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Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 04/04/2025, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2301/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2301/2021 promossa da:
, nata a [...] il 16marzo 1969 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'AVV. ITALIA ANGELO, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa
Panagia n. 136/L, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, NT P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'AVV. CATRA PAOLO, presso il cui studio, in Ragusa, via Sacra Famiglia
n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle precisate conclusioni.
pagina 1 di 5 Motivi della decisione in fatto ed in diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 945/2020 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Siracusa il 5.11.2020 a definizione del procedimento di opposizione n. 3515/2021 R.G. per riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto condannare, per i motivi di cui al gravame proposto, la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al NT
pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecategli nella misura di Euro
2.500,00 o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in giudizio o che verrà determinata dal Giudice adito in via equitativa.
Con duplice profilo di doglianza parte appellante: ha contestato l'erroneità della applicazione da parte del Giudice di primo grado delle regole che disciplinano l'onere della prova nei contratti d'opera, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rilevato che l'attrice non ha fornito prova dell'inadeguato collegamento del cavo principale alla centralina Sam, chiedendone la riforma in quanto parte convenuta a fronte dell'allegazione dell'inesatto adempimento avrebbe dovuto fornire la prova del corretto adempimento della prestazione;
ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha riconosciuto i danni patrimoniali e non patrimoniali domandati nel petitum.
Si è costituita in giudizio tramite la proposizione di un appello incidentale la NT
chiedendo il rigetto delle istanze avversarie e la condanna della al pagamento delle Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio, stante l'omessa condanna del giudice di prime cure e la mancata disposizione della distrazione delle spese in favore del proprio procuratore.
Radicatosi il contradditorio, il giudizio è giunto al naturale epilogo e, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale, valutati i fatti di causa, ritiene di dichiarare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 945/2020 infondato per i motivi di seguito indicati.
[...]
In primo luogo, è da rilevarsi che, a seguito dell'esame della documentazione versata in atti da parte appellante è emerso: che in data 14.02.2019, a causa di alcuni malfunzionamenti, già a vario titolo manifestatisi precedentemente, l'autovettura della , targata ED541HF Parte_1
modello Smart Fortwo, era stata ricoverata presso l' autofficina autorizzata ossia CP_1 sita in Malta, che effettuando i dovuti accertamenti aveva riscontrato il Controparte_2
pagina 2 di 5 non corretto collegamento del cavo SAM dell'auto; che una volta contattata, la
[...]
aveva offerto alla il trasporto della vettura dal porto di CP_1 Parte_1 Pt_2
all'officina di Siracusa, presso la quale l'auto veniva trattenuta per riparazioni sino CP_1
al 19.04.2019.
Ciò detto, parte appellante con le proprie doglianze ha contestato l'erroneità della applicazione da parte del Giudice di primo grado delle regole che disciplinano l'onere della prova nei contratti d'opera e il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali domandati nel petitum.
Sul punto controparte nelle proprie difese ha escluso la propria responsabilità asserendo di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi, precisando, inoltre, che più volte alla era Parte_1
stata sollecitata la rimozione dei componenti non originali che avevano arrecato modifiche rilevanti al veicolo, inficiando il corretto funzionamento dell'impianto elettrico dello stesso.
Ebbene, in punto di diritto deve ritenersi corretto quanto rilevato da parte opponente con la prima doglianza circa l'errata applicazione, nel giudizio di prime cure, dell'onere della prova nel contratto di prestazione d'opera, difatti, in costanza di responsabilità contrattuale, quale il caso che ci occupa, è il debitore ad essere responsabile dell'inadempimento o dell'inesatto inadempimento se non prova che lo stesso è dovuto a una causa a lui non imputabile. Difatti, come da giurisprudenza costante, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del Codice civile. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di pagina 3 di 5 diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cass. Sent. n. 13533 del 2001)
Tornando al caso che occupa, dunque, la doveva allegare il mero inadempimento di Parte_1
controparte, che al contrario era gravata dell'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Orbene, parte appellata ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante nei termini sopra esposti, dimostrando la inesistenza di nesso di causalità tra il ricovero effettuato presso la propria officina nell'agosto 2018 e il guasto verificatosi nel successivo febbraio 2019, come emerso dall'escussione del teste più volte, la era stata invitata a rimuovere Tes_1 Parte_1 dell'auto dei dispositivi non originali che apportando rilevanti modifiche al veicolo avevano inficiato il funzionamento del sistema elettrico, vi è da dirsi, inoltre, che tali circostanze, non sono state, tra l'altro, oggetto di contestazione da parte dell'appellante.
