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Sentenza 28 marzo 2025
Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 28/03/2025, n. 327 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 327 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 303/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 303/2020 tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via Aloi n. 26, presso lo studio dell'avv. ZAPPALA'
Loredana, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Siracusa, Via Archia n. 35, presso lo studio dell'avv. PRESTIA Fabio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
, C.F. , in persona CP_2 Parte_2 P.IVA_1
del suo Presidente pro tempore, e atto domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la locale
CP_ Sede rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE Ivano, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.02.2020 esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'avv. Paolo Sebastiano Bombaci, titolare dell'omonimo studio professionale dall'01.11.1990 e dal 22.1.2002 al 31.12.2017 alle dipendenze dell'avv. Controparte_1
subentrato al padre Paolo Sebastiano nella gestione dello studio legale. Precisava di aver svolto
1 attività lavorativa con la qualifica di impiegata, CCNL Studi professionali – Tecnici, livello V, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno alle dipendenze dell'avv. Paolo
Sebastiano Bombaci e, successivamente al decesso dello stesso, avvenuto nel mese di gennaio 2002, di aver continuato a lavorare, alle dipendenze dell'avv. senza regolare Controparte_1
ingaggio dal 22.01.2002 al 31.07.2002, essendo stata regolarmente assunta solo in data 01.08.2002; deduceva, altresì, che il rapporto di lavoro si era interrotto il 31.12.2017, quando
[...]
le aveva intimato il licenziamento orale. CP_1
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente rappresentava che, dal 22.01.2002 al 31.10.2007, aveva prestato servizio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dall'01.11.2007, in base ad un accordo con il datore di lavoro, l'orario di lavoro veniva articolato dalle ore 9:00 alle ore
13:30; quanto alla retribuzione, deduceva di aver percepito, dal mese di febbraio 2002, la somma mensile di € 600,00, in contanti, nonostante le somme maggiori riportate in busta paga.
Lamentava che la retribuzione corrispostale a decorrere dalla data del 22.1.2002 non era stata proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, avendo ricevuto solo parte delle retribuzioni mensili e delle tredicesime mensilità e avendo il datore di lavoro omesso di corrisponderle le quattordicesime mensilità (previste da contratto) e il trattamento di fine rapporto maturato.
Deduceva, pertanto, di vantare nei confronti del resistente a un credito pari a complessivi €
51.743,98, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e
T.F.R. (come da conteggi prodotti in atti); rilevava, inoltre, che il BOMBACI aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal 30.11.2007, come risultante dall'estratto conto previdenziale prodotto in atti.
Precisava di aver richiesto l'intervento dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa per la definizione della vicenda e di aver inviato numerose richieste al resistente che, però, erano rimaste prive di riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, l'avv. e l' di Siracusa chiedendo al Controparte_1 Controparte_4
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive, comprese le tredicesime mensilità, e al pagamento dell'intero importo delle quattordicesime mensilità e del T.F.R. per il periodo dal 22.01.2002 al
31.12.2017 e, per, l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di Euro 51.743,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-Accertare e dichiarare il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti e non versati dal datore di lavoro nel periodo dal 01.12.2007 al 31.12.2017 e, per l'effetto, condannarlo alla regolarizzazione contributiva per il periodo dal 01.12.2007 al 31.12.2017;
2 - In subordine, condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni per l'eventuale periodo contributivo prescritto.
- Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 09.01.2021, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_3
condannarsi il resistente, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, alla regolarizzazione contributiva in favore di dalla data indicata Parte_1
in ricorso ed entro i limiti della prescrizione quinquennale.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 21.01.2021, veniva dichiarata la contumacia del resistente che si costituiva in giudizio solo in data 27.09.2022, contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale (ammessa con ordinanza del 30.06.2022) e
CTU contabile.
All'udienza del 28.11.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, giova ricordare che nel caso in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore dimostrare rigorosamente tutti i “fatti costitutivi” della pretesa azionata in giudizio. Incombe, pertanto, sul ricorrente l'onere di descrivere analiticamente il rapporto di lavoro controverso, allegando, in maniera precisa e dettagliata, la relativa natura e durata, l'articolazione oraria osservata e le mansioni effettivamente svolte, nonché fornire gli elementi probatori idonei a confermare, anche per mezzo di specifiche e convergenti prove testimoniali, un rapporto lavorativo svoltosi secondo le modalità dedotte e dalle quali trae origine il diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva richiesta.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore dei convenuti, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass.
