diffida accertativa con efficacia di titolo esecutivo ex art. 12 d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124. Secondo detto orientamento giurisprudenziale, “in forza degli artt. 1 e 2 del CP_ d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito;
conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo
l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo” (così Cass., 7 marzo
2023 n. 6834; in termini cfr. anche Cass., 24 dicembre 2024 n. 34283).
pag. 5/8 La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che, non potendo andare in danno dell'assicurato i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, ai fini del computo a ritroso dei dodici mesi deve tenersi conto della data in cui viene proposta la domanda giudiziale volta all'apertura della procedura concorsuale, ovvero quella della domanda volta a far valere in giudizio il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente (cfr. Cass., 15 novembre 2022 n. 33550, sulla scorta di CGUE, 10 luglio 1997, C-373/95).
Nondimeno, “ciò non consente di attribuire efficacia altrettanto dilatoria all'iniziativa dell'assicurato volta a richiedere l'intervento ispettivo della Direzione
Territoriale del Lavoro: rispetto all'avvio di quest'ultimo, infatti, l'amministrazione mantiene ovviamente ferma la propria potestà discrezionale (così Cass. n. 34370 del 2022), solo l'adito giurisdizionale obbligando la pubblica autorità a pronunciarsi sulla domanda (artt. 2907 c.c. e 112 c.p.c.); e sostenere che il tempo occorrente agli organi ispettivi per decidere se effettuare o meno gli accertamenti propedeutici all'adozione della diffida giovi ai fini del computo del termine a ritroso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 80/1992, recherebbe con sé il rischio di prolungare sine die il tempo necessario all'assicurato per procacciarsi un ipotetico titolo esecutivo, frustrando in tal modo le ovvie esigenze di certezza sottese all'intervento del Fondo di garanzia” (cfr.
Cass., 24 dicembre 2024 n. 34283, cit.).
Dal momento che la richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore non può essere assimilata alla domanda giudiziale volta a far valere il credito rimasto insoluto, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità - nel cui solco si colloca la sentenza impugnata – a mente del quale, nell'ipotesi di richiesta di intervento ispettivo, il dies a quo del computo a ritroso dei dodici mesi ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 va individuato nella notifica al datore di lavoro, da parte del lavoratore, del precetto e della diffida accertativa resa esecutiva, che segna l'inizio l'esecuzione forzata. L'impianto argomentativo della sentenza di primo grado non è efficacemente confutato dai motivi di gravame articolati dall'appellante, il quale, nel ripercorrere l'iter della vicenda, si limita essenzialmente ad evidenziare che i crediti oggetto di domanda (ossia la retribuzione di agosto 2017) si collocano temporalmente nei dodici mesi antecedenti alla data di deposito della richiesta di intervento ispettivo (dallo stesso indicata nel 17 luglio 2018).
La circostanza, tuttavia, non risulta decisiva, non potendosi equiparare - alla luce dei condivisi argomenti esposti negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati - la richiesta di intervento ispettivo alla domanda giudiziale diretta a far valere il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente, ai fini del computo del termine a ritroso ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80.
Neppure coglie nel segno il rilievo secondo cui, nel caso di specie, non è maturata la prescrizione annuale della prestazione previdenziale.
pag. 6/8 Il giudice di prime cure, infatti, non ha in alcun modo addotto a fondamento del rigetto della domanda di l'intervenuta prescrizione del diritto alla Parte_1 prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sicché il rilievo risulta ininfluente.
La statuizione di rigetto si fonda su tutt'altra ratio decidendi, ossia, come già detto, sulla considerazione che il credito retributivo per cui è chiesto l'intervento del Fondo di garanzia non si colloca nell'arco temporale di dodici mesi antecedenti alla data di inizio dell'esecuzione forzata a mente dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80.
