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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Matera, sentenza 15/07/2025, n. 335 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Matera |
| Numero : | 335 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MATERA
Il Tribunale di Matera, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Riccardo Greco Presidente dott. Gaetano Catalani Giudice dott. Tiziana Caradonio Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento civile iscritto al n. 1254/2020 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale”, promosso da:
, nata a [...] il [...] (C.F. Parte_1
), con l'avvocato PETRONE ALFONSO, C.F._1
- ricorrente -
NEI CONFRONTI DI
, nato a [...] il [...] (C.F. CP_1
) con l'avvocato VALLUZZI LUCIA, C.F._2
- resistente - con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
- intervenuto -
All'udienza del 6/12/2024, la causa è passata in decisione sulle conclusioni dei procuratori costituiti, che qui si intendono integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/8/2020 - premesso di avere Parte_1 contratto matrimonio in data 26/8/2005 in CASABLANCA (MAROCCO) con e che dalla loro unione erano nati i figli (il 7/7/2006) e CP_1 Per_1
(il 23/7/2011) - adiva il Tribunale di Matera onde ottenere la separazione giudiziale Per_2 dal marito con addebito a quest'ultimo, l'affidamento esclusivo dei due figli minori, il divieto di visite padre-figli stante la decadenza dalla responsabilità genitoriale del CP_1 dichiarata dal Tribunale per i minorenni di Potenza con decreto dell'8/5/2014, e che fosse posto a carico del resistente il pagamento di un assegno mensile di € 100,00 per il mantenimento della moglie e di € 400,00 per il mantenimento dei figli (€ 200,00 per ciascun figlio), da rivalutarsi annualmente secondo indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie da sostenere per i figli, nonché il pagamento di una somma proporzionale al canone di locazione di un appartamento idoneo alla crescita dei due figli.
Con memoria difensiva del 30/11/2020 si costituiva in CP_1 giudizio, non opponendosi alla domanda di separazione, ma formulando domanda riconvenzionale di addebito in capo alla ricorrente, asserendo che la crisi coniugale era stata provocata dalle condotte contrarie agli obblighi imposti dall'art. 143 c.c. tenute della moglie;
quanto agli ulteriori aspetti, chiedeva l'assegnazione della casa coniugale per avere la unitamente ai figli, trasferito la propria residenza altrove, che fosse revocata la Pt_1 disposta decadenza dalla responsabilità genitoriale, che fosse disposto l'affidamento condiviso dei due figli minori, con collocamento prevalente presso la madre e con disciplina del calendario di visite padre-figli, e che fosse posto a suo carico l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli in misura non superiore ad € 100,00 mensili, con spese straordinarie interamente a carico della ricorrente.
Sentite le parti ed il figlio , con ordinanza del 14/1/2021 il Presidente del Per_1
Tribunale, constatata l'infruttuosità del tentativo di conciliazione, tenuto conto delle esigenze economiche dei due figli e del provvedimento del Tribunale per i minorenni di
Potenza di decadenza dalla potestà genitoriale pronunciato nei confronti del , CP_1 autorizzava i coniugi a vivere separati, poneva a carico del resistente l'obbligo di versare mensilmente alla la somma di € 100,00 per il mantenimento del coniuge e di € Pt_1
400,00 per il mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie, e disponeva incontri padre-figli presso i servizi sociali del comune di residenza dei minori, due giorni al mese, previo accordo con la madre e con i servizi sociali;
infine, rinviava per il prosieguo dinanzi al Giudice istruttore.
Concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c., all'udienza cartolare del 1/4/2022 il
Giudice formulava una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., che veniva rifiutata da entrambe le parti.
All'udienza cartolare del 7/10/2022 la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
Con ordinanza dell'8/3/2023, in ragione di quanto dedotto da parte resistente nelle note di trattazione scritta per l'udienza del 7/10/2022 in merito alla ripresa dei contatti telefonici e personali con entrambi i figli, la causa veniva rimessa sul ruolo per procedere all'audizione dei figli e e venivano altresì invitati i competenti servizi Per_1 Per_2 sociali a far pervenire una relazione dettagliata in ordine all'andamento delle visite padre- figli disposte con l'ordinanza presidenziale del 14/1/2021.
Ascoltati i minori ed acquisita la relazione richiesta, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e, con ordinanza del 6/12/2024, rimessa al Collegio per la decisione, con concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c..
