Accoglimento
Sentenza 25 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 25/11/2025, n. 9215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9215 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09215/2025REG.PROV.COLL.
N. 00254/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 254 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Ciro Testini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Ufficio per le Ricompense, non costituito in giudizio;
per la riforma
della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. -OMISSIS-/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 novembre 2025 il Cons. -OMISSIS-SC e udito per la parte appellante l’avvocato Ciro Testini;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Il signor -OMISSIS-, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato, propone appello avverso la “sentenza breve” del Tar per la Puglia n. -OMISSIS-/2022 con la quale è stato respinto l’originario ricorso proposto dallo stesso signor -OMISSIS-e teso ad ottenere l’annullamento:
- del provvedimento del Ministero dell'Interno, Ufficio per le ricompense, prot. n. 333-C/9016.3.9 del 2.4.2020, notificato in data 21.4.2020, di riconoscimento dell'encomio solenne in favore del ricorrente anziché della promozione per merito straordinario così come proposta dalla Questura di Bari;
- del verbale del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali della seduta del 15 gennaio 2020;
- dell'attestato di riconoscimento dell'encomio solenne;
- di tutti gli atti presupposti, connessi e consequenziali.
Il signor -OMISSIS-chiedeva anche l'accertamento del diritto del ricorrente alla concessione della promozione per meriti straordinari.
2. La sentenza impugnata così sintetizza le premesse in fatto:
- il signor -OMISSIS-, Assistente Capo Coordinatore della Polizia di Stato presso la III Sezione reati contro la persona (ex - Sezione Omicidi) di Bari, nell’ambito di un’attività di indagine, iniziata nel 2011, contro un sodalizio mafioso-camorristico barese, svolgeva, anche con rischi personali, una preziosa collaborazione, tale da essere definito come “uno degli artefici - unitamente agli assistenti capo -OMISSIS-, -OMISSIS- e -OMISSIS-” del successo dell’operazione;
- per tale straordinaria attività investigativa, il Questore proponeva tre agenti per la promozione per meriti straordinari, 8 agenti per l'encomio solenne e 4 agenti per l'encomio semplice;
- il ricorrente, nello specifico, veniva proposto per il conferimento della promozione per merito straordinario, in data 17.1.2017;
- sennonché, il Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali nella seduta del 15 gennaio 2020 non riconosceva al ricorrente né a nessun altro degli agenti proposti, la promozione per meriti straordinari, ma soltanto l'encomio solenne;
- il Consiglio, deliberando a maggioranza, declassava tutte le proposte pervenute dal Questore di Bari, riconoscendo l'encomio solenne anziché la promozione per meriti straordinari, l'encomio semplice anziché l'encomio solenne e la lode anziché l'encomio;
- nella deliberazione prevaleva la seguente motivazione: « L'operazione di polizia giudiziaria, nel caso di specie, non si caratterizza per straordinarietà ed eccezionalità, né per concreti e reali pericoli di vita, essendo il buon esito costituito dal frutto del plurimo concorso di tutti gli operatori segnalati ».
3. A sostegno dell’impugnativa avverso i citati provvedimenti venivano formulati i seguenti motivi di ricorso:
I. Violazione dell'art. 72 d.p.r. n. 335/82 - Violazione degli artt. 71 e ss. d.p.r. n. 335/82 - Eccesso di potere - difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti - difetto di motivazione - illogicità e irragionevolezza manifesta.
Si sosteneva che, nel caso di specie, sussistevano entrambi i criteri determinanti, in via alternativa, la promozione per meriti straordinari: eccezionali risultati conseguiti in attività di servizio e grave pericolo di vita corso per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica.
II. Violazione degli artt. 68 e ss. d.p.r. n. 335/82 - Violazione della circolare dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del 28 febbraio 2019 avente ad oggetto i criteri di massima per le promozioni per merito straordinario - Eccesso di potere - difetto di istruttoria - illogicità e irragionevolezza manifesta.
Si sosteneva che l'istruttoria e la conseguente attività valutativa non fossero state corrette.
