CA
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 27/05/2025, n. 770 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 770 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e , domiciliati in Celenza Parte_1 Parte_2
Valfortore (FG) presso lo studio dell'avv. Giovanni Bruno che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado------------------------------------------------------------------------appellanti
E
e domiciliate in Campobasso Controparte_1 CP_2 presso lo studio dell'avv. Nicola Cerulli che le rappresenta in giudizio in forza di procura allegata all'atto introduttivo del primo grado-------------------
--------------------------------------------------------------------------------appellate
Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1496/2021 emessa l'11/06/2021, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da CP_1
ed , ha dichiarato inefficace nei loro confronti l'atto
[...] CP_2
pagina 1 di 8 di donazione per notar stipulato l'1/12/2011, con cui Persona_1 Parte_1 ha donato alla moglie la sua quota di
[...] Parte_2 comproprietà su una serie di immobili siti in Celenza Valfortore, con condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese giudiziali.
Con citazione notificata l'11/01/2022 hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza i coniugi chiedendo, in riforma Parte_3 della stessa, il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, con vittoria di spese.
Si sono costituite le appellate, insistendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 21/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, ritenendo che, ai fini della valutazione della sua tempestività, dovesse guardarsi alla data di consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di citazione per la notifica.
Gli appellanti sostengono, in particolare, che, ferma l'individuazione del dies a quo nella data di stipula dell'atto di donazione (e non in quella della sua trascrizione, minimamente provata agli atti), sarebbe inapplicabile alla fattispecie il principio della scissione temporale degli effetti della notifica per il notificante ed il notificato, posto che il termine di prescrizione non avrebbe natura processuale, ma sostanziale;
che, dovendo prendersi a riferimento la data di ricezione della notifica dell'atto di citazione (2/12- 9/12/2016) da parte di essi convenuti, l'azione sarebbe dunque prescritta.
Col secondo motivo, si lamenta che il primo giudice avrebbe inammissibilmente dato ingresso ad una questione nuova introdotta dalle attrici solo all'udienza di trattazione, ove per la prima volta era stato contestato il pregiudizio derivante dall'essersi il donante riservato il diritto di abitazione ed uso sugli immobili donati alla moglie;
si assume quindi che pagina 2 di 8 l'indicazione di una ragione giustificatrice della domanda, fondata su un fatto in precedenza mai dedotto, integrerebbe una mutatio libelli e non una semplice emendatio libelli.
Col terzo motivo, gli appellanti si dolgono infine dell'erronea affermazione della sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Assumono infatti che il trasferimento dei beni alla coobbligata solidale CP_3 non avrebbe in alcun modo pregiudicato o reso più difficile
[...]
l'esecuzione coattiva del credito vantato dalle odierne appellate, ma solo determinato la concentrazione su unico soggetto della proprietà esclusiva dei beni su cui il vantava, prima dell'atto, la quota di ½; che Pt_1 difetterebbe perciò anche l'elemento soggettivo, per configurare il quale il donante avrebbe dovuto trasferire pro-quota i beni in questione ad un soggetto terzo e non all'altra condebitrice.
Il primo motivo è privo di pregio.
In linea con la più recente ed univoca giurisprudenza di legittimità, va affermato, in linea generale, che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria decorre non già dalla data di stipula dell'atto, ma da quella della sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
Ed infatti, “la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)”
(sic Cass. 2023/n. 4049; conf. Cass. 2014/n. 11815; Cass. 2016/n. 5889;
Cass. 2021/n. 8821).
Nella fattispecie, ove le attrici non hanno tuttavia provato la data della trascrizione dell'atto impugnato (che, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice, potrebbe in teoria essere avvenuta lo stesso giorno della stipula), occorre necessariamente prendere a riferimento, quale dies a quo, la data del rogito (1/12/2011). pagina 3 di 8 Ciò precisato, per sostenere la tesi della prescrizione dell'azione gli appellanti richiamano una giurisprudenza della S.C. che è ormai superata.
