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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 11/12/2025, n. 2262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2262 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Monza - 1^ Sezione civile - dott. Nicola GRECO ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A (ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c.) nella causa N. 785/2025 R.G. promossa da
(C.F: ), con gli Avv.ti Elisabetta AROSIO e Barbara Parte_1 C.F._1
CALISE, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima, sito in Lissone, Via Carducci,13
- parte attrice opponente - c o n t r o
C.F.: , con il proc. dom. Avv.to Michele CASALINI, Controparte_1 P.IVA_1
Via Verdi,18, Rovigo
- parte convenuta opposta -
Alla volta dell'assunzione in decisione ex art. 281 sexies c.p.c. le parti hanno concluso come in atti a PCT.
OGGETTO: opposizione decreto ingiuntivo.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione 31.1.2025, iscritto a ruolo il 4.2.2025, ha convenuto in Parte_1 giudizio (nel prosieguo, per brevità, ), opponendo il decreto Controparte_1 CP_1 ingiuntivo n.3662/2024, emesso dal Tribunale di Monza – nel procedimento monitorio rubricato al n. 6405/2024 R.G. – in data 11-12.12.2024 a favore di , per l'importo di € 100.891,10, CP_1 oltre interessi e spese della procedura monitoria, relativo a credito vantato nei confronti della società (e, così, anche nei confronti dei soci di tale Controparte_2 società, pure garanti di essa in forza di fideiussione omnibus), credito già di titolarità di Banca Monte dei Paschi di Siena e pervenuto a per effetto di cessione ex artt. 1 e 4 L. n. 130/1999 CP_1
e 58 TUB. A sostegno dell'opposizione, in sostanza, la difesa attorea ha fatto valere:
- il fatto che il sig. quale socio si giova Pt_1 Controparte_2 CP_2 del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 c.c. (cfr. pagg.
1-2 dell'atto di citazione);
- l'intenzione del sig. i avviare una delle procedure disciplinate dal Codice della Crisi Pt_1 di Impresa e, in particolare, la liquidazione controllata (pagg.
2-3 dell'atto di citazione).
Costituitasi in giudizio, – chiesta l'attribuzione dell'esecutività ex art. 648 c.p.c. – ha CP_1 contestato la fondatezza in fatto e diritto di quanto dedotto e argomentato da controparte, concludendo – in via principale – per il rigetto dell'opposizione con conferma del decreto ingiuntivo;
con vittoria delle spese di lite. Attribuita al d.i. esecutività ex art. 648 c.p.c. e convertito il rito da ordinario a semplificato di cognizione ex artt. 281 decies e ss. c.p.c. (cfr. decreto ex art. 171 bis c.p.c. 20.6.2025); assenti istanze istruttorie delle parti e, quindi, ritenuta la causa matura per la decisione, è stato fissato alle parti termine per depositare note conclusive alla volta di udienza cartolare ex art. 281 sexies c.p.c. (cfr. ordinanza 10.10.2025); il 13.11.2025 il giudizio è passato in decisione (cfr. ord. 10.10.2025 cit.) e, così, su conclusioni rassegnate come in atti, definito con sentenza ex art. 281 sexies, c. 3, c.p.c..
************** Si premette che:
i) difese, eccezioni ed argomentazioni delle parti sono esaminate per quanto strettamente necessario nella prospettiva della motivazione della sentenza, applicato il principio “della ragione più liquida” (cfr. Cass., Sez. 5, Sent. n. 11458 dell'11.5.2018; nonché Cass., Sez. V, Ord. n. 363 del 9.1.2019); ii) le circostanze di fatto rilevanti per la decisione sono solo quelle allegate (e contestate) entro il termine fissato dalla legge processuale per la maturazione delle preclusioni assertive aventi ad oggetto gli elementi costitutivi di pretese/eccezioni azionate/fatte valere in causa, inammissibili – perché tardive – deduzioni successive al termine de quo (cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7270 del 18.3.2008); senza che neppure rilevi il fatto che le circostanze non allegate in modo specifico siano, in tesi, evincibili dalla documentazione prodotta (quanto al rapporto tra deduzione e produzione documentale, cfr. Cass., Sez. 3, Sent. n. 7115 del 21.3.2013; cfr. altresì, Cass., Sez. 3, Ord. n. 30607 del 27.11.2018, nonché Cass., Sez. 3, Ord. n. 11103 del 10.6.2020).
