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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 04/07/2025, n. 2653 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 2653 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4113/2021 r.g., promossa da
titolare della omonima ditta individua- Parte_1 le, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Dalfino,
Emilio Reboli e Giuseppe Delle Foglie, domiciliatari, giu- sta procura in atti
-attore- contro in persona del Presidente p.t., rappresen- CP_1 tata e difesa dagli Avv.ti Barbara Francesca Di Cecco e
Brunella Volini, domiciliata presso l'Avvocatura della Re- gione Puglia
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
19/12/2024, che qui si intende riportato.
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MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, ha agito dinanzi a questo Tribunale, allegando le seguenti circostanze di fatto:
- con determinazione del Dirigente Servizio Agricoltu- ra (DDSA) n. 2461/2009, pubblicata nel BURP n.162/2009, ve- niva approvato, ai sensi della Misura 112 del PSR 2007/2013 della (“miglioramento della competitività nel setto- CP_1 re agricolo e forestale”), il bando pubblico per la presen- tazione delle domande di aiuto inerenti all' “Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto multimisura giovani”, in attuazione dell'art. 20, par. 1, lett. a), punto ii), Reg.
(CE) n. 1698/2005, il quale prevedeva, al punto n.6, la possibilità di richiedere contemporaneamente, con unica do- manda di aiuto, i benefici previsti dalle varie Misure ivi contemplate;
- lo presentava pertanto la domanda di aiu- Parte_1 to n. 94750063870 del 21/01/2010, ottenendo il riconosci- mento dei seguenti contributi pubblici: Misura 111, Forma- zione professionale, per € 3.000,00; Misura 112, Primo in- sediamento, per €25.000,00 + €15.000,00 c/interessi; Misura
114, Consulenza in agricoltura, per € 1.500,00; Misura 121,
Ammodernamento delle aziende agricole, per € 982.549,80;
- le verifiche istruttorie sulle domande di acconto, anticipazione e saldo, nonché il collaudo eseguito dalla
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sulle opere e macchinari acquistati, oltre al con- CP_1 trollo in loco ad opera di funzionario AGEA del 17/09/2013 ex art. 25, 26 e 27 del Reg. UE n. 65/2011 (cfr. relazione di controllo acquisita al prot. n. 93/2013/PG), avevano esito positivo e, pertanto, la ditta riceveva Parte_1 dall'AGEA, ente pagatore, i contributi riconosciuti;
-in data 24-25/06/2019, a distanza di 6 anni dal saldo degli aiuti ammessi, agenti dell'European Anti-Fraud Office
(OLAF), di concerto con la Guardia di Finanza di Foggia, effettuavano un controllo presso la sede della ditta Iaf- faldano, teso a rilevare eventuali irregolarità in ordine agli investimenti che avevano fruito di benefici UE nell'ambito del PSR Puglia 2007/2013;
-con nota prot. n.70734 del 24/10/2020, l'
[...] comunicava al- Controparte_2 la ditta la sospensione dei procedimenti di ero- Parte_1 gazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. n.
228/2001 disposta con delibera del Dirigente UCC AGEA n.
64957 del 02.10.2020, e, contestualmente, trasmetteva al
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale della Regione e alla stessa ditta il rapporto finale dell'OLAF Parte_1 del 10/06/2020 riferito al caso OC/2019/0226/B5 pervenuto dalla Dir. Gen. Agri. della UE tramite nota Ref. Ares
(2020)4806803 del 15/09/2020;
- a seguito di ulteriori passaggi istruttori, con suc- cessiva nota prot. AOO_030 – 22/12/2020 n. 17786 il Dipar- timento Agricoltura della Regione comunicava che le notizie acquisite dall'OLAF imponevano di procedere alla revoca de- gli aiuti concessi a valere sulle Misure 112, 111, 114 e
121;
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- infine, con provvedimento dell'Autorità di Gestione
n.525 del 23/12/2020, la disponeva la deca- CP_1 denza della ditta da tutti i benefici concessi, Parte_1 avviando la procedura di recupero delle somme erogate (nota
AOO_030 – 24.12.2020 n. 17978).
Sulla base di tali allegazioni in fatto, l'attore ha dedot- to, in diritto:
- l'illiceità del procedimento e la lesività e infondatezza della declaratoria di decadenza dai benefici (in particola- re: violazione delle garanzie procedurali e di difesa san- cite dalla disciplina dell'UE applicabile in materia;
in contraddittorietà con quanto accertato nelle verifiche in fase sia istruttoria, sia di collaudo finale;
violazione del principio di legalità, obiettività e imparzialità, non- ché di presunzione di non colpevolezza, per non esser stata verificata l'intenzionalità della condotta imputata allo
; violazione del principio di proporzionalità, Parte_1 per non essersi tenuto conto che le irregolarità in conte- stazione riguarderebbero solo una parte dell'investimento, potendo, al più, comportare la revoca parziale dei contri- buti, ai sensi di cui all'art.18, co.2., Reg. Ue.
N.65/2011);
- l'insussistenza delle asserite irregolarità riscontrate dalla;
CP_1
- la nullità della pretesa restitutoria di cui alla DAdG n.
525/2020 e alla nota del 24/12/2020 n. 0017978, per inter- venuta prescrizione ai sensi della norma generale in mate- ria di cui all'art. 3, par. 1, co.1., del Reg. CE n. 2298.
Ha pertanto concluso chiedendo:
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- “in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ditta al contributo UE di cui alla Parte_1
DDSA n. 911 del 10/11/2010 oggetto di giudizio, e per
l'effetto: - accertare e dichiarare la cattiva condot- ta tenuta dalla nel procedimento e CP_1 nell'adozione del provvedimento di decadenza/revoca n.
525/2020, con disapplicazione/annullamento degli atti regionali oggetto di giudizio in quanto lesivi e con- trari a legge per i motivi di cui al presente atto;
condannare la alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente medio tempore recuperate anche a mezzo esecuzione, con interessi e rivalutazione come per legge, per i motivi di cui al presente atto;
”
- “in subordine, e nella denegata ipotesi di parziale contrario avviso, accertare e dichiarare la riduzione del contributo UE di cui alla DDSA n. 911 del
10.11.2010 e limitare l'entità della somma da resti- tuire nella misura che sarà determinata in corso di giudizio anche a mezzo disponenda CTU”.
Il tutto con vittoria delle spese processuali (atto di ci- tazione notificato il 12/03/2021).
I.2.- Con comparsa di risposta depositata il
20/06/2021, si è costituita la che ha con- CP_1 testato integralmente quanto ex adverso dedotto, ribadendo la correttezza sia dei provvedimenti assunti, sia della ge- stione del procedimento, stanti gli accertati inadempimenti della Ditta istante.
Sulla scorta di tali eccezioni, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
I.3.- La causa, istruita con prove documentali e
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c.t.u. del dott. (relazione del Persona_1
19/11/2023), è stata riservata in decisione sulle conclu-
sioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e le repliche.
II.- Nel merito, è necessario premettere la ricostru- zione del rapporto intercorso tra le parti.
II.1.- Devono anzitutto ritenersi provate, siccome do- cumentalmente dimostrate o incontestate, le seguenti circo- stanze di fatto rilevanti ai fini della decisione:
1. con Determinazione del Dirigente del Servizio
Agricoltura (DDSA n. 2461/2009, pubblicata nel
BURP n.162/2009) era stato approvato, ai sensi della Misura 112 del PSR 2007/2013 della CP_1
(“miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale”), il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto inerenti all'
“Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto multimisura giovani”, il quale prevedeva, al punto n.6, la possibilità di richiedere contemporanea- mente, con unica domanda di aiuto, i benefici pre- visti dalle varie Misure ivi contemplate (ovvero, misure 111, 114, 121, 132, 311);
2. , titolare della omonima ditta indivi- Parte_1
duale, aveva presentato in data 21/01/2010 la do- manda di aiuto n. 94750063870, per la concessione del contributo di cui alle Misure 111, 112, 114 e
121;
3. con DDSA n. 911 del 10/11/2010, venivano concessi gli aiuti di cui alle Misure 111, 112, 114 e 121
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ad alcuni dei soggetti richiedenti, tra i quali la ditta – codice fiscale Parte_1
– cui era riconosciuto l'aiuto C.F._1 pubblico di €982.549,80, a fronte di una spesa am- messa di €1.965.099,60;
4. l'AGEA provvedeva ad erogare in favore della ditta i contributi riconosciuti e segnatamen- Parte_1 te: per la misura 111, domanda n. 94751830202 e pagamento in unica soluzione del 26/06/2013; per la misura 112, domanda n. 9475041314 e pagamento in unica soluzione del 15/04/2011; per la misura
114, domande n. 94752201270 e n. 94751828453 con acconto e saldo rispettivamente dell'11/10/2013 e
6/12/2013; per la misura 121, domande n.
94750413166, n. 94751552228 e n. 94752009673 con acconti e saldo rispettivamente dell' 11/08/2011,
20/12/2012, 17/10/2013;
5. con nota n. 70734 del 24/10/2020 (prot. AOO_030–
30/10/2020 n. 14732 – alleg. 6 fasc. Regione),
l'Ufficio del Contenzioso Comunitario dell'Organismo Pagatore Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura comunicava alla ditta e Parte_1 per conoscenza al Dipartimento Agricoltura Svilup- po Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, la sospensione dei procedimenti di erogazione di fon- di pubblici ai sensi dell'art. 33, comma 1, del
D.lgs. 228/2001, trasmettendo il relativo provve- dimento n. AGEA.2020.64957 del 02/10/2020 (all.7 fasc. Regione) e il rapporto finale dell'OLAF del
10/6/2020 (all. 8 fasc. Regione) riguardante
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l'indagine sul caso OC/2019/0226/B5, nel quale si rendeva noto che lo aveva indebitamente Parte_1 percepito contributi pubblici nell'ambito del Fon- do Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR);
6. con nota n. 73161 del 04/11/2020 (prot. AOO_030–
05/11/2020 n. 14946: all. 9 fasc. Regione),
l'Ufficio del Contenzioso Comunitario dell'AgEA, facendo seguito alla precedente comunicazione n.