Invocano, in particolare, Cass. 2013/n. 26804 che, riprendendo il principio già affermato da Cass. 2012/n. 21595, aveva affermato che, “fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, c.c., dell'azione revocatoria fallimentare, occorre aver riguardo al momento in cui l'atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale (non necessariamente effettiva) del destinatario, e non già
a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale, atteso che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi. Tale regolamentazione non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che il principio della scissione degli effetti della notificazione tutela l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo della notifica, mentre la prescrizione incide sul diverso profilo sostanziale del diritto, rispetto al quale si pone, in via prevalente, la tutela della certezza del diritto del destinatario”.
Trascurano tuttavia che, sull'anzidetta questione di massima di particolare importanza, è successivamente intervenuta la S.C. a SS.UU. con pronuncia n. 24822/2015 (richiamata anche nella sentenza impugnata) che, proprio in un caso attinente ad una domanda revocatoria, ha affermato l'opposto principio secondo cui “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”.
Si è, infatti, osservato che la prescrizione è interrotta dall'esercizio del diritto;
che taluni diritti possono essere esercitati solo con un atto processuale con cui si dà inizio ad un giudizio;
che tale è il caso della domanda revocatoria, la cui notifica produce, oltre all'effetto processuale, anche quello sostanziale di interruzione della prescrizione;
che, ai fini pagina 4 di 8 dell'interruzione, rileva solo che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziare il giudizio e non anche che il destinatario venga a saperlo nel termine, perché l'interruzione è un fatto oggettivo che non dipende dalla conoscenza del destinatario;
che la regola della scissione della notifica deve applicarsi anche agli effetti sostanziali che possono essere conseguiti solo con atti processuali perché il notificante che consegna l'atto nel termine non può usare mezzi diversi per esercitare il suo diritto e non può subire l'effetto della perdita definitiva di quel diritto per ritardi addebitabili all'organo deputato alla notifica, così come il destinatario non può godere di un vantaggio (la perdita del diritto del notificante) senza meriti e per una pura casualità, qual è l'eventuale ritardo addebitabile all'organo deputato alla notifica;
che l'incertezza che si verifica nel periodo intermedio tra la consegna dell'atto da parte del notificante e la ricezione legale da parte del destinatario va, in definitiva, affrontata con la tecnica del bilanciamento tra beni contrapposti, procedendo ad un giudizio che non vale in generale, ma per categorie di atti.
Il Collegio condivide e fa proprie tali argomentazioni che conducono alla conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
La spedizione dell'atto introduttivo del primo grado è infatti avvenuta il
23/11/2016 e dunque entro il termine quinquennale di prescrizione che, a fronte di un atto stipulato l'1/12/2011, andava a scadere l'1/12/2016.
Palesemente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.
Col denunciare il pregiudizio derivante dalla costituzione del diritto di abitazione/uso avvenuta contestualmente alla donazione, è evidente che le attrici non hanno affatto ampliato la domanda originaria, ma hanno solo puntualizzato, in risposta alle difese svolte dai convenuti in comparsa di costituzione e nella prima difesa utile successiva (vale a dire, l'udienza ex art. 183 c.p.c. in cui le parti possono proporre le domande e ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto e possono altresì precisare e modificare le domande, le eccezioni e conclusioni già formulate), i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni poste a base della domanda, senza tuttavia alterare in alcun modo gli elementi identificativi della domanda (cioè il petitum e la causa petendi).
Né può sostenersi che, con tale specificazione, le attrici abbiano inteso proporre una (nuova) domanda di revocatoria tesa a “far dichiarare invalido pagina 5 di 8 (anche) il diritto di abitazione e il diritto di uso”, perché è fin troppo evidente che la declaratoria di inefficacia invocata involgeva sin dall'inizio l'intero atto dispositivo (e non i diritti con esso trasferiti e/o costituiti) ed era destinata a travolgere, in caso di accoglimento, sia la parte attinente alla liberalità che quella (consequenziale) riguardante la costituzione dei diritti reali di godimento di abitazione/uso, senza possibilità di scissione tra l'una e l'altra.
Va infine rigettato, per la sua manifesta infondatezza, anche il terzo motivo di doglianza
E' principio di diritto consolidato che il requisito dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma pure quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dar prova le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia in grado di soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 32596/2022;
15257/2022; 16221/2019; 19207/2018; 1902/2015; 18034/2013; 7507/2007;
10430/2005; 7104/2005; 6248/1999; 6676/1998; 3113/1997).
