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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 30/01/2025, n. 844 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 844 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15960/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 02/05/2024, promossa da
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e difesa AR C.F._1
dagli avv.ti Emidia Zanetti Vitali e Romualdo Richichi, presso il cui studio in Milano, VIA CHIOSETTO
n.7 , è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11/05/1967, rappresentato e difeso dall' avv. Chiara Mondadori, presso il cui studio in Milano, via
Uberto Visconti di Modrone 8/6, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta –
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 20.05.2024
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni per : AR
pagina 1 di 3 “1.pronunciare, anche con sentenza non definitiva, qualora risultasse necessario istruire la causa in conseguenza delle domande formulate da controparte, la separazione personale, giudiziale, dei coniugi AR e
[...] Controparte_1 2.“decorso il termine previsto a tal fine dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che” avrà pronunciato “la separazione personale”, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.473bis.49 cod.proc.civ., pronunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, n.2, lett.b) della legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art.5 della legge 6 marzo 1987, n.74, nonché dall'art.1 della legge 6 maggio 2015, n.55, lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato da e da AR
, a Medole (MN), il 15 giugno 2021 (anno 2021, atto n.10, Parte II, Serie C), e ordinare, Persona_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Medole (MN), di procedere all'annotazione della relativa sentenza, nonché alla comunicazione della stessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, laddove il matrimonio è stato, del pari, trascritto;
3.condannare il signor al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al Persona_1 presente procedimento.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e , e decorso il termine AR Persona_1 previsto a tal fine dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che avrà pronunciato la separazione personale, disporre lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato da e da AR
, a Medole (MN),il 15 giugno 2021; Persona_1
- con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la ripetizione delle somme corrisposte alla signora in costanza di matrimonio estranee al progetto di vita comune;
Pt_1
- con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in MEDOLE AR Controparte_1
(MN) il 15/06/2021 (atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di MEDOLE (MN) al n. 10, parte II, Serie C, anno 2021). Dall'unione non sono nati figli. Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 02/05/2024, ha chiesto a AR questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dal coniuge nonché, Controparte_1 decorso il termine di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio e condannare il al Per_1 pagamento delle spese processuali. In data 03.09.2024 si è costituito in giudizio il quale chiedeva di pronunciare la Controparte_1 separazione personale e decorso il termine previsto dalla legge di disporre lo scioglimento del matrimonio civile con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la ripetizione delle somme corrisposte alla signora in costanza di matrimonio estranee al progetto di vita comune con Pt_1 vittoria di spese e competenze di lite.
In data 12.11.2024 e 22.11.2024 le parti depositavano memorie di cui all'art.473bis.17, comma I, chiedendo la pronuncia della separazione personale e decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, dello scioglimento del matrimonio civile.
Alla prima udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 04/12/2024, il Giudice delegato rilevata la ritualità della notifica, ha sentito i coniugi e ne ha tentato la conciliazione che non è riuscita.
Il giudice Delegato, sentiti i procuratori delle parti che hanno insistito nelle domande e nelle istanze istruttorie articolate, non ha adottato i provvedimenti provvisori e ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Le parti hanno insistito per le conclusioni sopra rassegnate e il G.D. ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024. pagina 2 di 3 Sulla domanda di separazione personale Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale avanzata da ambo le parti merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le parti hanno chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che AR Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in MEDOLE (MN) il 15/06/2021 (atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) al n. 10, parte II, Serie C, anno 2021);
2) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Delegato dott.ssa Valentina Di Peppe;
3) Spese di lite al definitivo.
4) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) e di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
NONA CIVILE
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice Rel. Est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale in data 02/05/2024, promossa da
(C.F. ) nata in [...] il [...], rappresentata e difesa AR C.F._1
dagli avv.ti Emidia Zanetti Vitali e Romualdo Richichi, presso il cui studio in Milano, VIA CHIOSETTO
n.7 , è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte attrice- nei confronti di
(C.F. nato a [...] Controparte_1 C.F._2
l'11/05/1967, rappresentato e difeso dall' avv. Chiara Mondadori, presso il cui studio in Milano, via
Uberto Visconti di Modrone 8/6, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-Parte convenuta –
Atti trasmessi al Pubblico Ministero ex artt. 70 e 71 c.p.c. in data 20.05.2024
Oggetto: Separazione giudiziale e divorzio contenzioso ex art. 473-bis.49 c.p.c.
