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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 03/06/2025, n. 670 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 670 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6057/2019
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6057/2019 tra
), con Parte_1 P.IVA_1 l'avv. /gli avv.ti AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA ,
ATTORE/I
e
), con l'avv. / gli avv.ti BUSIRI VICI MARIO , CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025, innanzi al dott. Giulia Maria Lignani, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA , Con l'avv. Brozzo Per 'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA , con l'avv. Brozzo CP_2
Per 'avv. BUSIRI VICI MARIO, oggi sostituito dall'avv. Frenguelli CP_1
Si prosegue la discussione orale.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio e in assenza delle parti, viene data lettura alla sentenza che è parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6057/2019 promossa da:
), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. /gli avv.ti AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA ,
ATTORE/I
e
), con l'avv. / gli avv.ti BUSIRI VICI MARIO , CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione il giudizio di appello, promosso da , per la riforma della sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Perugia n. 1046/2018 del 16.9.2019, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da contro un verbale di contestazione emesso dall' per una supposta CP_1 CP_2 contravvenzione al Codice della Strada.
La parte già ricorrente in primo grado si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza, e riproponendo, in subordine, altri motivi del ricorso di primo grado non presi in esame dal Giudice di
Pace.
2. Conviene riepilogare innanzi tutto la materia del contendere.
2.1. ha ottenuto dal Comune di Perugia, nel 2006, il permesso di costruire un “villaggio CP_1 turistico”, in località Piscille del Comune di Perugia. L'area interessata è contigua al raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in sigla RA06 (negli scritti difensivi della parte privata detto tronco stradale viene indicato frequentemente anche con la denominazione “E 45” che però notoriamente appartiene ad un altro asse viario).
Nello strumento urbanistico l'area ha la destinazione “insediamenti ricettivi all'aria aperta”, sottocategoria IRV (“villaggi turistici”). Le opere in questione sono state eseguite;
non è controverso in pagina 2 di 6 questa sede che esse siano pienamente conformi al progetto approvato dal CP_3
2.2. Con verbale datato 10 ottobre 2016, un funzionario dell' ha formulato nei confronti di CP_2
e del suo legale rappresentante la contestazione che qui si trascrive integralmente: “ha CP_1 violato le norme del codice della strada di cui all'art. 21 commi 1-4 perché senza la preventiva autorizzazione dell' realizzava un'opera all'interno della fascia di rispetto stradale”. CP_2
Il verbale conteneva inoltre la irrogazione di una sanzione pecuniaria (riducibile qualora pagata entro una certa scadenza) e la menzione della sanzione accessoria così descritta “obbligo [di] ripristino dello stato dei luoghi”.
2.3. Contro il verbale hanno proposto ricorso al Giudice di Pace – seguendo il rito di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011 – la nonché, anche in proprio, la sua legale rappresentante. Le ricorrenti CP_1 deducevano una pluralità di motivi d'impugnazione. L si è costituita per resistere. CP_2
Con sentenza pubblicata il 16 settembre 2019 - dopo che il dispositivo era stato letto in udienza il 18 dicembre 2018 – il Giudice di Pace di Perugia ha accolto l'opposizione, con compensazione di spese.
2.4.La motivazione della sentenza affronta, almeno in apparenza, una sola questione fra tutte quelle sollevate dal ricorso e discusse fra le parti: quella relativa alla classificazione del raccordo autostradale RA06, da cui dipende l'ampiezza della fascia di rispetto.
Il Giudice di Pace ha accolto, sul punto, la tesi delle parti ricorrenti secondo la quale il raccordo RA06 non è un'autostrada (ovvero strada di tipo A secondo la classificazione dell'art. 2 del codice della strada) come presupposto dall' ma una strada extraurbana principale (ovvero strada di tipo B) CP_2 con la conseguenza che la fascia di rispetto è di metri 20, e le opere realizzate da ricadono CP_1 al di fuori di detta fascia.
2.5. L ha proposto appello davanti a questo Tribunale. CP_2
L'appellante sostiene che il raccordo autostradale RA06 è classificato autostrada. Deduce inoltre che anche se si trattasse di una strada di tipo B la fascia di rispetto sarebbe comunque maggiore di m 20, il che confermerebbe la legittimità del verbale di contestazione.
