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Sentenza 11 luglio 2024
Sentenza 11 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 11/07/2024, n. 1154 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1154 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, sez. civile, riunito in camera di Consiglio nelle persone dei magistrati:
- dott. Giuseppe Rana presidente
- dott.ssa Laura Cantore giudice
- dott.ssa Maria Anna Altamura giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia, iscritta al n. 2701/2023 R.G.A.C., avente ad oggetto: separazione giudiziale
TRA
, rappresentata e difesa, come in atti, dall'avv. Michele Ippedico;
Parte_1
- RICORRENTE -
E
, rappresentato e difeso, come in atti, dall'avv. Antonio Tamborra;
Controparte_1
- RESISTENTE –
NONCHÉ
PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il Tribunale di Trani
- INTERVENTORE EX LEGE -
Conclusioni come da verbale di udienza del 1°.7.2024
Fatto e diritto
Con ricorso depositato il 3.7.2023, proponeva domanda per la separazione Parte_1 giudiziale dal coniuge con il quale aveva contratto matrimonio civile in Controparte_1
Ruvo di Puglia il 24.10.2015, con pronuncia di addebito a carico del resistente, chiedendo stabilirsi le modalità di affidamento e di mantenimento della figlia , Per_1 nata il [...], la assegnazione a sé della casa familiare e un assegno di mantenimento per sé ex art. 156 c.c..
1 Il resistente si costituiva formalmente in giudizio con comparsa depositata in data
20.10.2023 nella quale non si opponeva alla domanda di separazione, ma contestava la domanda di addebito e di mantenimento per sé della ricorrente, chiedendo solo stabilirsi in merito all'affidamento e al mantenimento della figlia.
Alle udienze del 20.11.2023, 19.2.2024 e 8.4.2024 venivano chiesti più rinvii per la definizione consensuale della separazione. Comunicato il fallimento del tentativo di raggiungere un accordo, il giudice delegato disponeva nuovamente la comparizione delle parti dinanzi a sé all'udienza del 1°.7.2024.
Le parti confermavano l'impossibilità di una riconciliazione, ma si accordavano su impulso del giudice per la definizione del giudizio con previsione di un contributo mensile da parte del padre per il mantenimento della figlia nella misura di € 230,00 mensili con decorrenza da luglio 2024, da corrispondersi entro il giorno primo di ogni mese, oltre spese straordinarie al 50% su ciascun genitore secondo il protocollo del Tribunale, costo di internet al 50% su ogni genitore fino a febbraio 2025, un assegno di mantenimento per la coniuge a carico del di € 120,00 mensile con decorrenza da luglio 2024, da CP_1 corrispondersi entro il giorno primo di ogni mese, assegno unico al 50% ad ogni genitore, affidamento condiviso della minore, con collocamento presso la madre e incontri secondo gli standard del Tribunale.
Chiedevano, pertanto, al Tribunale di recepire l'accordo a definizione del giudizio.
Il giudice delegato, letto l'art. 473 bis 21, ult. comma, c.p.c., disponeva in via provvisoria come da accordo raggiunto dalle parti e, autorizzata la discussione orale in udienza, tratteneva la causa alla decisione del Collegio.
Tanto premesso:
- letto l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 1°.
7.2024 e riportato a verbale;
- rilevato che il G.D., valutata la volontà delle parti, ha trattenuto la causa in decisione, riservandosi di riferire al Collegio, ex art. 473 bis 21, ult. comma, c.p.c.;
- considerato che i coniugi hanno una figlia , minore;
Per_1
- considerato che le condizioni pattuite sono conformi alle norme inderogabili e all'interesse della prole minore, per la quale viene concordato, secondo l'opzione preferita dal legislatore l'affidamento condiviso ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre con cui già risiede,
- tenuto conto che le parti concordano a carico del padre un contributo al mantenimento della figlia in misura maggiore rispetto a quelli che sono ordinariamente i minimi di questo Tribunale, oltre alla partecipazione dei genitori al 50% ciascuno delle
2 spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo in vigore presso questo Tribunale, concordando anche la partecipazione del alle spese del canone di collegamento CP_1 internet fino a febbraio 2025;
- reputato che il Collegio debba disporre la assegnazione della casa familiare alla
[...]
, collocataria della minore, ex art. 337 sexies c.c., per conservare alla minore Pt_1
l'habitat domestico in cui è inserita;
- ritenuto che in ossequio al principio di bigenitorialità, per garantire la presenza costante nella vita della figlia di entrambi i genitori, debba prevedersi che il padre tenga con sé : il martedì e giovedì dalle ore 16.30 sino alle ore 20,00, nonché a Per_1 weekend alternati con la madre dal sabato mattina ovvero dalla uscita da scuola il sabato alla domenica sera alle ore 20.30, ove possibile anche con pernottamento, per 15 giorni durante il periodo estivo da concordare entro i primi giorni di giugno con la madre, nel periodo natalizio dal 23 dicembre al 29 dicembre, ovvero dal 30 dicembre al 4 gennaio, nonché nel periodo pasquale dal Giovedì al Sabato Santo, ovvero la Domenica e il Lunedì in Albis;
- tenuto conto che viene concordato un mantenimento ex art. 156 c.c. a favore della e a carico del Pt_1 CP_1
- ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 151 c.c.;
- garantito l'intervento in causa al P.M.;
P.Q.M.
dichiara la separazione personale dei coniugi e che Parte_1 Controparte_1 hanno contratto matrimonio con rito civile in Ruvo di Puglia il 24.10.2015 (atto n. 17, parte I, anno 2015), alle condizioni indicate nell'accordo di cui a verbale di udienza dinanzi al giudice delegato del 1°.7.2024, condizioni tutte che qui si abbiano interamente richiamate e trascritte, dispone altresì la assegnazione della casa familiare alla ricorrente e prevede che il padre, genitore non collocatario, tenga con sé la figlia secondo le indicazioni di cui in motivazione.
Ordina all'Ufficiale dello stato civile del comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza negli atti prescritti.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Trani, in data 9.7.2024, nella Camera di consiglio della sezione civile.
Il Giudice est. Il Presidente dott.ssa Maria Anna Altamura dott. Giuseppe Rana
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