70734/2020, chiedeva al Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Pu- glia, di definire il procedimento di accertamento di indebite percezioni a carico della ditta Iaf- faldano;
7. con nota prot. AOO_030 – 09/11/2020 n. 15049
(all.11 fasc. Regione) il Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale comunicava alla dit- ta beneficiaria, ai sensi dell'art. 7 L. n.
241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di de- cadenza dai benefici concessi a valere sulle Misu- re 112, 111, 114 e 121, del PSR 2007/2013 della
, relative al Pacchetto giovani, motivando, CP_1 sul punto, che il beneficiario:
“- ha creato condizioni artificiali per ottenere il sostegno perché per la fornitura di una 'linea polivalente per la lavorazione di ortaggi' ha pro- dotto preventivi di spesa risultati mai emessi op- pure alterati;
- ha rendicontato la spesa per la fornitura della
'linea polivalente per la lavorazione di ortaggi' che non può essere finanziata ai sensi della Misu-
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ra 121 perché la stessa spesa è risultata essere stata generata in maniera artificiale;
- ha reso false dichiarazioni, come diretta conse- guenza di quanto innanzi;
- ha distolto dall'uso un fabbricato oggetto di finanziamento;
- non ha rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione riguardante gli investimenti finanziati”;
8. con DAdG n. 525 del 23/12/2020 veniva disposta la decadenza della ditta dal bene- Parte_1 ficio concesso ai sensi delle Misure 112, 111, 114
e 121 del PSR 2007/2013 della nonché atti- CP_1 vata la procedura per il recupero della somma ero- gata a titolo di anticipazione;
tale unita- Per_2 mente alla nota di trasmissione prot. AOO_030 –
25/03/2021 n. 3563, venivano recapitate nella ca- sella PEC dell'interessata in data 25/03/2021;
9. attivata nel portale del Sistema Informativo Agri- colo Nazionale (SIAN) la procedura di Registrazio- ne del Debito (PRD) 3647797 e formalizzata nei confronti della ditta la richie- Parte_1 sta bonaria di restituzione della somma percepita
(nota prot. AOO_030 – 24/12/2020 n. 17978, all.17 fasc. Regione), l'organismo pagatore (OP) AgEA ha attivato, in mancanza di riscontro, la procedura di recupero e ha emesso nei confronti del debitore l'ingiunzione AGEA, ID WF 84803 del 29/01/2021
(allegato 19).
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II.2.- Così ricostruita la vicenda di causa secondo le produzioni documentali in atti, mette conto preliminarmente di precisare, anche alla stregua del contenuto della doman- da proposta, che il thema decidendum inerisce essenzialmen- te all'asserita illegittimità della DAdG n. 525 del
23/12/2020, a mezzo della quale la ha dispo- CP_1 sto la decadenza della ditta dal benefi- Parte_1 cio concesso ai sensi delle Misure 111-112-141-121 del PSR
2007/2013 della . CP_1
Avuto riguardo agli ordinari criteri di riparto di giuri- sdizione tra G.A. e G.O., non vengono nella specie in ri- lievo profili che attengono alla ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come tali non rien- tranti nella giurisdizione ordinaria), che normalmente ine- riscono alla sola fase pubblicistica di erogazione del con- tributo, ossia alla fase procedimentale che precede il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, al- lorquando l'Amministrazione può porre in essere, ove la legge lo consenta, apprezzamenti discrezionali circa l'an, il quid o il quomodo dell'erogazione.
Viceversa, nella fase esecutiva del rapporto, la posizione soggettiva del beneficiario assume consistenza di diritto soggettivo, dal momento che, successivamente al riconosci- mento del contributo, il rapporto tra Ente erogante e bene- ficiario è del tutto assimilabile a un rapporto di natura privatistica, in cui il mantenimento dell'erogazione pub- blica è strettamente correlato all'adempimento di obblighi predeterminati.
In tale fase, l'Ente erogante, lungi dall'operare scelte discrezionali, è autovincolato, dovendo controllare che le
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somme pubbliche erogate siano utilizzate con le modalità e per le finalità prescritte.
Va soggiunto che, nel caso di specie, il contributo de quo
è stato revocato per effetto non di un riesame di eventuali valutazioni discrezionali che avevano presieduto al suo ri- conoscimento, ma dell'accertata mancanza delle condizioni per il suo mantenimento, verificabile anche successivamente alla fase deliberativa del beneficio, senza che sia confi- gurabile, in capo all'interessato, alcun legittimo affida- mento – come infondatamente invocato dall'attore – alla conservazione dell'agevolazione economica previamente otte- nuta (cfr. Cons. Stato n. 7064/2021).
II.3.- Fatta tale premessa, deve ribadirsi che il me- rito del giudizio resta circoscritto alla valutazione circa la fondatezza del diritto dello alla conserva- Parte_1 zione del contributo economico di cui alle Misure 111-112-
114-121 del PSR 2007/2013 della , dal quale è stato CP_1 dichiarato decaduto a mezzo della menzionata DAdG n. 525 del 23/12/2020.
II.4.- Sotto il profilo logico-giuridico, viene prio- ritariamente in rilievo l'eccezione di prescrizione formu- lata dall'attore per il decorso del termine di 4 anni fis- sato dall'art.3, par.1, co.1, REG. CE n.2298/1995, applica- bile al caso di specie.
A tal fine s'impone un inquadramento delle disposizioni normative applicabili.
Con il citato reg. UE n. 2988/95 è stata adottata una nor- mativa generale relativa ai controlli omogenei nonché alle misure e sanzioni amministrative per irregolarità lato sen- su riguardanti il diritto comunitario.
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In forza dell'art.2: “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario de- rivante da un'azione o un'omissione di un operatore econo- mico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudi- zio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite diret- tamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebi- ta”.
L'art.3, par.1, statuisce che “il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità […]”, aggiungendo che
“tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni”.
Infine, l'art. 3, par.3, statuisce che “gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al par. 1 e al par.2”.
Fermo restando che il termine di prescrizione di cui all'art. 3, par. 1, REG. CE n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che comportano l'irrogazione di una san- zione amministrativa, ai sensi dell'art.5, sia ad irregola- rità che costituiscono oggetto di una misura amministrativa volta alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, conformemente all'art. 4 dello stesso regolamento (sent.
CGUE del 2 marzo 2017, C-584/15), si deve aggiungere che, a conferma del chiaro disposto letterale del citato art.3, sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia quella della CGUE hanno ribadito che il regolamento in esame fa salva l'applicazione di termini prescrizionali più lunghi,
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eventualmente previsti dalle normative interne degli Stati membri.
In particolare:
- “anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Re- golamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario, consentendo però a ciascuno Sta- to di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e propor- zionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si pre- scrive nel termine di dieci anni […]” (cfr., tra le tante, Cass. n. 24040/2019);
- “l'art. 3, parr. 1 e 3, del regolamento (CE, Euratom)
n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, rela- tivo alla tutela degli interessi finanziari delle Co- munità europee, letto alla luce del principio di cer- tezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previ- sto in detto art. 3, par. 1, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità” (v. tra tutte, la recente sent. CGUE del 6 febbraio 2025, causa C-
42/24).
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- sempre la Corte di Giustizia UE, nella sent. dell' 8 maggio 2024, in causa C-734/22, ha statuito che “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli inte- ressi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una di- sposizione del diritto privato nazionale non è contra- ria al principio di proporzionalità” affermando, vice- versa, che “alla luce di tale obiettivo, per il quale il regolamento n. 2988/95 ha istituito un termine di prescrizione di quattro anni per consentire alle auto- rità nazionali di perseguire un'irregolarità lesiva dei suoi interessi finanziari, e che può, in partico- lare, sfociare nel recupero di un vantaggio indebita- mente percepito, risulta che un termine di prescrizio- ne trentennale va oltre quanto necessario ad un'amministrazione diligente”.
In ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, sem- pre l'art.3, par.1, prevede che “per le irregolarità perma- nenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. Per i programmi plu- riennali, il termine di prescrizione vale comunque fino al- la chiusura definitiva del programma”.
Sul punto la Corte di Giustizia si è espressa nel senso che l'art. 3, parr. 1 e 3, del Reg. CE n. 2988/95 […], sebbene non osti, come già detto, a una normativa nazionale che fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previ- sto a livello UE, “osta, per contro, a una normativa nazio- nale che prevede che tale termine di prescrizione decor- ra dalla data in cui le autorità nazionali hanno constatato
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un'irregolarità alla luce delle disposizioni di tale rego- lamento”.
Applicando le suddette coordinate normative e giurispruden- ziali alla fattispecie di causa, deve ritenersi che:
- come correttamente prospettato dalla Re- CP_3
gione Puglia, per l'ordinamento italiano la previsione di un diverso termine prescrizionale per il recupero delle somme indebitamente erogate si rinviene nella disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si pre- scrive nel termine di dieci anni (v. Cass. n.
34701/2023, n. 1274/2007, n.1995/2005; Cons. Stato n.
1116/2025);
- cionondimeno il dies a quo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può essere fatto coin- cidere con il momento della scoperta delle irregolari- tà nell'ambito delle verifiche compiute dall'OLAF, che si sono concluse con rapporto del 9-10/6/2020, ma, trattandosi di “programma pluriennale”, deve indivi- duarsi nella chiusura definitiva del programma, rea- lizzatasi nel 2013, avuto riguardo ai pagamenti dei saldi (v. supra par. II.1, n. 4).
In conclusione, avendo la per un verso, co- CP_1 municato all'attore l'avvio del procedimento di revoca con nota prot. AOO_030 – 09/11/2020 n. 15049, e, per altro ver- so, adottato in data 23/12/2020 il provvedimento di revoca
DAdG n. 525, il diritto della convenuta a ripetere dal be- neficiario le somme indebitamente corrisposte non può rite- nersi prescritto, derivando da ciò il rigetto della que- stione preliminare sollevata dall'attore.