2.6. Le parti già ricorrenti in primo grado si sono costituite nel presente giudizio di appello, contestandone argomentatamente la fondatezza. Inoltre ripropongono puntualmente i motivi di opposizione dedotti in primo grado ma non esaminati da quel Giudice. L'appellante contesta la CP_2 ritualità di quest'ultima richiesta.
3.1. Procedendosi ora alla definizione della controversia, si osserva innanzi tutto che la sentenza appellata - del cui contenuto si è dato un sommario accenno sopra - contiene, in realtà, anche un decisum implicito, attinente alla precisa individuazione della materia del contendere e dei suoi presupposti di fatto. Questo punto della sentenza appellata risulta implicitamente accettato dall'appellante come dalle controparti.
3.2. Il verbale di contestazione parla genericamente di un'opera eseguita all'interno della fascia di rispetto, senza precisare di quale opera si tratti ed a quale distanza si trovi dalla sede stradale – benché i lavori eseguiti da sul suo terreno siano di varia natura, consistenza e posizione - né con CP_4 quali criteri siano state misurate le distanze. Proprio questa genericità, o indeterminatezza, della contestazione era uno dei vizi del verbale impugnato, secondo le parti ricorrenti.
Peraltro, nello stesso ricorso di primo grado le parti ricorrenti avevano poi circoscritto l'oggetto della controversia, in quanto prendevano in esame una specifica opera – e quella sola – mostrando di avere compreso che proprio a quella si riferiva la contestazione: un manufatto denominato nel ricorso
“edificio” senza altre indicazioni riguardo alla sua consistenza, funzione, ecc., ma con la precisazione che rispetto alla strada si colloca ad una distanza superiore ai 20 metri, sia pure di poco. Anche la pagina 3 di 6 domanda cautelare (sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale) è motivata con riferimento al danno che sarebbe insito nella ipotetica rimozione di quell'edificio.
3.3. Ora, dalla sentenza di primo grado appare in modo inequivoco che quel Giudice ha inteso che il vero e solo oggetto della controversia era (é) quell'edificio: “Considerato che la nuova costruzione è stata realizzata ad una distanza di 20,5 metri dal confine stradale nella fattispecie non ricorre alcuna violazione di legge”.
Questo punto della sentenza – ossia la individuazione dell'oggetto del ricorso al di là dell'apparente indeterminatezza del verbale impugnato – non è contestato né dall'appellante né dalle controparti e quindi si può ritenere acquisito.
3.4. Ugualmente si può ritenere acquisito, per le stesse ragioni, che in punto di fatto quel determinato edificio – quali che ne siano la consistenza e la funzione – non si identifica con alcuna di quelle opere per le quali la società aveva chiesto e ottenuto il nullaosta di quindi è privo di CP_1 CP_2 autorizzazione, supposto che questa fosse necessaria.
E infine si può ritenere acquisito che esso si trova a più di 20 metri, ma meno di 30, dalla strada, sicché si dovrà considerare abusivo o meno a seconda dell'ampiezza della fascia di rispetto applicabile in concreto.
3.5. In sintesi, la materia del contendere, anche nel presente grado di appello, si restringe alla sola questione di cui si è occupato il giudice di primo grado: come sia classificata la strada, e conseguentemente quale sia la disciplina applicabile nella fattispecie, in materia di fasce di rispetto.
4. La posizione dell'appellante si basa sul decreto ministeriale 10 marzo 1971, pubblicato nella CP_2
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1972, il quale classificava a tutti gli effetti fra le autostrade anche il raccordo Perugia-Bettolle.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha fatto sua la tesi delle parti ricorrenti, le quali sostenevano – fra l'altro - che il decreto ministeriale citato è implicitamente abrogato dal sopravvenuto codice della strada. il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Quest'ultimo, per la verità, non classifica i singoli tronchi stradali ma contiene, all'art.2, un nuovo elenco delle diverse categorie di strade con le rispettive definizioni e caratteristiche, e demanda all'autorità amministrativa di provvedere alla classificazione delle singole strade in applicazione di quei nuovi criteri.
La tesi dell' esposta dall'Avvocatura dello Stato, è che pur dopo l'entrata in vigore del codice CP_2 della strada del 1992, in mancanza degli appositi atti amministrativi, la classificazione delle singole strade rimane quella stabilita dagli atti amministrativi emessi in applicazione della normativa antecedente e non più in vigore.
