TRIB
Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Grosseto, sentenza 09/04/2025, n. 330 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Grosseto |
| Numero : | 330 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GROSSETO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Mario Venditti all'esito dell'udienza cartolare del 9.4.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
(ex art. 429 c.p.c.) nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2045 del Registro Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2024, avente ad oggetto “intimazione di sfratto per morosità”, pendente tra
(C.F.: ), elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 in Orbetello, via Gioberti n. 2A, presso lo studio dell'avv. Giovanna Canessa, che lo rappresenta e difende in giudizio, con l'avv. Camilla Tommasi, in virtù di procura allegata all'atto di citazione;
ATTORE - INTIMANTE
contro
:
(C.F.: ; Controparte_1 C.F._2
CONVENUTO – CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da note scritte depositate in luogo dell'udienza del 9.4.2025.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione, , premettendo d'aver concesso in locazione Parte_1 abitativa a una porzione dell'immobile sito in Grosseto, via Abruzzo n. 32, Controparte_1 con contratto dell'8.4.2024, ha intimato al convenuto lo sfratto per morosità per l'omesso pagamento della somma di € 2.600,00 a titolo di canoni scaduti e non pagati da luglio a pagina 1 di 3 ottobre 2024, nonché per il mancato rimborso dell'importo di € 574,18 imputabile ai consumi di gas ed energia elettrica fino al mese di settembre 2024.
All'esito dell'udienza del 18.12.2024 nessuno si costituiva per l'intimato e il Giudice, attesa l'irreperibilità del convenuto e considerata l'inutilizzabilità del meccanismo di cui all'art. 143 c.p.c. ai soli fini della convalida di sfratto, negava la richiesta della stessa, ordinando il mutamento di rito e invitando le parti a esperire il procedimento di mediazione obbligatoria ex art. 5, commi 1-bis e 4 del D.Lgs. 28/2010.
All'esito dell'udienza cartolare del 9.4.2025, il Giudice dichiarava la contumacia del convenuto e incamerava la decisione, ritenendo superfluo ogni altro accertamento alla luce della memoria integrativa depositata dall'attore ai sensi dell'art. 426 c.p.c..
*****
Tanto premesso in fatto, si rileva in diritto che la domanda attorea è fondata e merita accoglimento, stante l'inadempimento del convenuto e considerata la morosità denunciata dall'attore e del cui pagamento non è stata fornita alcuna prova.
Va ricordato che, difatti, secondo i noti principi in tema di riparto dell'onere probatorio nelle azioni contrattuali di adempimento, di risarcimento danni da inadempimento e di risoluzione (art. 1453 c.c.), incombe al creditore esclusivamente di dimostrare il titolo e la scadenza delle obbligazioni che assume inadempiute, e di allegare il fatto d'inadempimento, incombendo poi al debitore convenuto di allegare e dimostrare dei fatti impeditivi, modificativi od estintivi idonei a paralizzare la domanda di controparte (cfr. ex plurimis Cass. n. 826/15).
Nella fattispecie, l'attore ha assolto gli oneri di prova che gli incombevano ex art. 2697
c.c. producendo in giudizio il contratto stipulato (doc. 1) e allegando l'inadempimento del conduttore all'obbligazione di pagare il canone dal mese di luglio 2024 e di rimborsare al proprietario le spese per le utenze (docc. 2, 3, 7-9 e 12).
Il convenuto, viceversa, rimanendo contumace, non ha dimostrato d'aver adempiuto alle sue prestazioni, quindi deve accogliersi la domanda volta a ottenere la risoluzione del contratto per inadempimento dell'inquilino e il rilascio dell'immobile locato, che va fissato ex art. 56 L. 392/78 alla data del 18.4.2025.
L'intimato va poi condannato a pagare all'attore la somma di € 5.850,00, per canoni scaduti e non pagati da luglio 2024 a marzo 2025 (compresi), oltre agli interessi legali pagina 2 di 3 dalle singole scadenze al saldo, nonché l'ulteriore importo di € 1.463,81 per oneri accessori scaduti e documentati, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo.
Le spese di lite, comprensive di quelle della procedura mediatizia, seguono la soccombenza e vengono liquidate ai sensi del DM n. 55/2014, in ragione dell'attività espletata.
P.Q.M.
Il Tribunale di Grosseto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di così provvede: Parte_1 Controparte_1
1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, dichiara il contratto di locazione dell'8.4.202024, relativo all'immobile sito in Grosseto, via Abruzzo n. 32, risolto per inadempimento del conduttore;
2) visto l'art. 56 della L. 392/78, fissa per il rilascio la data del 18.4.2024;
3) condanna il convenuto a pagare all'attore la somma di € 5.850,00, per canoni scaduti e non pagati dal mese di luglio 2024 al mese di marzo 2025 (compresi), oltre agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo;
4) condanna il convenuto a pagare all'attore l'ulteriore importo di € 1.463,81 per oneri accessori scaduti, oltre agli interessi legali dalla sentenza al saldo;
5) condanna il convenuto a rifondere all'attore le spese di lite, che liquida in € 304,20 per esborsi ed € 2.000,00 per compensi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario (15%) come per legge.
Grosseto 9.4.2025.
Il Giudice
Mario Venditti
pagina 3 di 3