Nella specie, è un dato pacifico che, con l'atto di liberalità impugnato, il si sia spogliato di tutti i beni a lui intestati pro-quota. Pt_1
A nulla rileva che tale spoliazione sia stata attuata in favore di altro soggetto co-obbligato solidale in virtù del medesimo titolo giudiziale.
Come già correttamente evidenziato in prime cure, il trasferimento è infatti avvenuto con la contestuale costituzione di diritti reali di godimento, per loro natura impignorabili che hanno inevitabilmente reso i beni gravati di più difficile realizzo nell'ambito di un'eventuale procedura esecutiva.
E' dunque incontestabile, sotto il profilo oggettivo, che l'atto impugnato abbia determinato una chiara modificazione peggiorativa dell'originaria garanzia patrimoniale generica su cui potevano contare le creditrici e di tale evidente alterazione in pejus il disponente, quale firmatario della ricognizione di debito rilasciata alle , destinatario del d.i. emesso il CP_1
25/11/2008 sulla scorta della stessa e promotore del giudizio di opposizione pagina 6 di 8 conclusosi il 16/04/2013 con la conferma del d.i. opposto, non poteva non essere a conoscenza, al pari della donataria.
E' noto infatti che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, in un caso - come quello di specie - di negozio dispositivo pacificamente successivo al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza dell'evento dannoso, la quale consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione possa arrecare alle ragioni dei creditori, non occorrendo l'intento fraudolento (consapevolezza che è in re ipsa quando, come nella fattispecie, il debitore ceda contestualmente una pluralità di beni immobili -cfr. Cass. 18034/2013; 13404/2008; 7507/2007;
7104/2005; 6248/1999; 6676/1997; 3113/1997).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellanti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 individuato sulla scorta dell'entità del credito tutelato con la domanda revocatoria.
Non si ravvisano invece i presupposti di abusività dell'azione processuale ai fini dell'invocata condanna degli appellanti anche ai sensi dell'art. 96, ult. co. c.p.c. (cfr. Cass. 2020/n. 20018; Cass. 2021/n. 3830).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'11/01/2022 da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 1496/2021 emessa l'11/06/2021 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere alle appellate le spese del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del loro procuratore antistatario, avv. N. Cerulli, liquidandole in € 14.317 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
pagina 7 di 8 -====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 8 di 8
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Filippo Labellarte presidente
Luciano Guaglione consigliere
M. Angela Marchesiello consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 103 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022
TRA
e , domiciliati in Celenza Parte_1 Parte_2
Valfortore (FG) presso lo studio dell'avv. Giovanni Bruno che li rappresenta e difende per procura a margine della comparsa di costituzione in primo grado------------------------------------------------------------------------appellanti
E
e domiciliate in Campobasso Controparte_1 CP_2 presso lo studio dell'avv. Nicola Cerulli che le rappresenta in giudizio in forza di procura allegata all'atto introduttivo del primo grado-------------------
--------------------------------------------------------------------------------appellate
Oggetto: revocatoria ordinaria
Conclusioni: all'udienza cartolare del 21/02/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
Svolgimento del processo
Con sentenza n. 1496/2021 emessa l'11/06/2021, il Tribunale di Foggia, in accoglimento della domanda ex art. 2901 c.c. proposta da CP_1
ed , ha dichiarato inefficace nei loro confronti l'atto
[...] CP_2
pagina 1 di 8 di donazione per notar stipulato l'1/12/2011, con cui Persona_1 Parte_1 ha donato alla moglie la sua quota di
[...] Parte_2 comproprietà su una serie di immobili siti in Celenza Valfortore, con condanna dei convenuti in solido alla rifusione delle spese giudiziali.
Con citazione notificata l'11/01/2022 hanno proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza i coniugi chiedendo, in riforma Parte_3 della stessa, il rigetto della domanda proposta nei loro confronti, con vittoria di spese.
Si sono costituite le appellate, insistendo per il rigetto del gravame, con vittoria delle spese di questo grado.
All'udienza cartolare del 21/02/2025, invitate le parti a precisare le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello è infondato e va rigettato.
Col primo motivo, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice ha rigettato l'eccezione di prescrizione quinquennale dell'azione revocatoria, ritenendo che, ai fini della valutazione della sua tempestività, dovesse guardarsi alla data di consegna all'ufficiale giudiziario dell'atto di citazione per la notifica.