Trattasi, per quanto evidenziato, di considerazione pienamente corretta e dirimente, atteso che il credito è relativo alla mensilità di agosto 2017 ed il dies a quo da cui computare a ritroso i dodici mesi di riferimento va individuato nella data di notifica a da parte di , dell'atto di precetto Controparte_3 Parte_1 unitamente alla diffida accertativa resa esecutiva, ossia, come accertato dal giudice di prime cure con statuizione non attinta dai motivi di gravame, nella data del 20 ottobre
2021, risultante dalla documentazione in atti. Giova da ultimo evidenziare che l'intervento del Fondo di garanzia di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 non è collegato ad un qualsiasi inadempimento dell'obbligazione retributiva, ma ad un inadempimento che si ricolleghi causalmente all'insolvenza del datore di lavoro: proprio per tale ragione, la previsione del periodo di riferimento di dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data degli eventi specificamente indicati dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo (tra i quali, per quanto qui rileva, la data di inizio dell'esecuzione forzata) “assolve non soltanto allo scopo di agevolare la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso di consequenzialità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza del datore di lavoro” (così Cass., 24 dicembre 2024 n. 34283, cit.).
In altri termini, “la disposizione di cui all'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, costruisce una sorta di presunzione ex lege tale per cui le retribuzioni non pagate nell'anno antecedente all'insolvenza del datore di lavoro si considerano non pagate proprio a causa dello stato di insolvenza, mentre, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo più remoto, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, non potendosi gli eventuali inadempimenti ascriversi all'insolvenza stessa” (cfr. Cass., 15 novembre 2022 n. 33550, cit.).
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza di primo grado.
Tenuto conto della complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione e dell'esistenza di difformi indirizzi giurisprudenziali in argomento, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
pag. 7/8
P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5613/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Milano, 24 settembre 2025
Consigliera est. Presidente
IA SS VA SE
pag. 8/8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Milano
Sezione Lavoro
N. R.G. 291/2025
La Corte d'Appello di Milano, Sezione Lavoro, in persona dei magistrati:
Dott. VA SE Presidente
Dott.ssa Maria Rosaria Cuomo Consigliera
Dott.ssa IA SS Consigliera Rel. all'udienza del 24 settembre 2025 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente
SENTENZA nella causa in grado d'appello in materia di previdenza e assistenza obbligatoria avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 5613/2024 (est. Palmisani), promossa da
Parte_1 rappresentato e difeso dall'avv. VA Mazzi, presso il cui studio in Milano, via
US HI n. 9, è elettivamente domiciliato,
- APPELLANTE - contro
CP_
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Maria Omodei Zorini, con la quale è elettivamente domiciliato presso l'Ufficio legale distrettuale dell'ente, in Milano, via Savarè n. 1,
- APPELLATO -
I procuratori delle parti, come sopra costituite, hanno precisato le seguenti
CONCLUSIONI
Appellante: “e previe declaratorie tutte di legge, in totale riforma della sentenza n°
5613 del 06/02/2025 del Tribunale del Lavoro di MILANO ed in accoglimento delle domande ed eccezioni tutte, anche di natura istruttoria, formulate dall'appellante in I° grado, da intendersi qui per ritrascritte e riproposte ex art. 346 c.p.c., così giudicare con qualsiasi statuizione e/o motivazione di legge :
1)accertare e dichiarare il diritto del ricorrente a vedersi corrispondere da parte del
le somme dovute a Controparte_2 titolo di crediti ex D.L. 80/92 maturati alle dipendenze della società Parte_2 poi in liquidazione giudiziale, comprensive di rivalutazione monetaria ed
[...] interessi legali fino all'effettivo saldo;
2)accertare e dichiarare la illegittimità del provvedimento dell' Controparte_2
tramite il quale non si dispone l'erogazione dei crediti ex
[...]
D.L.gs 80/92 al ricorrente;
3)conseguentemente condannare l' in Controparte_2 persona del suo Presidente , legale rappresentante pro tempore, con sede provinciale in
MILANO, Via Savarè,1, a pagare al ricorrente la somma di € 861,10 rientrante nel limite della CIGS, per le mensilità di cui al D.L.gs 80/92, a carico del Fondo di Garanzia, o quella diversa più esatta somma che risultasse dovuta per la causale di cui in narrativa;
4) il tutto con interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., con sentenza provvisoriamente esecutiva e col favore di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da distrarsi, ex art. 93 c.p.c. a favore del sott. Avv. Antistatario”.
