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Sentenza 25 novembre 2025
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 25/11/2025, n. 1471 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 1471 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAGUSA
Sezione Civile – Settore Lavoro e Previdenza
N. R.G. 2136 2019
Il Giudice del Lavoro dott. Alessandro La Vecchia, lette le note depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento in epigrafe, promosso da Parte_1
(c.f. ), con l'avv. GUASTELLA FRANCESCO;
[...] P.IVA_1
ricorrente contro
(c.f. ), contumace;
CP_1 C.F._1
resistente avente ad oggetto: retribuzione le parti hanno discusso la causa tramite le note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 27.08.2019, la società Parte_1
proponeva tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
507/2019, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 26.06.2019 e notificato unitamente al precetto in data 18.07.2019, con il quale è stato
Pagina 1 di 6 ingiunto il pagamento in favore del sig. della somma di € CP_1
2.289,00 (oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, nonché spese liquidate in € 229,00), a titolo di retribuzioni non corrisposte per i mesi di febbraio e marzo 2019, t.f.r. e ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità.
A sostegno della spiegata opposizione, l'opponente eccepisce che le somme dovute al lavoratore sono state oggetto di compensazione impropria, come da accordo tra le parti.
In particolare, l'opponente ha ammesso che il sig. non ha ricevuto CP_1
la retribuzione spettante per i mesi di febbraio e marzo 2019, ma ciò in ragione del fatto che egli si rese responsabile di due sinistri, occorsi durante lo svolgimento della propria prestazione lavorativa (in data
13.03.2019 urtando una pensilina presso il punto vendita Eurospin di
Randazzo e in data 22.03.2019 urtando una vettura in sosta presso il punto vendita ARD di Palazzolo Acreide), in tal modo arrecando danni alla società per un ammontare complessivo di € 800,00 (cfr. all.4 al ricorso) per i quali è stato sottoposto a due procedimenti disciplinari (cfr. all.3 al ricorso); nonché un danno ulteriore di € 325,45 quale importo corrispondente alla retribuzione per il periodo non lavorato pari a 5 giorni, tenuto conto delle dimissioni volontarie del lavoratore rassegnate il 25.3.2019 pur in presenza di contratto a tempo determinato sino al
31.03.2019 (cfr. all. ti 1 e 2 al ricorso); inoltre, alla somma ingiunta andrebbe detratto l'importo di € 150,00 ricevuto dal lavoratore in acconto sulle retribuzioni, ma non menzionata dallo stesso in ricorso.
Rileva inoltre che il ricorrente ha agito in via monitoria per un importo superiore a quello spettante, atteso che dalle buste paga è maturato un credito verso il lavoratore di soli € 2.135,00 (cfr. all.4 al ricorso) e non di
€ 2.289,00.
Pagina 2 di 6 La ricorrente formula, pertanto, domanda riconvenzionale avente ad oggetto il pagamento della somma complessiva di €1.275,45, mai riscossa in quanto oggetto di compensazione tra le parti o in subordine ne chiede la compensazione con la somma ingiunta.
Chiede quindi l'accoglimento dell'opposizione e la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
Parte opposta, seppur regolarmente citata in giudizio, ha omesso di costituirsi e, pertanto, ne è stata dichiarata la contumacia.
***
L'opposizione è fondata nei seguenti termini.
Preliminarmente si osserva che, per principio consolidato, “quando tra due soggetti i rispettivi debiti e crediti hanno origine da un unico rapporto, ancorché complesso, non vi è luogo ad una ipotesi di compensazione «propria», ai sensi degli articoli 1241 e segg. cod.civ. ma opera il diverso fenomeno della c.d. compensazione «impropria» (o atecnica), il quale si risolve in un mero accertamento contabile del saldo finale di contrapposte partite di dare e avere, con elisione automatica dei rispettivi crediti fino alla reciproca concorrenza (Cassazione civile, sez. VI, 15/12/2020 , n. 28469).Tale principio è stato applicato anche nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo questa Corte affermato
(Cassazione civile sez. lav., 02/03/2009, n.5024; 26/04/2018, n. 10132;
21/01/2019, n.1513; 21/05/2019, n.13647) che l'istituto della compensazione e la relativa normativa codicistica — ivi compreso l'art.
1246 c.c., sui limiti della compensabilità dei crediti — presuppongono
l'autonomia dei rapporti cui si riferiscono i contrapposti crediti delle parti e non operano quando essi nascano dal medesimo rapporto, il quale può comportare soltanto una compensazione in senso improprio, ossia un semplice accertamento contabile di dare e avere, come avviene
Pagina 3 di 6 quando debbano accertarsi le spettanze del lavoratore autonomo o subordinato.