5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), delle mansioni svolte, dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito.
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando
3 l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle indicate.
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa non regolarizzata alle dipendenze del resistente, per il periodo 22.01.2002 – 31.07.2002, per 7,30 ore al giorno e di essere stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in data 01.08.2002, prestando attività lavorativa per 7,30 ore al giorno fino al 30.10.2007; dall'01.11.2007 fino al 31.12.2017
(data del licenziamento orale) deduce di aver lavorato, secondo accordi verbali con il datore di lavoro, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, per un totale di 4,30 ore giornaliere . Precisa, poi, che il datore di lavoro avrebbe omesso di versare i contributi dovuti dal 1.12.2007, non regolarizzando la posizione contributiva della ricorrente e di aver ricevuto quale retribuzione mensile, per tutto il periodo di lavoro, la somma mensile di euro 600 circa.
Così sinteticamente ricostruita la prospettazione della ricorrente, osserva il Tribunale che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le odierne parti in causa risulta provata, oltre che non specificamente contestata dal convenuto, per il periodo dal 1.8.2002 al 30.11.2007: in tal senso depone la busta paga per il mese di marzo 2006 (dalla quale si evince la data di assunzione del 21.8.2002) e l'estratto contributivo prodotto da entrambe le parti in causa.
Ferme tali considerazioni, ritiene il giudicante che la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio fornisce positivo riscontro alle deduzioni della ricorrente circa la durata del rapporto di lavoro subordinato.
Entrambi i testi escussi hanno, infatti, confermato lo svolgimento di attività lavorativa per tutto periodo indicato in ricorso (gennaio 2002– dicembre 2017), nonchè l'articolazione oraria e la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, la teste , nipote della ricorrente, escussa all'udienza del 27.9.2022, ha Testimone_1 riferito, in maniera precisa e circostanziata, che l'attività lavorativa della ricorrente è stata svolta inizialmente alle dipendenze del padre dell'odierno resistente e, dopo la sua morte, alle dipendenze dello stesso resistente, precisando altresì la diversa articolazione oraria dei due rapporti di lavoro e la data di cessazione del secondo rapporto. Nello specifico, la teste ha riferito “Ricordo anche di aver conosciuto il padre dell'avv. e la madre, che era un'insegnante. Il padre è morto CP_1
circa 15 anni fa, ma non ricordo esattamente la data. Mia zia lavorava anche per il padre e, alla morte di questo, ha iniziato a lavorare per l'avv. che io sappia, il rapporto di Controparte_1 lavoro è iniziato quasi subito, alla morte dell'avv. padre. Mia zia lavorava per l'avv. CP_1 padre mattina e pomeriggio. Per l'avv. lavorava la mattina, ma CP_1 Controparte_1 all'occorrenza anche il pomeriggio. Lavorava dalle 8:30/9:00 – 13:00/14:00 a seconda delle necessità dello studio… Il rapporto è cessato circa 6 anni fa, 5/6 anni”.
4 La teste ha poi chiarito di aver avuto conoscenza diretta delle circostanze di cui sopra precisando
“Io andavo a trovare la zia nei giorni in cui non andavo a scuola per chiederle aiuto nei compiti. A volte però andavo semplicemente a trovarla, sempre al mattino. Ciò avveniva negli anni
2012/2013. Io andavo a trovare la zia sul lavoro negli anni che ho detto, quando io frequentavo la scuola, altre volte però negli anni la chiamavo al telefono fisso dello studio 66562”, riferendo, poi, dettagli precisi sul luogo di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente e, in particolare, che
“andavo da sola a trovare la zia allo studio. Lì incontravo a volte la madre della sig.ra CP_1
Non c'erano altri avvocati. Era la casa della madre del resistente , il quale aveva lì una stanza destinata a proprio studio (entrando dalla porta d'ingresso, sulla sinistra). Di fronte c'era una piccola stanza dove mia zia aveva la scrivania”.
La testimone ha inoltre confermato le mansioni volte dalla ricorrente: “La vedevo fare fotocopie, lavorare al computer e sbrigare pratiche. A volte mi faceva anche attendere che completasse il suo lavoro”.