GIURISDIZIONE E LEGGE APPLICABILE ALLA DOMANDA DI
SEPARAZIONE
Il matrimonio è stato celebrato all'estero (precisamente in Marocco in data
26/8/2005) da un cittadino italiano ed una cittadina marocchina (successivamente la ha acquisito la cittadinanza italiana, come risulta dal certificato di stato di famiglia Pt_1
e residenza allegato al ricorso introduttivo) e risulta essere stato trascritto in Italia nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Scanzano Jonico (MT).
Occorre premettere che sussiste la giurisdizione italiana a decidere in ordine alla domanda di separazione personale dei coniugi in forza sia dell'art. 3 comma 1 della legge n. 218/1995, secondo cui la giurisdizione italiana sussiste quando il convenuto è domiciliato o residente in Italia, come nel caso di specie, sia in forza dell'art. 32 della predetta legge, secondo cui “In materia di nullità e di annullamento del matrimonio, di separazione personale e di scioglimento del matrimonio, la giurisdizione italiana sussiste, oltre che nei casi previsti dall'articolo 3, anche quando uno dei coniugi è cittadino italiano
o il matrimonio è stato celebrato in Italia”, essendo il cittadino italiano ed avendo CP_1 anche la ricorrente, al momento della proposizione della domanda, la cittadinanza italiana.
Medesimo risultato anche in applicazione dell'art. 3 del Regolamento CE n. 2201/2003, essendo entrambi i coniugi residenti in Italia al momento della proposizione della domanda.
La legge applicabile è quella italiana sulla base dell'art. 8 lett. a) del Regolamento
UE n. 1259/2010 (richiamato dall'art. 31 della legge n. 218/1995) secondo cui, in mancanza di scelta ad opera delle parti, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati dalla legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi nel momento in cui è adita l'autorità giurisdizionale.
DOMANDA DI SEPARAZIONE
Tanto premesso, la domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e deve essere accolta. Dal tenore del ricorso, dalla separazione di fatto tra i coniugi, nonché dall'insuccesso del tentativo di conciliazione, deve senz'altro reputarsi come venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi e, comunque, come intollerabile la prosecuzione della loro convivenza.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la richiesta separazione.
RECIPROCHE DOMANDE DI ADDEBITO
In merito alle domande di addebito reciprocamente formulate, si osserva quanto segue.
Dalla lettura del decreto del Tribunale per i minorenni di Potenza dell'8/5/2014, con il quale il resistente veniva dichiarato decaduto dalla responsabilità genitoriale sui figli e è emerso che il , in costanza di matrimonio, ha posto in essere Per_1 Per_2 CP_1 gravi condotte maltrattanti nei confronti della moglie, alla presenza dei figli minori, per le quali vi è stata altresì sentenza condanna di costui in sede penale, non allegata in atti ma richiamata dal provvedimento reso dal Tribunale per i minorenni (sentenza del Tribunale di Matera del 20/12/2013).
In sede di costituzione, il ricorrente ha confermato di aver subito una condanna in tal senso (“Vero è che in tale provvedimento il Tribunale richiama condotte maltrattanti che il sig. avrebbe posto in essere nei confronti della coniuge, sulla base dei CP_1 fatti denunciati dalla stessa e che, purtroppo, hanno sortito l'effetto della sua condanna a nove mesi di reclusione”), attribuendo tuttavia alla ricorrente condotte contrarie ai doveri coniugali, che giustificherebbero l'addebito alla stessa della separazione, richiamando sul punto la sentenza della Cassazione n. 3923/2018 secondo cui sarebbe possibile addebitare la separazione alla moglie “anche nei casi in cui il marito abbia tenuto una condotta violenta”.
Il , dunque, non ha negato di aver posto in essere atti di violenza nei confronti CP_1 della ricorrente, ma ha lamentato che costei avrebbe intrattenuto numerose relazioni extra coniugali - che l'avrebbero altresì portata a ricorrere a due aborti - e che tale condotta renderebbe fondata la sua richiesta di addebito della separazione.
La sentenza della Suprema Corte richiamata dal riguardava un caso in cui la CP_1 separazione era stata determinata, oltre che dalle aggressioni fisiche del marito, in ragione delle quali la separazione era stata addebitata a costui dal Tribunale, anche da una relazione extraconiugale intrattenuta dalla moglie, provata;
la Corte di Cassazione, sul punto, ha affermato che, ai fini dell'addebito della separazione, se la condotta violenta dell'ex marito non può mai essere giustificata da comportamenti dell'altro e comporta l'addebito allo stesso, la separazione può essere addebitata anche alla moglie, qualora la relazione extraconiugale intrattenuta da quest'ultima risulti provata, in buona sostanza addebitando la separazione ad entrambi i coniugi.
