CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XXIX, sentenza 02/02/2026, n. 1410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 1410 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1410/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN TI US, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 898/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 14.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 112401433153, relativo alla Ta.Ri.
e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui gli era stata accertata l'omessa dichiarazione d'iscrizione per l'immobile in Roma, Indirizzo_1
Mercuri nn. 4/6/8. --------------------------------------------------
Esponeva di aver condotto in locazione il suddetto immobile fino al
10.10.2017, data in cui aveva ceduto il contratto alla Società_1 s.r.l., giusta comunicazione di cessione, registrata in pari data con prot.
17101020033950457 all'AdE-Ufficio DPMI2. Sin dall'anno 2018 la società locataria aveva attivato l'utenza Ta.Ri (cod. 0020188222). ----------
Pur avendo inoltrato via pec l'istanza di autotutela sin dal 21.11.2024, evidenziando il difetto di soggettività passiva, alcun riscontro aveva ricevuto dal Comune. ------------------------------------------------
Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. --------------------------------------------------------
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data
21.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni argomentando che in data 4.4.2025 aveva emesso l'annullamento dell'accertamento, così ritenendo cessata la materia del contendere. --------------------------------------------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Il ricorso merita accoglimento. --------------------------------------
Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 21.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione.
Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. -----------------------------
1.Dalla documentazione in atti trova riscontro che nel contratto di locazione dell'immobile sopra indicato, stipulato dal ricorrente il
26.7.2017 e reg.to al n. 3T/6871, il 10.10.2017 era subentrata la nuova locataria Società_1 s.r.l., che aveva attivato il contratto Ta.Ri
(cod. utente 0020188222). --------------------------------------------
Ciò posto, è indubbio che a far data dal 10.10.2017 nessuna somma poteva essere pretesa dal ricorrente, non più soggetto passivo in virtù dell'intervenuta cessione del contratto. –--------------------------
Atteso che l'accertamento riguardava il periodo dall'1.1.2018 al
31.12.2023, era palese che la tassa non era dovuta dal ricorrente per mancanza di soggettività passiva e non avrebbe potuto essergli richiesta.
2.Per quanto il Comune intimato nelle tardive controdeduzioni abbia asserito di aver annullato l'accertamento gravato in data 4.4.2025, la sua richiesta di cessazione della materia del contendere non può aver seguito, vuoi per la mancanza di un atto formale di annullamento (al di là della comunicazione al ricorrente), vuoi per la tardiva costituzione del Comune e, per tale ragione, per non esservi stata un'espressa adesione del ricorrente in tal senso. ----------------------------------------
3.Concludendo, ritenuto che nulla è dovuto dal ricorrente per la provata cessione del contratto, come confermato dal Comune, il ricorso va accolto. La richiesta sospensione resta assorbita dall'esito favorevole del ricorso. --------------------------------------------------------
Le spese processuali, considerato l'epilogo decisorio, sono integralmente compensate tra le parti. ------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate. ----------------------
Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Presidente Est.
GI LI PO
firmato digitalmente
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 29, riunita in udienza il 22/01/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
AN TI US, Presidente e Relatore BRUNO BRUNELLA, Giudice CICCHESE ROBERTA, Giudice
in data 22/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1322/2025 depositato il 14/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Comune di Roma - Roma 00100 Roma RM
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2022
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 112401433153 TARI 2023 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 898/2026 depositato il 29/01/2026
Richieste delle parti: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 con atto depositato il 14.1.2025 proponeva opposizione avverso l'avviso di accertamento n. 112401433153, relativo alla Ta.Ri.
e TEFA dall'1.1.2018 al 31.12.2023, con cui gli era stata accertata l'omessa dichiarazione d'iscrizione per l'immobile in Roma, Indirizzo_1
Mercuri nn. 4/6/8. --------------------------------------------------
Esponeva di aver condotto in locazione il suddetto immobile fino al
10.10.2017, data in cui aveva ceduto il contratto alla Società_1 s.r.l., giusta comunicazione di cessione, registrata in pari data con prot.
17101020033950457 all'AdE-Ufficio DPMI2. Sin dall'anno 2018 la società locataria aveva attivato l'utenza Ta.Ri (cod. 0020188222). ----------
Pur avendo inoltrato via pec l'istanza di autotutela sin dal 21.11.2024, evidenziando il difetto di soggettività passiva, alcun riscontro aveva ricevuto dal Comune. ------------------------------------------------
Concludeva per l'annullamento dell'avviso impugnato e ne chiedeva la sospensione. --------------------------------------------------------
Il Comune di Roma Capitale si è costituito in giudizio solo in data
21.1.2026 e, dunque, nell'imminenza dell'odierna udienza con controdeduzioni argomentando che in data 4.4.2025 aveva emesso l'annullamento dell'accertamento, così ritenendo cessata la materia del contendere. --------------------------------------------------------- All'odierna udienza la Corte, letti ed esaminati gli atti e i documenti, tratteneva la controversia in decisione. ----------------------------
MMOOTTIIVVII DDEELLLLAA DDEECCIISSIIOONNEE
Il ricorso merita accoglimento. --------------------------------------
Preliminarmente si osserva che la costituzione del Comune intimato è avvenuta solo il 21.1.2026 in prossimità dell'udienza di trattazione.
Una tale condotta processuale risulta non conforme ai principi di leale collaborazione, buona fede e ragionevole durata del processo, determinando un inutile aggravio del giudizio sia per l'Ufficio giudiziario sia per la parte ricorrente. -----------------------------
1.Dalla documentazione in atti trova riscontro che nel contratto di locazione dell'immobile sopra indicato, stipulato dal ricorrente il
26.7.2017 e reg.to al n. 3T/6871, il 10.10.2017 era subentrata la nuova locataria Società_1 s.r.l., che aveva attivato il contratto Ta.Ri
(cod. utente 0020188222). --------------------------------------------
Ciò posto, è indubbio che a far data dal 10.10.2017 nessuna somma poteva essere pretesa dal ricorrente, non più soggetto passivo in virtù dell'intervenuta cessione del contratto. –--------------------------
Atteso che l'accertamento riguardava il periodo dall'1.1.2018 al
31.12.2023, era palese che la tassa non era dovuta dal ricorrente per mancanza di soggettività passiva e non avrebbe potuto essergli richiesta.
2.Per quanto il Comune intimato nelle tardive controdeduzioni abbia asserito di aver annullato l'accertamento gravato in data 4.4.2025, la sua richiesta di cessazione della materia del contendere non può aver seguito, vuoi per la mancanza di un atto formale di annullamento (al di là della comunicazione al ricorrente), vuoi per la tardiva costituzione del Comune e, per tale ragione, per non esservi stata un'espressa adesione del ricorrente in tal senso. ----------------------------------------
3.Concludendo, ritenuto che nulla è dovuto dal ricorrente per la provata cessione del contratto, come confermato dal Comune, il ricorso va accolto. La richiesta sospensione resta assorbita dall'esito favorevole del ricorso. --------------------------------------------------------
Le spese processuali, considerato l'epilogo decisorio, sono integralmente compensate tra le parti. ------------------------------
PP.. QQ.. MM.. la Corte accoglie il ricorso. Spese compensate. ----------------------
Così deciso in Roma il 22.1.2026
Il Presidente Est.
GI LI PO
firmato digitalmente