4. Nel giudizio di primo grado si costituiva il Ministero dell’Interno chiedendo il rigetto del ricorso.
5. Con “sentenza breve” n. -OMISSIS-/2022 il Tar per la Puglia ha rigettato il ricorso.
5.1 In particolare il primo giudice ha ritenuto che:
- le ricompense per merito di servizio in favore del personale della Polizia di Stato sono state innovate dall’art. 2 del d.lgs. 5 ottobre 2018 n. 126 che ha novellato gli artt. 71 e seguenti del d.p.r. 24 aprile 1982 n. 335, nonché dal d.p.r. 21 giugno 2019 n. 82 che ha novellato il titolo IX (artt. 66-75) del d.p.r. 28 ottobre 1985 n. 782;
- la vigente normativa distingue due tipologie di riconoscimenti premiali, vale a dire le ricompense per meriti straordinari e speciali (promozione ed encomio solenne) e quelle per lodevole comportamento (encomio, lode, premio in denaro, compiacimento);
- nel caso di specie, trova applicazione l’art. 72 del citato Regolamento, a tenore del quale « La promozione alla qualifica superiore può essere conferita anche per merito straordinario agli assistenti capo, ai vice sovrintendenti e ai sovrintendenti, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano conseguito eccezionali risultati in attività attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione della pubblica sicurezza, dando prova di eccezionale capacità e dimostrando di possedere le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica »;
- il successivo art. 75- bis stabilisce che: « Il conferimento delle promozioni per merito straordinario di cui agli articoli 71, 72, 73 e 74, è disposto, previa approvazione di appositi criteri di massima nei quali sono tipizzate le relative procedure e le fattispecie direttamente correlate al circoscritto ambito di operatività delle disposizioni contenute nei medesimi articoli. I predetti criteri sono approvati per il personale fino alla qualifica di sostituto commissario e qualifiche corrispondenti da parte delle Commissioni per la progressione in carriera del personale della Polizia di Stato e per i funzionari previa proposta da parte della Commissione per la progressione in carriera approvata dal Consiglio di amministrazione del personale della Polizia di Stato »;
- i criteri stabiliti dall’Amministrazione resistente impongono di valorizzare l’eccezionalità della condotta tenuta dall’operatore di polizia e di valutare se il medesimo abbia i requisiti della qualifica superiore. Si tratta di una valutazione largamente discrezionale, come riconosciuto da un pacifico orientamento di giurisprudenza (cfr.: Cons. Stato, III, n. 3084/2015);
- nella deliberazione impugnata è prevalsa la seguente motivazione: « L'operazione di polizia giudiziaria, nel caso di specie, non si caratterizza per straordinarietà ed eccezionalità, né per concreti e reali pericoli di vita, essendo il buon esito costituito dal frutto del plurimo concorso di tutti gli operatori segnalati »;
- in tale motivazione non è ravvisabile alcun errore di valutazione, né incongruità manifesta, né contraddittorietà;
- i motivi del ricorso devono essere disattesi perché: (i) non sussiste la dedotta violazione della normativa di settore (artt. 68, 71 e 72 d.p.r. n. 335/82); (ii) non sussiste la violazione della circolare dell'Ufficio per le Relazioni sindacali del 28 febbraio 2019 avente a oggetto i criteri di massima per le promozioni per merito straordinario, atteso che il procedimento si è svolto in conformità ai canoni di legge nonché ai criteri e parametri con i quali l’Amministrazione si è autovincolata; (iii) non sussistono il difetto di istruttoria né il difetto di motivazione, poiché la pratica è stata correttamente istruita, sicché il provvedimento impugnato è da ritenersi congruamente motivato; (iv) non sussistono illogicità né irragionevolezza manifesta, poiché la valutazione sui meriti del ricorrente appare ragionevole e ben ponderata;
- il fatto che la deliberazione del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali nella seduta del 15 gennaio 2020, sia passata a maggioranza non costituisce violazione, trattandosi di organo collegiale che delibera a maggioranza dei voti dei suoi componenti.
6. Avverso la sentenza del Tar per la Puglia n. -OMISSIS-/2022 propone appello il signor -OMISSIS-per i motivi che saranno più avanti analizzati.
7. Il Ministero dell’Interno si è costituito in giudizio per resistere all’appello con memoria di mero stile.
8. All’udienza del 6 novembre 2025 l’appello è stato trattenuto in decisione.
DIRITTO
1. Il primo motivo di appello è rubricato: « Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Violazione dell'art. 72 D.P.R. n. 335/82 - Violazione degli artt. 71 e ss. D.P.R. n. 335/82 - Eccesso di potere - difetto di istruttoria - erroneità dei presupposti - difetto di motivazione - illogicità e irragionevolezza manifesta ».