Gli appellanti sostengono, in particolare, che, ferma l'individuazione del dies a quo nella data di stipula dell'atto di donazione (e non in quella della sua trascrizione, minimamente provata agli atti), sarebbe inapplicabile alla fattispecie il principio della scissione temporale degli effetti della notifica per il notificante ed il notificato, posto che il termine di prescrizione non avrebbe natura processuale, ma sostanziale;
che, dovendo prendersi a riferimento la data di ricezione della notifica dell'atto di citazione (2/12- 9/12/2016) da parte di essi convenuti, l'azione sarebbe dunque prescritta.
Col secondo motivo, si lamenta che il primo giudice avrebbe inammissibilmente dato ingresso ad una questione nuova introdotta dalle attrici solo all'udienza di trattazione, ove per la prima volta era stato contestato il pregiudizio derivante dall'essersi il donante riservato il diritto di abitazione ed uso sugli immobili donati alla moglie;
si assume quindi che pagina 2 di 8 l'indicazione di una ragione giustificatrice della domanda, fondata su un fatto in precedenza mai dedotto, integrerebbe una mutatio libelli e non una semplice emendatio libelli.
Col terzo motivo, gli appellanti si dolgono infine dell'erronea affermazione della sussistenza dei requisiti dell'eventus damni e della scientia damni.
Assumono infatti che il trasferimento dei beni alla coobbligata solidale CP_3 non avrebbe in alcun modo pregiudicato o reso più difficile
[...]
l'esecuzione coattiva del credito vantato dalle odierne appellate, ma solo determinato la concentrazione su unico soggetto della proprietà esclusiva dei beni su cui il vantava, prima dell'atto, la quota di ½; che Pt_1 difetterebbe perciò anche l'elemento soggettivo, per configurare il quale il donante avrebbe dovuto trasferire pro-quota i beni in questione ad un soggetto terzo e non all'altra condebitrice.
Il primo motivo è privo di pregio.
In linea con la più recente ed univoca giurisprudenza di legittimità, va affermato, in linea generale, che il termine di prescrizione dell'azione revocatoria decorre non già dalla data di stipula dell'atto, ma da quella della sua trascrizione nei pubblici registri immobiliari.
Ed infatti, “la disposizione dell'art. 2903 c.c., laddove stabilisce che l'azione revocatoria si prescrive in cinque anni dalla data dell'atto, deve essere interpretata, attraverso il coordinamento con la regola contenuta nell'art. 2935 c.c., nel senso che la prescrizione decorre dal giorno in cui dell'atto è stata data pubblicità ai terzi, in quanto solo da questo momento il diritto può esser fatto valere e l'inerzia del titolare protratta nel tempo assume effetto estintivo. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, con riguardo ad un'azione revocatoria ordinaria di un contratto di compravendita immobiliare, aveva fissato la decorrenza della prescrizione dalla data non già della stipula, bensì della relativa trascrizione nei registri immobiliari)”
(sic Cass. 2023/n. 4049; conf. Cass. 2014/n. 11815; Cass. 2016/n. 5889;
Cass. 2021/n. 8821).
Nella fattispecie, ove le attrici non hanno tuttavia provato la data della trascrizione dell'atto impugnato (che, diversamente da quanto argomentato dal primo giudice, potrebbe in teoria essere avvenuta lo stesso giorno della stipula), occorre necessariamente prendere a riferimento, quale dies a quo, la data del rogito (1/12/2011). pagina 3 di 8 Ciò precisato, per sostenere la tesi della prescrizione dell'azione gli appellanti richiamano una giurisprudenza della S.C. che è ormai superata.