La teste ha poi confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente Tes_2 prima alle dipendenze dell'Avv. padre e poi dell'odierno resistente precisando di aver CP_1 avuto conoscenza di tale circostanza “dal rapporto di stretta amicizia e confidenza con la nipote della sig.ra e dall'avere frequentato assiduamente la casa di quest'ultima” quando Parte_1 aveva l'età di 14 anni , recandosi presso l'abitazione della (ove viveva anche la nonna di Parte_1
nipote della ricorrente) e constatando che la ricorrente si recava al lavoro Testimone_1
quotidianamente. La teste ha poi precisato di aver avuto conoscenza diretta del fatto che la ricorrente si recasse sul luogo di lavoro per il periodo 2015/2026 precisando “per il periodo
2015/2016 per il lavoro da me svolto presso la scuola Enea (in via Bacchilide) nel quale ho constatato personalmente che la la mattina si recava a lavorare presso lo studio in via Parte_1
Bacchilide” specificando “per un periodo, dal 2015, dall'inizio dell'anno, ma non ricordo esattamente il mese, e per circa due anni, fino a quando la scuola Enea si è trasferita presso altro indirizzo in via Po, io ho lavorato proprio in via Bacchilide presso detta scuola, di fronte allo studio legale. Per quanto è a mia conoscenza, la ricorrente faceva la segretaria” e che “La scuola si trovava al tempo in via Bacchilide, di fronte al palazzo dove era collocato lo studio legale. Io vedevo la ricorrente che entrava con la sua macchina nel cortile di detto palazzo”.
Ebbene, ad avviso del giudicante, dalle dichiarazioni concordi, precise e circostanziate rese dalle testimoni, si può presumere che il rapporto di lavoro si sia svolto per l'intero arco temporale indicato in ricorso, avendo le testi riferito episodi collocati temporalmente all'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del resistente (gennaio 2002, subito dopo la morte del padre dell'odierno resistente, cfr. dichiarazioni del teste , nonché negli anni Tes_1
5 2012/2013 (cfr. dichiarazioni del teste che fa evidentemente riferimento a tale periodo quale Tes_1
periodo distinto da quello in cui la stessa frequentava la scuola), fino agli anni 2015-2017 (cfr. dichiarazioni del teste ). Tes_2
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente e riferite dai testi risultano tanto più attendibili se poste in correlazione con l'assenza di prova contraria da parte della convenuta, costituitasi tardivamente, e tenuto conto del fatto che dall'istruttoria, orale e documentale, non sono emersi elementi probatori di segno contrario.
A ciò si aggiunga che lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze dell'odierno resistente con le mansioni dedotte in ricorso non è affatto contestata da essendo Controparte_1
unicamente contestata la durata del rapporto di lavoro.
Deve pertanto ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione tra e con qualifica di impiegata, Parte_1 Controparte_1
CCNL Studi professionali-tecnici , livello 5, secondo gli orari indicati in ricorso, per il periodo dal
221.1.2002 al 31.12.2017, con conseguente diritto della ricorrente alle differenze retributive richieste.
Quanto alla quantificazione degli importi, può farsi riferimento alla relazione di consulenza tecnica depositata in atti ed in particolare ai conteggi effettuati, che tengono conto delle somme percepite dalla ricorrente, come dichiarate in ricorso e non contestate dal convenuto, e dell'orario di lavoro a tempo pieno fino alla data del 31.10.2007 e part time al 50% dal 1.11.2007 al 31.12.2017.
In particolare, può farsi riferimento ai conteggi elaborati per le somme dovute a titolo differenze retributive, tredicesima, quattordicesima mensilità e T.F.R., calcolate al lordo della parte di ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (in conformità a quanto statuito da Cass. n. 19790/2011, n.
18044/2015, n. 18897/2019 e da ultimo Cass. n. 18524/2022) e per la parte contributiva nella
“Ipotesi II”, che tengono conto della prescrizione eccepita dall' , determinando quindi i CP_3 contributi previdenziali dovuti all'Istituto esclusivamente per il periodo dal 22.12.2015 –
22.12.2020.
La relazione tecnica, ad avviso del giudicante, appare immune da vizi logici o procedimentali, non ritenendo, pertanto, il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ciò posto, dalla CTU si evince che la ricorrente ha maturato nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente, dal 22.01.2002 al 31.12.2017, un credito per differenze retributive d'importo pari ad € 45.492,29 lordi, di cui € 1.758,87 già inclusi per quota contributi previdenziali conteggiati a carico del lavoratore e ad € 14.677,20 lordi, dovuti a titolo di trattamento di fine
6 rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito all'effettivo soddisfo;
risulta, altresì, quantificata la misura dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in € 5.528,80 per il periodo non coperto da prescrizione.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere fondata la domanda.