5. La tesi così esposta (persistenza degli atti amministrativi emessi in applicazione di una normativa abrogata e sostituita da una normativa diversa) si potrebbe forse considerare plausibile, ma si basa dichiaratamente sul presupposto che dopo l'entrata in vigore del codice della strada del 1992 non siano intervenuti nuovi atti di classificazione delle strade – o quanto meno di quella specifica strada.
Ma sin dal ricorso introduttivo in primo grado, e in tutti i loro scritti difensivi susseguenti, le parti private non hanno mancato di mettere in evidenza che una nuova classificazione delle singole strade dell'intero territorio nazionale è stata compiuta con un atto non amministrativo ma legislativo, il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, “Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale”.
Detto decreto legislativo comprende le tabelle delle autostrade, e rispettivamente delle altre strade “di interesse nazionale” esistenti nelle singole regioni. Per l'Umbria la tabella delle autostrade ne elenca una sola: il tratto umbro dell'autostrada A1 Firenze-Roma, per la lunghezza complessiva di km 56,3 (nelle tabelle relative ad altre regioni sono occasionalmente inclusi anche raccordi).
pagina 4 di 6 Al contrario il raccordo R.A. 6, Bettolle-Perugia, per la lunghezza (nella regione) di km 39.380, appare inserito nella tabella della rete stradale di interesse nazionale, unitamente a varie strade statali e anche alcune provinciali.
Ne consegue che il raccordo in questione non appartiene alla categoria A (autostrade) di cui all'art. 2 del codice della strada, ma alla categoria B (strade extraurbane principali) e segue la relativa disciplina in materia di fasce di rispetto.
Per questo aspetto si deve dunque confermare la sentenza appellata, anche se questa non tiene conto del d.lgs. n. 461/1999.
6. Resta da vedere quale sia la disciplina applicabile nella fattispecie, quanto alla fascia di rispetto della strada.
Viene in considerazione l'articolo 26 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, emanato con d.P.R. n. 495/1992.
Per quanto qui interessa, al comma 2 esso dispone: “ Fuori dai centri abitati (…) come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: (…) 40 m per le strade di tipo B”.
Peraltro, al comma 3 lo stesso articolo aggiunge: “Fuori dai centri abitati (...) ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni (...) non possono essere inferiori a: (…) 20 metri per le strade di tipo B”.
Nel caso in esame, il suolo in questione è qualificato dallo strumento urbanistico come “zona per villaggi turistici” ed è questa la tipologia edilizia cui appartiene l'intervento in effetti realizzato. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la prova che quella fosse la destinazione di PRG emerge dalla documentazione prodotta e precisamente dal permesso di costruire, prodotto dalle ricorrenti nel testo integrale, che ne fa espressa menzione.
7. Una diversa tesi difensiva dell'appellante è che le disposizioni dell'art. 26, comma 3, del codice della strada non fossero applicabili nella fattispecie per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 234 del codice della strada.
Peraltro è da ritenere che quando ha chiesto e ottenuto il permesso di costruire la fase CP_1 transitoria fosse ormai conclusa. Secondo l'art. 234, quella disciplina transitoria avrebbe avuto applicazione sino a che non si fossero verificati due eventi: la delimitazione dei centri abitati a norma dell'art. 4 dello stesso codice, e la classificazione delle strade secondo i nuovi criteri. La classificazione delle strade, come si è visto, è stata fatta – quanto meno con effetto per la strada di cui ora si discute - con il decreto legislativo del 1999. La delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 doveva essere fatta dalla giunta comunale entro 180 giorni dall'entrata in vigore del codice, cioè entro il 30 giugno 1993; considerata la rilevanza dell'atto ai fini della disciplina del traffico e di molte altre disposizioni del codice della strada, è inverosimile che il non vi avesse ancora provveduto nel Controparte_5 2006. D'altronde è pacifico che il suolo in questione è esterno al centro abitato e questo conferma indirettamente che la delimitazione era stata effettuata.
