Versione
18 gennaio 1948
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8 luglio 1952
8 luglio 1952
Art. 2.
Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, e' punito con la reclusione da uno a quindici anni.
Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a due anni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."
Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, e' punito con la reclusione da uno a quindici anni.
Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a due anni. ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1) La L. 20 giugno 1952, n. 645 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che " Sono abrogate le disposizioni della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , concernenti la repressione dell'attivita' fascista, in quanto incompatibili con la presente legge."
Ha altresi' disposto (con l'art. 10, comma 3) che "La presente legge e le norme della legge 3 dicembre 1947, n. 1546 , non abrogate, cesseranno di aver vigore appena che saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale ."
Commentari • 4
- 1. repressione, tolleranza o connivenza? | Sistema Penale | SPhttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione · 4.8879433
[…] Sul piano giuridico il problema fu risolto dall'art. 2 della legge 3 dicembre 1947, n. 1546, che punisce a titolo di delitto la costituzione o la partecipazione a un movimento o a un partito «diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione». […]
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