Va riconosciuto, pertanto, il diritto della ricorrente a conseguire la somma di € 45.492,49 lordi a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e la retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato di € 14.677,20 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito all'effettivo soddisfo.
Il riconoscimento delle differenze retributive comporta il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva.
Conseguentemente, accertato l'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro (in relazione alle sopra indicate differenze retributive) per il periodo dal 1.12.2007 al
31.12.2017, deve condannarsi il datore di lavoro al versamento, nei confronti dell' , dei CP_3
contributi previdenziali omessi per il periodo dal 22.12.2015 – 22.12.2020 non coperto da prescrizione, come quantificati dalla CTU.
L'accoglimento della domanda di accertamento dell'omissione contributiva del datore di lavoro, di cui al secondo punto delle conclusioni del ricorso, esonera il decidente dall'esame della domanda risarcitoria, proposta solo in via subordinata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 303/2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di al Parte_1
pagamento delle differenze retributive e T.F.R. maturati nel corso del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze del resistente, dal 22.01.2002 al 31.12.2017, con qualifica di impiegata livello5 CCNL Studi professionali- tecnici;
2. condanna al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 complessiva somma di € 60.104,58 lordi, di cui € 45.929,49 dovuti per differenze retributive, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità ed € 14.677,20 dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto;
su tali somme sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo;
7 3. accerta l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti da
[...]
per il periodo 1.12.2007 – 31.12.2017; CP_1
4. dichiara l'avvenuta prescrizione dei contributi relativi al periodo 1.12.2007 –
21.12.2015;
5. condanna al versamento in favore dell' dei contributi Controparte_1 CP_3
previdenziali relativi al periodo 22.12.2015 – 31.12.2017, quantificata dal CTU nella misura di € 5.546,45 ;
6. condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in complessivi € 5.314,00 oltre IVA e CPA, oltre Parte_1
al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
7. compensa le spese di lite nei confronti dell' ; CP_3
8. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 28 marzo 2026
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI SIRACUSA
Sezione Lavoro e Previdenza
Il giudice del Tribunale di Siracusa dott.ssa Maddalena Vetta, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell'udienza del 28.11.2024, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 303/2020 tra
( ), nata a [...] il [...] ed Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata in Catania, via Aloi n. 26, presso lo studio dell'avv. ZAPPALA'
Loredana, dalla quale è rappresentata e difesa giusta procura in atti;
- ricorrente contro
( , nato a [...] il [...], elettivamente Controparte_1 C.F._2 domiciliato in Siracusa, Via Archia n. 35, presso lo studio dell'avv. PRESTIA Fabio, dal quale è rappresentato e difeso giusta procura in atti;
, C.F. , in persona CP_2 Parte_2 P.IVA_1
del suo Presidente pro tempore, e atto domiciliato in Siracusa, Corso Gelone n. 90, presso la locale
CP_ Sede rappresentato e difeso dall'avv. MARCEDONE Ivano, giusta procura in atti;
-resistente
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 03.02.2020 esponeva di aver lavorato alle Parte_1 dipendenze dell'avv. Paolo Sebastiano Bombaci, titolare dell'omonimo studio professionale dall'01.11.1990 e dal 22.1.2002 al 31.12.2017 alle dipendenze dell'avv. Controparte_1
subentrato al padre Paolo Sebastiano nella gestione dello studio legale. Precisava di aver svolto
1 attività lavorativa con la qualifica di impiegata, CCNL Studi professionali – Tecnici, livello V, in forza di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tempo pieno alle dipendenze dell'avv. Paolo
Sebastiano Bombaci e, successivamente al decesso dello stesso, avvenuto nel mese di gennaio 2002, di aver continuato a lavorare, alle dipendenze dell'avv. senza regolare Controparte_1
ingaggio dal 22.01.2002 al 31.07.2002, essendo stata regolarmente assunta solo in data 01.08.2002; deduceva, altresì, che il rapporto di lavoro si era interrotto il 31.12.2017, quando
[...]
le aveva intimato il licenziamento orale. CP_1
Quanto all'orario di lavoro, la ricorrente rappresentava che, dal 22.01.2002 al 31.10.2007, aveva prestato servizio dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:30; dall'01.11.2007, in base ad un accordo con il datore di lavoro, l'orario di lavoro veniva articolato dalle ore 9:00 alle ore
13:30; quanto alla retribuzione, deduceva di aver percepito, dal mese di febbraio 2002, la somma mensile di € 600,00, in contanti, nonostante le somme maggiori riportate in busta paga.