8. Una ulteriore deduzione dell'appellante è che la disciplina urbanistica del Comune di Perugia CP_2
– e precisamente l'art. 109 del (testo unico delle norme di attuazione del piano regolatore CP_6 generale) - con riferimento specifico all'area IRV della località Piscille, ossia proprio all'area di cui si discute, richiama “l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto di 40 metri dal ciglio del raccordo autostradale”. pagina 5 di 6 Le parti private deducono, al riguardo, che in questo contesto il “ciglio del raccordo autostradale” è cosa diversa dal “confine stradale” cui fanno riferimento le altre disposizioni. Osservano che, comunque, l' può perseguire in via amministrativa le (supposte) violazioni del codice della CP_2 strada, non quelle (pur esse supposte) della disciplina urbanistica comunale, e che in effetti il verbale di contestazione, nella sua sommarietà, fa riferimento alla disciplina del codice della strada.
Quest'ultima deduzione difensiva appare condivisibile.
La presente controversia si svolge con il rito speciale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, trattandosi di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada. L'oggetto del giudizio è necessariamente limitato in questo senso. E, del resto, l'atto introduttivo (ricorso) in primo grado era così formulato e non poteva avere un oggetto più ampio.
L'oggetto del giudizio non poteva essere ampliato neppure da ipotetiche domande riconvenzionali dell'autorità amministrativa opposta, rivolte a far accertare l'illiceità dell'edificazione con riferimento a normative diverse dal codice della strada.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, ferma restando la diversa statuizione della sentenza di primo grado, non appellata sul punto, e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 700,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- Rigetta 'appello;
- Condanna a rifondere a le spese del Controparte_7 CP_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 700,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
-
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
3 giugno 2025
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani
pagina 6 di 6
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6057/2019 tra
), con Parte_1 P.IVA_1 l'avv. /gli avv.ti AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA ,
ATTORE/I
e
), con l'avv. / gli avv.ti BUSIRI VICI MARIO , CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
Oggi 3 giugno 2025, innanzi al dott. Giulia Maria Lignani, sono comparsi:
Per l'avv. Parte_1 Parte_1
AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA , Con l'avv. Brozzo Per 'avv. AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA , con l'avv. Brozzo CP_2
Per 'avv. BUSIRI VICI MARIO, oggi sostituito dall'avv. Frenguelli CP_1
Si prosegue la discussione orale.
il Giudice si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio e in assenza delle parti, viene data lettura alla sentenza che è parte integrante del presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Maria Lignani
pagina 1 di 6 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Perugia
SECONDA SEZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Maria Lignani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 6057/2019 promossa da:
), con Parte_1 P.IVA_1
l'avv. /gli avv.ti AVVOCATURA DELLO STATO DI PERUGIA ,
ATTORE/I
e
), con l'avv. / gli avv.ti BUSIRI VICI MARIO , CP_1 P.IVA_2
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
IN FATTO E DIRITTO
1. Viene in decisione il giudizio di appello, promosso da , per la riforma della sentenza del Parte_2
Giudice di Pace di Perugia n. 1046/2018 del 16.9.2019, con la quale è stato accolto il ricorso proposto da contro un verbale di contestazione emesso dall' per una supposta CP_1 CP_2 contravvenzione al Codice della Strada.
La parte già ricorrente in primo grado si è costituita in appello chiedendo la conferma della sentenza, e riproponendo, in subordine, altri motivi del ricorso di primo grado non presi in esame dal Giudice di
Pace.
2. Conviene riepilogare innanzi tutto la materia del contendere.
2.1. ha ottenuto dal Comune di Perugia, nel 2006, il permesso di costruire un “villaggio CP_1 turistico”, in località Piscille del Comune di Perugia. L'area interessata è contigua al raccordo autostradale Perugia-Bettolle, in sigla RA06 (negli scritti difensivi della parte privata detto tronco stradale viene indicato frequentemente anche con la denominazione “E 45” che però notoriamente appartiene ad un altro asse viario).
Nello strumento urbanistico l'area ha la destinazione “insediamenti ricettivi all'aria aperta”, sottocategoria IRV (“villaggi turistici”). Le opere in questione sono state eseguite;
non è controverso in pagina 2 di 6 questa sede che esse siano pienamente conformi al progetto approvato dal CP_3
2.2. Con verbale datato 10 ottobre 2016, un funzionario dell' ha formulato nei confronti di CP_2
e del suo legale rappresentante la contestazione che qui si trascrive integralmente: “ha CP_1 violato le norme del codice della strada di cui all'art. 21 commi 1-4 perché senza la preventiva autorizzazione dell' realizzava un'opera all'interno della fascia di rispetto stradale”. CP_2
Il verbale conteneva inoltre la irrogazione di una sanzione pecuniaria (riducibile qualora pagata entro una certa scadenza) e la menzione della sanzione accessoria così descritta “obbligo [di] ripristino dello stato dei luoghi”.