Dunque, in primo luogo va precisato che, in base a tali principi, la separazione sarebbe addebitabile ad entrambi i coniugi e non solamente alla moglie, come vorrebbe far credere il resistente;
in secondo luogo, vi è da dire che nel caso esaminato dalla Cassazione,
a differenza di quello di specie, risultavano provate sia la condotta violenta del marito che l'infedeltà della moglie.
Nel caso che ci occupa, invece, difetta completamente la prova dell'asserita violazione dei doveri coniugali da parte della in particolare la violazione Pt_1 dell'obbligo di fedeltà, così come difetta la prova che tale presunta violazione sia stata la causa della crisi coniugale.
Ed invero, la difesa del resistente si è limitata sul punto a chiedere il solo interrogatorio formale della ricorrente su circostanze peraltro anche generiche, interrogatorio formale che non è stato ammesso, in quanto inammissibile e irrilevante, in mancanza di ulteriori prove o indizi, ai fini della decisione.
L'addebito della separazione non può, infatti, basarsi sulla sola confessione di un coniuge che abbia ammesso di aver violato i doveri matrimoniali. Ammettere di aver violato i doveri coniugali, come ad esempio riconoscendo l'infedeltà coniugale, non è sufficiente, senza ulteriori prove, per giungere all'addebito della responsabilità della separazione.
Tale principio costituisce l'applicazione della regola in materia di prova, estrapolabile dal codice civile, per cui le confessioni, quando riguardano diritti indisponibili, non possono avere valore probatorio.
Tuttavia, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità in riferimento ai procedimenti di separazione giudiziale, le ammissioni di colpa di uno dei coniugi, pur non costituendo prova di per sé, possono essere utilizzate come indizi e presunzioni e possono essere valutate da parte del giudice, assieme ad altre prove raccolte, al fine della decisione relativa all'addebito.
Se non è stata raggiunta la prova della infedeltà coniugale della ricorrente come causa della crisi coniugale, con conseguente rigetto della domanda di addebito della separazione proposta da parte resistente, si può affermare con ragionevole certezza che il , CP_1 come dallo stesso implicitamente confermato, abbia tenuto una condotta violenta e che tale violenza sia stata la causa del fallimento della vita di coppia. Gli elementi acquisiti in sede penale, richiamati dal Tribunale per i minorenni di
Potenza, risultano infatti significativi dell'atteggiamento aggressivo assunto nel tempo da parte del resistente nei confronti della moglie e dei figli, che avevano portato altresì la ad essere accolta, insieme ai minori, presso una casa di accoglienza;
sul punto, nel Pt_1 provvedimento del Tribunale per i minorenni si legge che il servizio sociale del Comune di Scanzano Jonico chiariva che il collocamento dei due bambini con la madre presso il centro di accoglienza si era reso necessario a seguito di un violento litigio tra i genitori, con successiva sottoposizione del agli arresti domiciliari, circostanza confermata CP_1 dal figlio che, ascoltato all'udienza del 14/1/2021, così dichiarava: “mio padre ci Per_1 cacciò di casa a seguito di un litigio, dopo aver picchiato mia madre e ci lasciò per strada”.
Del resto, la giurisprudenza dà rilievo, ai fini dell'addebito, anche al compimento di un solo atto di violenza: sul punto, Cass. Civ. Sez. I, 22/09/2022, n.27766: “Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio - non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti
l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale”.
La domanda di addebito formulata dalla ricorrente, pertanto, merita accoglimento;
la domanda di addebito formulata dal resistente, invece, deve essere rigettata.
DOMANDA DI MANTENIMENTO IN FAVORE DELLA MOGLIE E DEI FIGLI
Rispetto alle domande inerenti il mantenimento del coniuge e della prole, sussiste la giurisdizione italiana sulla base dell'art. 3 lettera b) del regolamento CE n. 4/2009, richiamato dall'art. 45 della legge n. 218/1995, secondo cui è competente a pronunciarsi in materia di obbligazioni alimentari negli Stati membri l'autorità giurisdizionale del luogo in cui il creditore risiede abitualmente.
Troverà applicazione la legge italiana ai sensi dell'art. 3 del Protocollo Aja del
23/11/2007, richiamato dall'art. 15 del citato regolamento n. 4 del 2009, secondo cui le obbligazioni alimentari sono disciplinate dalla legge dello Stato di residenza abituale del creditore, e cioè̀ dell'attuale ricorrente.