I motivi di opposizione fatti valere dalla parte odierna attrice sono infondati e vanno respinti nei termini e per le ragioni che seguono. In sostanza, come sopra già esposto, il sig. ella prospettiva della (richiesta) revoca Pt_1 del d.i., ha invocato:
a) il fatto che il socio di società in nome collettivo chiamato a rispondere delle obbligazioni della società è titolare del beneficio della preventiva escussione ex art. 2304 c.c.; b) il fatto che il sig. stato ammesso a liquidazione controllata ex D. Lgs. n. 14/2019. Pt_1
Al riguardo, in via di sintesi e con approccio schematico, si osserva quanto segue.
a) Va ribadito ciò che si è già esposto nel provvedimento 20.6.2025 cit.. Come chiarito dalla Corte di legittimità – “il beneficio d'escussione previsto dall'art. 2304 c.c. ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva, nel senso che il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, ma non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito. (Nel riaffermare il principio, la S.C. ha confermato che la responsabilità illimitata e solidale del socio accomandatario può essere fatta valere dal creditore per tutte le obbligazioni contrattualmente assunte nel nome della società, anche se è diverso il soggetto che per quest'ultima abbia contratto con il terzo)” (Cass., Sez. 3, Ord. n. 22629 del 16.10.2020, esattamente citata in termini dalla difesa di parte convenuta opposta;
cfr., nello stesso senso, tra le tante, Cass., Sez. 3, Ord. n. 25378 del 12.10.2018 e Cass., Sez. 6 - 5, Ord. n. 49 del 3.1.2014). Quindi, il beneficio d'escussione ex art. 2304 c.c. invocato dalla difesa opponente è privo di qualsiasi rilievo nella prospettiva della richiesta di emissione di d.i. nei confronti di socio di società in nome collettivo, né può essere fatto valere quale motivo di opposizione alla volta della revoca dell'ingiunzione di pagamento. Fermo ciò che si è sopra osservato, di per sé dirimente per il rigetto del profilo di doglianza in esame, per mera completezza di motivazione, si osserva altresì che ha chiesto il CP_1
d.i. nei confronti del sig. nche nella qualità di fideiussore di Pt_1 [...]
obbligazione di garanzia – in relazione alla quale l'opponente non ha Controparte_2 contestato alcunché – del tutto estranea a qualsiasi influenza del beneficio d'escussione ex art. 2304 c.c..
b) L'ammissione del sig. lla procedura della liquidazione controllata non è ragione Pt_1 di revoca del d.i., dispiegando effetti sull'azione esecutiva individuale (che non può essere iniziata o proseguita, con sospensione di essa – in tesi avviata dal creditore ingiungente in forza del d.i. – se del caso da disporre dal giudice dell'esecuzione o da quello titolare della procedura di sovraindebitamento), senza che né sia precluso di accertare il credito in sede di cognizione, né vi sia rischio di violare la par condicio creditorum, visto che il pagamento della somma portata dal decreto ingiuntivo deve comunque avvenire nell'ambito della procedura della liquidazione controllata secondo i principi e con gli effetti propri di tale procedura.
**************
Circa la disciplina delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, stante la novità del profilo relativo agli effetti dell'ammissione alla liquidazione controllata ex D. Lgs. n. 14/2019 sul giudizio di opposizione a d.i. chiesto ed emesso in momento antecedente all'avvio della procedura di liquidazione, ad avviso del giudicante, ricorrono qui i presupposti ex art. 92, c. 2, c.p.c. (valutati pure alla luce della Sentenza della Corte cost. n. 77/2018) per dichiarare dette spese integralmente compensate tra le parti.
La presente sentenza è provvisoriamente esecutiva per legge.
P. Q. M.
Respinta e/o assorbita ogni altra istanza, difesa ed eccezione delle parti,
- rigetta l'opposizione, confermando integralmente il decreto ingiuntivo opposto, già dichiarato esecutivo ex art. 648 c.p.c. con provvedimento del 20.6.2025;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Sentenza esecutiva.
Monza, 9 dicembre 2025 il Giudice Nicola GRECO