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Sentenza 10 giugno 2025
Sentenza 10 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 10/06/2025, n. 1120 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 1120 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3271 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 promossa
DA C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parisella, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
Controparte_1
-parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO Il conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo di essere titolare di terreni demaniali gravati da usi civici in località “Selva Vetere” come risultante dalla sentenza della Commissione Feudale n. 56 del 20.11.1809, dalla sentenza n. 73 del
29.12.1988 del Commissariato Usi Civici Lazio – Umbria e
Toscana. L'attore allegava l'abusiva occupazione da parte del convenuto senza alcun titolo ed in mala fede, di una Controparte_1 porzione di detto terreno distinta in catasto al fg. 70 part. 144, come descritto dalla scheda tecnica n. 781 redatta dall'Arch.
[...]
prodotta nel fascicolo di parte. Persona_1 L'attore deduceva la illegittimità della condotta posta in essere da consistente nella occupazione del fondo in Controparte_1 mancanza di qualsiasi titolo abilitativo, in quanto rappresentativa di una indebita compressione e limitazione degli usi civici con conseguente danno per la collettività. Chiedeva quindi al Tribunale adito di: “accertare e dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'indebita occupazione in male fede del terreno di cui in premessa da parte del convenuto e la illegittima trasformazione urbanistica dello stesso e per l'effetto condannarlo
1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la causale di cui in premessa ex art. 2043 c.c. e/o ad un adeguato indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ed alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi, il tutto dal momento dell'occupazione, somma che sarà precisata in corso di causa, all'esito di consulenza di ufficio che sin d'ora si richiede. Con gli interessi e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese di lite”.
pur ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e restava contumace.
Assegnata la causa alla scrivente con decreto n. 85/2024 a seguito del trasferimento presso diverso ufficio giudiziario del giudice originariamente titolare del procedimento, all'udienza del 07.12.2024, svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda risarcitoria avanzata dal è fondata e Parte_1 merita accoglimento nei termini di seguito precisati. La materia degli usi civici è disciplinata dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 riguardante “Il riordinamento degli usi civici nel Regno” (c.d. legge quadro), dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, contenente il regolamento di esecuzione, nonché dalla più recente l. n. 168/2017
“Norme in materia di domini collettivi”. Tale disciplina assegna ai beni gravati da usi civici i caratteri propri dei beni demaniali;
essi infatti sono inalienabili, incommerciabili, non suscettibili di usucapione, di pignoramento e, quindi, di espropriazione forzata tanto su istanza di privati quanto della stessa PA, salvo che la loro alienazione non sia autorizzata nei casi e modi di legge (art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e art. 39 r. d. 26 febbraio
1928, n. 332). Con la destinazione di determinati beni ad “usi civici” pertanto si assegnano su detti terreni, in favore di una collettività di persone, specifici diritti di uso e di godimento per il perseguimento di scopi di interesse generale e sociale. L'art. 12, 2 c., l. n. 1766/1927 ha sancito in via di principio la inalienabilità e la impossibilità di mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici, utilizzabili dalla collettività ad esempio come bosco o come pascolo permanente. Sono tuttavia previste specifiche ed eccezionali procedure volte a derogare a detti limiti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge, non possono costituirsi proprietà private su terreni del demanio comunale di uso civico
“senza un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporne, non valendo il prolungato possesso a togliere il carattere demaniale a beni riservati al godimento della generalità degli abitanti” (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6231 del 25/05/1992).
2 Ne consegue che l'occupazione indebita di un terreno demaniale, senza alcun titolo autorizzativo, costituisce fatto ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed obbliga l'occupante al risarcimento del danno, consistente nella sottrazione del bene alla sua funzione tipica, quale la fruizione da parte della collettività e, di conseguenza, consistente in una indebita limitazione dell'esercizio degli usi civici. Occorre altresì chiarire che ai sensi dell'art. 9 della L. n. 1766/1927 spetta ai Comuni regolare l'esercizio dei diritti di uso civico da parte della comunità locale, determinando il contenuto, i limiti, l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, le modalità di riscossione dei canoni, nonché le indennità risarcitorie a seguito di occupazione abusiva dei terreni demaniali. È stato sul punto precisato che in tema di usi civici la qualità dei Comuni di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate nell'ambito dei rispettivi territori conferisce ai medesimi enti territoriali la legittimazione sostanziale e processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21488 del 30/11/2012).