Conclusioni per : AR
pagina 1 di 3 “1.pronunciare, anche con sentenza non definitiva, qualora risultasse necessario istruire la causa in conseguenza delle domande formulate da controparte, la separazione personale, giudiziale, dei coniugi AR e
[...] Controparte_1 2.“decorso il termine previsto a tal fine dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che” avrà pronunciato “la separazione personale”, ai sensi e per gli effetti di cui agli art.473bis.49 cod.proc.civ., pronunciare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.3, n.2, lett.b) della legge 1° dicembre 1970, n.898, come modificato dall'art.5 della legge 6 marzo 1987, n.74, nonché dall'art.1 della legge 6 maggio 2015, n.55, lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato da e da AR
, a Medole (MN), il 15 giugno 2021 (anno 2021, atto n.10, Parte II, Serie C), e ordinare, Persona_1 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Medole (MN), di procedere all'annotazione della relativa sentenza, nonché alla comunicazione della stessa all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Milano, laddove il matrimonio è stato, del pari, trascritto;
3.condannare il signor al pagamento delle spese e dei compensi professionali relativi al Persona_1 presente procedimento.”
Conclusioni per Controparte_1
“Voglia il Tribunale Ill.mo pronunciare sentenza di separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
- pronunciare la separazione personale dei coniugi e , e decorso il termine AR Persona_1 previsto a tal fine dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza che avrà pronunciato la separazione personale, disporre lo scioglimento del matrimonio civile, celebrato da e da AR
, a Medole (MN),il 15 giugno 2021; Persona_1
- con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la ripetizione delle somme corrisposte alla signora in costanza di matrimonio estranee al progetto di vita comune;
Pt_1
- con vittoria di spese e competenze di lite.”
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
e hanno contratto matrimonio con rito civile in MEDOLE AR Controparte_1
(MN) il 15/06/2021 (atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del
Comune di MEDOLE (MN) al n. 10, parte II, Serie C, anno 2021). Dall'unione non sono nati figli. Con ricorso ex art. 473bis.49 c.p.c. depositato in data 02/05/2024, ha chiesto a AR questo Tribunale di dichiarare la separazione personale dal coniuge nonché, Controparte_1 decorso il termine di legge, pronunciare lo scioglimento del matrimonio e condannare il al Per_1 pagamento delle spese processuali. In data 03.09.2024 si è costituito in giudizio il quale chiedeva di pronunciare la Controparte_1 separazione personale e decorso il termine previsto dalla legge di disporre lo scioglimento del matrimonio civile con riserva di agire in separato giudizio al fine di ottenere la ripetizione delle somme corrisposte alla signora in costanza di matrimonio estranee al progetto di vita comune con Pt_1 vittoria di spese e competenze di lite.
In data 12.11.2024 e 22.11.2024 le parti depositavano memorie di cui all'art.473bis.17, comma I, chiedendo la pronuncia della separazione personale e decorso il termine previsto dalla legge e previo passaggio in giudicato della sentenza di separazione personale, dello scioglimento del matrimonio civile.
Alla prima udienza di prima comparizione delle parti celebrata in data 04/12/2024, il Giudice delegato rilevata la ritualità della notifica, ha sentito i coniugi e ne ha tentato la conciliazione che non è riuscita.
Il giudice Delegato, sentiti i procuratori delle parti che hanno insistito nelle domande e nelle istanze istruttorie articolate, non ha adottato i provvedimenti provvisori e ritenuta la causa matura per la decisione, senza bisogno di assunzione di mezzi di prova, ha invitato le parti a precisare le conclusioni.
Le parti hanno insistito per le conclusioni sopra rassegnate e il G.D. ha trattenuto la causa in decisione. La causa è stata discussa e decisa alla camera di consiglio del 18 dicembre 2024. pagina 2 di 3 Sulla domanda di separazione personale Tanto premesso, la domanda diretta ad ottenere la separazione personale avanzata da ambo le parti merita di essere accolta: i fatti desunti dalla trattazione della causa dimostrano, infatti, che la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c. e che la comunione morale e materiale non può essere ricostituita. Pertanto, ricorrono i presupposti di cui all'art. 151, comma 1 c.c. per pronunciare la richiesta separazione personale tra le parti.
Le parti hanno chiesto altresì di dichiarare lo scioglimento del matrimonio ex art. 473bis.49 c.p.c. e, pertanto – non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n. 2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni – la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice Relatore per la prosecuzione del giudizio in relazione alla domanda di divorzio.
Sulle spese di lite
La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e che AR Controparte_1 hanno contratto matrimonio civile in MEDOLE (MN) il 15/06/2021 (atto iscritto nei Registri degli atti di matrimonio presso l'ufficio di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) al n. 10, parte II, Serie C, anno 2021);
2) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice Delegato dott.ssa Valentina Di Peppe;
3) Spese di lite al definitivo.
4) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, al passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MEDOLE (MN) e di Milano, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge
Si comunichi.
Così deciso in Milano, il 18 dicembre 2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente dott.ssa Valentina Di Peppe dott.ssa Maria Laura Amato
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