Appellato: “Voglia l'Ecc.ma Corte adita, ogni contraria istanza disattesa e reietta rigettare l'appello proposto confermando la sentenza n. 5613/25 così rigettando il ricorso e tutte le avverse domande in quanto infondate in fatto e in diritto e/o inammissibili, accogliendo le conclusioni tratte in primo grado di seguito richiamate:
“Rigettare il ricorso e le domande svolte perché inammissibili ed infondate in fatto ed in diritto dichiarando legittime e corrette tutte le determinazioni dell'Istituto Con vittoria di spese ed onorari”
Vinte le spese del doppio grado del giudizio Salvis juribus”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
IN FATTO E IN DIRITTO
Con sentenza pubblicata in data 6 febbraio 2025, il Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nella causa n. 8520/2024 CP_ R.G. promossa da contro l' ha respinto le domande del ricorrente, Parte_1 il quale agiva chiedendo di: accertare il proprio diritto a vedersi corrispondere dal CP_ Fondo di garanzia le somme dovute a titolo di crediti ex d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 maturati alle dipendenze di poi in liquidazione giudiziale;
Controparte_3 per l'effetto, condannare l'ente previdenziale a pagargli a tale titolo la somma di €
pag. 2/8 861,10, rientrante nel limite della CIGS per le mensilità di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992
n. 80.
Nel ricorso introduttivo del giudizio l'odierno appellante ha esposto:
- di aver prestato attività lavorativa alle dipendenze di Controparte_3
in qualità di operaio, dal 7 ottobre 2016 al 6 agosto 2017,
[...] maturando un credito di € 5.036,89 a titolo di retribuzioni, TFR e ratei contrattuali;
- di aver attivato in data 9 maggio 2018, a seguito del mancato pagamento, il Servizio Ispettivo che, riscontrata la mancata comparizione della datrice di lavoro alla convocazione fissata, aveva accertato il mancato pagamento dei crediti retributivi e del TFR con verbale di diffida accertativa del 21 maggio 2019, avente valore di titolo esecutivo;
- che, con sentenza n. 174/2023 del Tribunale di Milano, CP_3 era stata posta in liquidazione giudiziale ed il lavoratore era
[...] stato ammesso al passivo per un credito di € 5.036,89, di cui € 861,10 relativi alla mensilità di agosto 2017, comprensiva dei ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità, con privilegio ex art. 2751 bis n.1 c.c.; CP_
- di avere chiesto all' la liquidazione a carico del Fondo di garanzia delle mensilità arretrate ex d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 e del TFR, corredando la domanda dei documenti necessari;
- che l' aveva accolto la domanda limitatamente al TFR, CP_2 respingendola nella parte relativa ai crediti retributivi arretrati, ritenuti non dovuti in quanto non rientranti nel periodo indennizzabile;
ciò esposto, dedotta l'illegittimità del provvedimento di rigetto (confermato CP_ anche a seguito di ricorso amministrativo), ha chiesto la condanna dell' a corrispondere l'importo di € 861,10 per la mensilità di agosto 2017. CP_ Costituendosi nel primo grado di giudizio, l' ha contestato la fondatezza delle deduzioni e domande avversarie, di cui ha chiesto il rigetto. Il Tribunale, ritenuti pacifici i fatti dedotti dal ricorrente, ha rigettato il ricorso, valutando come dirimente la circostanza che l'atto di precetto, relativo alle somme accertate con il verbale di diffida accertativa, era stato notificato al datore di lavoro solo in data 20 ottobre 2021. Richiamato l'art. 2, comma 1, d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, il primo giudice ha osservato che, ai sensi di detta norma, il pagamento del Fondo di garanzia è relativo a crediti retributivi inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi antecedenti ad uno degli eventi ivi specificamente indicati, tra i quali, per quanto qui rileva, l'“inizio dell'esecuzione forzata”.
Ha aggiunto che, nel caso di diffida accertativa, il dies a quo da cui computare a ritroso il periodo di dodici mesi in cui devono ricadere gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, decorre non dal momento in cui alla diffida accertativa viene attribuita pag. 3/8 efficacia di titolo esecutivo, bensì dal momento in cui la diffida, resa esecutiva, viene notificata mediante precetto, essendo questo l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo.
