Sentenza 16 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 16/04/2025, n. 789 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 789 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FOGGIA
Contenzioso - SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Filomena Mari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2037/2019 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 C.F._1 dell'avv. ALOI PIO LANFRANCO, elettivamente domiciliato in VIA E. PERRONE N. 24 FOGGIA presso il difensore avv. ALOI PIO LANFRANCO
Opponente contro
(C.F. ), con il Controparte_1 P.IVA_1 patrocinio dell'avv. CAMILLERI VITTORIO, elettivamente domiciliato in VIA GIACOMO LEOPARDI 63 CATANIA presso il difensore avv. CAMILLERI
VITTORIO
Opposta
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, spiegava Parte_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2480/2018, emesso da questo Tribunale chiedendo la revoca dello stesso. Si costituiva la società opposta chiedendo il rigetto dell'opposizione. La causa all'udienza del 21 gennaio 2025 veniva assunta in decisione con la concessione dei termini di cui al 190 cpc.
Quanto all'improcedibilità per mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita, osserva il giudice che nei procedimenti monitori e nella pagina 1 di 4
dott. alla società nella persona del
[...] Persona_1 Parte_2 suo legale rappresentante, dott. , al fine di svolgere, in nome e Per_2 CP_3 per conto della predetta l'attività di Controparte_4 recupero, nelle fasi di contenzioso giudiziale e stragiudiziale, dei crediti commerciali in essere dovuti a da clienti sia attivi che cessati Controparte_1 in stato di morosità.
Vi è procura alle liti, nel fascicolo monitorio, con cui il dott. , Controparte_5 nella qualità di procuratore di conferisce Controparte_1 mandato per il giudizio monitorio e per l'eventuale giudizio di opposizione all'Avv.
Vittorio Camilleri, del Foro di Catania, al fine di rappresentare e difendere la predetta società in ogni stato e grado.
In ordine alla carenza di legittimazione attiva, va dato conto che la denominazione di
Enel Servizio Elettrico S.p.A. è mutata in Controparte_1
Nel merito, va osservato nei contratti di somministrazione di utenze in cui i consumi sono calcolati mediante un contatore, al sistema di lettura a contatore è riconosciuto il valore di una presunzione semplice di veridicità, che può essere smentita con qualsiasi mezzo di prova.
La Cassazione civile Sez. III del 21 maggio 2019 n. 13605 ha dettato principi molto chiari in ordine alla regola del riparto probatorio nei contratti di somministrazione.
La Suprema Corte ha esaminato anche il caso in cui i consumi registrati vengano contestati dall'utente, in quanto ritenuti non riferibili ai consumi effettivi, ipotizzando quindi o un malfunzionamento del contatore o attività illecite di terzi inerenti al consumo di energia. Il contatore, quale strumento deputato alla misurazione dei consumi, è stato accettato consensualmente dai contraenti come meccanismo di contabilizzazione;
di fronte alla pretesa creditoria è l'utente che deve dimostrare che l'inadempimento non è a lui imputabile, ai sensi dell'art. 1218 c.c.. Considerato, tuttavia, che le disfunzioni dello strumento dipendono da guasti per lo più occulti e che comunque comportano verifiche tecniche non eseguibili dal debitore sprovvisto delle necessarie competenze, applicando il principio di vicinanza della prova, la disciplina del riparto dell'”onus probandi” va così regolata:
– L'utente deve contestare il malfunzionamento dello strumento, richiedendone la verifica, dimostrando quali consumi di energia ha effettuato nel periodo (avuto riguardo al dato statistico di consumo “normalmente” rilevato nelle precedenti pagina 2 di 4 bollette e corrispondente a determinati impieghi di energia derivanti dalle specifiche attività svolte secondo la tipologia di soggetto: impresa, famiglia, persona singola-, ove dimostrabili equivalenti anche nel periodo in contestazione); il gestore è tenuto invece a dimostrare che il contatore è regolarmente funzionante.
I consumi ed il relativo credito vantato dal gestore possono dirsi provati in assenza di specifica critica rivolta al metodo di contabilizzazione del consumo necessariamente presunto. Detto elemento ha indotto entrambi i contraenti a conferire alla operazione tecnica di ricalcolo carattere di sufficiente affidamento ai fini della determinazione, in assenza di elementi contrari offerti dai debitori, del “normale fabbisogno” (art. 1560 c.c., comma 1).