Tanto premesso, nel caso di specie il ha assolto Parte_1 l'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo prodotto documentazione attestante la natura demaniale del terreno oggetto di causa, come la sentenza della Commissione Feudale n. 56 del
20.11.1809, la sentenza n. 73 del 29.12.1988 emessa dal
Commissariato Usi Civici Lazio – Umbria e Toscana, con la quale è stato dichiarato che la località denominata “Selva Vetere” del ha natura di demanio civico proveniente da terre Parte_1 ex feudali. La parte attrice ha altresì prodotto documentazione attestante molteplici verifiche demaniali compiute nel corso degli anni, tra cui quella redatta dall'arch. e dalla Persona_1 dott.ssa Persona_2
In secondo luogo, deve ritenersi provata l'illegittimità della condotta del convenuto il quale occupava, in assenza di Controparte_1 qualsiasi titolo e/o concessione, la porzione di terreno sita in località
“Selva Vetere” e contraddistinta in catasto al fg. 70 part. 144, impedendone di fatto il godimento da parte della collettività. Ciò è stato adeguatamente allegato e dimostrato in giudizio dal tramite la produzione documentale della scheda tecnica n. Pt_1 781 (cfr. all. fascicolo di parte attrice), nonché in base alle dichiarazioni rese dalla teste arch. (perito Persona_1 demaniale di nomina regionale e per incarico del , Parte_1 la quale riferiva di aver accertato direttamente, su incarico del l'occupazione del bene demaniale da parte del Parte_1 convenuto. Tali riscontri probatori sono ulteriormente rafforzati dalla mancata comparizione del convenuto a rendere interrogatorio formale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. Il comportamento di
3 parte convenuta, valutato unitamente alle altre prove ritualmente acquisite in giudizio, induce a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, nella specie la permanente occupazione del fondo. L'indebita occupazione del terreno oggetto di giudizio veniva inoltre verificata in corso di causa dal CTU, le cui conclusioni devono essere integralmente condivise, perché adeguatamente motivate e prive di vizi logici o scientifici. Sebbene al momento del sopralluogo sul terreno non vi fossero colture, il fondo non risultava in completo abbandono, atteso che non vi erano rovi di spine e arbusti selvatici. Chiarisce il ctu che “il fondo in esame, costituito da un unico appezzamento di terreno dalla forma pressoché trapezoidale circondato da piccoli lotti edificati, e ubicato in agro di Pt_1 località denominata “Selva Vetere” distinto in catasto terreni al foglio 70 particella 144, esteso mq. 6.140, qualità seminativo, classe
3, in testa al Comune di Come si rileva dalla ricognizione Pt_1 area eseguita con drone, il lotto di terreno è risultato privo di manufatti e coltivazioni in atto, ed interessato dalla presenza di diverse piante di alto/medio fusto”. Come accertato dal consulente i luoghi di causa, ai quali non risulta possibile accedere tramite la via pubblica, non sono in stato di abbandono, ma vi è perdurante occupazione da parte dell'odierno convenuto. La condotta del convenuto, come accertata in corso di causa, ha quindi impedito il godimento della porzione immobiliare, gravata da usi civici, da parte della collettività, cagionando un danno autonomamente risarcibile. Si osserva inoltre che “Sulle terre civiche è obbligatorio riscuotere il canone di occupazione ai sensi del Decreto Legislativo n.
446/1997(Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche), pur in presenza di un'istanza di alienazione in corso. Dal momento che gli usi civici sono imprescrittibili, l'Amministrazione comunale deve necessariamente esigere la corresponsione di una indennità risarcitoria per occupazione indebita nei confronti degli occupanti dei terreni demaniali di uso civico a tutela dell'intera comunità. A carico degli occupanti di un'area demaniale ad uso civico vige l'obbligo di pagare una somma annua a titolo di ristoro, in attesa, anche, dell'esperimento delle eventuali procedure che possono portare al definitivo superamento del vincolo per il terreno in oggetto attraverso gli opportuni atti di legittimazione o di alienazione” (ex multiis sentenza Corte dei Conti Lazio 1645.2010; Corte dei Conti Friuli-Venezia Giulia Delibera, 26 gennaio 2016, n. 14; Corte dei Conti Sez. Giuris. Lazio, sentenza n. 1645 del
17.08.2010).
