Art. 4.
Il primo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, e' sostituito dai due seguenti commi:
"Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento.
I prestiti di cui al precedente comma hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura".
La lettera b) del terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"b) l'atto da cui risulta il credito, sempreche' il privilegio abbia per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, deve essere trascritto nel registro di cui all' articolo 1524 del codice civile o, nel caso di beni mobili registrati, iscritto nei relativi pubblici registri".
Il primo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, e' sostituito dai due seguenti commi:
"Ai prestiti accordati alle imprese artigiane dagli istituti ed aziende di credito di cui all'articolo 35 non si applicano le disposizioni di cui all' articolo 67 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 , dopo che siano trascorsi dieci giorni dalla stipulazione del contratto di finanziamento.
I prestiti di cui al precedente comma hanno privilegio sulle macchine del debitore e sulle somme a lui dovute per contratti di fornitura".
La lettera b) del terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 luglio 1952, n. 949 , e successive modificazioni, e' sostituita dalla seguente:
"b) l'atto da cui risulta il credito, sempreche' il privilegio abbia per oggetto macchine di valore superiore a lire 500 mila, deve essere trascritto nel registro di cui all' articolo 1524 del codice civile o, nel caso di beni mobili registrati, iscritto nei relativi pubblici registri".