Nel caso in esame, il giudice non intende affatto attribuire valore di piena prova legale alla fattura, nè tanto meno riconoscere ad un documento formato unilateralmente capacità ex se dimostrativa del fatto in esso rappresentato, ma solo fare ricorso allo schema legale della presunzione semplice (praesumptio hominis) per fondare la prova dei fatti costituivi della pretesa fatta valere dall'attrice, gravando sul somministrato l'onere di provare l'eccessività dei consumi.
In relazione al prelievo illegittimo di energia, la ricostruzione attiene al periodo 25 ottobre 2012- 23 ottobre 2017.
Nella fattura contestata sono riepilogati tutti i consumi calcolati. L'opponente ha contestato il calcolo effettuato dalla società opposta ma non ha suffragato con elementi certi i parametri da cui desumere l'effettivo consumo. La parte creditrice, invece, ha dimostrato che il contatore in uso all'odierno opponente era stato manomesso.
In particolare, gli accertatori della società, unitamente ai carabinieri, in data 24 ottobre 2017 verificarono che sul contatore era poggiata una scatola di legno contenente un magnete finalizzato ad alterare i consumi. Nell'eseguire un prova con un contatore campione ed il contatore con il magnete , quest'ultimo registrava un consumo di -45%; rimuovendo il magnete, l'errore ritornava nei parametri normali con un errore di circa l%.
Con riferimento al periodo ricalcolato, E-Distribuzione accertava che in relazione alla fornitura elettrica relativa al punto di prelievo sottoposto a controllo, si erano succeduti nel tempo diversi intestatari, tra cui nella frazione temporale 16.07.2015 e 16.08.2016, la fornitura era stata contrattualmente intestata proprio all'odierno opponente.
Risulta per tabulas che con nota del 2 novembre 2017 (Allegato 7), indirizzata per conoscenza al sig. , il Distributore dava conto che il prelievo Parte_1 irregolare riscontrato in sede di verifica aveva avuto inizio in data 25.10.2012 ma si era proceduto alla ricostruzione dei consumi addebitabili direttamente in capo a
, solo relativamente al periodo dal 16/07/2015 al 16/08/2016, Parte_1 utilizzando il criterio “del coefficiente di correzione accertato in sede di verifica”. Alla predetta nota era allegata la tabella di ricostruzione dei consumi su cui si basa la determinazione dell'importo fatturato dall'odierna opposta e delle annualità in contestazione. pagina 3 di 4 La comunicazione notizia di reato poi (Allegato 8) indica tutti gli intestatari della fornitura relativa al contatore manomesso succedutisi durante il periodo di ricostruzione dei prelievi irregolari (25.10.2012 – 23.10.2017). In particolare, a pag. 2 del predetto documento si legge che intestatario della fornitura al momento dell'inizio dei prelievi irregolari era il sig. , “al quale è seguito dal Parte_3 16/07/2015 al 16/08/2016 il cliente ”, mentre a pag. 3 si legge Parte_1 che la quantificazione dell'energia ricostruita con riferimento al periodo di competenza dell'odierna parte opponente è pari a 85782 kWh (su un totale di 409781 kWh complessivamente ricostruiti).
La consulenza tecnica disposta da altro giudice, non espletata per mancanza del contatore, sarebbe stata comunque esplorativa tenuto conto delle contestazioni generiche svolte da parte opponente. Alla luce delle argomentazioni svolte, l'opposizione va rigettata e va confermato il decreto opposto.
Le spese, liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri medi del D.M. in vigore, al netto della fase istruttoria non tenutasi, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il tribunale, ogni contraria istanza disattesa, definitivamente, così provvede: rigetta l'opposizione e, per l'effetto conferma il decreto opposto che dichiara definitivamente esecutivo.
Condanna, altresì, l'opponente al pagamento delle spese di lite sopportate da parte attrice, che liquida in complessivi 5.077,00 per compenso professionale, oltre iva, cap e rimb. forf. nella misura del 15%.
Foggia, 16 aprile 2025.
Il Giudice
dott.ssa Filomena Mari
pagina 4 di 4