Ciò in conformità al più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, condiviso e richiamato nella sentenza di prime cure.
Poste tali premesse, la sentenza ha rilevato come “sebbene la diffida accertativa sia del 21.5.2019 e l'iniziativa risalga al 17/07/2018, l'atto di precetto relativo a tale titolo esecutivo sia stato notificato solo in data 20.10.2021”, con la conseguenza che “è, dunque, evidente che la retribuzione di agosto 2017 non possa ritenersi rientrante nel periodo indennizzabile (pur escludendo dal computo il periodo tra il 17.7.2018 e il 21.5.2019)”. Da ciò è conseguito il rigetto del ricorso.
Avverso la sentenza ha proposto appello , affidandosi a due Parte_1 motivi.
Con il primo motivo ripercorre la scansione temporale dell'iter della vicenda, evidenziando che: l'appellante ha cessato il rapporto di lavoro in data 6 agosto 2017 e ha attivato il servizio ispettivo mediante istanza presentata il 17 luglio 2018; la procedura si è conclusa in data 21 maggio 2019, con verbale che ha accertato il mancato pagamento dei crediti retributivi, nonostante la regolare intimazione alla società, rimasta assente;
l'appellante ha notificato in data 16 maggio 2022 e 24 novembre 2022 atti di precetto e ha depositato richiesta di pignoramento mobiliare, con esito negativo, in data 4 luglio 2022 e 16 dicembre 2022; a seguito di ricorso del lavoratore, depositato il 15 febbraio 2023, il Tribunale di Milano ha dichiarato lo stato di insolvenza della società debitrice con sentenza n. 174/2023 del 23 marzo 2023, disponendo l'apertura della liquidazione giudiziale;
si è Parte_1 tempestivamente insinuato al passivo in data 13 giugno 2023 ed il credito vantato da quest'ultimo è stato accertato all'udienza di verifica del 14 luglio 2023; in data 30 CP_ novembre 2023 l'appellante ha presentato domanda all' per il pagamento del TFR
e delle ultime tre mensilità.
Così ricostruita la successione dei fatti, l'appellante deduce che i crediti retributivi oggetto di domanda, relativi alla mensilità di agosto 2017, rientrano nell'anno antecedente al deposito della domanda accertativa del 17 luglio 2018 (cui è seguita la diffida in data 21 maggio 2019) e risultano tempestivamente azionati, tenuto conto del termine annuale di prescrizione di cui all'art. 2, comma 5, d.lgs. 27 gennaio
1992 n. 80, decorrente ex art. 2935 c.c. dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal giorno successivo alla restituzione dei verbali di pignoramento negativo (16 maggio 2022 e 24 novembre 2022). Con il secondo motivo deduce la mancata prescrizione del credito.
Osserva che “sia facendo riferimento alla procedura esecutiva mobiliare negativa, sia all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, non vi è stata alcuna
pag. 4/8 maturazione della prescrizione annuale della prestazione previdenziale, in quanto il lavoratore ha interrotto, con l'attività svolta, i termini della medesima”.
Evidenzia che la prescrizione decorre solo dal momento in cui si perfezionano i CP_ presupposti di legge per proporre domanda all' rappresentati dall'esito negativo dell'esecuzione o dall'accertamento del credito in sede concorsuale.
Sottolinea, inoltre, che ai sensi dell'art. 2953 c.c. la prescrizione breve si converte in prescrizione ordinaria decennale qualora intervenga un titolo giudiziale, cui va equiparata la diffida accertativa.
Richiama, infine, un precedente del Tribunale di Milano in funzione di giudice del lavoro che, in un caso analogo, ha accolto le domande del lavoratore nei confronti CP_ dell' Sulla base dei motivi suesposti l'appellante ha chiesto la Parte_1 riforma della sentenza di primo grado e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte. CP_ Costituendosi ritualmente in giudizio, l'appellato ha chiesto il rigetto del gravame avversario e la conferma della sentenza di primo grado. All'udienza del 24 settembre 2025, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente sentenza.
