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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 30/09/2025, n. 5498 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5498 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6626/2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
SEZIONE SECONDA
Specializzata in materia d'impresa
La Seconda Sezione Civile della Corte d'Appello di Roma, riunita in camera di consiglio e composta da
Camillo Romandini Presidente
Maria Delle Donne Consigliere
Lilia Papoff Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA
1 nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 6626 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 (alla quale è riunita la causa n. 2203/2021 R.G.), e decisa all'udienza del 30.9.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., vertente
TRA
C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Eurialo Felici. Parte_1 P.IVA_1
APPELLANTE
nella causa n. 6626/2020 R.G.
E
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Parte_2 C.F._1
Collalti e Silvana Collalti.
APPELLANTE
nella causa n. 2203/2021 R.G.
E
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Francesco Incelli.
APPELLATO
CONCLUSIONI
2 L' ha così concluso: Parte_1
“- in via principale, riformare la sentenza impugnata riconoscendo l'assoluta estraneità dell'appellante alle vicende de quibus, carente di legittimazione passiva rispetto all'azione di risarcimento danni per mancanza dei presupposti oggettivi e soggettivi della stessa o comunque infondata la domanda di controparte per i motivi sopra esposti;
- in via subordinata, ove riconosciuta l'appellante, a qualsivoglia titolo, tenuta al risarcimento del danno, si chiede che l'Ecc.ma Corte adìta ridetermini in via equitativa l'importo della condanna tenuto conto del concorso del creditore nella determinazione del fatto ed in ogni caso escludendo l'applicazione alla fattispecie che ci occupa del tasso convenzionale e della rivalutazione monetaria sugli importi come determinati;
- in ogni caso, condannare il Sig. al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi di Controparte_1 giudizio in favore dell'odierna appellante ove non venisse accolta l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata:
- condannare il Sig. alla restituzione in favore dell'odierna appellante delle somme versate, Controparte_1 nelle more del giudizio, in favore dello stesso da parte dell'appellante al fine di evitare l'esecuzione forzata in forza della sentenza de qua, e del pari ritenere tenuto l'Avv. Francesco Incelli, procuratore antistatario del
- alla restituzione, in favore dell'odierna appellante delle somme dalla stessa versategli a titolo di CP_1 spese e compensi di lite nelle more, al solo fine di evitare l'esecuzione forzata, in esecuzione della sentenza impugnata.”.
“Voglia l'Ill.ma Corte d'Appello adìta, disposta la riunione del presente giudizio a quello distinto al n.
6626/2020 R.G. pendente innanzi Codesta Ecc.ma Corte, disattesa ogni contraria istanza e difesa, rigettare la richiesta di accertare e dichiarare non legittimato passivamente e non responsabile per Parte_2 qualunque forma ed a qualsiasi titolo, in via principale e/o di regresso, autonomamente e/o in via solidale nei confronti della a qualsiasi titolo, per la vicenda che ci occupa, accogliendo le conclusioni Parte_1 formulate nell'appello della odierna comparente nel giudizio 6626/2020 R.G. pendente innanzi codesta Ecc.ma
Corte che qui sono da intendere reiterate e trascritte per tutti i motivi dedotti. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio”.
ha così concluso: Parte_2
“ Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, rigettata e disattesa ogni difesa avversaria, anche con particolare riferimento alle avverse deduzioni relative alla inammissibilità del gravame per violazione dell'art 342 c.p.c. ed alle istanze istruttorie: 1)- rigettare ogni deduzione avanzata dall'Appellante nei confronti di , in ragione delle contestazioni relative al gravame Parte_1 Parte_2 Parte_1 Pt_ in ordine all'assenza di richieste spiegate nei confronti di 2)- in riforma della sentenza numero
812/20 – Tribunale di Frosinone emessa nel giudizio r.g. n. 3112/16 e depositata in data 18.11.20, non notificata, in accoglimento dei motivi di gravame proposto nell'interesse di : A)- Parte_2
3 nel merito, riformare la sentenza impugnata nel senso di accertare e dichiarare non Parte_2 legittimato passivamente e non responsabile per qualunque forma ed a qualsiasi titolo, in via principale e/o di regresso, autonomamente e/o in via solidale , sia nei confronti di Controparte_1 che nei confronti della B ) - in via subordinata, nella denegata ipotesi di non Parte_1 accoglimento o di accoglimento parziale delle suesposte doglianze si chiede la rideterminazione in via Pt_ equitativa dell'importo del quantum in ragione della marginalità del ruolo svolto dallo C) - Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio, oltre accessori di legge, da distarsi in favore dei sottoscritti procuratori, che si dichiarano antistatari.”