L’appellante critica la motivazione della sentenza impugnata sostenendo che:
- per quanto il giudizio sul riconoscimento della promozione per meriti straordinari sia un giudizio discrezionale, la sentenza non motiva in alcun punto sulle ragioni per cui sarebbe logico o ragionevole il provvedimento impugnato che ha denegato esclusivamente al ricorrente la promozione per meriti straordinari nell'arresto del pregiudicato -OMISSIS-;
- durante il servizio sotto copertura il ricorrente ha partecipato all'operazione di arresto del pregiudicato -OMISSIS- avvenuto in data 16.2.2012;
- il suo nominativo non è riportato nei verbali di servizio giacché l'attività di indagine era ancora in corso e non poteva essere disvelata l'identità dell'agente sotto copertura;
- in tale operazione tutti gli agenti coinvolti hanno ottenuto la promozione per meriti straordinari;
- nella proposta formulata dal Questore si evidenzia il rischio corso dal ricorrente che, appostato in incognito e controllando che lo -OMISSIS- non si allontanasse, poteva essere scambiato per un aderente al clan rivale;
- tutti gli altri partecipanti all'operazione hanno ottenuto la promozione, mentre per il ricorrente non vi è stata la promozione e, soprattutto, non vi è alcuna motivazione del parere del Consiglio per le ricompense;
- la sentenza appellata, su tali rilevanti profili ha completamente omesso di pronunciarsi;
- il ricorrente non è stato proposto per la promozione per meriti straordinari insieme ai colleghi, essendo ancora in corso l'attività di indagine e non potendo rivelare la sua identità;
- successivamente, inopinatamente, la stessa operazione in cui il ricorrente ha avuto una funzione determinante e assumendosi rischi maggiori rispetto a quelli dei colleghi, viene valutata diversamente senza alcuna specifica motivazione che possa giustificare una diversa valutazione.
2. Il secondo motivo di appello è rubricato: « Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Violazione dell'art. 72 D.P.R. n. 335/82 - Violazione degli artt. 71 e ss. d.p.r. n. 335/82 ».
L’appellante sostiene che:
- il Tar non ha affrontato il motivo di ricorso inerente l'eccezionalità dell'operazione che ha comportato lo smantellamento di un clan mafioso;
- a norma dell’art. 72 d.p.r. n. 335/82 i criteri per il riconoscimento della promozione per meriti straordinari sono: (i) eccezionali risultati conseguiti in attività inerenti i propri compiti, dando prova di eccezionale capacità e di possedere le qualità per la qualifica superiore; (ii) aver corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- i predetti criteri sono alternativi, cioè, può essere riconosciuta la promozione per meriti straordinari sia nel caso in cui gli agenti conseguano risultati eccezionali in attività attinenti ai loro compiti, sia nel caso in cui vi sia stato un grave pericolo di vita;
- nel caso di specie sussistono entrambi i criteri determinanti: eccezionali risultati conseguiti in attività di servizio e grave pericolo di vita corso per tutelare la sicurezza e l'incolumità pubblica;
- la circolare del 28 febbraio 2019 dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali ha fissato i criteri di massima, ai sensi dell'art. 75- bis d.p.r. n. 335/82, per le promozioni per merito straordinario;
- tale circolare stabilisce, al punto A1), che il conferimento della promozione straordinaria per eccezionali risultati conseguiti in attività inerenti i propri compiti in riferimento al personale della Polizia di Stato che svolga attività di polizia giudiziaria richiede che venga valutata: (i) la rilevanza dell'attività investigativa; (ii) la durata delle indagini in relazione alla complessità; (iii) le tecniche e le risorse utilizzate; (iv) gli eventuali rischi connessi all'attività svolta; (v) l’assunzione di responsabilità;
- nel caso di specie, dalla proposta di promozione per meriti straordinari formulata dal Questore di Bari e dagli atti di indagine si rileva agevolmente che l'attività investigativa non è stata “rilevante”, ma unica nel suo genere considerato che ha permesso di smantellare un'associazione criminale di stampo mafioso;
- tale attività criminale, peraltro, coinvolgeva un settore delicato, di particolare rilevanza economica, in quanto rivolto alle attività di subappalto di lavori pubblici e privati, con reciproca convenienza del tessuto imprenditoriale ad assumere gli aderenti al clan -OMISSIS-ed evitare furti e danneggiamenti e del clan criminale nell'inserirsi nella vita imprenditoriale;
- l’indagine ha dimostrato il salto di qualità effettuato dal clan -OMISSIS-, in grado di proporre a conniventi imprenditori del settore edile, proprie aziende (è il caso ad esempio di una impresa di costruzioni di Bitonto riconducibile ad un pericoloso affiliato alla consorteria criminale indagata);
