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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/12/2025, n. 5621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5621 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1939/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 1939/2025, promossa da:
- - - Avv. BORALI Parte_1 Parte_2 Parte_3
MAURIZIO, Avv. SANTAGOSTINO DANIELE ricorrente
CONTRO
- Avv. MIGLIORINI BARBARA, Avv. LUNEDEI DANIELA Controparte_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara che le ricorrenti, dal 2 luglio 2022, hanno maturato il diritto a percepire l'emolumento mensile a titolo di “anzianità forfettaria di settore”, di cui all'art. 22 del CCNL applicato dalla convenuta e per l'effetto: ordina alla convenuta di riconoscere alle ricorrenti il predetto emolumento, nelle seguenti misure:
- : € 58,18 mensili dalla data di assunzione;
Pt_1
- € 58,18 mensili dalla data di assunzione;
Pt_3
- € 50,95 mensili dalla data di assunzione. Pt_2
accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti al pagamento dei seguenti importi lordi, a titolo di differenze retributive maturate in relazione al predetto emolumento dal giugno 2023 al dicembre 2025 (compresi):
- : € 2.094,10 Pt_1
- € 2.093,60 Pt_3
- € 1.831.95 Pt_2
condanna la convenuta a corrispondere alle ricorrenti i predetti importi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori delle ricorrenti, antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
In composizione monocratica, in persona della Dott.ssa Rossella Chirieleison in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado iscritta al n. RG 1939/2025, promossa da:
- - - Avv. BORALI Parte_1 Parte_2 Parte_3
MAURIZIO, Avv. SANTAGOSTINO DANIELE ricorrente
CONTRO
- Avv. MIGLIORINI BARBARA, Avv. LUNEDEI DANIELA Controparte_1 convenuto
Il Tribunale di Milano, in persona del giudice dott.ssa Rossella Chirieleison, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed istanza disattesa, così provvede: accerta e dichiara che le ricorrenti, dal 2 luglio 2022, hanno maturato il diritto a percepire l'emolumento mensile a titolo di “anzianità forfettaria di settore”, di cui all'art. 22 del CCNL applicato dalla convenuta e per l'effetto: ordina alla convenuta di riconoscere alle ricorrenti il predetto emolumento, nelle seguenti misure:
- : € 58,18 mensili dalla data di assunzione;
Pt_1
- € 58,18 mensili dalla data di assunzione;
Pt_3
- € 50,95 mensili dalla data di assunzione. Pt_2
accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti al pagamento dei seguenti importi lordi, a titolo di differenze retributive maturate in relazione al predetto emolumento dal giugno 2023 al dicembre 2025 (compresi):
- : € 2.094,10 Pt_1
- € 2.093,60 Pt_3
- € 1.831.95 Pt_2
condanna la convenuta a corrispondere alle ricorrenti i predetti importi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo;
condanna la convenuta al pagamento in favore delle ricorrenti delle spese di lite che si liquidano nella somma di € 4.500,00 per compensi, oltre rimborso forfettario ed accessori come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori delle ricorrenti, antistatari;
fissa il termine di sessanta giorni per il deposito della motivazione.
Così deciso in Milano, il 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Rossella Chirieleison