Lamentava che la retribuzione corrispostale a decorrere dalla data del 22.1.2002 non era stata proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, avendo ricevuto solo parte delle retribuzioni mensili e delle tredicesime mensilità e avendo il datore di lavoro omesso di corrisponderle le quattordicesime mensilità (previste da contratto) e il trattamento di fine rapporto maturato.
Deduceva, pertanto, di vantare nei confronti del resistente a un credito pari a complessivi €
51.743,98, a titolo di differenze retributive, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità e
T.F.R. (come da conteggi prodotti in atti); rilevava, inoltre, che il BOMBACI aveva omesso il versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal 30.11.2007, come risultante dall'estratto conto previdenziale prodotto in atti.
Precisava di aver richiesto l'intervento dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Siracusa per la definizione della vicenda e di aver inviato numerose richieste al resistente che, però, erano rimaste prive di riscontro.
Tanto premesso, conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Siracusa, in funzione di Giudice del
Lavoro, l'avv. e l' di Siracusa chiedendo al Controparte_1 Controparte_4
Tribunale di accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento delle differenze retributive, comprese le tredicesime mensilità, e al pagamento dell'intero importo delle quattordicesime mensilità e del T.F.R. per il periodo dal 22.01.2002 al
31.12.2017 e, per, l'effetto, condannare il datore di lavoro al pagamento della somma complessiva di Euro 51.743,98, oltre interessi e rivalutazione monetaria come per legge;
-Accertare e dichiarare il mancato versamento dei contributi previdenziali dovuti e non versati dal datore di lavoro nel periodo dal 01.12.2007 al 31.12.2017 e, per l'effetto, condannarlo alla regolarizzazione contributiva per il periodo dal 01.12.2007 al 31.12.2017;
2 - In subordine, condannare il datore di lavoro al risarcimento dei danni per l'eventuale periodo contributivo prescritto.
- Con vittoria di spese, compensi e onorari di giudizio”.
Con memoria difensiva depositata in data 09.01.2021, si costituiva in giudizio l' chiedendo CP_3
condannarsi il resistente, una volta accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le parti, alla regolarizzazione contributiva in favore di dalla data indicata Parte_1
in ricorso ed entro i limiti della prescrizione quinquennale.
Con ordinanza resa all'esito dell'udienza del 21.01.2021, veniva dichiarata la contumacia del resistente che si costituiva in giudizio solo in data 27.09.2022, contestando tutto quanto dedotto dalla ricorrente e chiedendo il rigetto del ricorso.
La causa veniva istruita a mezzo di prova testimoniale (ammessa con ordinanza del 30.06.2022) e
CTU contabile.
All'udienza del 28.11.2024, la prima innanzi allo scrivente magistrato, udienza sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa viene decisa mediante la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In punto di diritto, giova ricordare che nel caso in cui l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione delle differenze retributive, secondo i criteri di ripartizione dell'onere della prova (art. 2697 c.c.), spetta al lavoratore dimostrare rigorosamente tutti i “fatti costitutivi” della pretesa azionata in giudizio. Incombe, pertanto, sul ricorrente l'onere di descrivere analiticamente il rapporto di lavoro controverso, allegando, in maniera precisa e dettagliata, la relativa natura e durata, l'articolazione oraria osservata e le mansioni effettivamente svolte, nonché fornire gli elementi probatori idonei a confermare, anche per mezzo di specifiche e convergenti prove testimoniali, un rapporto lavorativo svoltosi secondo le modalità dedotte e dalle quali trae origine il diritto alla corresponsione di ogni singola voce retributiva richiesta.
La giurisprudenza è ferma nell'escludere, in tale caso, che il giudice possa ovviare alle carenze probatorie facendo utilizzo di valutazioni equitative (Cass. 1389/2013), pur essendo ammesso il ricorso a presunzioni semplici. Al giudice dovrà essere, quindi, fornita non già, genericamente, la prova dell'an, di avere cioè svolto un'attività lavorativa in favore dei convenuti, ma anche la prova, sia pure in termini minimali, dell'esatta collocazione cronologica delle prestazioni rese (Cass.