2.3. Contro il verbale hanno proposto ricorso al Giudice di Pace – seguendo il rito di cui all'art. 7 del d.lgs. 150/2011 – la nonché, anche in proprio, la sua legale rappresentante. Le ricorrenti CP_1 deducevano una pluralità di motivi d'impugnazione. L si è costituita per resistere. CP_2
Con sentenza pubblicata il 16 settembre 2019 - dopo che il dispositivo era stato letto in udienza il 18 dicembre 2018 – il Giudice di Pace di Perugia ha accolto l'opposizione, con compensazione di spese.
2.4.La motivazione della sentenza affronta, almeno in apparenza, una sola questione fra tutte quelle sollevate dal ricorso e discusse fra le parti: quella relativa alla classificazione del raccordo autostradale RA06, da cui dipende l'ampiezza della fascia di rispetto.
Il Giudice di Pace ha accolto, sul punto, la tesi delle parti ricorrenti secondo la quale il raccordo RA06 non è un'autostrada (ovvero strada di tipo A secondo la classificazione dell'art. 2 del codice della strada) come presupposto dall' ma una strada extraurbana principale (ovvero strada di tipo B) CP_2 con la conseguenza che la fascia di rispetto è di metri 20, e le opere realizzate da ricadono CP_1 al di fuori di detta fascia.
2.5. L ha proposto appello davanti a questo Tribunale. CP_2
L'appellante sostiene che il raccordo autostradale RA06 è classificato autostrada. Deduce inoltre che anche se si trattasse di una strada di tipo B la fascia di rispetto sarebbe comunque maggiore di m 20, il che confermerebbe la legittimità del verbale di contestazione.
2.6. Le parti già ricorrenti in primo grado si sono costituite nel presente giudizio di appello, contestandone argomentatamente la fondatezza. Inoltre ripropongono puntualmente i motivi di opposizione dedotti in primo grado ma non esaminati da quel Giudice. L'appellante contesta la CP_2 ritualità di quest'ultima richiesta.
3.1. Procedendosi ora alla definizione della controversia, si osserva innanzi tutto che la sentenza appellata - del cui contenuto si è dato un sommario accenno sopra - contiene, in realtà, anche un decisum implicito, attinente alla precisa individuazione della materia del contendere e dei suoi presupposti di fatto. Questo punto della sentenza appellata risulta implicitamente accettato dall'appellante come dalle controparti.
3.2. Il verbale di contestazione parla genericamente di un'opera eseguita all'interno della fascia di rispetto, senza precisare di quale opera si tratti ed a quale distanza si trovi dalla sede stradale – benché i lavori eseguiti da sul suo terreno siano di varia natura, consistenza e posizione - né con CP_4 quali criteri siano state misurate le distanze. Proprio questa genericità, o indeterminatezza, della contestazione era uno dei vizi del verbale impugnato, secondo le parti ricorrenti.
Peraltro, nello stesso ricorso di primo grado le parti ricorrenti avevano poi circoscritto l'oggetto della controversia, in quanto prendevano in esame una specifica opera – e quella sola – mostrando di avere compreso che proprio a quella si riferiva la contestazione: un manufatto denominato nel ricorso
“edificio” senza altre indicazioni riguardo alla sua consistenza, funzione, ecc., ma con la precisazione che rispetto alla strada si colloca ad una distanza superiore ai 20 metri, sia pure di poco. Anche la pagina 3 di 6 domanda cautelare (sospensione dell'efficacia esecutiva del verbale) è motivata con riferimento al danno che sarebbe insito nella ipotetica rimozione di quell'edificio.
3.3. Ora, dalla sentenza di primo grado appare in modo inequivoco che quel Giudice ha inteso che il vero e solo oggetto della controversia era (é) quell'edificio: “Considerato che la nuova costruzione è stata realizzata ad una distanza di 20,5 metri dal confine stradale nella fattispecie non ricorre alcuna violazione di legge”.
Questo punto della sentenza – ossia la individuazione dell'oggetto del ricorso al di là dell'apparente indeterminatezza del verbale impugnato – non è contestato né dall'appellante né dalle controparti e quindi si può ritenere acquisito.