- per la prima volta è stato possibile registrare la “favella”, il rito di affiliazione mafiosa, riportata da testimoni, ma che non era mai stata ascoltata o, addirittura, registrata;
- altresì palese è il requisito della durata e complessità delle indagini, atteso che si tratta di indagini durate anni, estremamente delicate, che hanno portato all'arresto per associazione mafiosa di decine di malavitosi affiliati al clan -OMISSIS-, il più importante clan malavitoso del capoluogo;
- l’eccezionalità dell’operazione -OMISSIS- si rileva anche dalla costituzione delle parti civili atteso che per la prima volta nomi importanti dell’imprenditoria pugliese hanno denunciato tali fenomeni;
- ad essi, si sono associati il Comune di Bari e diverse associazioni antiracket;
- attestati di stima e ringraziamento sono pervenuti dall’allora Ministro dell’Interno, dal Capo della Polizia e dal Procuratore della Repubblica;
- nella proposta di promozione si pone in risalto la tecnica di indagine, svolta in incognito, mediante appostamenti e occultamento di cimici per le intercettazioni ambientali, nonché l'assunzione di responsabilità che l'assistente capo coordinatore -OMISSIS-ha preso in prima persona in diverse occasioni (in particolar modo nell'arresto del pregiudicato -OMISSIS-);
- non possono tacersi, infine, i rischi per la vita che il ricorrente ha corso e che risultano chiaramente dalla documentazione versata in atti, considerato che il ricorrente ha operato in incognito in una zona controllata dal clan -OMISSIS-, rischiando di essere scambiato per un aderente al clan rivale;
- su tutti tali profili, che emergono dalla proposta di promozione nonché dagli atti dell'indagine, il Consiglio per le ricompense non risulta aver svolto alcuna istruttoria ed è palese il difetto di motivazione avendo il Consiglio affermato, apoditticamente, che l'attività investigativa “non si caratterizza per straordinarietà ed eccezionalità”;
- si rileva, altresì, il difetto di istruttoria da parte del Consiglio per le ricompense che ha superficialmente ritenuto tale attività investigativa rientrare “nei propri compiti istituzionali” della Sezione, non rilevando invero che l'attività investigativa è stata svolta dalla ex Sezione Omicidi, sezione che non ha, come si è detto, propriamente tra le attività investigative primarie quella di occuparsi di indagini su compagini mafiose;
- su tali questioni nulla rileva il Tar per la Puglia;
- il giudizio sulla promozione per meriti straordinari è comunque soggetto al sindacato giurisdizionale amministrativo se affetto da illogicità o travisamento dei fatti (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 716/2022);
- nel caso di specie sussistono entrambi i vizi considerato che dalla motivazione del provvedimento non si rileva alcuna considerazione dei fatti, delle circostanze e della stessa operazione;
- il provvedimento impugnato è palesemente privo di motivazione in merito e su tali questioni il Tar ha completamente omesso di pronunciarsi.
3. Il terzo motivo di appello è rubricato: « Violazione dell'art. 112 c.p.c. - Violazione degli artt. 68 e ss. d.p.r. n. 335/82 - Violazione della circolare dell'Ufficio per le Relazioni Sindacali del 28 febbraio 2019 avente ad oggetto i criteri di massima per le promozioni per merito straordinario - Eccesso di potere - difetto di istruttoria - illogicità e irragionevolezza manifesta ».
Parte appellante sostiene che:
- la sentenza appellata incorre in un palese errore di valutazione;
- con il secondo motivo di ricorso di primo grado, infatti, non si sosteneva l'illegittimità del parere del Consiglio per le ricompense per meriti straordinari e speciali, assunto nella seduta del 15.1.2020, giacché deliberato a maggioranza, ma l'assoluta illogicità di tale parere;
- in particolare è stato evidenziato che gli agenti che hanno partecipato all'operazione “-OMISSIS-” sono stati valutati tutti complessivamente e in unica seduta;
- sia gli agenti proposti per meriti straordinari, sia quelli proposti per l'encomio solenne, sia quelli proposti per l'encomio semplice, sono stati oggetto di una valutazione assolutamente generica e approssimativa;
- all'esito di tale attività valutativa sommaria il Consiglio per le ricompense ha deliberato di declassare tutti i riconoscimenti proposti dal Questore;
- in particolare, è stato evidenziato come non possa procedere alla valutazione complessiva degli agenti coinvolti nell'operazione, senza distinguere le singole posizioni;
- in tale parte, il giudizio è assolutamente illogico e irragionevole;
- viceversa in nessun punto del secondo motivo di ricorso si contesta l'eventuale delibera a maggioranza assunta dal Consiglio per le ricompense;
- la sentenza appellata si manifesta, pertanto, fondata su un erroneo presupposto, smentito dagli atti difensivi che si producono.
