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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 19/12/2025, n. 1672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1672 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6328/2025
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN RC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 3.10.2025 e vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marianna Luciano ed elettivamente domiciliati in
Gorgonzola, Via Restelli n. 4, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 23 giugno 1984; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1, Parte
II, Serie A
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti
CONDIZIONI
1. Nulla deve pertanto disporsi in ordine ad affidamento, collocamento, mantenimento e frequentazione della prole.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti. Essi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assegno divorzile, mantenimento o altra pretesa economica attuale o futura connessa al rapporto matrimoniale.
3. I conti correnti, depositi e rapporti bancari o postali intestati singolarmente a ciascuno dei coniugi restano di esclusiva titolarità dei rispettivi intestatari. Non vi sono mutui né finanziamenti in corso.
4. Ciascun coniuge mantiene la titolarità e la disponibilità dei veicoli a lui/lei intestati.
5. Nell'ambito degli accordi di divorzio, la sig.ra si impegna a trasferire al sig. Pt_2 Pt_1
, che accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in Veleso (CO), via Pietro Zerboni n. 11,
[...] piano 2, censito al N.C.E.U. del Comune di Veleso al Foglio 4, particella 2027, subalterno 3, categoria
A/4, consistenza 3 vani, rendita catastale € 123,95, mediante stipula di separato atto pubblico notarile
Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro e non oltre il giorno 31.12.2025 a cura e spese del sig. . Parte_1
Fino alla stipula del rogito notarile, la sig.ra si obbliga a non alienare a terzi né a costituire Pt_2 vincoli o gravami sull'immobile.
Le spese notarili, fiscali ed ogni altro onere connesso al trasferimento resteranno interamente a carico del sig. . Parte_1
6. Con la presente pattuizione, i coniugi dichiarano di aver definito in via globale e definitiva ogni questione patrimoniale e personale connessa al loro rapporto matrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimodrone in data 10.7.2004 (Atto n. 39,
Parte II, Serie C) volontà successivamente confermata in data 13.8.20024 (Atto n- 53, Parte II,
Serie C).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vimodrone non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 3.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Milano in data 23.6.1984 (atto n. 914, Parte II, Serie A, Anno 1984 Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Giudice est.
DA AN
Il Presidente
EN RC
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa EN RC Presidente dott.ssa Claudia Bonomi Giudice dott.ssa DA AN Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso ex art. 473-bis.51 c.p.c. depositato in data 3.10.2025 e vertente tra:
(C.F. , nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Marianna Luciano ed elettivamente domiciliati in
Gorgonzola, Via Restelli n. 4, presso e nello studio del predetto difensore, giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: Divorzio congiunto - CESSAZIONE EFFETTI CIVILI
CONCLUSIONI CONGIUNTE
• dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra di loro contratto in data 23 giugno 1984; matrimonio iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di Milano al n. 1, Parte
II, Serie A
• ordinare al Comune di Milano di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
• dichiarare compensate le spese legali;
• omologare le seguenti
CONDIZIONI
1. Nulla deve pertanto disporsi in ordine ad affidamento, collocamento, mantenimento e frequentazione della prole.
2. Entrambi i coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti. Essi rinunciano reciprocamente a qualsiasi forma di assegno divorzile, mantenimento o altra pretesa economica attuale o futura connessa al rapporto matrimoniale.
3. I conti correnti, depositi e rapporti bancari o postali intestati singolarmente a ciascuno dei coniugi restano di esclusiva titolarità dei rispettivi intestatari. Non vi sono mutui né finanziamenti in corso.
4. Ciascun coniuge mantiene la titolarità e la disponibilità dei veicoli a lui/lei intestati.
5. Nell'ambito degli accordi di divorzio, la sig.ra si impegna a trasferire al sig. Pt_2 Pt_1
, che accetta, la piena proprietà dell'immobile sito in Veleso (CO), via Pietro Zerboni n. 11,
[...] piano 2, censito al N.C.E.U. del Comune di Veleso al Foglio 4, particella 2027, subalterno 3, categoria
A/4, consistenza 3 vani, rendita catastale € 123,95, mediante stipula di separato atto pubblico notarile
Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro e non oltre il giorno 31.12.2025 a cura e spese del sig. . Parte_1
Fino alla stipula del rogito notarile, la sig.ra si obbliga a non alienare a terzi né a costituire Pt_2 vincoli o gravami sull'immobile.
Le spese notarili, fiscali ed ogni altro onere connesso al trasferimento resteranno interamente a carico del sig. . Parte_1
6. Con la presente pattuizione, i coniugi dichiarano di aver definito in via globale e definitiva ogni questione patrimoniale e personale connessa al loro rapporto matrimoniale e di non avere null'altro a pretendere l'uno dall'altra.
Motivi della decisione
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione consensuale innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Vimodrone in data 10.7.2004 (Atto n. 39,
Parte II, Serie C) volontà successivamente confermata in data 13.8.20024 (Atto n- 53, Parte II,
Serie C).
Non è poi contestato che sin dalla data di comparizione innanzi all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Vimodrone non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n.
898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n.
55 del 2015. Va dunque emessa la richiesta pronuncia.
II. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto non contrarie a disposizioni di legge e tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P Q M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 con ricorso depositato in data 3.10.2025, così provvede: Parte_2
1. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1
n Milano in data 23.6.1984 (atto n. 914, Parte II, Serie A, Anno 1984 Parte_2 del registro degli atti di matrimonio del Comune di Milano), alle condizioni concordate tra le parti e recepite nelle conclusioni di cui in epigrafe, da intendersi qui riportate e trascritte;
2. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di Milano, affinchè sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge
1° dicembre 1970 n. 898.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 11.12.2025
Il Giudice est.
DA AN
Il Presidente
EN RC