ha così concluso: Controparte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Roma, contrariis reiectis, preso atto della riunione del procedimento distinto dal NRG 2203/2021 al procedimento distinto dal NRG 6626/20,
PRELIMINARMENTE dichiarare l'inammissibilità del gravame proposto dal sig. Parte_2 poichè l'atto d'appello risulta essere contrario al disposto degli artt. 342 e 345 cpc. IN VIA
PRINCIPALE NEL MERITO, rigettare i gravami proposti poiché destituiti di fondamento sia in fatto che in diritto. IN VIA SUBORDINATA, nella remota ipotesi in cui l'Ecc.ma Corte d'Appello adita non ritenga sufficientemente provato l'assunto dell'attore nel giudizio di prime cure, si chiede
l'ammissione delle prove richieste nella memoria ex art. 183, VI comma, n. 2 versata in atti nel procedimento distinto dal 3112/2016 del Tribunale di Frosinone e la cui richiesta di ammissione è stata reiterata sia nelle comparse di costituzione e risposta versate in atti nei procedimenti distinti dal NRG 2203/2021 e dal NRG 6626/20 sia, infine, in tutte le precedenti note di trattazione scritta;
all'esito dell'eventuale espletamento delle prove richieste si insiste con la richiesta di rigetto degli appelli proposti".
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
1. conveniva in giudizio, dinanzi al Tribunale di Frosinone, Controparte_1 Parte_2
e la società incorporante la
[...] Parte_1 Controparte_2
4 riferendo di avere stipulato in data 18.5.2010 con la predetta banca, mediante l'intermediazione di un contratto di prestito personale dell'importo di € 20.000,00. Pt_2
L'attore riferiva di avere in realtà bisogno di un prestito di importo maggiore e che Pt_2
gli aveva consigliato di ottenere prima un prestito di importo minore e di restituirlo celermente per potere accedere a un prestito maggiore, stante l'assenza di garanzie.
Una volta ottenuto l'accredito dell'importo sul proprio conto, aveva il giorno CP_1
seguente ritirato la somma di € 17.650,00 e consegnata a il quale, dopo alcuni mesi, gli Pt_2
aveva consegnato una dichiarazione con cui la banca attestava l'avvenuta estinzione anticipata del prestito.
Tuttavia l'attore si avvedeva che dal proprio conto la banca continuava a prelevare le rate di restituzione del finanziamento. Una volta accertata la truffa perpetrata da nei propri Pt_2
confronti, l'attore denunciava penalmente quest'ultimo.
Nel presente giudizio l'attore chiedeva la condanna in solido di e della banca, ritenuta Pt_2
responsabile dell'operato di quest'ultimo ai sensi dell'art. 31, comma 3, D.Lgs n. 58/1998, al risarcimento del danno subito, nella misura della somma consegnata a oltre interessi, e Pt_2
oltre al danno morale.
2. Il Tribunale di Frosinone, con sentenza n. 812/2020, accoglieva la domanda attorea e condannava i convenuti in solido a corrispondere a titolo di danno a l'importo CP_1
di € 17.650,00, oltre interessi al tasso pattuito nel contratto di prestito n. 1554439, prot.
1117154752, da calcolarsi sulla somma via via rivalutata, anno per anno, dal dì del dovuto fino all'effettivo soddisfo.
Il giudice rilevava che, in relazione alle condotte denunciate, il Tribunale penale di
Frosinone aveva emesso in data 3.4.2019 sentenza di non doversi procedere nei confronti degli imputati per estinzione dei reati loro ascritti per intervenuta prescrizione, non ritenendo di emettere sentenza di assoluzione nel merito, stante quanto emerso dall'istruttoria dibattimentale, all'esito delle dichiarazioni rese dalla persona offesa.
5 Inoltre la documentazione in atti dimostrava che OR personalmente era l'incaricato del collocamento sul mercato del contratto di finanziamento e non la società da cui dipendeva.
Infine non aveva mai contestato di avere consegnato all'attore una lettera, risultata Pt_2
poi falsa, con la quale la banca gli comunicava l'avvenuta estinzione del finanziamento,
In diritto era ritenuto responsabile di una condotta in mala fede sia nella conclusione Pt_2
che nell'esecuzione del contratto.
Quanto alla posizione della banca questa era responsabile ai sensi dell'art. 31, comma 3
T.U.F., norma che andava ricondotta nell'alveo dell'art. 2049 c.c..
3. La ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_1
Con il primo motivo ha lamentato il rilievo probatorio attribuito alla sentenza penale,
dato che la circostanza dell'avvenuta dazione di denaro da parte di a era stata CP_1 Pt_2
dimostrata solo con le dichiarazioni della parte offesa, parte attrice nel giudizio civile, e in violazione dell'art. 2726 c.c..