Ciò premesso, la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie è da intendersi rinunciata, tenuto conto che, in sede di precisazione delle conclusioni, la difesa della non ha reiterato la domanda, avendo chiesto di porre a carico del Pt_1 CP_1
l'importo mensile di € 100,00 non più a titolo di concorso nel mantenimento della moglie, bensì a titolo di concorso per le spese di locazione;
in ogni caso, la domanda non avrebbe trovato accoglimento in ragione della capacità lavorativa della ricorrente in relazione all'età ed alle esperienze lavorative comprovate in atti (v. dichiarazione del figlio Per_1 all'udienza del 14/1/2021, provvedimento del Tribunale per i minorenni di Potenza dell'8/5/2014, sentenza n. 543/2024 del Tribunale di Matera Sezione Penale e relazione dei
Servizi Sociali di Cosenza del 9/8/2023, dalla lettura dei quali si evince che la ha Pt_1 lavorato come badante per poi percepire il reddito di cittadinanza).
Va pertanto revocato, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza,
l'obbligo posto a carico del di contribuire al mantenimento della moglie. CP_1
Quanto al mantenimento dei figli, va preliminarmente dato atto che il figlio , Per_1 nelle more del giudizio, è diventato maggiorenne, ma è da considerarsi non autonomo economicamente, avendo compiuto diciott'anni solamente in data 7/7/2024; ciò premesso, si osserva che, dalla documentazione allegata in atti, è emerso che il , oggi CP_1 settantenne, è beneficiario dal 1/12/2021 dell'assegno sociale, ammontante, al 1/2/2024
(ultima data risultante dall'estratto conto allegato con le note scritte in sostituzione di udienza depositate da parte resistente il 16/5/2024), ad € 547,32; dall'esame dell'estratto conto non risultano ulteriori entrate a titolo di stipendio e/o pensione.
Ebbene, tenuto conto della situazione reddituale del resistente così come appena rappresentata, il Collegio ritiene equo determinare l'importo posto a suo carico per il mantenimento dei due figli in € 300 mensili (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre rivalutazione annuale ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie.
Quanto al richiesto contributo per il canone di locazione e per il pagamento delle bollette, la domanda è inammissibile tenuto conto che le spese per affitto, condominio ed utenze sono già ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario.
REGIME DI AFFIDAMENTO, VISITE E RESPONSABILITA' GENITORIALE
Con riferimento alla giurisdizione sulla domanda relativa alla responsabilità genitoriale, sussiste la giurisdizione italiana ai sensi dell'art. 7 Regolamento Ue 2019/1111, il quale stabilisce, al primo comma, che "Le autorità giurisdizionali di uno Stato membro sono competenti per le domande relative alla responsabilità genitoriale su un minore se il minore risiede abitualmente in quello Stato membro alla data in cui sono adite". La legge applicabile è quella italiana in forza dell'art. 17 della Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori del 19/10/1996, secondo cui l'esercizio della responsabilità genitoriale è regolato dalla legge dello Stato di residenza abituale del minore.
Ciò premesso, relativamente al regime di affidamento ed alla responsabilità genitoriale, riguardanti il solo figlio minore il Collegio ritiene di confermare i Per_2 provvedimenti già in essere.
Dall'audizione dei due figli, ascoltati all'udienza del 19/3/2024, nonché dalla lettura della relazione dei Servizi Sociali di Cosenza del 9/8/2023, è infatti emerso che il riavvicinamento del padre con i ragazzi è stato del tutto effimero, risolvendosi in soli due periodi trascorsi dai figli con il genitore, ovvero l'estate ed il Natale del 2022, successivamente ai quali i rapporti si sono nuovamente raffreddati;
il , inoltre, CP_1 quando ha avuto i figli con sé, ha mostrato un atteggiamento scostante, come raccontato da entrambi i ragazzi. In particolare , relativamente al periodo estivo, ha Per_1 dichiarato: “ad un certo punto ci ha fatto capire che ce ne dovevamo andare”; quanto al periodo natalizio: “Siamo stati anche a Natale a trovarlo ma lui doveva partire e aveva fretta di andarsene”, circostanza confermata anche da “Nel periodo di Natale, Per_2 dopo che siamo stati un po' con lui, lui ci ha detto che non vedeva l'ora che ce ne andassimo perché doveva fare un viaggio”. ha inoltre dichiarato che il padre non si interessa minimamente a lui: “di Per_2 me PA non si interessa proprio, non mi chiede niente e non mi fa gli auguri al compleanno”; “PA chiama ma non gli chiede di passare me al telefono;
mi Per_1 piacerebbe se PA mi chiamasse al telefono ma se parlasse con me”.