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II.5.- Esclusa dunque la prescrizione del diritto con- troverso, la valutazione del merito della pretesa attorea va costruita, essenzialmente, su due passaggi argomentati- vi:
1) la verifica degli inadempimenti contestati dalla Re- gione Puglia allo per giustificare la di- Parte_1 sposta decadenza dal beneficio;
verifica da svolgersi sulla base dei dati fattuali accertati documentalmen- te nel processo, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, ricavabile sia dalle DDSA n. 2461/2009
(di approvazione del Bando pubblico per la presenta- zione delle domande di aiuto) e n. 911/2010 (di con- cessione dell'aiuto pubblico di €982.549,80), costi- tuenti lex specialis del rapporto e fonte pattizia regolativa dello stesso, sia dalla normativa (di fon- te comunitaria, statale e regionale) cui le DDSA rin- viano;
2) in esito a ciò, l'ulteriore verifica circa la sussi- stenza, in capo alla del potere di CP_1 revocare il beneficio concesso in conseguenza delle violazioni riscontrate, contestato dall'attore.
II.5.1.- In ordine alla verifica sub 1), com'è stato già illustrato al punto n. 7 del precedente par. II.1, gli inadempimenti contestati allo dall'Ente erogante Parte_1 sono specificamente i seguenti:
1) «sono state create condizioni artificiali per ottene- re il sostegno e, nella specie, per la fornitura del- la “linea polivalente per la lavorazione di ortaggi”, sono stati prodotti preventivi di spesa risultati mai emessi oppure alterati ed è stata rendicontata una
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spesa non finanziabile ai sensi della Misura 121, in quanto artificialmente creata;
2) sono state rese false dichiarazioni, come diretta conseguenza di quanto innanzi;
3) è stato distolto dall'uso cui era destinato un fab- bricato oggetto di finanziamento;
4) non è stato rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione riguardante gli investimenti fi- nanziati».
II.5.1.1. - Quanto ai punti 1) e 2), che possono es- sere congiuntamente esaminati siccome riconducibili allo stesso fatto, alla luce delle risultanze processuali deve considerarsi raggiunta la prova dell'inadempimento conte- stato.
Nella specie, v'è innanzitutto agli atti il rapporto del 9-
10/6/2020 dell'OLAF (European Anti-Fraud Office), organismo indipendente della Commissione Europea, istituzionalmente incaricato (tra l'altro) di eseguire indagini amministrati- ve sulle condotte di soggetti terzi, prevalentemente opera- tori economici, che recano pregiudizio al bilancio dell'Unione Europea, a tutela degli interessi finanziari della stessa (all. 8 fasc. . CP_1
Tale rapporto, pur non rivestendo fede privilegiata ai sen- si di cui all'art.2700 c.c., costituisce un elemento di prova che il Giudice ben può valutare in concorso con gli altri.
In particolare, la disciplina che regolamenta l'attività dell'OLAF, contenuta nella Decisione 2013/478/EU e nel Reg.
UE n. 883/2013, da ultimo modificata dal Reg. UE
n.2223/2020, prevede all'art.11, par.2, che “le relazioni
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redatte […], unitamente a tutti gli elementi di prova a lo- ro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri […]”.
Prive di fondatezza sono in proposito le doglianze di parte attrice circa l'avvenuta “violazione del principio del con- traddittorio endoprocedimentale da parte dell'OLAF”; do- glianze che, in disparte l'inidoneità ex se a privare di ogni valenza probatoria il documento in questione, sono contraddette dalla circostanza che il rapporto dell'OLAF era stato prontamente reso noto all'interessato mediante la comunicazione di sospensione dei procedimenti per erogazio- ni AGEA.2020.64957 del 02/10/2020 (all. 7 . CP_1
Tanto chiarito, dal rapporto dell'OLAF si evince, per quan- to qui rileva, che:
1) “la domanda dell'azienda agricola con- Parte_1 sisteva nella realizzazione di un progetto per la costru- zione di un magazzino e di uffici, nonché per l'acquisto di macchinari agricoli e di altre attrezzature”;
2) “durante il controllo e la verifica sul posto presso
l'azienda agricola in via Bari-Podere Parte_1
256, Masseria Recca, Foggia, il personale dell' OLAF ha ispezionato una linea polivalente per la lavorazione ortag- gi, che era stata acquistata, con il contributo del FEASR, dall'operatore economico rumeno SC Real Utilje Agria s.r.l. per l'importo di 302.000 €, con ordine del 30 gennaio 2013
e fatture nn. 00019 del 1° Marzo 2013, 00020 del 4 Marzo
2013 e 00021 del 15 Marzo 2013”;
18 TRIBUNALE DI BARI
3) “tenuto conto del fatto che il prezzo di mercato di det- to impianto è di solito molto inferiore a quello pagato dall'azienda agricola i funzionari OLAF Parte_1 hanno controllato le procedure effettuate dal beneficiario dei fondi per la selezione e la scelta del fornitore”;
4) erano stati riscontrati n.3 preventivi: TECNOFRUTTA
S.r.l., del 09.12.2012, per un importo di €320.000,00;
C.M.A. del 18.12.2012, Controparte_4 per un importo di €336.200,00; Controparte_5 Parte_2
del 04.12.2012 per un importo di €302.000,00;
5) “il rappresentante legale di Controparte_6 [...]
sentito il 14 ottobre 2019 dalla Guardia di fi- CP_7 nanza di Foggia, ha dichiarato che Tecnofrutta s.r.l. non ha emesso l'offerta di cui sopra”;
6) “il 13 gennaio 2020 la Guardia di finanza di Foggia ha chiesto alla società C.M.A. di confermare la presentazione della suddetta offerta del 18 dicembre 2012 e di inviarne una copia e, benché quest'ultima abbia confermato l'emis- sione dell'offerta, la copia da essa inviata risulta diver- sa da quella presentata dall'azienda agricola Andrea Iaf- faldano, per quanto riguarda la data, l'oggetto e l'impagi- nazione”;
7) “dalla relazione sulla scelta delle ditte fornitrici dei macchinari attrezzature e impianti del 5 Marzo 2013, firma- ta dall'azienda agricola e trasmessa Parte_1 all'ufficio competente della emerge che CP_1
l'operatore economico SC Real Utilje Agria s.r.l., indicato come specialista del settore, è stato scelto per la forni- tura di una linea polivalente per la lavorazione ortaggi in quanto la macchina proposta è risultata tecnologicamente
19 TRIBUNALE DI BARI
all'avanguardia e molto funzionale, ed inoltre l'offerta pervenuta è risultata più vantaggiosa rispetto alle altre”;
8) nel corso dell'indagine OF/2015/1341/B5, l'Olaf ha veri- ficato che “l'operatore economico rumeno SC Real non è un produttore di macchinari agricoli né un commercian- te/rivenditore e che la società rumena SC Real è stata uti- lizzata a più riprese, tramite operazioni di vendita, al fine di aumentare artificialmente i prezzi delle macchine agricole per le quali gli acquirenti finali hanno ricevuto gli aiuti del se FEASR concessi dalla ”. CP_1
Oltre ai contenuti del rapporto Olaf appena illustrati, il quadro probatorio della verifica in oggetto è corroborato dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dott. , il quale, legittimamente utilizzando la do- Per_1 cumentazione versata in atti e in forza di indagini esau- stive e logicamente coerenti, comprendenti l'ispezione del- la linea polivalente di lavorazione di ortaggi per cui è causa (come riscontrata dalle misurazioni lineari e dai ri- lievi fotografici dell'impianto allegati alla relazione), ha risposto ai quesiti postigli, volti all'accertamento sia della “effettiva rispondenza della linea polivalente per la lavorazione degli ortaggi acquisita dalla ditta Parte_1 rispetto al progetto di investimento ammesso a contributi ai sensi del PSR ”, sia della “congruità dei prezzi CP_1 di acquisto del medesimo macchinario rispetto ai prezzi praticati sul mercato all'epoca”.
In particolare, il Ctu ha così relazionato (v. pagg.
5-13 della relazione):
1) il confronto tra le risultanze delle verifiche tecniche effettuate a carico dell'impianto presente nell'azienda
20 TRIBUNALE DI BARI
e le caratteristiche richiamate nel relativo Parte_1 preventivo della ditta aggiudicataria ha consentito di ac- certare l'effettiva rispondenza tra l'impianto acquistato dalla ditta rispetto a quello finanziato;
Parte_1
2) la congruità del prezzo d'acquisto dell'impianto rispet- to ai valori di mercato esistenti all'epoca della produzio- ne del preventivo da parte della aggiudicataria
[...]
è stata valutata acquisendo preventivi Parte_3 retrodatati da ditte specializzate nella realizzazione d'impianti similari a quello de quo, posto che tale fonte estimativa è stata ritenuta la più efficace per la mancanza di altri validi riferimenti comparativi utilizzabili nella specificità del caso (listini, prezzari, ecc.);
3) “le caratteristiche e le peculiarità dell'impianto sono state sottoposte all'attenzione delle ditte disponibili trasmettendo loro il preventivo della ditta aggiudicatrice unitamente ad alcune foto per facilitare la valutazione estimative dell'impianto”;
4) “sono stati raccolti quattro preventivi e, sulla base degli stessi, è possibile indicare l'importo di € 91.000,00 quale prezzo medio per la fornitura dell'impianto de quo con una corrispondente differenza rispetto al costo dell'impianto finanziato di circa € 211.000,00”;
5) è stata dunque riscontrata “una significativa difformità tra il costo preventivato nell'ambito della domanda di con- tributo pubblico e il valore del medesimo impianto all'epoca della implementazione della pratica di finanzia- mento”.
Gli elementi probatori innanzi richiamati sono idonei a su- perare le apodittiche affermazioni di parte attrice circa
21 TRIBUNALE DI BARI
l'insussistenza del contestato inadempimento, senza il sup- porto di alcuna prova di opposto segno.
Il dato oggettivo emergente ex actis è che i preventivi di spesa prodotti dalla ditta non possono ritenersi Parte_1 genuini dal momento che (in difetto di prova contraria):
- due dei tre acquisiti dall'interessato sono risultati mai emessi dalle società che li avevano apparentemente formula- ti (TECNOFRUTTA S.r.l. e C.M.A. Costruzioni Meccaniche
Aprea S.a.s.);
- il terzo, quello concretamente prescelto dallo Parte_4
[...
, non solo era stato formulato dalla Parte_3
, soggetto non operante nel campo della produzione
[...]
o della commercializzazione di macchinari agricoli, ma – ciò che contrassegna il fatto di rilevante gravità – recava un prezzo considerevolmente superiore al valore di mercato
(più del triplo).
Dalle suddette circostanze si ricava inequivocabilmente che l'attore, beneficiario dei fondi europei, non ha agito nel rispetto delle prescrizioni disciplinanti il rapporto di aiuto.