5411/1981, 57/1984, 4508/1987, 5620/1988, 1389/2003), delle mansioni svolte, dei giorni lavorati e dell'eventuale periodo di ferie non fruito.
Una volta che sia stata fornita tale prova, graverà sul convenuto l'onere di contraddire quanto dedotto dal lavoratore, provando il proprio assunto difensivo;
ciò potrà avvenire o negando
3 l'esistenza del rapporto di lavoro o affermando che lo stesso si è svolto con modalità differenti rispetto a quelle indicate.
Ebbene, nel caso in esame la ricorrente deduce di aver prestato attività lavorativa non regolarizzata alle dipendenze del resistente, per il periodo 22.01.2002 – 31.07.2002, per 7,30 ore al giorno e di essere stata assunta, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, in data 01.08.2002, prestando attività lavorativa per 7,30 ore al giorno fino al 30.10.2007; dall'01.11.2007 fino al 31.12.2017
(data del licenziamento orale) deduce di aver lavorato, secondo accordi verbali con il datore di lavoro, dalle ore 9,00 alle ore 13,30, per un totale di 4,30 ore giornaliere . Precisa, poi, che il datore di lavoro avrebbe omesso di versare i contributi dovuti dal 1.12.2007, non regolarizzando la posizione contributiva della ricorrente e di aver ricevuto quale retribuzione mensile, per tutto il periodo di lavoro, la somma mensile di euro 600 circa.
Così sinteticamente ricostruita la prospettazione della ricorrente, osserva il Tribunale che la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra le odierne parti in causa risulta provata, oltre che non specificamente contestata dal convenuto, per il periodo dal 1.8.2002 al 30.11.2007: in tal senso depone la busta paga per il mese di marzo 2006 (dalla quale si evince la data di assunzione del 21.8.2002) e l'estratto contributivo prodotto da entrambe le parti in causa.
Ferme tali considerazioni, ritiene il giudicante che la prova testimoniale espletata nel corso del giudizio fornisce positivo riscontro alle deduzioni della ricorrente circa la durata del rapporto di lavoro subordinato.
Entrambi i testi escussi hanno, infatti, confermato lo svolgimento di attività lavorativa per tutto periodo indicato in ricorso (gennaio 2002– dicembre 2017), nonchè l'articolazione oraria e la modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
In particolare, la teste , nipote della ricorrente, escussa all'udienza del 27.9.2022, ha Testimone_1 riferito, in maniera precisa e circostanziata, che l'attività lavorativa della ricorrente è stata svolta inizialmente alle dipendenze del padre dell'odierno resistente e, dopo la sua morte, alle dipendenze dello stesso resistente, precisando altresì la diversa articolazione oraria dei due rapporti di lavoro e la data di cessazione del secondo rapporto. Nello specifico, la teste ha riferito “Ricordo anche di aver conosciuto il padre dell'avv. e la madre, che era un'insegnante. Il padre è morto CP_1
circa 15 anni fa, ma non ricordo esattamente la data. Mia zia lavorava anche per il padre e, alla morte di questo, ha iniziato a lavorare per l'avv. che io sappia, il rapporto di Controparte_1 lavoro è iniziato quasi subito, alla morte dell'avv. padre. Mia zia lavorava per l'avv. CP_1 padre mattina e pomeriggio. Per l'avv. lavorava la mattina, ma CP_1 Controparte_1 all'occorrenza anche il pomeriggio. Lavorava dalle 8:30/9:00 – 13:00/14:00 a seconda delle necessità dello studio… Il rapporto è cessato circa 6 anni fa, 5/6 anni”.
4 La teste ha poi chiarito di aver avuto conoscenza diretta delle circostanze di cui sopra precisando
“Io andavo a trovare la zia nei giorni in cui non andavo a scuola per chiederle aiuto nei compiti. A volte però andavo semplicemente a trovarla, sempre al mattino. Ciò avveniva negli anni
2012/2013. Io andavo a trovare la zia sul lavoro negli anni che ho detto, quando io frequentavo la scuola, altre volte però negli anni la chiamavo al telefono fisso dello studio 66562”, riferendo, poi, dettagli precisi sul luogo di svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente e, in particolare, che
“andavo da sola a trovare la zia allo studio. Lì incontravo a volte la madre della sig.ra CP_1
Non c'erano altri avvocati. Era la casa della madre del resistente , il quale aveva lì una stanza destinata a proprio studio (entrando dalla porta d'ingresso, sulla sinistra). Di fronte c'era una piccola stanza dove mia zia aveva la scrivania”.