Tale atteggiamento di indifferenza manifestato dal nei confronti del figlio CP_1 minore, presumibilmente anche legato alla convinzione che non sia suo figlio, Per_2 come narrato dal figlio all'udienza del 19/3/2024 (“lui non riconosce mio Per_1 fratello come suo figlio, vorrei tanto che si facesse un esame del DNA per Per_2 acclarare la verità”), denota che l'inidoneità di costui a svolgere il ruolo genitoriale, che aveva portato il Tribunale per i minorenni di Potenza a dichiararlo decaduto dalla responsabilità genitoriale nei confronti dei due figli minori, è tuttora persistente.
Di contro, la rappresenta ormai da più di un decennio l'unica figura Pt_1 genitoriale di riferimento del minore, come constatato anche dagli operatori dei Servizi
Sociali di Cosenza in sede di visita domiciliare non programmata e come già emerso nel corso del giudizio dinanzi al Tribunale per i minorenni, laddove il Collegio revocava l'incarico ai servizi sociali di Scanzano Jonico di seguire i due minori, in considerazione delle buone capacità di cura della madre.
Pertanto, si conferma quanto disposto con l'ordinanza presidenziale del 14/1/2021 in merito all'affido esclusivo del figlio minore alla madre, mentre relativamente Per_2 alle eventuali visite padre-figlio, ravvisandosi una situazione di indifferenza piuttosto che di pericolosità del rispetto al minore, si dispone che le stesse, ove avvengano, si CP_1 svolgano liberamente, previo accordo con la madre.
La decadenza dalla responsabilità genitoriale non può infine essere revocata, stante la totale incapacità del resistente a svolgere il proprio ruolo di padre.
DOMANDA DI ASSEGNAZIONE DELLA CASA CONIUGALE
Infine, nulla va disposto sull'assegnazione della casa coniugale, non ricorrendone i presupposti, in assenza di convivenza del con i figli e CP_1 Per_1 Per_2
Ne deriva che l'abitazione in parola, relativamente al suo godimento, sarà soggetta al suo ordinario regime civilistico.
SPESE DEL GIUDIZIO
Le spese di lite, stante l'accoglimento della domanda di addebito e l'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, da disporsi in favore dell'Erario, stante l'ammissione di parte ricorrente al beneficio del patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Il Tribunale di Matera, sezione civile, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta in data 12/8/2020 da nei confronti di Parte_1 CP_1
, così provvede:
[...]
1) pronunzia la separazione personale dei coniugi e Parte_1
, coniugati in CASABLANCA (MAROCCO) in data CP_1
26/8/2005;
2) ordina all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di SCANZANO JONICO di procedere all'annotazione della presente sentenza sul registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, Parte II, serie C, numero 3;
3) dichiara che la separazione è addebitabile a;
CP_1
4) rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
5) relativamente al solo figlio minore conferma l'affidamento esclusivo alla Per_2 madre nonché la decadenza dalla potestà genitoriale di dichiarata dal CP_1
Tribunale per i minorenni di Potenza con provvedimento del 20/5/2024; 6) dispone che le eventuali visite padre-figlio minore si svolgano liberamente, Per_2 previo accordo con la ricorrente;
7) pone a carico di , a decorrere dalla data di pubblicazione della CP_1 presente sentenza, l'obbligo di versare alla ricorrente la somma mensile di € 300,00 per il mantenimento dei figli , maggiorenne non autonomo economicamente, Per_1
e minorenne (€ 150,00 per ciascun figlio), oltre a rivalutazione annuale Per_2 secondo gli indici ISTAT ed oltre al 50% delle spese straordinarie;
8) revoca, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente sentenza, l'obbligo posto a carico del di contribuire al mantenimento della moglie;
CP_1
9) dichiara inammissibile la domanda della ricorrente di porre a carico del CP_1 il pagamento dell'importo di € 100,00 mensili a titolo di concorso per le spese di locazione e per le utenze;
10) condanna al pagamento in favore dell'Erario delle spese CP_1 processuali, che liquida in € 6.713,00, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CAP come per legge.
In caso di diffusione del presente provvedimento, si ordina l'oscuramento dei dati personali degli interessati a tutela della loro riservatezza, come da vigente normativa.
Così deciso in Matera, nella camera di consiglio della sezione civile del Tribunale, il
9/7/2025.
Il Giudice est. Il Presidente
Tiziana Caradonio Riccardo Greco