L'appello dev'essere respinto, con integrale conferma della sentenza impugnata.
I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente per ragioni di connessione logica e giuridica. La pronuncia di primo grado ha recepito i principi enunciati dalla più recente giurisprudenza di legittimità in tema di individuazione del dies a quo per il computo a ritroso del segmento temporale di dodici mesi in cui collocare le ultime tre mensilità coperte dal Fondo di garanzia, nel peculiare caso della diffida accertativa con efficacia di titolo esecutivo ex art. 12 d.lgs. 23 aprile 2004 n. 124. Secondo detto orientamento giurisprudenziale, “in forza degli artt. 1 e 2 del CP_ d.lgs. n. 80 del 1992, il Fondo di Garanzia, gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982 provvede al pagamento dei crediti inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, se rientranti nel periodo di dodici mesi anteriore ad atti di iniziativa giudiziale del lavoratore volti a far dichiarare lo stato di insolvenza del datore di lavoro o comunque a far valere nei suoi confronti il credito;
conseguentemente, ai fini del computo - a ritroso - del segmento temporale annuale entro il quale collocare le ultime tre retribuzioni, è irrilevante il momento in cui assume efficacia esecutiva la "diffida accertativa" ex art. 12 d.lgs. n. 124 del 2004, emessa dalla Direzione del lavoro nei confronti del datore, mentre assume rilievo quello in cui detta diffida, già resa esecutiva, è stata notificata dal lavoratore mediante precetto, poiché è quest'ultimo
l'atto con cui propriamente si intraprende il processo esecutivo” (così Cass., 7 marzo
2023 n. 6834; in termini cfr. anche Cass., 24 dicembre 2024 n. 34283).
pag. 5/8 La Suprema Corte ha chiarito al riguardo che, non potendo andare in danno dell'assicurato i tempi lunghi del procedimento concorsuale o di quello esecutivo individuale, ai fini del computo a ritroso dei dodici mesi deve tenersi conto della data in cui viene proposta la domanda giudiziale volta all'apertura della procedura concorsuale, ovvero quella della domanda volta a far valere in giudizio il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente (cfr. Cass., 15 novembre 2022 n. 33550, sulla scorta di CGUE, 10 luglio 1997, C-373/95).
Nondimeno, “ciò non consente di attribuire efficacia altrettanto dilatoria all'iniziativa dell'assicurato volta a richiedere l'intervento ispettivo della Direzione
Territoriale del Lavoro: rispetto all'avvio di quest'ultimo, infatti, l'amministrazione mantiene ovviamente ferma la propria potestà discrezionale (così Cass. n. 34370 del 2022), solo l'adito giurisdizionale obbligando la pubblica autorità a pronunciarsi sulla domanda (artt. 2907 c.c. e 112 c.p.c.); e sostenere che il tempo occorrente agli organi ispettivi per decidere se effettuare o meno gli accertamenti propedeutici all'adozione della diffida giovi ai fini del computo del termine a ritroso di cui all'art. 2, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 80/1992, recherebbe con sé il rischio di prolungare sine die il tempo necessario all'assicurato per procacciarsi un ipotetico titolo esecutivo, frustrando in tal modo le ovvie esigenze di certezza sottese all'intervento del Fondo di garanzia” (cfr.
Cass., 24 dicembre 2024 n. 34283, cit.).
Dal momento che la richiesta di intervento ispettivo da parte del lavoratore non può essere assimilata alla domanda giudiziale volta a far valere il credito rimasto insoluto, il Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi dal richiamato indirizzo della giurisprudenza di legittimità - nel cui solco si colloca la sentenza impugnata – a mente del quale, nell'ipotesi di richiesta di intervento ispettivo, il dies a quo del computo a ritroso dei dodici mesi ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 va individuato nella notifica al datore di lavoro, da parte del lavoratore, del precetto e della diffida accertativa resa esecutiva, che segna l'inizio l'esecuzione forzata. L'impianto argomentativo della sentenza di primo grado non è efficacemente confutato dai motivi di gravame articolati dall'appellante, il quale, nel ripercorrere l'iter della vicenda, si limita essenzialmente ad evidenziare che i crediti oggetto di domanda (ossia la retribuzione di agosto 2017) si collocano temporalmente nei dodici mesi antecedenti alla data di deposito della richiesta di intervento ispettivo (dallo stesso indicata nel 17 luglio 2018).
