Ordinanza cautelare 13 settembre 2022
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza 24/09/2025, n. 16562 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16562 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16562/2025 REG.PROV.COLL.
N. 08936/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 8936 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Enrica Troisi, Teresa Gambuti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Teresa Gambuti in Roma, via degli Avignonesi n. 5;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
a) del provvedimento prot. n. -OMISSIS- del 12.05.2022 con cui è stata dichiarata l'inidoneità del ricorrente, a seguito delle degli accertamenti attitudinali espresso dalla Commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, notificato in pari data al sig. -OMISSIS- e che comporta l'esclusione dal Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi Carabinieri in ferma quadriennale bandito dal Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, bandito in data 20.07.2021; b) del provvedimento di riscontro dell'istanza di accesso agli atti ex artt. 22 e sss. l. n 241/90, notificata a mezzo pec, in data 13.06.2022, con cui veniva inoltrata tutta la documentazione relativa alla prova innanzi citata; c) dei provvedimenti rilasciati, in data 13.06.2022, a mezzo pec, a seguito dell'istanza di accesso agli atti de quo, e, nello specifico: 1) raccoglitore prove attitudinali; 2) reattivo figura umana; 3) DT8; 4) MMPI – 2 con relativo profilo grafico; 4) questionario informativo; 5) relazione tecnica dell'Ufficiale Psicologo; 6) scheda di valutazione attitudinale; 7) verbale della Commissione attitudinale; d) ove lesiva, di ogni elenco o graduatoria, ancorché non conosciuta perché non pubblicata sul sito istituzionale del Comando dell'Arma dei Carabinieri, nella parte in cui non è utilmente collocato il ricorrente; e) di ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, anche potenzialmente lesivo della posizione del ricorrente
NONCHE'
per la declaratoria del diritto del ricorrente ad essere riconvocato per lo svolgimento delle prove per gli accertamenti attitudinali del Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 2.938 allievi Carabinieri in ferma quadriennale con una diversa Commissione all'uopo costituita o, in subordine, per il risarcimento per perdita di chance patito dal sig. -OMISSIS- a causa dell'illegittimo provvedimento adottato dall'Amministrazione resistente;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 19 settembre 2025 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Vista la dichiarazione ritualmente versata in atti da parte del ricorrente nella quale si evidenzia la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione del ricorso;
Considerata l’assenza di deduzioni, anche in merito alle spese, formulate dalla parte resistente;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Angelo Fanizza, Presidente FF
Davide De Grazia, Primo Referendario
Giovanni Caputi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Caputi | Angelo Fanizza |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.