3.4. Ugualmente si può ritenere acquisito, per le stesse ragioni, che in punto di fatto quel determinato edificio – quali che ne siano la consistenza e la funzione – non si identifica con alcuna di quelle opere per le quali la società aveva chiesto e ottenuto il nullaosta di quindi è privo di CP_1 CP_2 autorizzazione, supposto che questa fosse necessaria.
E infine si può ritenere acquisito che esso si trova a più di 20 metri, ma meno di 30, dalla strada, sicché si dovrà considerare abusivo o meno a seconda dell'ampiezza della fascia di rispetto applicabile in concreto.
3.5. In sintesi, la materia del contendere, anche nel presente grado di appello, si restringe alla sola questione di cui si è occupato il giudice di primo grado: come sia classificata la strada, e conseguentemente quale sia la disciplina applicabile nella fattispecie, in materia di fasce di rispetto.
4. La posizione dell'appellante si basa sul decreto ministeriale 10 marzo 1971, pubblicato nella CP_2
Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1972, il quale classificava a tutti gli effetti fra le autostrade anche il raccordo Perugia-Bettolle.
Il Giudice di primo grado, sul punto, ha fatto sua la tesi delle parti ricorrenti, le quali sostenevano – fra l'altro - che il decreto ministeriale citato è implicitamente abrogato dal sopravvenuto codice della strada. il d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Quest'ultimo, per la verità, non classifica i singoli tronchi stradali ma contiene, all'art.2, un nuovo elenco delle diverse categorie di strade con le rispettive definizioni e caratteristiche, e demanda all'autorità amministrativa di provvedere alla classificazione delle singole strade in applicazione di quei nuovi criteri.
La tesi dell' esposta dall'Avvocatura dello Stato, è che pur dopo l'entrata in vigore del codice CP_2 della strada del 1992, in mancanza degli appositi atti amministrativi, la classificazione delle singole strade rimane quella stabilita dagli atti amministrativi emessi in applicazione della normativa antecedente e non più in vigore.
5. La tesi così esposta (persistenza degli atti amministrativi emessi in applicazione di una normativa abrogata e sostituita da una normativa diversa) si potrebbe forse considerare plausibile, ma si basa dichiaratamente sul presupposto che dopo l'entrata in vigore del codice della strada del 1992 non siano intervenuti nuovi atti di classificazione delle strade – o quanto meno di quella specifica strada.
Ma sin dal ricorso introduttivo in primo grado, e in tutti i loro scritti difensivi susseguenti, le parti private non hanno mancato di mettere in evidenza che una nuova classificazione delle singole strade dell'intero territorio nazionale è stata compiuta con un atto non amministrativo ma legislativo, il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 461, “Individuazione della rete autostradale e stradale nazionale”.
Detto decreto legislativo comprende le tabelle delle autostrade, e rispettivamente delle altre strade “di interesse nazionale” esistenti nelle singole regioni. Per l'Umbria la tabella delle autostrade ne elenca una sola: il tratto umbro dell'autostrada A1 Firenze-Roma, per la lunghezza complessiva di km 56,3 (nelle tabelle relative ad altre regioni sono occasionalmente inclusi anche raccordi).
pagina 4 di 6 Al contrario il raccordo R.A. 6, Bettolle-Perugia, per la lunghezza (nella regione) di km 39.380, appare inserito nella tabella della rete stradale di interesse nazionale, unitamente a varie strade statali e anche alcune provinciali.
Ne consegue che il raccordo in questione non appartiene alla categoria A (autostrade) di cui all'art. 2 del codice della strada, ma alla categoria B (strade extraurbane principali) e segue la relativa disciplina in materia di fasce di rispetto.
Per questo aspetto si deve dunque confermare la sentenza appellata, anche se questa non tiene conto del d.lgs. n. 461/1999.
6. Resta da vedere quale sia la disciplina applicabile nella fattispecie, quanto alla fascia di rispetto della strada.
Viene in considerazione l'articolo 26 del regolamento di esecuzione e attuazione del codice della strada, emanato con d.P.R. n. 495/1992.
Per quanto qui interessa, al comma 2 esso dispone: “ Fuori dai centri abitati (…) come delimitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: (…) 40 m per le strade di tipo B”.