La circostanza, tuttavia, non risulta decisiva, non potendosi equiparare - alla luce dei condivisi argomenti esposti negli arresti giurisprudenziali sopra richiamati - la richiesta di intervento ispettivo alla domanda giudiziale diretta a far valere il credito nei confronti del datore di lavoro rimasto inadempiente, ai fini del computo del termine a ritroso ex art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80.
Neppure coglie nel segno il rilievo secondo cui, nel caso di specie, non è maturata la prescrizione annuale della prestazione previdenziale.
pag. 6/8 Il giudice di prime cure, infatti, non ha in alcun modo addotto a fondamento del rigetto della domanda di l'intervenuta prescrizione del diritto alla Parte_1 prestazione ai sensi dell'art. 2, comma 5, d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80, sicché il rilievo risulta ininfluente.
La statuizione di rigetto si fonda su tutt'altra ratio decidendi, ossia, come già detto, sulla considerazione che il credito retributivo per cui è chiesto l'intervento del Fondo di garanzia non si colloca nell'arco temporale di dodici mesi antecedenti alla data di inizio dell'esecuzione forzata a mente dell'art. 2, comma 1, lett. b), d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80.
Trattasi, per quanto evidenziato, di considerazione pienamente corretta e dirimente, atteso che il credito è relativo alla mensilità di agosto 2017 ed il dies a quo da cui computare a ritroso i dodici mesi di riferimento va individuato nella data di notifica a da parte di , dell'atto di precetto Controparte_3 Parte_1 unitamente alla diffida accertativa resa esecutiva, ossia, come accertato dal giudice di prime cure con statuizione non attinta dai motivi di gravame, nella data del 20 ottobre
2021, risultante dalla documentazione in atti. Giova da ultimo evidenziare che l'intervento del Fondo di garanzia di cui al d.lgs. 27 gennaio 1992 n. 80 non è collegato ad un qualsiasi inadempimento dell'obbligazione retributiva, ma ad un inadempimento che si ricolleghi causalmente all'insolvenza del datore di lavoro: proprio per tale ragione, la previsione del periodo di riferimento di dodici mesi decorrenti a ritroso dalla data degli eventi specificamente indicati dall'art. 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo (tra i quali, per quanto qui rileva, la data di inizio dell'esecuzione forzata) “assolve non soltanto allo scopo di agevolare la verifica del diritto alla tutela da parte del Fondo di garanzia obbligato ex lege, ma soprattutto di configurare un nesso di consequenzialità tra le retribuzioni non pagate e l'insolvenza del datore di lavoro” (così Cass., 24 dicembre 2024 n. 34283, cit.).
In altri termini, “la disposizione di cui all'art. 2, d.lgs. n. 80/1992, costruisce una sorta di presunzione ex lege tale per cui le retribuzioni non pagate nell'anno antecedente all'insolvenza del datore di lavoro si considerano non pagate proprio a causa dello stato di insolvenza, mentre, ove il credito retributivo si collochi temporalmente in periodo più remoto, il Fondo di garanzia non ha titolo per intervenire, non potendosi gli eventuali inadempimenti ascriversi all'insolvenza stessa” (cfr. Cass., 15 novembre 2022 n. 33550, cit.).
Alla luce delle argomentazioni tutte che precedono, dirimenti ed assorbenti di ogni altra questione, il gravame proposto da deve essere respinto, con Parte_1 integrale conferma della sentenza di primo grado.
Tenuto conto della complessità delle questioni di diritto sottese alla presente decisione e dell'esistenza di difformi indirizzi giurisprudenziali in argomento, si ravvisano i presupposti di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per compensare integralmente tra le parti le spese di lite del grado.
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P.Q.M.
- rigetta l'appello avverso la sentenza n. 5613/2024 del Tribunale di Milano;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite del grado. Milano, 24 settembre 2025
Consigliera est. Presidente
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