In particolare:
- quanto al Reg. UE n. 65/2011, richiamato nel bando di accesso al sostegno, vengono in rilievo le prescrizio- ni: 1) dell'art.4, co. 8, secondo cui “[…] non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risul- tino aver creato artificialmente le condizioni neces- sarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno”; 2) dell'art. 30, co. 2, secondo cui “qualo- ra si accerti che un beneficiario ha reso deliberata-
22 TRIBUNALE DI BARI
mente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale opera- zione”;
- quanto al Bando, par.13, contenente la documentazione da presentare a corredo della comunicazione di avvenu- to insediamento, viene in rilievo la previsione secon- do cui “per gli interventi di acquisto e messa in ope- ra di prefabbricati e di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.), nonché di serre, di macchine
e attrezzature occorre acquisire e allegare tre pre- ventivi analitici, rilasciati da tre ditte diverse, per ciascuno intervento preventivato, con relazione giustificativa della scelta operata, sottoscritta dal richiedente e da tecnico abilitato”.
II.5.1.2.- Rimarcato che l'inadempimento contestato ai punti 1) e 2) è di una gravità oggettiva tale da poter es- sere ragionevolmente considerato come la principale (e, in definitiva, dirimente) ragione del provvedimento di deca- denza, mette conto di aggiungere che:
- quanto all'inadempimento contestato al punto 3), ri- sulta provato, ed invero neppure specificamente conte- stato, la distrazione del capannone realizzato con il finanziamento dalla destinazione d'uso attribuitagli con la domanda di aiuto;
in particolare, dai rilievi svolti dagli agenti dell'OLAF in sede di sopralluogo, sono emerse rilevanti difformità rispetto a quanto di- chiarato nella domanda stessa e, cioè, “non solo il mancato uso degli uffici, ma anche la promiscuità esi- stente tra l'azienda agricola attrice e l'azienda
23 TRIBUNALE DI BARI
agricola (par. Parte_5
2.2.6 del rapporto OLAF), in specifica violazione dell'impegno assunto con la sottoscrizione della do- manda di aiuto (v. pag.17, all. 3 lad- CP_1 dove lo si impegnava a “non distogliere Parte_1 dalla prevista destinazione d'uso gli immobili e gli investimenti fissi oggetto di finanziamento, per alme- no 10 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo pubblico […]”);
- quanto all'inadempimento contestato al punto 4), fermo che risulta incontestata la circostanza della mancata conservazione della documentazione, anche det- to comportamento si pone in contrasto con gli specifi- ci limiti temporali a tal fine imposti ai beneficiari dei contributi [nella specie, si veda il contenuto delle Domande di Pagamento n. 94751552228 e n.
94752009673, rispettivamente sottoscritte dallo Iaf- faldano in data 09/10/2012 e 08/04/2013 (all.ti 22 e
23 fasc. , nelle quali, a pag.6, il be- CP_1 neficiario degli aiuti dichiarava di “essere a cono- scenza dell'impegno di garantire la conservazione per
10 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decor- renza dalla data di richiesta del saldo finale”]; det- to termine non risultava ancora decorso alla data de- gli accertamenti OLAF, derivando da ciò
l'inosservanza, anch'essa dotata di non modesta rile- vanza, del relativo obbligo, posto a presidio della trasparenza e della semplificazione e, dunque, dell'efficienza e celerità dei controlli sul corretto
24 TRIBUNALE DI BARI
utilizzo degli aiuti, cui l'Ente erogatore è tenuto.
In definitiva, può ritenersi accertata la sussistenza di tutte le violazioni delle regole disciplinatrici dell'aiuto addebitate allo e, con esse, l'inadempimento de- Parte_1 gli obblighi specificamente assunti dall'attore con la par- tecipazione al bando, tutti pienamente conosciuti e accet- tati ab origine dal beneficiario del contributo.
II.6.- Resta da verificare se, alla stregua del bando e della normativa regolatrice del contributo, vi sia in ca- po alla il potere di disporre la decadenza e/o re- CP_1 voca del beneficio concesso in conseguenza delle violazioni accertate: ciò che l'attore ha ritenuto di contestare, pe- raltro in termini generici.
Sul punto, è sufficiente richiamare la DDSA n. 2461/2009, in forza della quale “qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, do- vessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno revocati gli aiuti (Reg.
CE 1975/2006)”.
Deve precisarsi che l'art.18 del Reg. CE 1975/2006, il qua- le stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda le procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rura- le, statuisce, in punto di “riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità”, che: “
1. in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordi- nata la concessione dell'aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali di- chiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato”; “2. Lo Stato
25 TRIBUNALE DI BARI
membro stabilisce l'importo della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata”.
Va altresì richiamata, come correttamente evidenziato dalle difese della convenuta, la D.G.R. n. 1936/2012, recante
“Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure […]”, ove si sta- biliscono e tipizzano gli effetti del mancato rispetto di specifici impegni da parte dei beneficiari di alcune Misu- re, tra le quali la 121, perlopiù afferenti alla fase suc- cessiva alla realizzazione degli investimenti, elencando ipotesi di revoca o riduzione. In particolare, nelle schede di riduzione di cui all'allegato A, di fianco alle prescri- zioni “produrre documentazione conforme al fascicolo azien- dale” e “non produrre false dichiarazioni”, si prevede espressamente la revoca, quale sanzione in caso di inosser- vanza.
Ne deriva che la nell'adottare l'atto di CP_1
revoca degli aiuti concessi allo ha, in osser- Parte_1 vanza dell'art.18 Reg. UE 1975/2006, adottato una misura evidentemente congrua, siccome sorretta dalla giusta consi- derazione della sussistenza, della pluralità e, soprattut- to, della rilevante gravità delle inadempienze riscontrate in capo al beneficiario degli aiuti.
Per completezza va infine rimarcato che lo si Parte_1 era pure espressamente impegnato “a restituire gli aiuti erogati, aumentati degli interessi legali nel frattempo ma- turati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale
e dal bando, nonché degli impegni assunti con la sottoscri-
26 TRIBUNALE DI BARI
zione della domanda” (v. pag. 17 della domanda di aiuto), cosicché l'attore non può fondatamente invocare alcuna in- colpevole ignoranza circa le prescrizioni cui doveva atte- nersi e le conseguenze sanzionatorie derivanti dall'inadempimento.
In definitiva, stante la rispondenza alla normativa appli- cabile della decadenza dal beneficio comminata dalla PA re- gionale, la domanda dello dev'essere in toto ri- Parte_1 gettata.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza, co- me per norma (art. 91 c.p.c.).
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, che ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona- li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, della difficoltà delle questioni trattate nonché dello scaglione di valore, superiore ad
€520.000,00, con il conseguente aumento nei limiti percen- tuali previsti dall'art.6 t.p.:
Scaglione: oltre €520.000,01 FASI VALORE MEDIO AUMENTO IMPORTO LIQUIDATO Studio 3.544,00 +20% 4.252,80 Introduttiva 2.338,00 +20% 2.805,60 Istruttoria 10.411,00 // 10.411,00 Decisoria 6.164,00 +20% 7.396,80 TOTALE 24.866,20
P.q.m.
il Tribunale di Bari, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda
27 TRIBUNALE DI BARI
proposta, con atto di citazione notificato il 12/03/2021, da titolare dell'omonima ditta indivi- Parte_1 duale, nei confronti della ed altro, ogni CP_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
A) RIGETTA la domanda;
B) CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite, che liquida in CP_1
€24.866,20, a titolo di compensi difensivi, oltre a rim- borso forf. spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge;
C) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 19/12/2024, definitivamen- te a carico di condannando Parte_1 quest'ultimo a rifondere la convenuta di quanto da essa eventualmente anticipato a tale titolo.
Bari, 02/07/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composi- zione monocratica, nella persona del giudice Antonio Ruffi- no, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4113/2021 r.g., promossa da
titolare della omonima ditta individua- Parte_1 le, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Giuseppe Dalfino,
Emilio Reboli e Giuseppe Delle Foglie, domiciliatari, giu- sta procura in atti
-attore- contro in persona del Presidente p.t., rappresen- CP_1 tata e difesa dagli Avv.ti Barbara Francesca Di Cecco e
Brunella Volini, domiciliata presso l'Avvocatura della Re- gione Puglia
-convenuta-
CONCLUSIONI
Le parti concludono come da verbale dell'udienza del
19/12/2024, che qui si intende riportato.
1 TRIBUNALE DI BARI
MOTIVI
I.- Nei limiti di quanto strettamente rileva ai fini della decisione (combinato disposto degli artt. 132 co. 2
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti e l'iter del processo possono sinteticamente riepilo- garsi come segue.
I.1.- titolare dell'omonima ditta Parte_1 individuale, ha agito dinanzi a questo Tribunale, allegando le seguenti circostanze di fatto:
- con determinazione del Dirigente Servizio Agricoltu- ra (DDSA) n. 2461/2009, pubblicata nel BURP n.162/2009, ve- niva approvato, ai sensi della Misura 112 del PSR 2007/2013 della (“miglioramento della competitività nel setto- CP_1 re agricolo e forestale”), il bando pubblico per la presen- tazione delle domande di aiuto inerenti all' “Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto multimisura giovani”, in attuazione dell'art. 20, par. 1, lett. a), punto ii), Reg.