La testimone ha inoltre confermato le mansioni volte dalla ricorrente: “La vedevo fare fotocopie, lavorare al computer e sbrigare pratiche. A volte mi faceva anche attendere che completasse il suo lavoro”.
La teste ha poi confermato lo svolgimento dell'attività lavorativa della ricorrente Tes_2 prima alle dipendenze dell'Avv. padre e poi dell'odierno resistente precisando di aver CP_1 avuto conoscenza di tale circostanza “dal rapporto di stretta amicizia e confidenza con la nipote della sig.ra e dall'avere frequentato assiduamente la casa di quest'ultima” quando Parte_1 aveva l'età di 14 anni , recandosi presso l'abitazione della (ove viveva anche la nonna di Parte_1
nipote della ricorrente) e constatando che la ricorrente si recava al lavoro Testimone_1
quotidianamente. La teste ha poi precisato di aver avuto conoscenza diretta del fatto che la ricorrente si recasse sul luogo di lavoro per il periodo 2015/2026 precisando “per il periodo
2015/2016 per il lavoro da me svolto presso la scuola Enea (in via Bacchilide) nel quale ho constatato personalmente che la la mattina si recava a lavorare presso lo studio in via Parte_1
Bacchilide” specificando “per un periodo, dal 2015, dall'inizio dell'anno, ma non ricordo esattamente il mese, e per circa due anni, fino a quando la scuola Enea si è trasferita presso altro indirizzo in via Po, io ho lavorato proprio in via Bacchilide presso detta scuola, di fronte allo studio legale. Per quanto è a mia conoscenza, la ricorrente faceva la segretaria” e che “La scuola si trovava al tempo in via Bacchilide, di fronte al palazzo dove era collocato lo studio legale. Io vedevo la ricorrente che entrava con la sua macchina nel cortile di detto palazzo”.
Ebbene, ad avviso del giudicante, dalle dichiarazioni concordi, precise e circostanziate rese dalle testimoni, si può presumere che il rapporto di lavoro si sia svolto per l'intero arco temporale indicato in ricorso, avendo le testi riferito episodi collocati temporalmente all'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa alle dipendenze del resistente (gennaio 2002, subito dopo la morte del padre dell'odierno resistente, cfr. dichiarazioni del teste , nonché negli anni Tes_1
5 2012/2013 (cfr. dichiarazioni del teste che fa evidentemente riferimento a tale periodo quale Tes_1
periodo distinto da quello in cui la stessa frequentava la scuola), fino agli anni 2015-2017 (cfr. dichiarazioni del teste ). Tes_2
Le circostanze di fatto dedotte dalla ricorrente e riferite dai testi risultano tanto più attendibili se poste in correlazione con l'assenza di prova contraria da parte della convenuta, costituitasi tardivamente, e tenuto conto del fatto che dall'istruttoria, orale e documentale, non sono emersi elementi probatori di segno contrario.
A ciò si aggiunga che lo svolgimento di attività lavorativa alle dipendenze dell'odierno resistente con le mansioni dedotte in ricorso non è affatto contestata da essendo Controparte_1
unicamente contestata la durata del rapporto di lavoro.
Deve pertanto ritenersi accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro con vincolo di subordinazione tra e con qualifica di impiegata, Parte_1 Controparte_1
CCNL Studi professionali-tecnici , livello 5, secondo gli orari indicati in ricorso, per il periodo dal
221.1.2002 al 31.12.2017, con conseguente diritto della ricorrente alle differenze retributive richieste.
Quanto alla quantificazione degli importi, può farsi riferimento alla relazione di consulenza tecnica depositata in atti ed in particolare ai conteggi effettuati, che tengono conto delle somme percepite dalla ricorrente, come dichiarate in ricorso e non contestate dal convenuto, e dell'orario di lavoro a tempo pieno fino alla data del 31.10.2007 e part time al 50% dal 1.11.2007 al 31.12.2017.
In particolare, può farsi riferimento ai conteggi elaborati per le somme dovute a titolo differenze retributive, tredicesima, quattordicesima mensilità e T.F.R., calcolate al lordo della parte di ritenute previdenziali gravanti sul lavoratore (in conformità a quanto statuito da Cass. n. 19790/2011, n.