Peraltro, al comma 3 lo stesso articolo aggiunge: “Fuori dai centri abitati (...) ma all'interno delle zone previste come edificabili o trasformabili dallo strumento urbanistico generale, nel caso che detto strumento sia suscettibile di attuazione diretta, ovvero se per tali zone siano già esecutivi gli strumenti urbanistici attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni (...) non possono essere inferiori a: (…) 20 metri per le strade di tipo B”.
Nel caso in esame, il suolo in questione è qualificato dallo strumento urbanistico come “zona per villaggi turistici” ed è questa la tipologia edilizia cui appartiene l'intervento in effetti realizzato. Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante, la prova che quella fosse la destinazione di PRG emerge dalla documentazione prodotta e precisamente dal permesso di costruire, prodotto dalle ricorrenti nel testo integrale, che ne fa espressa menzione.
7. Una diversa tesi difensiva dell'appellante è che le disposizioni dell'art. 26, comma 3, del codice della strada non fossero applicabili nella fattispecie per effetto delle disposizioni transitorie di cui all'art. 234 del codice della strada.
Peraltro è da ritenere che quando ha chiesto e ottenuto il permesso di costruire la fase CP_1 transitoria fosse ormai conclusa. Secondo l'art. 234, quella disciplina transitoria avrebbe avuto applicazione sino a che non si fossero verificati due eventi: la delimitazione dei centri abitati a norma dell'art. 4 dello stesso codice, e la classificazione delle strade secondo i nuovi criteri. La classificazione delle strade, come si è visto, è stata fatta – quanto meno con effetto per la strada di cui ora si discute - con il decreto legislativo del 1999. La delimitazione dei centri abitati ai sensi dell'art. 4 doveva essere fatta dalla giunta comunale entro 180 giorni dall'entrata in vigore del codice, cioè entro il 30 giugno 1993; considerata la rilevanza dell'atto ai fini della disciplina del traffico e di molte altre disposizioni del codice della strada, è inverosimile che il non vi avesse ancora provveduto nel Controparte_5 2006. D'altronde è pacifico che il suolo in questione è esterno al centro abitato e questo conferma indirettamente che la delimitazione era stata effettuata.
8. Una ulteriore deduzione dell'appellante è che la disciplina urbanistica del Comune di Perugia CP_2
– e precisamente l'art. 109 del (testo unico delle norme di attuazione del piano regolatore CP_6 generale) - con riferimento specifico all'area IRV della località Piscille, ossia proprio all'area di cui si discute, richiama “l'obbligo di mantenere una fascia di rispetto di 40 metri dal ciglio del raccordo autostradale”. pagina 5 di 6 Le parti private deducono, al riguardo, che in questo contesto il “ciglio del raccordo autostradale” è cosa diversa dal “confine stradale” cui fanno riferimento le altre disposizioni. Osservano che, comunque, l' può perseguire in via amministrativa le (supposte) violazioni del codice della CP_2 strada, non quelle (pur esse supposte) della disciplina urbanistica comunale, e che in effetti il verbale di contestazione, nella sua sommarietà, fa riferimento alla disciplina del codice della strada.
Quest'ultima deduzione difensiva appare condivisibile.
La presente controversia si svolge con il rito speciale di cui all'art. 7 del d.lgs. n. 150/2011, trattandosi di opposizione alle sanzioni amministrative irrogate per violazioni al codice della strada. L'oggetto del giudizio è necessariamente limitato in questo senso. E, del resto, l'atto introduttivo (ricorso) in primo grado era così formulato e non poteva avere un oggetto più ampio.
L'oggetto del giudizio non poteva essere ampliato neppure da ipotetiche domande riconvenzionali dell'autorità amministrativa opposta, rivolte a far accertare l'illiceità dell'edificazione con riferimento a normative diverse dal codice della strada.
9. In conclusione, l'appello va respinto.
Le spese del grado seguono la soccombenza, ferma restando la diversa statuizione della sentenza di primo grado, non appellata sul punto, e sono liquidate come in dispositivo secondo il DM 55/2014, tenuto conto del valore effettivo della causa e dell'attività effettivamente espletata in complessivi € 700,00 per compensi, oltre IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa:
- Rigetta 'appello;
- Condanna a rifondere a le spese del Controparte_7 CP_1 presente giudizio, liquidate in complessivi € 700,00 per compensi, oltre ad IVA (se non detraibile dalla parte vittoriosa), CPA ed accessori come per legge.
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Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
3 giugno 2025
Il Giudice dott. Giulia Maria Lignani
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