Invocano, in particolare, Cass. 2013/n. 26804 che, riprendendo il principio già affermato da Cass. 2012/n. 21595, aveva affermato che, “fini della tempestività dell'interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, primo comma, c.c., dell'azione revocatoria fallimentare, occorre aver riguardo al momento in cui l'atto introduttivo del corrispondente giudizio sia giunto alla conoscenza legale (non necessariamente effettiva) del destinatario, e non già
a quello, antecedente, in cui esso sia stato affidato all'ufficiale giudiziario od all'ufficio postale, atteso che la regola della differente decorrenza degli effetti della notificazione per il notificante e il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale, si applica solo agli atti processuali, e non anche a quelli sostanziali, né agli effetti sostanziali dei primi. Tale regolamentazione non si pone in contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., dal momento che il principio della scissione degli effetti della notificazione tutela l'interesse del notificante a non vedersi addebitato l'esito intempestivo della notifica, mentre la prescrizione incide sul diverso profilo sostanziale del diritto, rispetto al quale si pone, in via prevalente, la tutela della certezza del diritto del destinatario”.
Trascurano tuttavia che, sull'anzidetta questione di massima di particolare importanza, è successivamente intervenuta la S.C. a SS.UU. con pronuncia n. 24822/2015 (richiamata anche nella sentenza impugnata) che, proprio in un caso attinente ad una domanda revocatoria, ha affermato l'opposto principio secondo cui “la regola della scissione degli effetti della notificazione per il notificante e per il destinatario, sancita dalla giurisprudenza costituzionale con riguardo agli atti processuali e non a quelli sostanziali, si estende anche agli effetti sostanziali dei primi ove il diritto non possa farsi valere se non con un atto processuale, sicché, in tal caso, la prescrizione è interrotta dall'atto di esercizio del diritto, ovvero dalla consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la notifica, mentre in ogni altra ipotesi tale effetto si produce solo dal momento in cui l'atto perviene all'indirizzo del destinatario”.
Si è, infatti, osservato che la prescrizione è interrotta dall'esercizio del diritto;
che taluni diritti possono essere esercitati solo con un atto processuale con cui si dà inizio ad un giudizio;
che tale è il caso della domanda revocatoria, la cui notifica produce, oltre all'effetto processuale, anche quello sostanziale di interruzione della prescrizione;
che, ai fini pagina 4 di 8 dell'interruzione, rileva solo che l'avente diritto abbia compiuto gli atti necessari per iniziare il giudizio e non anche che il destinatario venga a saperlo nel termine, perché l'interruzione è un fatto oggettivo che non dipende dalla conoscenza del destinatario;
che la regola della scissione della notifica deve applicarsi anche agli effetti sostanziali che possono essere conseguiti solo con atti processuali perché il notificante che consegna l'atto nel termine non può usare mezzi diversi per esercitare il suo diritto e non può subire l'effetto della perdita definitiva di quel diritto per ritardi addebitabili all'organo deputato alla notifica, così come il destinatario non può godere di un vantaggio (la perdita del diritto del notificante) senza meriti e per una pura casualità, qual è l'eventuale ritardo addebitabile all'organo deputato alla notifica;
che l'incertezza che si verifica nel periodo intermedio tra la consegna dell'atto da parte del notificante e la ricezione legale da parte del destinatario va, in definitiva, affrontata con la tecnica del bilanciamento tra beni contrapposti, procedendo ad un giudizio che non vale in generale, ma per categorie di atti.
Il Collegio condivide e fa proprie tali argomentazioni che conducono alla conferma del rigetto dell'eccezione di prescrizione.
La spedizione dell'atto introduttivo del primo grado è infatti avvenuta il
23/11/2016 e dunque entro il termine quinquennale di prescrizione che, a fronte di un atto stipulato l'1/12/2011, andava a scadere l'1/12/2016.
Palesemente infondato è anche il secondo motivo di impugnazione.
Col denunciare il pregiudizio derivante dalla costituzione del diritto di abitazione/uso avvenuta contestualmente alla donazione, è evidente che le attrici non hanno affatto ampliato la domanda originaria, ma hanno solo puntualizzato, in risposta alle difese svolte dai convenuti in comparsa di costituzione e nella prima difesa utile successiva (vale a dire, l'udienza ex art. 183 c.p.c. in cui le parti possono proporre le domande e ed eccezioni che siano conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dal convenuto e possono altresì precisare e modificare le domande, le eccezioni e conclusioni già formulate), i fatti e gli elementi di diritto costituenti le ragioni poste a base della domanda, senza tuttavia alterare in alcun modo gli elementi identificativi della domanda (cioè il petitum e la causa petendi).
