Articolo 2134 del Codice dell'ordinamento militare
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9 ottobre 2010
Art. 2134. Tempestivita' dei pagamenti per forniture di materiali destinati al Corpo della Guardia di finanza 1. Al fine di garantire, attraverso la semplificazione dei correlati adempimenti amministrativi, la tempestivita' dei pagamenti per le forniture di materiali destinati al Corpo della guardia di finanza e relativi ad attivita' operative o addestrative svolte in territorio nazionale o all'estero, il Comando generale della guardia di finanza e' autorizzato a corrispondere pagamenti in conto nella misura massima del novanta per cento del valore delle forniture collaudate e accettate, per le quali il consegnatario abbia rilasciato apposita dichiarazione di ricevimento.
Entrata in vigore il 9 ottobre 2010