(CE) n. 1698/2005, il quale prevedeva, al punto n.6, la possibilità di richiedere contemporaneamente, con unica do- manda di aiuto, i benefici previsti dalle varie Misure ivi contemplate;
- lo presentava pertanto la domanda di aiu- Parte_1 to n. 94750063870 del 21/01/2010, ottenendo il riconosci- mento dei seguenti contributi pubblici: Misura 111, Forma- zione professionale, per € 3.000,00; Misura 112, Primo in- sediamento, per €25.000,00 + €15.000,00 c/interessi; Misura
114, Consulenza in agricoltura, per € 1.500,00; Misura 121,
Ammodernamento delle aziende agricole, per € 982.549,80;
- le verifiche istruttorie sulle domande di acconto, anticipazione e saldo, nonché il collaudo eseguito dalla
2 TRIBUNALE DI BARI
sulle opere e macchinari acquistati, oltre al con- CP_1 trollo in loco ad opera di funzionario AGEA del 17/09/2013 ex art. 25, 26 e 27 del Reg. UE n. 65/2011 (cfr. relazione di controllo acquisita al prot. n. 93/2013/PG), avevano esito positivo e, pertanto, la ditta riceveva Parte_1 dall'AGEA, ente pagatore, i contributi riconosciuti;
-in data 24-25/06/2019, a distanza di 6 anni dal saldo degli aiuti ammessi, agenti dell'European Anti-Fraud Office
(OLAF), di concerto con la Guardia di Finanza di Foggia, effettuavano un controllo presso la sede della ditta Iaf- faldano, teso a rilevare eventuali irregolarità in ordine agli investimenti che avevano fruito di benefici UE nell'ambito del PSR Puglia 2007/2013;
-con nota prot. n.70734 del 24/10/2020, l'
[...] comunicava al- Controparte_2 la ditta la sospensione dei procedimenti di ero- Parte_1 gazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. n.
228/2001 disposta con delibera del Dirigente UCC AGEA n.
64957 del 02.10.2020, e, contestualmente, trasmetteva al
Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale della Regione e alla stessa ditta il rapporto finale dell'OLAF Parte_1 del 10/06/2020 riferito al caso OC/2019/0226/B5 pervenuto dalla Dir. Gen. Agri. della UE tramite nota Ref. Ares
(2020)4806803 del 15/09/2020;
- a seguito di ulteriori passaggi istruttori, con suc- cessiva nota prot. AOO_030 – 22/12/2020 n. 17786 il Dipar- timento Agricoltura della Regione comunicava che le notizie acquisite dall'OLAF imponevano di procedere alla revoca de- gli aiuti concessi a valere sulle Misure 112, 111, 114 e
121;
3 TRIBUNALE DI BARI
- infine, con provvedimento dell'Autorità di Gestione
n.525 del 23/12/2020, la disponeva la deca- CP_1 denza della ditta da tutti i benefici concessi, Parte_1 avviando la procedura di recupero delle somme erogate (nota
AOO_030 – 24.12.2020 n. 17978).
Sulla base di tali allegazioni in fatto, l'attore ha dedot- to, in diritto:
- l'illiceità del procedimento e la lesività e infondatezza della declaratoria di decadenza dai benefici (in particola- re: violazione delle garanzie procedurali e di difesa san- cite dalla disciplina dell'UE applicabile in materia;
in contraddittorietà con quanto accertato nelle verifiche in fase sia istruttoria, sia di collaudo finale;
violazione del principio di legalità, obiettività e imparzialità, non- ché di presunzione di non colpevolezza, per non esser stata verificata l'intenzionalità della condotta imputata allo
; violazione del principio di proporzionalità, Parte_1 per non essersi tenuto conto che le irregolarità in conte- stazione riguarderebbero solo una parte dell'investimento, potendo, al più, comportare la revoca parziale dei contri- buti, ai sensi di cui all'art.18, co.2., Reg. Ue.
N.65/2011);
- l'insussistenza delle asserite irregolarità riscontrate dalla;
CP_1
- la nullità della pretesa restitutoria di cui alla DAdG n.
525/2020 e alla nota del 24/12/2020 n. 0017978, per inter- venuta prescrizione ai sensi della norma generale in mate- ria di cui all'art. 3, par. 1, co.1., del Reg. CE n. 2298.
Ha pertanto concluso chiedendo:
4 TRIBUNALE DI BARI
- “in via principale, accertare e dichiarare il diritto della ditta al contributo UE di cui alla Parte_1
DDSA n. 911 del 10/11/2010 oggetto di giudizio, e per
l'effetto: - accertare e dichiarare la cattiva condot- ta tenuta dalla nel procedimento e CP_1 nell'adozione del provvedimento di decadenza/revoca n.
525/2020, con disapplicazione/annullamento degli atti regionali oggetto di giudizio in quanto lesivi e con- trari a legge per i motivi di cui al presente atto;
condannare la alla restituzione delle CP_1 somme eventualmente medio tempore recuperate anche a mezzo esecuzione, con interessi e rivalutazione come per legge, per i motivi di cui al presente atto;
”
- “in subordine, e nella denegata ipotesi di parziale contrario avviso, accertare e dichiarare la riduzione del contributo UE di cui alla DDSA n. 911 del
10.11.2010 e limitare l'entità della somma da resti- tuire nella misura che sarà determinata in corso di giudizio anche a mezzo disponenda CTU”.
Il tutto con vittoria delle spese processuali (atto di ci- tazione notificato il 12/03/2021).
I.2.- Con comparsa di risposta depositata il
20/06/2021, si è costituita la che ha con- CP_1 testato integralmente quanto ex adverso dedotto, ribadendo la correttezza sia dei provvedimenti assunti, sia della ge- stione del procedimento, stanti gli accertati inadempimenti della Ditta istante.
Sulla scorta di tali eccezioni, ha concluso per il rigetto della domanda, con vittoria delle spese di lite.
I.3.- La causa, istruita con prove documentali e
5 TRIBUNALE DI BARI
c.t.u. del dott. (relazione del Persona_1
19/11/2023), è stata riservata in decisione sulle conclu-
sioni precisate come in epigrafe, con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per le memorie conclusionali e le repliche.
II.- Nel merito, è necessario premettere la ricostru- zione del rapporto intercorso tra le parti.
II.1.- Devono anzitutto ritenersi provate, siccome do- cumentalmente dimostrate o incontestate, le seguenti circo- stanze di fatto rilevanti ai fini della decisione:
1. con Determinazione del Dirigente del Servizio
Agricoltura (DDSA n. 2461/2009, pubblicata nel
BURP n.162/2009) era stato approvato, ai sensi della Misura 112 del PSR 2007/2013 della CP_1
(“miglioramento della competitività nel settore agricolo e forestale”), il bando pubblico per la presentazione delle domande di aiuto inerenti all'
“Insediamento di giovani agricoltori e Pacchetto multimisura giovani”, il quale prevedeva, al punto n.6, la possibilità di richiedere contemporanea- mente, con unica domanda di aiuto, i benefici pre- visti dalle varie Misure ivi contemplate (ovvero, misure 111, 114, 121, 132, 311);
2. , titolare della omonima ditta indivi- Parte_1
duale, aveva presentato in data 21/01/2010 la do- manda di aiuto n. 94750063870, per la concessione del contributo di cui alle Misure 111, 112, 114 e
121;
3. con DDSA n. 911 del 10/11/2010, venivano concessi gli aiuti di cui alle Misure 111, 112, 114 e 121
6 TRIBUNALE DI BARI
ad alcuni dei soggetti richiedenti, tra i quali la ditta – codice fiscale Parte_1
– cui era riconosciuto l'aiuto C.F._1 pubblico di €982.549,80, a fronte di una spesa am- messa di €1.965.099,60;
4. l'AGEA provvedeva ad erogare in favore della ditta i contributi riconosciuti e segnatamen- Parte_1 te: per la misura 111, domanda n. 94751830202 e pagamento in unica soluzione del 26/06/2013; per la misura 112, domanda n. 9475041314 e pagamento in unica soluzione del 15/04/2011; per la misura
114, domande n. 94752201270 e n. 94751828453 con acconto e saldo rispettivamente dell'11/10/2013 e
6/12/2013; per la misura 121, domande n.
94750413166, n. 94751552228 e n. 94752009673 con acconti e saldo rispettivamente dell' 11/08/2011,
20/12/2012, 17/10/2013;
5. con nota n. 70734 del 24/10/2020 (prot. AOO_030–
30/10/2020 n. 14732 – alleg. 6 fasc. Regione),
l'Ufficio del Contenzioso Comunitario dell'Organismo Pagatore Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura comunicava alla ditta e Parte_1 per conoscenza al Dipartimento Agricoltura Svilup- po Rurale ed Ambientale della Regione Puglia, la sospensione dei procedimenti di erogazione di fon- di pubblici ai sensi dell'art. 33, comma 1, del
D.lgs. 228/2001, trasmettendo il relativo provve- dimento n. AGEA.2020.64957 del 02/10/2020 (all.7 fasc. Regione) e il rapporto finale dell'OLAF del
10/6/2020 (all. 8 fasc. Regione) riguardante
7 TRIBUNALE DI BARI
l'indagine sul caso OC/2019/0226/B5, nel quale si rendeva noto che lo aveva indebitamente Parte_1 percepito contributi pubblici nell'ambito del Fon- do Europeo Agricolo di Sviluppo Rurale (FEASR);
6. con nota n. 73161 del 04/11/2020 (prot. AOO_030–
05/11/2020 n. 14946: all. 9 fasc. Regione),
l'Ufficio del Contenzioso Comunitario dell'AgEA, facendo seguito alla precedente comunicazione n.
70734/2020, chiedeva al Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Pu- glia, di definire il procedimento di accertamento di indebite percezioni a carico della ditta Iaf- faldano;
7. con nota prot. AOO_030 – 09/11/2020 n. 15049
(all.11 fasc. Regione) il Dipartimento Agricoltura
Sviluppo Rurale ed Ambientale comunicava alla dit- ta beneficiaria, ai sensi dell'art. 7 L. n.
241/1990 e s.m.i., l'avvio del procedimento di de- cadenza dai benefici concessi a valere sulle Misu- re 112, 111, 114 e 121, del PSR 2007/2013 della
, relative al Pacchetto giovani, motivando, CP_1 sul punto, che il beneficiario:
“- ha creato condizioni artificiali per ottenere il sostegno perché per la fornitura di una 'linea polivalente per la lavorazione di ortaggi' ha pro- dotto preventivi di spesa risultati mai emessi op- pure alterati;
- ha rendicontato la spesa per la fornitura della
'linea polivalente per la lavorazione di ortaggi' che non può essere finanziata ai sensi della Misu-
8 TRIBUNALE DI BARI
ra 121 perché la stessa spesa è risultata essere stata generata in maniera artificiale;
- ha reso false dichiarazioni, come diretta conse- guenza di quanto innanzi;
- ha distolto dall'uso un fabbricato oggetto di finanziamento;
- non ha rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione riguardante gli investimenti finanziati”;
8. con DAdG n. 525 del 23/12/2020 veniva disposta la decadenza della ditta dal bene- Parte_1 ficio concesso ai sensi delle Misure 112, 111, 114
e 121 del PSR 2007/2013 della nonché atti- CP_1 vata la procedura per il recupero della somma ero- gata a titolo di anticipazione;
tale unita- Per_2 mente alla nota di trasmissione prot. AOO_030 –
25/03/2021 n. 3563, venivano recapitate nella ca- sella PEC dell'interessata in data 25/03/2021;
9. attivata nel portale del Sistema Informativo Agri- colo Nazionale (SIAN) la procedura di Registrazio- ne del Debito (PRD) 3647797 e formalizzata nei confronti della ditta la richie- Parte_1 sta bonaria di restituzione della somma percepita
(nota prot. AOO_030 – 24/12/2020 n. 17978, all.17 fasc. Regione), l'organismo pagatore (OP) AgEA ha attivato, in mancanza di riscontro, la procedura di recupero e ha emesso nei confronti del debitore l'ingiunzione AGEA, ID WF 84803 del 29/01/2021
(allegato 19).