Né può sostenersi che, con tale specificazione, le attrici abbiano inteso proporre una (nuova) domanda di revocatoria tesa a “far dichiarare invalido pagina 5 di 8 (anche) il diritto di abitazione e il diritto di uso”, perché è fin troppo evidente che la declaratoria di inefficacia invocata involgeva sin dall'inizio l'intero atto dispositivo (e non i diritti con esso trasferiti e/o costituiti) ed era destinata a travolgere, in caso di accoglimento, sia la parte attinente alla liberalità che quella (consequenziale) riguardante la costituzione dei diritti reali di godimento di abitazione/uso, senza possibilità di scissione tra l'una e l'altra.
Va infine rigettato, per la sua manifesta infondatezza, anche il terzo motivo di doglianza
E' principio di diritto consolidato che il requisito dell'eventus damni ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma pure quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio tale da comportare una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dar prova le modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, dimostrare che il suo patrimonio residuo sia in grado di soddisfare ampiamente le ragioni del creditore (Cass. 32596/2022;
15257/2022; 16221/2019; 19207/2018; 1902/2015; 18034/2013; 7507/2007;
10430/2005; 7104/2005; 6248/1999; 6676/1998; 3113/1997).
Nella specie, è un dato pacifico che, con l'atto di liberalità impugnato, il si sia spogliato di tutti i beni a lui intestati pro-quota. Pt_1
A nulla rileva che tale spoliazione sia stata attuata in favore di altro soggetto co-obbligato solidale in virtù del medesimo titolo giudiziale.
Come già correttamente evidenziato in prime cure, il trasferimento è infatti avvenuto con la contestuale costituzione di diritti reali di godimento, per loro natura impignorabili che hanno inevitabilmente reso i beni gravati di più difficile realizzo nell'ambito di un'eventuale procedura esecutiva.
E' dunque incontestabile, sotto il profilo oggettivo, che l'atto impugnato abbia determinato una chiara modificazione peggiorativa dell'originaria garanzia patrimoniale generica su cui potevano contare le creditrici e di tale evidente alterazione in pejus il disponente, quale firmatario della ricognizione di debito rilasciata alle , destinatario del d.i. emesso il CP_1
25/11/2008 sulla scorta della stessa e promotore del giudizio di opposizione pagina 6 di 8 conclusosi il 16/04/2013 con la conferma del d.i. opposto, non poteva non essere a conoscenza, al pari della donataria.
E' noto infatti che, ai fini dell'accoglimento dell'azione revocatoria, in un caso - come quello di specie - di negozio dispositivo pacificamente successivo al sorgere del credito, è sufficiente la mera consapevolezza dell'evento dannoso, la quale consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione possa arrecare alle ragioni dei creditori, non occorrendo l'intento fraudolento (consapevolezza che è in re ipsa quando, come nella fattispecie, il debitore ceda contestualmente una pluralità di beni immobili -cfr. Cass. 18034/2013; 13404/2008; 7507/2007;
7104/2005; 6248/1999; 6676/1997; 3113/1997).
Al rigetto dell'appello segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna degli appellanti in solido alla rifusione delle spese del presente giudizio secondo soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo sulla base dei valori medi fissati dal D.M. 147/22, in relazione allo scaglione tariffario da € 52.000,01 ad € 260.000 individuato sulla scorta dell'entità del credito tutelato con la domanda revocatoria.
Non si ravvisano invece i presupposti di abusività dell'azione processuale ai fini dell'invocata condanna degli appellanti anche ai sensi dell'art. 96, ult. co. c.p.c. (cfr. Cass. 2020/n. 20018; Cass. 2021/n. 3830).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto di citazione notificato l'11/01/2022 da e nei Parte_1 Parte_2 confronti di e avverso la Controparte_1 CP_2 sentenza n. 1496/2021 emessa l'11/06/2021 dal Tribunale di Foggia, così provvede:
1. rigetta l'appello;
2. condanna gli appellanti in solido a rifondere alle appellate le spese del presente giudizio di appello, da distrarsi in favore del loro procuratore antistatario, avv. N. Cerulli, liquidandole in € 14.317 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti in solido dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
pagina 7 di 8 -====================================================
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 23 maggio 2025
Il consigliere estensore Il presidente
M. Angela Marchesiello Filippo Labellarte
pagina 8 di 8