Art. 2.
Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verra' eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.
Le retribuzioni del personale saranno equiparate a quelle dei tecnici di corrispondente qualificazione e che svolgono analoghe funzioni nel Paese in cui verra' eseguito il programma di collaborazione economica e tecnica. Le spese di viaggio per il trasferimento di tali tecnici sono a completo carico dell'Amministrazione degli affari esteri.