Le conseguenze applicative della qualificazione del fenomeno in termini di compensazione «impropria» si sostanziano nell'esclusione dell'applicazione dell'intera disciplina della compensazione e, in particolare, del divieto previsto dal n. 3 dell'art. 1246 cod. civ. con la conseguente deducibilità, per intero, del controcredito dal credito impignorabile (cfr., fra le altre, Cass. sez. lav. 20/11/2019, n. 30220;
Cass. 20/06/2003, n. 9904, in motivazione).
L'effetto di elisione dei crediti reciproci opera in via automatica e nell'ambito di regole esclusivamente civilistiche;
esso non presuppone, pertanto, l'esercizio di poteri autoritativi o l'adozione di provvedimenti amministrativi né richiede il previo accertamento del controcredito in via giudiziaria e tanto meno la acquisizione di un titolo esecutivo giudiziale. Per la stessa ragione, l'operazione contabile di accertamento del saldo finale delle contrapposte partite può essere compiuta dal giudice d'ufficio, diversamente da quanto accade nel caso di compensazione cosiddetta propria, che invece, per poter operare, postula l'autonomia dei rapporti e l'eccezione di parte (Cassazione civile, sez. II, 17/02/2020, n. 3856; Cassazione civile sez. lav.,
18/05/2018, n.12323, in motivazione;
Cassazione civile sez. III,
15/06/2016, n.12302).” (Cass. sez. lav. n.26047/2025).
In particolare, nell'ambito dell'unico rapporto di lavoro intercorso tra e la società ben può essere CP_1 Parte_1
effettuato il conguaglio tra il credito maturato dalla società (per i danni subiti a seguito dei sinistri, per i giorni non lavorati e per l'acconto pagato sulle retribuzioni) ed il proprio credito per il pagamento dei compensi dovuti a titolo di retribuzione al lavoratore.
Pagina 4 di 6 Invero, la prova testimoniale assunta nel corso del giudizio ha confermato integralmente le circostanze dedotte dalla parte ricorrente, in particolare: la responsabilità del lavoratore nei sinistri, l'accordo tra le parti per la compensazione delle somme e il pagamento di un acconto.
Segnatamente, il teste dipendente della ditta, ha Testimone_1
confermato che i danni e le spese (franchigia e fattura) sono legati al sinistro causato da;
che vi fu un accordo tra la titolare CP_1 CP_2
e il sig. per trattenere €800,00 dalla retribuzione e che
[...] CP_1
quest'ultimo ha ricevuto un acconto pari a €150,00 sulle retribuzioni (di cui € 100 oggetto della ricevuta in atti).
La pretesa relativa alle dimissioni è infondata. La società opponente si vanta creditrice di una somma corrispondente alla retribuzione relativa ai giorni – che quantifica in 5 – intercorsi tra la data di decorrenza delle dimissioni (26.3.2019) e il termine contrattuale (31.3.2019). Non è ben comprensibile il titolo della pretesa, indicato in ricorso come “anche risarcitorio” e nelle ultime note scritte come solo “risarcitorio”: tuttavia, la pretesa risarcitoria presuppone l'allegazione e la prova di un concreto pregiudizio, che non è stato allegato;
né tale pregiudizio può rinvenirsi nel pagamento “a vuoto” della retribuzione, non essendo allegato che la busta paga di marzo 2019 includa anche le somme dovute per tali giorni non lavorati;
né, per lo stesso motivo, la stessa cifra può essere detratta da quanto dovuto per tale mensilità sulla scorta di una riqualificazione della pretesa dell'opponente in termini di eccezione di inadempimento.
Sul punto si evidenzia che dalla busta paga di marzo 2019 risultano retribuite 18 giornate, e dunque non può ritenersi che queste includano anche quelle non lavorate.
Infine, dalla documentazione correlata al ricorso è emerso che il credito vantato dal lavoratore per i mesi di febbraio e marzo 2019, nonché a titolo di TFR, tredicesima e quattordicesima mensilità, non è di €
Pagina 5 di 6 2.289,00, bensì è pari a € 2.135,00, come risultante dalle buste paga (cfr. all.5 al ricorso).
Pertanto, a tale importo vanno detratti: € 150 di acconti e € 800 a titolo di risarcimento danni dovuto dal lavoratore;
residuando € 1.185 che la società opponente, previa revoca del decreto ingiuntivo, deve essere condannata a pagare all'opposto.
Quanto alle spese, essendovi reciproca soccombenza prevalente in capo all'opponente, nulla deve disporsi, essendo l'opposto contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale:
- revoca il proprio decreto ingiuntivo n. 507/2019;
- condanna a pagare a la somma di € Parte_1 CP_1
1.185 oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione al saldo;
25/11/2025
Il Giudice del Lavoro
(Dott. Alessandro La Vecchia)
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