4. L’appello è fondato per quanto di ragione.
5. Dagli elementi in fatto emergono le seguenti circostanze che non sono in discussione:
(i) l’appellante ha partecipato ad una delicata e lunga operazione investigativa contro un sodalizio mafioso-camorristico barese che ha portato all’arresto di molte persone;
(ii) l’appellante è stato uno degli artefici dell’installazione di un presidio tecnico (microspia) a cui si deve l'acquisizione di essenziali fonti di prova che hanno determinato il successo della complessa indagine in argomento (pag. 7 della proposta di conferimento della promozione per merito straordinario formulata dal Questore);
(iii) nella citata proposta di promozione per merito straordinario del Questore (pag. 8) così si sottolinea l’importanza dell’apporto dell’appellante all’operazione imputabile all’appellante: « Per comprendere pienamente il rischio corso dal dipendente è fondamentale sottolineare un dato imprescindibile ed oggettivo e riguarda i luoghi e i momenti in cui l'indagine si è via via dipanata. L'Assistente Capo -OMISSIS-, infatti, ha dovuto operare in luoghi ove, pochi mesi prima e man mano che l'indagine andava avanti, si sono consumati violenti agguati armati che in un caso ha determinato la morte di un appartenente allo stesso sodalizio criminale indagato »;
(iv) l’appellante ha partecipato all’operazione che ha portato all’arresto di un pericoloso criminale (-OMISSIS--OMISSIS-);
(v) la citata proposta di promozione per merito straordinario del Questore (pagg. 5-6) attesta che semplicemente per ragioni di riservatezza non è stato possibile dare atto nel verbale del ruolo svolto dall’appellante -OMISSIS-nell’operazione di arresto appena citata: « L'intervento, coordinato in toto dal personale della Squadra Mobile all'ascolto, sarà effettuato con grande professionalità e al termine del quale verrà arrestato in flagranza di reato il pregiudicato -OMISSIS- -OMISSIS-trovato in possesso di una pistola semi-automatica Beretta calibro 7.65 rubata, perfettamente funzionante, con serbatoio (caricatore) contenente dieci cartucce inesplose e pronta a fare fuoco, perché con il colpo in canna ed il "cane" armato. Ad osservare la scena a pochi metri dall'intervento della Volante e delle due pattuglie dell'R.P.C., gli Assistenti Capo -OMISSIS--OMISSIS- e -OMISSIS--OMISSIS-(i cui nominativi in quella fase dell'indagine, per ovvie ragioni di riservatezza, non potevano risultare sugli atti dell'arresto), in quel momento occhi e orecchie dei colleghi impegnati nella saletta intercettazioni della Squadra Mobile. I fatti hanno dimostrato che i due dipendenti facendo leva sulla loro esperienza e professionalità e ad una buona dose di coraggio - non sono stati notati da alcuno nonostante in quella zona ed in quei momenti fossero presenti decine di soggetti sudati o semplici fiancheggiatori del clan -OMISSIS- »;
(vi) tutti i colleghi intervenuti nell'operazione di arresto dell’esponente del sodalizio criminale sono stati destinatari della promozione per merito straordinario, non estesa immediatamente all’appellante giacché la sua partecipazione non poteva essere riportata nel verbale di servizio (come dianzi esposto).
Alla luce degli elementi di fatto appena richiamati, appaiono fondate le censure di difetto di istruttoria e di difetto di motivazione sollevate nel primo motivo di appello.
L’atto impugnato non fornisce alcun elemento idoneo a comprendere (i) se la circostanza del riconoscimento della promozione per merito straordinario già concesso ad altri soggetti che avevano partecipato in particolare alla stessa operazione di arresto cui aveva partecipato l’appellante sia stata presa in considerazione dal Consiglio per le ricompense e se del caso (ii) le ragioni che hanno portato lo stesso Consiglio a ritenere non rilevante detta circostanza ai fini del riconoscimento della proporzione per merito straordinario anche all’appellante.
5. Le considerazioni appena esposte assorbono il secondo e il terzo motivo di appello.
In sede di rivalutazione della posizione dell’appellante l’Autorità procedente dovrà valutare gli elementi citati in precedenza e quindi indagare nel complesso la sussistenza dei presupposti per la concessione della promozione per merito straordinario.
6. L’appello deve essere accolto nei limiti e nei termini indicati. Ne consegue l’annullamento del provvedimento impugnato del 2.4.2020 e, sul piano conformativo, la necessità che l’Autorità si ridetermini entro il termine di 90 giorni dalla comunicazione della presente sentenza.
Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini e nei limiti di cui in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità di tutte le persone fisiche citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
RI MO, Presidente
Dario Simeoli, Consigliere
Davide Ponte, Consigliere
Roberto Caponigro, Consigliere
NI SC, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NI SC | RI MO |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.