9 TRIBUNALE DI BARI
II.2.- Così ricostruita la vicenda di causa secondo le produzioni documentali in atti, mette conto preliminarmente di precisare, anche alla stregua del contenuto della doman- da proposta, che il thema decidendum inerisce essenzialmen- te all'asserita illegittimità della DAdG n. 525 del
23/12/2020, a mezzo della quale la ha dispo- CP_1 sto la decadenza della ditta dal benefi- Parte_1 cio concesso ai sensi delle Misure 111-112-141-121 del PSR
2007/2013 della . CP_1
Avuto riguardo agli ordinari criteri di riparto di giuri- sdizione tra G.A. e G.O., non vengono nella specie in ri- lievo profili che attengono alla ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato (come tali non rien- tranti nella giurisdizione ordinaria), che normalmente ine- riscono alla sola fase pubblicistica di erogazione del con- tributo, ossia alla fase procedimentale che precede il provvedimento discrezionale attributivo del beneficio, al- lorquando l'Amministrazione può porre in essere, ove la legge lo consenta, apprezzamenti discrezionali circa l'an, il quid o il quomodo dell'erogazione.
Viceversa, nella fase esecutiva del rapporto, la posizione soggettiva del beneficiario assume consistenza di diritto soggettivo, dal momento che, successivamente al riconosci- mento del contributo, il rapporto tra Ente erogante e bene- ficiario è del tutto assimilabile a un rapporto di natura privatistica, in cui il mantenimento dell'erogazione pub- blica è strettamente correlato all'adempimento di obblighi predeterminati.
In tale fase, l'Ente erogante, lungi dall'operare scelte discrezionali, è autovincolato, dovendo controllare che le
10 TRIBUNALE DI BARI
somme pubbliche erogate siano utilizzate con le modalità e per le finalità prescritte.
Va soggiunto che, nel caso di specie, il contributo de quo
è stato revocato per effetto non di un riesame di eventuali valutazioni discrezionali che avevano presieduto al suo ri- conoscimento, ma dell'accertata mancanza delle condizioni per il suo mantenimento, verificabile anche successivamente alla fase deliberativa del beneficio, senza che sia confi- gurabile, in capo all'interessato, alcun legittimo affida- mento – come infondatamente invocato dall'attore – alla conservazione dell'agevolazione economica previamente otte- nuta (cfr. Cons. Stato n. 7064/2021).
II.3.- Fatta tale premessa, deve ribadirsi che il me- rito del giudizio resta circoscritto alla valutazione circa la fondatezza del diritto dello alla conserva- Parte_1 zione del contributo economico di cui alle Misure 111-112-
114-121 del PSR 2007/2013 della , dal quale è stato CP_1 dichiarato decaduto a mezzo della menzionata DAdG n. 525 del 23/12/2020.
II.4.- Sotto il profilo logico-giuridico, viene prio- ritariamente in rilievo l'eccezione di prescrizione formu- lata dall'attore per il decorso del termine di 4 anni fis- sato dall'art.3, par.1, co.1, REG. CE n.2298/1995, applica- bile al caso di specie.
A tal fine s'impone un inquadramento delle disposizioni normative applicabili.
Con il citato reg. UE n. 2988/95 è stata adottata una nor- mativa generale relativa ai controlli omogenei nonché alle misure e sanzioni amministrative per irregolarità lato sen- su riguardanti il diritto comunitario.
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In forza dell'art.2: “costituisce irregolarità qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario de- rivante da un'azione o un'omissione di un operatore econo- mico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudi- zio al bilancio generale delle Comunità o ai bilanci da queste gestite, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite diret- tamente per conto delle Comunità, ovvero una spesa indebi- ta”.
L'art.3, par.1, statuisce che “il termine di prescrizione delle azioni giudiziarie è di quattro anni a decorrere dall'esecuzione dell'irregolarità […]”, aggiungendo che
“tuttavia, le normative settoriali possono prevedere un termine inferiore e comunque non inferiore a tre anni”.
Infine, l'art. 3, par.3, statuisce che “gli Stati membri mantengono la possibilità di applicare un termine più lungo di quello previsto rispettivamente al par. 1 e al par.2”.
Fermo restando che il termine di prescrizione di cui all'art. 3, par. 1, REG. CE n. 2988/95 è applicabile sia alle irregolarità che comportano l'irrogazione di una san- zione amministrativa, ai sensi dell'art.5, sia ad irregola- rità che costituiscono oggetto di una misura amministrativa volta alla revoca del vantaggio indebitamente ottenuto, conformemente all'art. 4 dello stesso regolamento (sent.
CGUE del 2 marzo 2017, C-584/15), si deve aggiungere che, a conferma del chiaro disposto letterale del citato art.3, sia la giurisprudenza della Corte di Cassazione, sia quella della CGUE hanno ribadito che il regolamento in esame fa salva l'applicazione di termini prescrizionali più lunghi,
12 TRIBUNALE DI BARI
eventualmente previsti dalle normative interne degli Stati membri.
In particolare:
- “anche in materia di aiuti comunitari nel settore dell'agricoltura opera il disposto dell'art. 3 del Re- golamento n. 95/2988/CEE, che fissa in quattro anni il periodo entro il quale si deve procedere al recupero di ogni vantaggio indebitamente percepito a carico del bilancio comunitario, consentendo però a ciascuno Sta- to di applicare un termine più lungo che, secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia, è desumibile anche da disposizioni di diritto comune anteriori al menzionato Regolamento, purché prevedibili e propor- zionate. Per l'ordinamento italiano ciò avviene con la disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si pre- scrive nel termine di dieci anni […]” (cfr., tra le tante, Cass. n. 24040/2019);
- “l'art. 3, parr. 1 e 3, del regolamento (CE, Euratom)
n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, rela- tivo alla tutela degli interessi finanziari delle Co- munità europee, letto alla luce del principio di cer- tezza del diritto, deve essere interpretato nel senso che esso non osta a una normativa nazionale che fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previ- sto in detto art. 3, par. 1, fatto salvo il rispetto del principio di proporzionalità” (v. tra tutte, la recente sent. CGUE del 6 febbraio 2025, causa C-
42/24).
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- sempre la Corte di Giustizia UE, nella sent. dell' 8 maggio 2024, in causa C-734/22, ha statuito che “al fine di raggiungere l'obiettivo di tutela degli inte- ressi finanziari dell'Unione, l'applicazione di un termine di prescrizione decennale derivante da una di- sposizione del diritto privato nazionale non è contra- ria al principio di proporzionalità” affermando, vice- versa, che “alla luce di tale obiettivo, per il quale il regolamento n. 2988/95 ha istituito un termine di prescrizione di quattro anni per consentire alle auto- rità nazionali di perseguire un'irregolarità lesiva dei suoi interessi finanziari, e che può, in partico- lare, sfociare nel recupero di un vantaggio indebita- mente percepito, risulta che un termine di prescrizio- ne trentennale va oltre quanto necessario ad un'amministrazione diligente”.
In ordine alla decorrenza del termine prescrizionale, sem- pre l'art.3, par.1, prevede che “per le irregolarità perma- nenti o ripetute, il termine di prescrizione decorre dal giorno in cui cessa l'irregolarità. Per i programmi plu- riennali, il termine di prescrizione vale comunque fino al- la chiusura definitiva del programma”.
Sul punto la Corte di Giustizia si è espressa nel senso che l'art. 3, parr. 1 e 3, del Reg. CE n. 2988/95 […], sebbene non osti, come già detto, a una normativa nazionale che fissa un termine di prescrizione più lungo di quello previ- sto a livello UE, “osta, per contro, a una normativa nazio- nale che prevede che tale termine di prescrizione decor- ra dalla data in cui le autorità nazionali hanno constatato
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un'irregolarità alla luce delle disposizioni di tale rego- lamento”.
Applicando le suddette coordinate normative e giurispruden- ziali alla fattispecie di causa, deve ritenersi che:
- come correttamente prospettato dalla Re- CP_3
gione Puglia, per l'ordinamento italiano la previsione di un diverso termine prescrizionale per il recupero delle somme indebitamente erogate si rinviene nella disciplina dell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo, che, ai sensi dell'art. 2946 c.c., si pre- scrive nel termine di dieci anni (v. Cass. n.
34701/2023, n. 1274/2007, n.1995/2005; Cons. Stato n.
1116/2025);
- cionondimeno il dies a quo, contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta, non può essere fatto coin- cidere con il momento della scoperta delle irregolari- tà nell'ambito delle verifiche compiute dall'OLAF, che si sono concluse con rapporto del 9-10/6/2020, ma, trattandosi di “programma pluriennale”, deve indivi- duarsi nella chiusura definitiva del programma, rea- lizzatasi nel 2013, avuto riguardo ai pagamenti dei saldi (v. supra par. II.1, n. 4).
In conclusione, avendo la per un verso, co- CP_1 municato all'attore l'avvio del procedimento di revoca con nota prot. AOO_030 – 09/11/2020 n. 15049, e, per altro ver- so, adottato in data 23/12/2020 il provvedimento di revoca
DAdG n. 525, il diritto della convenuta a ripetere dal be- neficiario le somme indebitamente corrisposte non può rite- nersi prescritto, derivando da ciò il rigetto della que- stione preliminare sollevata dall'attore.
