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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. X, sentenza 05/01/2026, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 76/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16042/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249099373542000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13197/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249099373542/000, notificata in data 18/09/2024 e la relativa a cartella n. 0972016010717484000, asseritamente notificata il
06/07/2016, per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2013 (importo di €417,27).
A fondamento del ricorso eccepiva la mancata notifica della cartella presupposta, con conseguente nullità dell'intimazione e prescrizione del credito.
Il contribuente sosteneva che l'intimazione era stata notificata nel 2024, a distanza di oltre 8 anni, senza prova di altri atti interruttivi della prescrizione triennale.
Sosteneva, inoltre di aver inviato, in data 20.09.2024, istanza di sgravio ex art. 10-quater L. 212/2000 ad
ADER e Regione Lazio, rimasta senza riscontro.
Si costituiva la Regione Lazio assumendo di aver provveduto legittimamente all'iscrizione a ruolo nel termine previsto e di non essere responsabile della notificazione della cartella, demandata ad ADER ex artt. 25-26
DPR 602/1973.
Riteneva, poi, infondate le eccezioni di prescrizione, essendo stata documentata da ADER la presenza di altri avvisi di intimazione nel 2019 e 2022 ed evidenziava che la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione e che l'intimazione poteva essere contestata solo per vizi propri, non del ruolo.
La resistente aggiungeva di aver risposto all'istanza del 20/09/2024 con nota prot. 1415457 del 18/11/2024, comunicando l'inammissibilità della stessa per l'utilizzo di modulistica non conforme ai sensi del D.Lgs.
219/2023.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione documentava la regolare notifica della cartella in data 06.07.2016, producendo in giudizio la relata di notifica.
Evidenziava inoltre la presenza di due intimazioni notificate rispettivamente in data 26.03.2019 (Avviso n.
09720189113701417) e in data 06.12.2022 (Avviso n. 09720229043633424) e sosteneva, quindi che la prescrizione era stata interrotta e non operava.
L'Ufficio riteneva il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza dall'impugnazione della cartella (artt.
19 e 21 D.Lgs. 546/1992).
Infine, sosteneva che l'istanza ex art. 1, co. 537 ss., L. 228/2012 era stata tempestivamente trasmessa alla
Regione Lazio il 26/09/2024 e la riscossione era stata sospesa fino a riscontro dell'ente.
All'udienza del 15 Dicembre 2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Da un esame della produzione documentale risulta provata la notifica della cartella in data 06/07/2016, come da relata prodotta da ADER: la cartella risulta consegnata al portiere e la notifica risulta perfezionata con la produzione della prova dell'invio della raccomandata informativa al sig. Ricorrente_1. Ai fini dell'interruzione della prescrizione risulta, inoltre, documentato l'invio di due successive intimazioni una in data 26.03.2019 e l'altra in data 06.12. 2022. Pertanto, la prescrizione non è maturata.
La mancata impugnazione della cartella entro 60 giorni dalla notifica ne ha determinato la definitività ex art. 21 D.Lgs. 546/1992. Di conseguenza, l'intimazione poteva essere censurata solo per vizi propri e non per vizi della cartella. Inoltre si osserva che l'istanza di sgravio, che sembra non essere stata presentata con la modulistica obbligatoria, in ogni caso, non incideva sulla legittimità della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €150,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €150,00 per ciascuna parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 10, riunita in udienza il 15/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
GAGLIARDI VANIA, Giudice monocratico in data 15/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 16042/2024 depositato il 25/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Lazio
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 09720249099373542000 BOLLO 2013
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13197/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Sig. Ricorrente_1 proponeva ricorso avverso l'intimazione di pagamento n. 09720249099373542/000, notificata in data 18/09/2024 e la relativa a cartella n. 0972016010717484000, asseritamente notificata il
06/07/2016, per il mancato pagamento della tassa automobilistica 2013 (importo di €417,27).
A fondamento del ricorso eccepiva la mancata notifica della cartella presupposta, con conseguente nullità dell'intimazione e prescrizione del credito.
Il contribuente sosteneva che l'intimazione era stata notificata nel 2024, a distanza di oltre 8 anni, senza prova di altri atti interruttivi della prescrizione triennale.
Sosteneva, inoltre di aver inviato, in data 20.09.2024, istanza di sgravio ex art. 10-quater L. 212/2000 ad
ADER e Regione Lazio, rimasta senza riscontro.
Si costituiva la Regione Lazio assumendo di aver provveduto legittimamente all'iscrizione a ruolo nel termine previsto e di non essere responsabile della notificazione della cartella, demandata ad ADER ex artt. 25-26
DPR 602/1973.
Riteneva, poi, infondate le eccezioni di prescrizione, essendo stata documentata da ADER la presenza di altri avvisi di intimazione nel 2019 e 2022 ed evidenziava che la cartella era divenuta definitiva per mancata impugnazione e che l'intimazione poteva essere contestata solo per vizi propri, non del ruolo.
La resistente aggiungeva di aver risposto all'istanza del 20/09/2024 con nota prot. 1415457 del 18/11/2024, comunicando l'inammissibilità della stessa per l'utilizzo di modulistica non conforme ai sensi del D.Lgs.
219/2023.
L'Agenzia delle Entrate Riscossione documentava la regolare notifica della cartella in data 06.07.2016, producendo in giudizio la relata di notifica.
Evidenziava inoltre la presenza di due intimazioni notificate rispettivamente in data 26.03.2019 (Avviso n.
09720189113701417) e in data 06.12.2022 (Avviso n. 09720229043633424) e sosteneva, quindi che la prescrizione era stata interrotta e non operava.
L'Ufficio riteneva il ricorso inammissibile per intervenuta decadenza dall'impugnazione della cartella (artt.
19 e 21 D.Lgs. 546/1992).
Infine, sosteneva che l'istanza ex art. 1, co. 537 ss., L. 228/2012 era stata tempestivamente trasmessa alla
Regione Lazio il 26/09/2024 e la riscossione era stata sospesa fino a riscontro dell'ente.
All'udienza del 15 Dicembre 2025 il ricorso era trattenuto in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso non è fondato e deve essere respinto.
Da un esame della produzione documentale risulta provata la notifica della cartella in data 06/07/2016, come da relata prodotta da ADER: la cartella risulta consegnata al portiere e la notifica risulta perfezionata con la produzione della prova dell'invio della raccomandata informativa al sig. Ricorrente_1. Ai fini dell'interruzione della prescrizione risulta, inoltre, documentato l'invio di due successive intimazioni una in data 26.03.2019 e l'altra in data 06.12. 2022. Pertanto, la prescrizione non è maturata.
La mancata impugnazione della cartella entro 60 giorni dalla notifica ne ha determinato la definitività ex art. 21 D.Lgs. 546/1992. Di conseguenza, l'intimazione poteva essere censurata solo per vizi propri e non per vizi della cartella. Inoltre si osserva che l'istanza di sgravio, che sembra non essere stata presentata con la modulistica obbligatoria, in ogni caso, non incideva sulla legittimità della pretesa tributaria.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in complessivi €150,00, oltre accessori di legge se dovuti, in favore di ciascuna parte resistente.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso, condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in €150,00 per ciascuna parte resistente oltre accessori di legge se dovuti.