In sede istruttoria è emerso, inoltre, che l'intervento del 23.08.2013 era stato effettuato in garanzia e che la aveva offerto di fornire un mezzo per il trasporto sia dell'auto NT
e che della Porto di alla propria officina di Siracusa, dimostrando di Parte_3 Pt_2
aver operato con la diligenza del caso, di modo che il primo motivo di appello deve ritenersi infondato.
Accertata l'assenza di responsabilità in capo all'odierna appellata, deve, altresì, ritenersi infondato il secondo motivo di appello con la quale la ha lamentato la erroneità della Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui non le sono stati riconosciuti i danni patrimoniali e non patrimoniali come chiesti nel petitum.
La s.r.l. ha proposto appello incidentale con riguardo alla decisione di prime cure CP_1
nella misura in cui aveva condannato alla liquidazione delle spese processuali pari a euro
1.205,00, l'Erario, chiedendo, inoltre, la riforma della sentenza appellata stante la mancata disposizione della distrazione delle spese processuali in favore dell'avv. Catra.
L'appello proposto in via incidentale dalla è da accogliersi in quanto: la NT
, sebbene ammessa a gratuito patrocinio, è risultata parte soccombente nel primo Parte_1
grado di giudizio, dovendo, pertanto, corrispondere l'importo stabilito nella sentenza alla controparte o al suo avvocato.
pagina 4 di 5 Il gratuito patrocinio a spese dello TO , difatti, rappresenta un istituto posto a tutela dei meno abbienti esclusivamente al fine di agire e difendersi in giudizio, che non opera nel caso di condanna della parte ammessa al pagamento delle spese di lite.
Infine, per quanto concerne l'istanza di distrazione delle spese di lite in primo grado in favore dell'avv. Catra, la stessa risulta essere stata ritualmente proposta nel primo grado di giudizio, dovendosi dunque accogliere l'appello incidentale proposto dalla società appellata.
Tutto quanto detto, l'appello proposto da è da rigettarsi, e, in accoglimento Parte_1
dell'appello avanzato in via incidentale da controparte, deve riformarsi la sentenza appellata nella parte in cui condanna al pagamento delle spese di lite la e per essa l'Erario, e Parte_1
nella parte in cui nulla si è disposto in ordine all'istanza di distrazione delle spese di lite avanzata dall'avv. Catra.
Quanto, infine, al regime delle spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello incidentale avanzato dalla – disatteso NT
l'appello principale svolto da - riforma la sentenza n. 945/2020 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Siracusa il 5.11.2020;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di Parte_1
giudizio in favore della liquidate per il primo grado in Euro 1.205,00, oltre NT
IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 1.701,00, oltre IVA e CPA come per legge, spese da distrarre, per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'avv. Catra Paolo in quanto anticipatario.
Siracusa, 03/04/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIRACUSA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Domenico Stilo ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 2301/2021 promossa da:
, nata a [...] il 16marzo 1969 (C.F. ), Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'AVV. ITALIA ANGELO, presso il cui studio, in Siracusa, Viale Santa
Panagia n. 136/L, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellante contro
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro-tempore, NT P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'AVV. CATRA PAOLO, presso il cui studio, in Ragusa, via Sacra Famiglia
n. 5, è elettivamente domiciliata, giusta procura in atti.
Appellata
CONCLUSIONI
All'udienza del 25 settembre 2025, svoltasi in modalità cartolare, la causa veniva posta in decisione sulle precisate conclusioni.
pagina 1 di 5 Motivi della decisione in fatto ed in diritto ha proposto appello avverso la sentenza n. 945/2020 resa dal Giudice di Parte_1
Pace di Siracusa il 5.11.2020 a definizione del procedimento di opposizione n. 3515/2021 R.G. per riformare la sentenza di primo grado e per l'effetto condannare, per i motivi di cui al gravame proposto, la in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, al NT
pagamento di tutti i danni patrimoniali e non patrimoniali arrecategli nella misura di Euro
2.500,00 o nella somma maggiore o minore che verrà accertata in giudizio o che verrà determinata dal Giudice adito in via equitativa.