15 TRIBUNALE DI BARI
II.5.- Esclusa dunque la prescrizione del diritto con- troverso, la valutazione del merito della pretesa attorea va costruita, essenzialmente, su due passaggi argomentati- vi:
1) la verifica degli inadempimenti contestati dalla Re- gione Puglia allo per giustificare la di- Parte_1 sposta decadenza dal beneficio;
verifica da svolgersi sulla base dei dati fattuali accertati documentalmen- te nel processo, tenuto conto del quadro normativo di riferimento, ricavabile sia dalle DDSA n. 2461/2009
(di approvazione del Bando pubblico per la presenta- zione delle domande di aiuto) e n. 911/2010 (di con- cessione dell'aiuto pubblico di €982.549,80), costi- tuenti lex specialis del rapporto e fonte pattizia regolativa dello stesso, sia dalla normativa (di fon- te comunitaria, statale e regionale) cui le DDSA rin- viano;
2) in esito a ciò, l'ulteriore verifica circa la sussi- stenza, in capo alla del potere di CP_1 revocare il beneficio concesso in conseguenza delle violazioni riscontrate, contestato dall'attore.
II.5.1.- In ordine alla verifica sub 1), com'è stato già illustrato al punto n. 7 del precedente par. II.1, gli inadempimenti contestati allo dall'Ente erogante Parte_1 sono specificamente i seguenti:
1) «sono state create condizioni artificiali per ottene- re il sostegno e, nella specie, per la fornitura del- la “linea polivalente per la lavorazione di ortaggi”, sono stati prodotti preventivi di spesa risultati mai emessi oppure alterati ed è stata rendicontata una
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spesa non finanziabile ai sensi della Misura 121, in quanto artificialmente creata;
2) sono state rese false dichiarazioni, come diretta conseguenza di quanto innanzi;
3) è stato distolto dall'uso cui era destinato un fab- bricato oggetto di finanziamento;
4) non è stato rispettato l'obbligo di conservazione della documentazione riguardante gli investimenti fi- nanziati».
II.5.1.1. - Quanto ai punti 1) e 2), che possono es- sere congiuntamente esaminati siccome riconducibili allo stesso fatto, alla luce delle risultanze processuali deve considerarsi raggiunta la prova dell'inadempimento conte- stato.
Nella specie, v'è innanzitutto agli atti il rapporto del 9-
10/6/2020 dell'OLAF (European Anti-Fraud Office), organismo indipendente della Commissione Europea, istituzionalmente incaricato (tra l'altro) di eseguire indagini amministrati- ve sulle condotte di soggetti terzi, prevalentemente opera- tori economici, che recano pregiudizio al bilancio dell'Unione Europea, a tutela degli interessi finanziari della stessa (all. 8 fasc. . CP_1
Tale rapporto, pur non rivestendo fede privilegiata ai sen- si di cui all'art.2700 c.c., costituisce un elemento di prova che il Giudice ben può valutare in concorso con gli altri.
In particolare, la disciplina che regolamenta l'attività dell'OLAF, contenuta nella Decisione 2013/478/EU e nel Reg.
UE n. 883/2013, da ultimo modificata dal Reg. UE
n.2223/2020, prevede all'art.11, par.2, che “le relazioni
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redatte […], unitamente a tutti gli elementi di prova a lo- ro sostegno e a esse allegati, costituiscono elementi di prova ammissibili nei procedimenti giudiziari di natura non penale dinanzi agli organi giurisdizionali nazionali e nei procedimenti amministrativi negli Stati membri […]”.
Prive di fondatezza sono in proposito le doglianze di parte attrice circa l'avvenuta “violazione del principio del con- traddittorio endoprocedimentale da parte dell'OLAF”; do- glianze che, in disparte l'inidoneità ex se a privare di ogni valenza probatoria il documento in questione, sono contraddette dalla circostanza che il rapporto dell'OLAF era stato prontamente reso noto all'interessato mediante la comunicazione di sospensione dei procedimenti per erogazio- ni AGEA.2020.64957 del 02/10/2020 (all. 7 . CP_1
Tanto chiarito, dal rapporto dell'OLAF si evince, per quan- to qui rileva, che:
1) “la domanda dell'azienda agricola con- Parte_1 sisteva nella realizzazione di un progetto per la costru- zione di un magazzino e di uffici, nonché per l'acquisto di macchinari agricoli e di altre attrezzature”;
2) “durante il controllo e la verifica sul posto presso
l'azienda agricola in via Bari-Podere Parte_1
256, Masseria Recca, Foggia, il personale dell' OLAF ha ispezionato una linea polivalente per la lavorazione ortag- gi, che era stata acquistata, con il contributo del FEASR, dall'operatore economico rumeno SC Real Utilje Agria s.r.l. per l'importo di 302.000 €, con ordine del 30 gennaio 2013
e fatture nn. 00019 del 1° Marzo 2013, 00020 del 4 Marzo
2013 e 00021 del 15 Marzo 2013”;
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3) “tenuto conto del fatto che il prezzo di mercato di det- to impianto è di solito molto inferiore a quello pagato dall'azienda agricola i funzionari OLAF Parte_1 hanno controllato le procedure effettuate dal beneficiario dei fondi per la selezione e la scelta del fornitore”;
4) erano stati riscontrati n.3 preventivi: TECNOFRUTTA
S.r.l., del 09.12.2012, per un importo di €320.000,00;
C.M.A. del 18.12.2012, Controparte_4 per un importo di €336.200,00; Controparte_5 Parte_2
del 04.12.2012 per un importo di €302.000,00;
5) “il rappresentante legale di Controparte_6 [...]
sentito il 14 ottobre 2019 dalla Guardia di fi- CP_7 nanza di Foggia, ha dichiarato che Tecnofrutta s.r.l. non ha emesso l'offerta di cui sopra”;
6) “il 13 gennaio 2020 la Guardia di finanza di Foggia ha chiesto alla società C.M.A. di confermare la presentazione della suddetta offerta del 18 dicembre 2012 e di inviarne una copia e, benché quest'ultima abbia confermato l'emis- sione dell'offerta, la copia da essa inviata risulta diver- sa da quella presentata dall'azienda agricola Andrea Iaf- faldano, per quanto riguarda la data, l'oggetto e l'impagi- nazione”;
7) “dalla relazione sulla scelta delle ditte fornitrici dei macchinari attrezzature e impianti del 5 Marzo 2013, firma- ta dall'azienda agricola e trasmessa Parte_1 all'ufficio competente della emerge che CP_1
l'operatore economico SC Real Utilje Agria s.r.l., indicato come specialista del settore, è stato scelto per la forni- tura di una linea polivalente per la lavorazione ortaggi in quanto la macchina proposta è risultata tecnologicamente
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all'avanguardia e molto funzionale, ed inoltre l'offerta pervenuta è risultata più vantaggiosa rispetto alle altre”;
8) nel corso dell'indagine OF/2015/1341/B5, l'Olaf ha veri- ficato che “l'operatore economico rumeno SC Real non è un produttore di macchinari agricoli né un commercian- te/rivenditore e che la società rumena SC Real è stata uti- lizzata a più riprese, tramite operazioni di vendita, al fine di aumentare artificialmente i prezzi delle macchine agricole per le quali gli acquirenti finali hanno ricevuto gli aiuti del se FEASR concessi dalla ”. CP_1
Oltre ai contenuti del rapporto Olaf appena illustrati, il quadro probatorio della verifica in oggetto è corroborato dagli esiti della consulenza tecnica d'ufficio svolta dal dott. , il quale, legittimamente utilizzando la do- Per_1 cumentazione versata in atti e in forza di indagini esau- stive e logicamente coerenti, comprendenti l'ispezione del- la linea polivalente di lavorazione di ortaggi per cui è causa (come riscontrata dalle misurazioni lineari e dai ri- lievi fotografici dell'impianto allegati alla relazione), ha risposto ai quesiti postigli, volti all'accertamento sia della “effettiva rispondenza della linea polivalente per la lavorazione degli ortaggi acquisita dalla ditta Parte_1 rispetto al progetto di investimento ammesso a contributi ai sensi del PSR ”, sia della “congruità dei prezzi CP_1 di acquisto del medesimo macchinario rispetto ai prezzi praticati sul mercato all'epoca”.
In particolare, il Ctu ha così relazionato (v. pagg.
5-13 della relazione):
1) il confronto tra le risultanze delle verifiche tecniche effettuate a carico dell'impianto presente nell'azienda
20 TRIBUNALE DI BARI
e le caratteristiche richiamate nel relativo Parte_1 preventivo della ditta aggiudicataria ha consentito di ac- certare l'effettiva rispondenza tra l'impianto acquistato dalla ditta rispetto a quello finanziato;
Parte_1
2) la congruità del prezzo d'acquisto dell'impianto rispet- to ai valori di mercato esistenti all'epoca della produzio- ne del preventivo da parte della aggiudicataria
[...]
è stata valutata acquisendo preventivi Parte_3 retrodatati da ditte specializzate nella realizzazione d'impianti similari a quello de quo, posto che tale fonte estimativa è stata ritenuta la più efficace per la mancanza di altri validi riferimenti comparativi utilizzabili nella specificità del caso (listini, prezzari, ecc.);
3) “le caratteristiche e le peculiarità dell'impianto sono state sottoposte all'attenzione delle ditte disponibili trasmettendo loro il preventivo della ditta aggiudicatrice unitamente ad alcune foto per facilitare la valutazione estimative dell'impianto”;
4) “sono stati raccolti quattro preventivi e, sulla base degli stessi, è possibile indicare l'importo di € 91.000,00 quale prezzo medio per la fornitura dell'impianto de quo con una corrispondente differenza rispetto al costo dell'impianto finanziato di circa € 211.000,00”;
5) è stata dunque riscontrata “una significativa difformità tra il costo preventivato nell'ambito della domanda di con- tributo pubblico e il valore del medesimo impianto all'epoca della implementazione della pratica di finanzia- mento”.
Gli elementi probatori innanzi richiamati sono idonei a su- perare le apodittiche affermazioni di parte attrice circa
21 TRIBUNALE DI BARI
l'insussistenza del contestato inadempimento, senza il sup- porto di alcuna prova di opposto segno.