In merito alla quantificazione del danno si aderisce alle valutazioni effettuate dal ctu, diffusamente motivate, tecnicamente coerenti e prive di contraddizioni. Il consulente, valutando la tipologia del
4 terreno, tenendo conto di quanto il comune avrebbe potuto conseguire da un eventuale concessionario qualora vi fosse stato un formale provvedimento concessorio, individuava in € 18.277,97 le somme dovute a titolo di illegittima occupazione, dall'anno 2001 al momento della conclusione dell'accertamento peritale in data 30.09.2024.
Considerato che
dall'istruttoria svolta è emerso che risulta immutata la situazione di fatto anche nel periodo successivo, è possibile applicare i medesimi criteri quantificativi indicati dal ctu, determinando quindi in ulteriori in € 4.240,00 l'importo spettante per l'occupazione relativa al periodo ottobre 2024 – maggio 2025. In conclusione, deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore del di € 22.517,97 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile oggetto di domanda da parte del convenuto dal 2001 ad oggi.
Trattandosi di risarcimento del danno di natura extracontrattuale, sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del verificarsi del danno e quindi dalle scadenze mensili di occupazione, senza necessità di previa costituzione in mora (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).
Le spese di ctu devono essere poste integralmente a carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenendo conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento in favore del di € 22.517,97 oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta;
- condanna alla refusione in favore del Controparte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite del Pt_1 presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 07.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Seconda Civile in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa
Valentina Giasi ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero 3271 del Registro Generale Affari Contenziosi dell'anno 2015 promossa
DA C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1 pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandro Parisella, come da procura in atti;
-parte attrice-
CONTRO
Controparte_1
-parte convenuta contumace-
FATTO E DIRITTO Il conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1 deducendo di essere titolare di terreni demaniali gravati da usi civici in località “Selva Vetere” come risultante dalla sentenza della Commissione Feudale n. 56 del 20.11.1809, dalla sentenza n. 73 del
29.12.1988 del Commissariato Usi Civici Lazio – Umbria e
Toscana. L'attore allegava l'abusiva occupazione da parte del convenuto senza alcun titolo ed in mala fede, di una Controparte_1 porzione di detto terreno distinta in catasto al fg. 70 part. 144, come descritto dalla scheda tecnica n. 781 redatta dall'Arch.
[...]
prodotta nel fascicolo di parte. Persona_1 L'attore deduceva la illegittimità della condotta posta in essere da consistente nella occupazione del fondo in Controparte_1 mancanza di qualsiasi titolo abilitativo, in quanto rappresentativa di una indebita compressione e limitazione degli usi civici con conseguente danno per la collettività. Chiedeva quindi al Tribunale adito di: “accertare e dichiarare l'illegittimità e, comunque, l'indebita occupazione in male fede del terreno di cui in premessa da parte del convenuto e la illegittima trasformazione urbanistica dello stesso e per l'effetto condannarlo
1 al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi per la causale di cui in premessa ex art. 2043 c.c. e/o ad un adeguato indennizzo per indebito arricchimento ex art. 2041 c.c. ed alla restituzione dei frutti percepiti e percipiendi, il tutto dal momento dell'occupazione, somma che sarà precisata in corso di causa, all'esito di consulenza di ufficio che sin d'ora si richiede. Con gli interessi e rivalutazione monetaria. Vittoria di spese di lite”.
pur ritualmente citato, non si costituiva in Controparte_1 giudizio e restava contumace.
Assegnata la causa alla scrivente con decreto n. 85/2024 a seguito del trasferimento presso diverso ufficio giudiziario del giudice originariamente titolare del procedimento, all'udienza del 07.12.2024, svolta nelle forme dell'art. 127-ter c.p.c., la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni ivi rassegnate dalle parti con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
La domanda risarcitoria avanzata dal è fondata e Parte_1 merita accoglimento nei termini di seguito precisati. La materia degli usi civici è disciplinata dalla L. 16 giugno 1927, n. 1766 riguardante “Il riordinamento degli usi civici nel Regno” (c.d. legge quadro), dal R.D. 26 febbraio 1928, n. 332, contenente il regolamento di esecuzione, nonché dalla più recente l. n. 168/2017
“Norme in materia di domini collettivi”. Tale disciplina assegna ai beni gravati da usi civici i caratteri propri dei beni demaniali;
essi infatti sono inalienabili, incommerciabili, non suscettibili di usucapione, di pignoramento e, quindi, di espropriazione forzata tanto su istanza di privati quanto della stessa PA, salvo che la loro alienazione non sia autorizzata nei casi e modi di legge (art. 12 l. 16 giugno 1927, n. 1766 e art. 39 r. d. 26 febbraio
1928, n. 332). Con la destinazione di determinati beni ad “usi civici” pertanto si assegnano su detti terreni, in favore di una collettività di persone, specifici diritti di uso e di godimento per il perseguimento di scopi di interesse generale e sociale. L'art. 12, 2 c., l. n. 1766/1927 ha sancito in via di principio la inalienabilità e la impossibilità di mutamento di destinazione dei terreni gravati da usi civici, utilizzabili dalla collettività ad esempio come bosco o come pascolo permanente. Sono tuttavia previste specifiche ed eccezionali procedure volte a derogare a detti limiti.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, al di fuori delle specifiche ipotesi previste dalla legge, non possono costituirsi proprietà private su terreni del demanio comunale di uso civico
“senza un titolo proveniente dall'autorità che ha il potere di disporne, non valendo il prolungato possesso a togliere il carattere demaniale a beni riservati al godimento della generalità degli abitanti” (ex plurimis, Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6231 del 25/05/1992).