18044/2015, n. 18897/2019 e da ultimo Cass. n. 18524/2022) e per la parte contributiva nella
“Ipotesi II”, che tengono conto della prescrizione eccepita dall' , determinando quindi i CP_3 contributi previdenziali dovuti all'Istituto esclusivamente per il periodo dal 22.12.2015 –
22.12.2020.
La relazione tecnica, ad avviso del giudicante, appare immune da vizi logici o procedimentali, non ritenendo, pertanto, il Tribunale di dovere effettuare ulteriori approfondimenti, né avanzare richieste di chiarimenti né rinnovi dell'elaborato peritale (sul punto cfr. Cass Sez. 1, Sentenza n. 5277 del
10/03/2006; Cass. Sez. L., Sentenza n. 23413 del 10/11/2011).
Ciò posto, dalla CTU si evince che la ricorrente ha maturato nell'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze del resistente, dal 22.01.2002 al 31.12.2017, un credito per differenze retributive d'importo pari ad € 45.492,29 lordi, di cui € 1.758,87 già inclusi per quota contributi previdenziali conteggiati a carico del lavoratore e ad € 14.677,20 lordi, dovuti a titolo di trattamento di fine
6 rapporto, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito all'effettivo soddisfo;
risulta, altresì, quantificata la misura dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro in € 5.528,80 per il periodo non coperto da prescrizione.
Le considerazioni che precedono consentono di ritenere fondata la domanda.
Va riconosciuto, pertanto, il diritto della ricorrente a conseguire la somma di € 45.492,49 lordi a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e la retribuzione adeguata alla quantità e qualità del lavoro prestato di € 14.677,20 a titolo di TFR, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di esigibilità del credito all'effettivo soddisfo.
Il riconoscimento delle differenze retributive comporta il diritto della ricorrente alla regolarizzazione contributiva.
Conseguentemente, accertato l'omesso versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro (in relazione alle sopra indicate differenze retributive) per il periodo dal 1.12.2007 al
31.12.2017, deve condannarsi il datore di lavoro al versamento, nei confronti dell' , dei CP_3
contributi previdenziali omessi per il periodo dal 22.12.2015 – 22.12.2020 non coperto da prescrizione, come quantificati dalla CTU.
L'accoglimento della domanda di accertamento dell'omissione contributiva del datore di lavoro, di cui al secondo punto delle conclusioni del ricorso, esonera il decidente dall'esame della domanda risarcitoria, proposta solo in via subordinata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore della controversia, della natura delle questioni giuridiche trattate e dell'attività difensiva svolta. Le spese di CTU vengono poste definitivamente a carico di Controparte_1
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella controversia iscritta al n. R.G. 303/2020 disattesa ogni contraria istanza, eccezione e/o difesa:
1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta il diritto di al Parte_1
pagamento delle differenze retributive e T.F.R. maturati nel corso del rapporto di lavoro prestato alle dipendenze del resistente, dal 22.01.2002 al 31.12.2017, con qualifica di impiegata livello5 CCNL Studi professionali- tecnici;
2. condanna al pagamento in favore della ricorrente della Controparte_1 complessiva somma di € 60.104,58 lordi, di cui € 45.929,49 dovuti per differenze retributive, tredicesima mensilità, quattordicesima mensilità ed € 14.677,20 dovuti a titolo di trattamento di fine rapporto;
su tali somme sono dovuti gli interessi e la rivalutazione monetaria dal sorgere del credito sino al soddisfo;
7 3. accerta l'omesso versamento dei contributi previdenziali dovuti da
[...]
per il periodo 1.12.2007 – 31.12.2017; CP_1
4. dichiara l'avvenuta prescrizione dei contributi relativi al periodo 1.12.2007 –
21.12.2015;
5. condanna al versamento in favore dell' dei contributi Controparte_1 CP_3
previdenziali relativi al periodo 22.12.2015 – 31.12.2017, quantificata dal CTU nella misura di € 5.546,45 ;
6. condanna al pagamento delle spese del giudizio sostenute da Controparte_1
che liquida in complessivi € 5.314,00 oltre IVA e CPA, oltre Parte_1
al rimborso delle spese forfettarie in misura del 15% dei compensi;
7. compensa le spese di lite nei confronti dell' ; CP_3
8. pone definitivamente a carico di le spese della consulenza tecnica Controparte_1
d'ufficio, liquidate con separato decreto.
Siracusa, 28 marzo 2026
Il Giudice dott.ssa Maddalena Vetta
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