Con duplice profilo di doglianza parte appellante: ha contestato l'erroneità della applicazione da parte del Giudice di primo grado delle regole che disciplinano l'onere della prova nei contratti d'opera, nella parte in cui la sentenza impugnata ha rilevato che l'attrice non ha fornito prova dell'inadeguato collegamento del cavo principale alla centralina Sam, chiedendone la riforma in quanto parte convenuta a fronte dell'allegazione dell'inesatto adempimento avrebbe dovuto fornire la prova del corretto adempimento della prestazione;
ha chiesto, altresì, la riforma della sentenza nella parte in cui il Giudice di primo grado non ha riconosciuto i danni patrimoniali e non patrimoniali domandati nel petitum.
Si è costituita in giudizio tramite la proposizione di un appello incidentale la NT
chiedendo il rigetto delle istanze avversarie e la condanna della al pagamento delle Parte_1
spese di lite del primo grado di giudizio, stante l'omessa condanna del giudice di prime cure e la mancata disposizione della distrazione delle spese in favore del proprio procuratore.
Radicatosi il contradditorio, il giudizio è giunto al naturale epilogo e, a seguito dell'udienza di precisazione delle conclusioni del 25.09.2024, la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 del codice di rito civile.
Il Tribunale, valutati i fatti di causa, ritiene di dichiarare l'appello proposto da Parte_1
avverso la sentenza n. 945/2020 infondato per i motivi di seguito indicati.
[...]
In primo luogo, è da rilevarsi che, a seguito dell'esame della documentazione versata in atti da parte appellante è emerso: che in data 14.02.2019, a causa di alcuni malfunzionamenti, già a vario titolo manifestatisi precedentemente, l'autovettura della , targata ED541HF Parte_1
modello Smart Fortwo, era stata ricoverata presso l' autofficina autorizzata ossia CP_1 sita in Malta, che effettuando i dovuti accertamenti aveva riscontrato il Controparte_2
pagina 2 di 5 non corretto collegamento del cavo SAM dell'auto; che una volta contattata, la
[...]
aveva offerto alla il trasporto della vettura dal porto di CP_1 Parte_1 Pt_2
all'officina di Siracusa, presso la quale l'auto veniva trattenuta per riparazioni sino CP_1
al 19.04.2019.
Ciò detto, parte appellante con le proprie doglianze ha contestato l'erroneità della applicazione da parte del Giudice di primo grado delle regole che disciplinano l'onere della prova nei contratti d'opera e il mancato riconoscimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali domandati nel petitum.
Sul punto controparte nelle proprie difese ha escluso la propria responsabilità asserendo di aver adempiuto correttamente ai propri obblighi, precisando, inoltre, che più volte alla era Parte_1
stata sollecitata la rimozione dei componenti non originali che avevano arrecato modifiche rilevanti al veicolo, inficiando il corretto funzionamento dell'impianto elettrico dello stesso.
Ebbene, in punto di diritto deve ritenersi corretto quanto rilevato da parte opponente con la prima doglianza circa l'errata applicazione, nel giudizio di prime cure, dell'onere della prova nel contratto di prestazione d'opera, difatti, in costanza di responsabilità contrattuale, quale il caso che ci occupa, è il debitore ad essere responsabile dell'inadempimento o dell'inesatto inadempimento se non prova che lo stesso è dovuto a una causa a lui non imputabile. Difatti, come da giurisprudenza costante, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento, deve soltanto provare la fonte negoziale o legale, del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento ed eguale criterio di riparto dell'onere della prova deve ritenersi applicabile al caso in cui il debitore convenuto per l'adempimento, la risoluzione o il risarcimento del danno si avvalga dell'eccezione di inadempimento ex art. 1460 del Codice civile. Anche nel caso in cui sia dedotto non l'inadempimento dell'obbligazione ma il suo inesatto adempimento, al creditore istante sarà sufficiente la mera allegazione dell'inesattezza dell'adempimento (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di pagina 3 di 5 diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto adempimento. (Cass. Sent. n. 13533 del 2001)
Tornando al caso che occupa, dunque, la doveva allegare il mero inadempimento di Parte_1
controparte, che al contrario era gravata dell'onere di provare il proprio esatto adempimento.