2 Ne consegue che l'occupazione indebita di un terreno demaniale, senza alcun titolo autorizzativo, costituisce fatto ingiusto ai sensi dell'art. 2043 c.c. ed obbliga l'occupante al risarcimento del danno, consistente nella sottrazione del bene alla sua funzione tipica, quale la fruizione da parte della collettività e, di conseguenza, consistente in una indebita limitazione dell'esercizio degli usi civici. Occorre altresì chiarire che ai sensi dell'art. 9 della L. n. 1766/1927 spetta ai Comuni regolare l'esercizio dei diritti di uso civico da parte della comunità locale, determinando il contenuto, i limiti, l'eventuale corrispettivo a carico degli utenti, le modalità di riscossione dei canoni, nonché le indennità risarcitorie a seguito di occupazione abusiva dei terreni demaniali. È stato sul punto precisato che in tema di usi civici la qualità dei Comuni di enti esponenziali degli interessi delle popolazioni amministrate nell'ambito dei rispettivi territori conferisce ai medesimi enti territoriali la legittimazione sostanziale e processuale a far valere i diritti appartenenti a dette collettività (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 21488 del 30/11/2012).
Tanto premesso, nel caso di specie il ha assolto Parte_1 l'onere probatorio sullo stesso gravante, avendo prodotto documentazione attestante la natura demaniale del terreno oggetto di causa, come la sentenza della Commissione Feudale n. 56 del
20.11.1809, la sentenza n. 73 del 29.12.1988 emessa dal
Commissariato Usi Civici Lazio – Umbria e Toscana, con la quale è stato dichiarato che la località denominata “Selva Vetere” del ha natura di demanio civico proveniente da terre Parte_1 ex feudali. La parte attrice ha altresì prodotto documentazione attestante molteplici verifiche demaniali compiute nel corso degli anni, tra cui quella redatta dall'arch. e dalla Persona_1 dott.ssa Persona_2
In secondo luogo, deve ritenersi provata l'illegittimità della condotta del convenuto il quale occupava, in assenza di Controparte_1 qualsiasi titolo e/o concessione, la porzione di terreno sita in località
“Selva Vetere” e contraddistinta in catasto al fg. 70 part. 144, impedendone di fatto il godimento da parte della collettività. Ciò è stato adeguatamente allegato e dimostrato in giudizio dal tramite la produzione documentale della scheda tecnica n. Pt_1 781 (cfr. all. fascicolo di parte attrice), nonché in base alle dichiarazioni rese dalla teste arch. (perito Persona_1 demaniale di nomina regionale e per incarico del , Parte_1 la quale riferiva di aver accertato direttamente, su incarico del l'occupazione del bene demaniale da parte del Parte_1 convenuto. Tali riscontri probatori sono ulteriormente rafforzati dalla mancata comparizione del convenuto a rendere interrogatorio formale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 232 c.p.c. Il comportamento di
3 parte convenuta, valutato unitamente alle altre prove ritualmente acquisite in giudizio, induce a ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio formale, nella specie la permanente occupazione del fondo. L'indebita occupazione del terreno oggetto di giudizio veniva inoltre verificata in corso di causa dal CTU, le cui conclusioni devono essere integralmente condivise, perché adeguatamente motivate e prive di vizi logici o scientifici. Sebbene al momento del sopralluogo sul terreno non vi fossero colture, il fondo non risultava in completo abbandono, atteso che non vi erano rovi di spine e arbusti selvatici. Chiarisce il ctu che “il fondo in esame, costituito da un unico appezzamento di terreno dalla forma pressoché trapezoidale circondato da piccoli lotti edificati, e ubicato in agro di Pt_1 località denominata “Selva Vetere” distinto in catasto terreni al foglio 70 particella 144, esteso mq. 6.140, qualità seminativo, classe
3, in testa al Comune di Come si rileva dalla ricognizione Pt_1 area eseguita con drone, il lotto di terreno è risultato privo di manufatti e coltivazioni in atto, ed interessato dalla presenza di diverse piante di alto/medio fusto”. Come accertato dal consulente i luoghi di causa, ai quali non risulta possibile accedere tramite la via pubblica, non sono in stato di abbandono, ma vi è perdurante occupazione da parte dell'odierno convenuto. La condotta del convenuto, come accertata in corso di causa, ha quindi impedito il godimento della porzione immobiliare, gravata da usi civici, da parte della collettività, cagionando un danno autonomamente risarcibile. Si osserva inoltre che “Sulle terre civiche è obbligatorio riscuotere il canone di occupazione ai sensi del Decreto Legislativo n.