Il dato oggettivo emergente ex actis è che i preventivi di spesa prodotti dalla ditta non possono ritenersi Parte_1 genuini dal momento che (in difetto di prova contraria):
- due dei tre acquisiti dall'interessato sono risultati mai emessi dalle società che li avevano apparentemente formula- ti (TECNOFRUTTA S.r.l. e C.M.A. Costruzioni Meccaniche
Aprea S.a.s.);
- il terzo, quello concretamente prescelto dallo Parte_4
[...
, non solo era stato formulato dalla Parte_3
, soggetto non operante nel campo della produzione
[...]
o della commercializzazione di macchinari agricoli, ma – ciò che contrassegna il fatto di rilevante gravità – recava un prezzo considerevolmente superiore al valore di mercato
(più del triplo).
Dalle suddette circostanze si ricava inequivocabilmente che l'attore, beneficiario dei fondi europei, non ha agito nel rispetto delle prescrizioni disciplinanti il rapporto di aiuto.
In particolare:
- quanto al Reg. UE n. 65/2011, richiamato nel bando di accesso al sostegno, vengono in rilievo le prescrizio- ni: 1) dell'art.4, co. 8, secondo cui “[…] non sono concessi pagamenti a favore di beneficiari che risul- tino aver creato artificialmente le condizioni neces- sarie per ottenere tali pagamenti al fine di trarne un vantaggio non conforme agli obiettivi del regime di sostegno”; 2) dell'art. 30, co. 2, secondo cui “qualo- ra si accerti che un beneficiario ha reso deliberata-
22 TRIBUNALE DI BARI
mente una falsa dichiarazione, l'operazione di cui trattasi è esclusa dal sostegno del FEASR e si procede al recupero degli importi già versati per tale opera- zione”;
- quanto al Bando, par.13, contenente la documentazione da presentare a corredo della comunicazione di avvenu- to insediamento, viene in rilievo la previsione secon- do cui “per gli interventi di acquisto e messa in ope- ra di prefabbricati e di impianti fissi (elettrici, idrici, fognanti, ecc.), nonché di serre, di macchine
e attrezzature occorre acquisire e allegare tre pre- ventivi analitici, rilasciati da tre ditte diverse, per ciascuno intervento preventivato, con relazione giustificativa della scelta operata, sottoscritta dal richiedente e da tecnico abilitato”.
II.5.1.2.- Rimarcato che l'inadempimento contestato ai punti 1) e 2) è di una gravità oggettiva tale da poter es- sere ragionevolmente considerato come la principale (e, in definitiva, dirimente) ragione del provvedimento di deca- denza, mette conto di aggiungere che:
- quanto all'inadempimento contestato al punto 3), ri- sulta provato, ed invero neppure specificamente conte- stato, la distrazione del capannone realizzato con il finanziamento dalla destinazione d'uso attribuitagli con la domanda di aiuto;
in particolare, dai rilievi svolti dagli agenti dell'OLAF in sede di sopralluogo, sono emerse rilevanti difformità rispetto a quanto di- chiarato nella domanda stessa e, cioè, “non solo il mancato uso degli uffici, ma anche la promiscuità esi- stente tra l'azienda agricola attrice e l'azienda
23 TRIBUNALE DI BARI
agricola (par. Parte_5
2.2.6 del rapporto OLAF), in specifica violazione dell'impegno assunto con la sottoscrizione della do- manda di aiuto (v. pag.17, all. 3 lad- CP_1 dove lo si impegnava a “non distogliere Parte_1 dalla prevista destinazione d'uso gli immobili e gli investimenti fissi oggetto di finanziamento, per alme- no 10 anni dalla data di liquidazione del saldo del contributo pubblico […]”);
- quanto all'inadempimento contestato al punto 4), fermo che risulta incontestata la circostanza della mancata conservazione della documentazione, anche det- to comportamento si pone in contrasto con gli specifi- ci limiti temporali a tal fine imposti ai beneficiari dei contributi [nella specie, si veda il contenuto delle Domande di Pagamento n. 94751552228 e n.
94752009673, rispettivamente sottoscritte dallo Iaf- faldano in data 09/10/2012 e 08/04/2013 (all.ti 22 e
23 fasc. , nelle quali, a pag.6, il be- CP_1 neficiario degli aiuti dichiarava di “essere a cono- scenza dell'impegno di garantire la conservazione per
10 anni dei titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione delle spese sostenute, con decor- renza dalla data di richiesta del saldo finale”]; det- to termine non risultava ancora decorso alla data de- gli accertamenti OLAF, derivando da ciò
l'inosservanza, anch'essa dotata di non modesta rile- vanza, del relativo obbligo, posto a presidio della trasparenza e della semplificazione e, dunque, dell'efficienza e celerità dei controlli sul corretto
24 TRIBUNALE DI BARI
utilizzo degli aiuti, cui l'Ente erogatore è tenuto.
In definitiva, può ritenersi accertata la sussistenza di tutte le violazioni delle regole disciplinatrici dell'aiuto addebitate allo e, con esse, l'inadempimento de- Parte_1 gli obblighi specificamente assunti dall'attore con la par- tecipazione al bando, tutti pienamente conosciuti e accet- tati ab origine dal beneficiario del contributo.
II.6.- Resta da verificare se, alla stregua del bando e della normativa regolatrice del contributo, vi sia in ca- po alla il potere di disporre la decadenza e/o re- CP_1 voca del beneficio concesso in conseguenza delle violazioni accertate: ciò che l'attore ha ritenuto di contestare, pe- raltro in termini generici.
Sul punto, è sufficiente richiamare la DDSA n. 2461/2009, in forza della quale “qualora a seguito dei controlli, a qualsiasi titolo ed in qualunque momento effettuati, sia che si tratti di controllo amministrativo e/o in loco, do- vessero essere rilevate infrazioni e/o irregolarità e/o anomalie e/o difformità, saranno revocati gli aiuti (Reg.
CE 1975/2006)”.
Deve precisarsi che l'art.18 del Reg. CE 1975/2006, il qua- le stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE)
n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda le procedure di controllo per le misure di sostegno dello sviluppo rura- le, statuisce, in punto di “riduzioni ed esclusioni in caso di mancato rispetto dei criteri di ammissibilità”, che: “
1. in caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordi- nata la concessione dell'aiuto, diverso da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali di- chiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato”; “2. Lo Stato
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membro stabilisce l'importo della riduzione dell'aiuto, in particolare in base alla gravità, all'entità e alla durata dell'inadempienza constatata”.
Va altresì richiamata, come correttamente evidenziato dalle difese della convenuta, la D.G.R. n. 1936/2012, recante
“Disposizioni in materia di riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari delle misure […]”, ove si sta- biliscono e tipizzano gli effetti del mancato rispetto di specifici impegni da parte dei beneficiari di alcune Misu- re, tra le quali la 121, perlopiù afferenti alla fase suc- cessiva alla realizzazione degli investimenti, elencando ipotesi di revoca o riduzione. In particolare, nelle schede di riduzione di cui all'allegato A, di fianco alle prescri- zioni “produrre documentazione conforme al fascicolo azien- dale” e “non produrre false dichiarazioni”, si prevede espressamente la revoca, quale sanzione in caso di inosser- vanza.
Ne deriva che la nell'adottare l'atto di CP_1
revoca degli aiuti concessi allo ha, in osser- Parte_1 vanza dell'art.18 Reg. UE 1975/2006, adottato una misura evidentemente congrua, siccome sorretta dalla giusta consi- derazione della sussistenza, della pluralità e, soprattut- to, della rilevante gravità delle inadempienze riscontrate in capo al beneficiario degli aiuti.
Per completezza va infine rimarcato che lo si Parte_1 era pure espressamente impegnato “a restituire gli aiuti erogati, aumentati degli interessi legali nel frattempo ma- turati, in caso di mancata osservanza di uno o più obblighi stabiliti dalla normativa comunitaria, nazionale, regionale
e dal bando, nonché degli impegni assunti con la sottoscri-
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zione della domanda” (v. pag. 17 della domanda di aiuto), cosicché l'attore non può fondatamente invocare alcuna in- colpevole ignoranza circa le prescrizioni cui doveva atte- nersi e le conseguenze sanzionatorie derivanti dall'inadempimento.
In definitiva, stante la rispondenza alla normativa appli- cabile della decadenza dal beneficio comminata dalla PA re- gionale, la domanda dello dev'essere in toto ri- Parte_1 gettata.
III.- Le spese processuali seguono la soccombenza, co- me per norma (art. 91 c.p.c.).
Alla liquidazione dei compensi deve provvedersi secondo i parametri fissati dal d.m. 13/8/2022 n. 147, che ne prevede espressamente l'applicazione alle “prestazioni professiona- li esaurite successivamente alla sua entrata in vigore”
(nella specie avvenuta il 23/10/2022).
Nel prospetto seguente sono riportate le voci di compenso spettanti e i relativi importi, liquidati tenendo conto della natura della causa, della difficoltà delle questioni trattate nonché dello scaglione di valore, superiore ad
€520.000,00, con il conseguente aumento nei limiti percen- tuali previsti dall'art.6 t.p.:
Scaglione: oltre €520.000,01 FASI VALORE MEDIO AUMENTO IMPORTO LIQUIDATO Studio 3.544,00 +20% 4.252,80 Introduttiva 2.338,00 +20% 2.805,60 Istruttoria 10.411,00 // 10.411,00 Decisoria 6.164,00 +20% 7.396,80 TOTALE 24.866,20
P.q.m.
il Tribunale di Bari, II sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda
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proposta, con atto di citazione notificato il 12/03/2021, da titolare dell'omonima ditta indivi- Parte_1 duale, nei confronti della ed altro, ogni CP_1 contraria istanza disattesa, così provvede:
A) RIGETTA la domanda;
B) CONDANNA al pagamento, in favore della Parte_1
delle spese di lite, che liquida in CP_1
€24.866,20, a titolo di compensi difensivi, oltre a rim- borso forf. spese generali (15%), Iva e Cpa come per legge;
C) PONE le spese della consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con decreto in data 19/12/2024, definitivamen- te a carico di condannando Parte_1 quest'ultimo a rifondere la convenuta di quanto da essa eventualmente anticipato a tale titolo.
Bari, 02/07/2025
Il Giudice – Antonio Ruffino
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