Decreto cautelare 16 novembre 2023
Ordinanza cautelare 6 dicembre 2023
Ordinanza cautelare 7 febbraio 2024
Ordinanza cautelare 18 dicembre 2024
Sentenza 10 marzo 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2T, sentenza 10/03/2026, n. 4454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4454 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04454/2026 REG.PROV.COLL.
N. 15238/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 15238 del 2023, proposto da Kemach S.R.L, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Andrea Ippoliti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, largo Generale Gonzaga del Vodice 4;
contro
Roma Capitale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Adriano Tonachella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia:
1. della comunicazione prot. CA/208205/2023 del 14/11/2023 recante irricevibilità del subingresso nell''istanza di occupazione di suolo pubblico emergenziale covid ed ordine di rimozione entro il 21/11/2023;
2. di ogni altro atto, parere o provvedimento non conosciuto che sia ostativo all''istanza della ricorrente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Roma Capitale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 2 dicembre 2025 la dott.ssa CE AR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società ricorrente – che esercita attività di ristorazione in locale sito in via delle Botteghe Oscure per subentro da altra società (Swiss Food S.r.l.) – ha impugnato il provvedimento in epigrafe, con cui il competente ufficio di Roma Capitale ha dichiarato irricevibile la SCIA dalla medesima presentata in data 22.05.2023 per il subentro nella occupazione di suolo pubblico previamente rilasciata a servizio dell’attività ai sensi della normativa emergenziale (cosiddetta osp-covid).
Si legge nel provvedimento che l’istanza è stata dichiarata irricevibile in quanto l’occupazione (inizialmente ottenuta dalla Ridesharing S.r.l. con istanza dell’11.01.2022) sarebbe stata oggetto di rinuncia da parte di una precedente subentrante nell’attività (Azlachà S.r.l.), che con SCIA del 17.01.2023 avrebbe dichiarato di non volervi subentrare.
Inoltre, ancora nel provvedimento si legge che “ Dai controlli effettuati a mezzo del sistema telematico GESCSN non risulta versato il canone Cosap per gli anni 2022 e 2023 ”.
2. Avverso tale determinazione la ricorrente si è rivolta al Tribunale, chiedendone l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, per:
- “ Violazione degli art. 7 e ss. della Legge n. 241/1990 ” per non essere stato comunicato l’avvio del procedimento, nonostante si tratti di attività discrezionale;
- “ Violazione dell’art. 16 della DAC 21/2021; eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e diritto, illogicità ”, perché la P.A. non avrebbe rilevato che, in realtà, la Azlachà S.r.l., dopo la SCIA di subentro nell’attività di somministrazione risalente al 17.01.2023, ha presentato in data 7.03.2023 un’integrazione, specificando la volontà di subentrare anche nell’occupazione; di conseguenza, il titolo sarebbe stato nel tempo trasferito fino al subentro della ricorrente;
- la ricorrente ha infine contestato la motivazione relativa al preteso mancato pagamento dei canoni, deducendo in sostanza l’inerzia dell’Amministrazione al riguardo nei confronti delle precedenti obbligate e la mancata quantificazione del dovuto.
3. Con ordinanze nn. 7983/2023 e 484/2024, confermate in sede di appello cautelare con le ordinanze del Consiglio di Stato nn. 73/2024 e 1115/2024, sono state respinte le istanze cautelari proposte.
4. Alla pubblica udienza del 2.12.2025, previo deposito di scritti difensivi, la causa è passata in decisione.
5. Il ricorso è fondato e deve essere accolto.
Invero, il Collegio rileva che il diniego impugnato è principalmente basato sulla motivazione per cui la società Azlachà a r.l., precedente titolare dell’attività, avrebbe, in sostanza, rinunciato alla occupazione di suolo pubblico, non avendo spuntato la relativa casella nel modulo per la SCIA presentata il 17.01.2023.
Tuttavia, sul punto deve notarsi che – per quanto sia vero che la casella non risulta spuntata e che, peraltro, il modulo sia predisposto in maniera non chiarissima, perché la dicitura sul “mancato subentro occupazione suolo pubblico” (pag. 8/11) appare come obbligatoria tramite asterisco – è poi stato dimostrato che la detta società Azlachà a r.l. ha successivamente integrato la SCIA, in data 7.03.2023, dichiarando espressamente di voler subentrare nella occupazione e presentando la pertinente documentazione.
Pertanto, come correttamente denunciato, il provvedimento non solo è illegittimo per la violazione del contraddittorio procedimentale prima della declaratoria di irricevibilità (violazione che, nella specie, è rilevante, perché avrebbe consentito alla P.A. di avvedersi della documentazione integrativa della SCIA e di valutare, quantomeno, la valenza e la completezza degli elaborati grafici all’uopo presentati da Azlachà s.r.l.), bensì anche perché l’Amministrazione, come pure denunciato, è comunque incorsa nel difetto istruttorio, non avendo rilevato autonomamente la sussistenza della integrazione, nonostante abbia ripercorso i trasferimenti del titolo ai fini della declaratoria di irricevibilità (integrazione che, come detto, avrebbe comunque dovuto – quantomeno – valutare e che quindi, perlomeno astrattamente, avrebbe potuto consentire alla ricorrente di ottenere il subentro in un’occupazione di suolo pubblico ininterrottamente trasferita tra i suoi danti causa).
Infine, il richiamo al mancato pagamento del canone delle annualità passate (non imputabile alla ricorrente) non può rilevare ai fini della irricevibilità dell’istanza di subentro nella occupazione, fintantoché la P.A. non ne faccia espressa richiesta alla subentrante con apposita quantificazione (come infatti dedotto dalla ricorrente).
6. Per quanto detto, il ricorso è fondato e deve essere accolto, con conseguente annullamento del provvedimento di irricevibilità impugnato.
7. Le spese di lite, liquidate come nel dispositivo, seguono la soccombenza e sono distratte nei confronti dell’avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Condanna Roma Capitale al pagamento, in favore di parte ricorrente, delle spese di lite, che liquida in euro 2.500,00 (duemilacinquecento,00), oltre oneri come per legge, da distrarsi in favore del difensore di parte ricorrente, avvocato Andrea Ippoliti, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Bignami, Presidente
Achille Sinatra, Consigliere
CE AR, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CE AR | Marco Bignami |
IL SEGRETARIO