446/1997(Canone di occupazione spazi ed aree pubbliche), pur in presenza di un'istanza di alienazione in corso. Dal momento che gli usi civici sono imprescrittibili, l'Amministrazione comunale deve necessariamente esigere la corresponsione di una indennità risarcitoria per occupazione indebita nei confronti degli occupanti dei terreni demaniali di uso civico a tutela dell'intera comunità. A carico degli occupanti di un'area demaniale ad uso civico vige l'obbligo di pagare una somma annua a titolo di ristoro, in attesa, anche, dell'esperimento delle eventuali procedure che possono portare al definitivo superamento del vincolo per il terreno in oggetto attraverso gli opportuni atti di legittimazione o di alienazione” (ex multiis sentenza Corte dei Conti Lazio 1645.2010; Corte dei Conti Friuli-Venezia Giulia Delibera, 26 gennaio 2016, n. 14; Corte dei Conti Sez. Giuris. Lazio, sentenza n. 1645 del
17.08.2010).
In merito alla quantificazione del danno si aderisce alle valutazioni effettuate dal ctu, diffusamente motivate, tecnicamente coerenti e prive di contraddizioni. Il consulente, valutando la tipologia del
4 terreno, tenendo conto di quanto il comune avrebbe potuto conseguire da un eventuale concessionario qualora vi fosse stato un formale provvedimento concessorio, individuava in € 18.277,97 le somme dovute a titolo di illegittima occupazione, dall'anno 2001 al momento della conclusione dell'accertamento peritale in data 30.09.2024.
Considerato che
dall'istruttoria svolta è emerso che risulta immutata la situazione di fatto anche nel periodo successivo, è possibile applicare i medesimi criteri quantificativi indicati dal ctu, determinando quindi in ulteriori in € 4.240,00 l'importo spettante per l'occupazione relativa al periodo ottobre 2024 – maggio 2025. In conclusione, deve essere condannato al Controparte_1 pagamento in favore del di € 22.517,97 a titolo di Parte_1 risarcimento del danno da illegittima occupazione dell'immobile oggetto di domanda da parte del convenuto dal 2001 ad oggi.
Trattandosi di risarcimento del danno di natura extracontrattuale, sulle predette somme vanno calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del verificarsi del danno e quindi dalle scadenze mensili di occupazione, senza necessità di previa costituzione in mora (cfr. Cassazione civile, sez. II, 15/05/2013, n. 11736).
Le spese di ctu devono essere poste integralmente a carico di parte convenuta.
Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate come in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. n.
147/2022, tenendo conto del valore della controversia, dell'istruttoria espletata e dell'attività difensiva in concreto svolta.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione;
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna Controparte_1 al pagamento in favore del di € 22.517,97 oltre Parte_1 interessi come in motivazione;
- pone le spese di ctu definitivamente a carico di parte convenuta;
- condanna alla refusione in favore del Controparte_1 [...]
in persona del Sindaco pro tempore, delle spese di lite del Pt_1 presente giudizio, che liquida in € 4.500,00 per compensi, oltre spese generali ed accessori di legge. Latina, 07.06.2025
Il Giudice dott.ssa Valentina Giasi
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