Orbene, parte appellata ha adempiuto all'onere probatorio su di essa gravante nei termini sopra esposti, dimostrando la inesistenza di nesso di causalità tra il ricovero effettuato presso la propria officina nell'agosto 2018 e il guasto verificatosi nel successivo febbraio 2019, come emerso dall'escussione del teste più volte, la era stata invitata a rimuovere Tes_1 Parte_1 dell'auto dei dispositivi non originali che apportando rilevanti modifiche al veicolo avevano inficiato il funzionamento del sistema elettrico, vi è da dirsi, inoltre, che tali circostanze, non sono state, tra l'altro, oggetto di contestazione da parte dell'appellante.
In sede istruttoria è emerso, inoltre, che l'intervento del 23.08.2013 era stato effettuato in garanzia e che la aveva offerto di fornire un mezzo per il trasporto sia dell'auto NT
e che della Porto di alla propria officina di Siracusa, dimostrando di Parte_3 Pt_2
aver operato con la diligenza del caso, di modo che il primo motivo di appello deve ritenersi infondato.
Accertata l'assenza di responsabilità in capo all'odierna appellata, deve, altresì, ritenersi infondato il secondo motivo di appello con la quale la ha lamentato la erroneità della Parte_1
sentenza di primo grado nella parte in cui non le sono stati riconosciuti i danni patrimoniali e non patrimoniali come chiesti nel petitum.
La s.r.l. ha proposto appello incidentale con riguardo alla decisione di prime cure CP_1
nella misura in cui aveva condannato alla liquidazione delle spese processuali pari a euro
1.205,00, l'Erario, chiedendo, inoltre, la riforma della sentenza appellata stante la mancata disposizione della distrazione delle spese processuali in favore dell'avv. Catra.
L'appello proposto in via incidentale dalla è da accogliersi in quanto: la NT
, sebbene ammessa a gratuito patrocinio, è risultata parte soccombente nel primo Parte_1
grado di giudizio, dovendo, pertanto, corrispondere l'importo stabilito nella sentenza alla controparte o al suo avvocato.
pagina 4 di 5 Il gratuito patrocinio a spese dello TO , difatti, rappresenta un istituto posto a tutela dei meno abbienti esclusivamente al fine di agire e difendersi in giudizio, che non opera nel caso di condanna della parte ammessa al pagamento delle spese di lite.
Infine, per quanto concerne l'istanza di distrazione delle spese di lite in primo grado in favore dell'avv. Catra, la stessa risulta essere stata ritualmente proposta nel primo grado di giudizio, dovendosi dunque accogliere l'appello incidentale proposto dalla società appellata.
Tutto quanto detto, l'appello proposto da è da rigettarsi, e, in accoglimento Parte_1
dell'appello avanzato in via incidentale da controparte, deve riformarsi la sentenza appellata nella parte in cui condanna al pagamento delle spese di lite la e per essa l'Erario, e Parte_1
nella parte in cui nulla si è disposto in ordine all'istanza di distrazione delle spese di lite avanzata dall'avv. Catra.
Quanto, infine, al regime delle spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1. In accoglimento dell'appello incidentale avanzato dalla – disatteso NT
l'appello principale svolto da - riforma la sentenza n. 945/2020 emessa dal Parte_1
Giudice di Pace di Siracusa il 5.11.2020;
2. Condanna al pagamento delle spese processuali dei due gradi di Parte_1
giudizio in favore della liquidate per il primo grado in Euro 1.205,00, oltre NT
IVA e CPA come per legge, e per il secondo grado in euro 1.701,00, oltre IVA e CPA come per legge, spese da distrarre, per entrambi i gradi di giudizio, in favore dell'avv. Catra Paolo in quanto anticipatario.
Siracusa, 03/04/2025
Il GIUDICE
dott. Domenico Stilo
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