Quanto alla produzione documentale, questa era idonea solo a provare l'avvenuta conclusione del contratto di finanziamento con l'intermediazione di e non anche la Pt_2
successiva consegna di denaro contante allo stesso.
Con il secondo motivo l'appellante ha lamentato la pronuncia ultra petitum da parte del giudice il quale aveva rilevato l'assenza di buona fede nella conclusione e gestione del contratto, anche se l'attore non aveva promosso un'azione di natura contrattuale. In ogni caso la mala fede era semmai imputabile all'attore il quale aveva inteso sfruttare lo strumento creditizio in modo difforme da quanto contrattualmente previsto e concordato.
La confusione nella qualificazione della natura dell'azione proposta aveva influito anche sull'errata attribuzione degli interessi e rivalutazione sulla somma liquidata.
Con il terzo motivo la banca ha lamentato l'attribuzione di responsabilità solidale in capo alla stessa, con l'errato richiamo all'art. 31 T.U.F. che invece riguarda gli illeciti nelle operazioni di investimento (raccolta del risparmio) e non di finanziamento (erogazione del credito).
6 Mancava invece alcun rapporto di dipendenza tra e la Banca, atteso che il primo Pt_2
aveva partecipato all'operazione di finanziamento solo quale procacciatore.
La condotta illecita riguardava una fase successiva al contratto a cui la banca era rimasta estranea.
In ogni caso il Tribunale non aveva considerato la condotta colposa dell'attore che a suo dire aveva concordato verbalmente l'estinzione del finanziamento con estraneo alla Pt_2
banca.
Con il quarto motivo la banca ha chiesto, quale conseguenza dell'accoglimento dei precedenti motivi, la riforma della sentenza anche in relazione alla statuizione sulle spese di lite.
4. ha proposto appello per i seguenti motivi. Parte_2
Con il primo motivo ha lamentato che il Tribunale non aveva dato rilievo al ruolo nella vicenda assunto dal sig. poi deceduto, legale rappresentante della I.B.F.S. s.r.l. di CP_3
cui era dipendente, e a cui aveva dato l'incarico di istruire la pratica di Pt_2 CP_1
finanziamento.
Invece il Tribunale si era basato solo sull'esito del giudizio penale e in particolare sulle dichiarazioni dello stesso CP_1
Con il secondo motivo ha censurato la sentenza nella parte in cui si evidenziava Pt_2
che egli non aveva mai contestato di aver prodotto all'attore una lettera risultata poi falsa,
con la quale gli comunicava l'avvenuta estinzione del finanziamento.
Tale valutazione era irrilevante perché non poteva disconoscere un documento non Pt_2
firmato da lui e non era provato che la lettera fosse pervenuta a tramite OR. CP_1
Con il terzo motivo, analogamente a quanto dedotto dalla banca, ha censurato il Pt_2
riferimento alla malafede contrattuale da parte sua, in assenza di alcun riferimento di tal tipo da parte dell'attore e ha censurato l'ingiustificato riconoscimento di rivalutazione e interessi.
Con il quarto motivo pure ha chiesto la riforma della sentenza in punto di spese. Pt_2
7 5. Il primo motivo d'appello di e i primi due motivi d'appello di possono Parte_1 Pt_2
essere esaminati congiuntamente in quanto relativi alla valutazione del complessivo compendio probatorio risultante dal processo penale e dal processo civile, e sono fondati.
Poiché non vi è stata sentenza penale di condanna passata in giudicato, dal processo penale possono essere tratti comunque elementi indiziari, ma le mere dichiarazioni rese dalla parte attrice nel procedimento penale non possono valere a dimostrare sufficientemente gli elementi fondanti la responsabilità di e, di conseguenza, la Pt_2
responsabilità solidale della banca.
Difatti, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, sin dall'inizio ha contestato Pt_2
tutti i fatti che avevano connotato la complessiva vicenda, ossia l'accordo con per CP_1
l'estinzione anticipata del finanziamento, la ricezione della somma di denaro al fine di operare l'estinzione, la consegna della falsa lettera dell con cui si dava atto Parte_1
dell'estinzione del finanziamento.
Invece, a parte le dichiarazioni rese da nel processo penale che non possono CP_1
valere nemmeno a livello indiziario in un processo civile in cui egli è parte, la documentazione in atti dimostra solo la conclusione del contratto di finanziamento con l'intermediazione di Pt_2
La prova orale richiesta nel primo grado di giudizio non è stata ammessa dal giudice e non è stata oggetto di reiterazione nella fase conclusiva del giudizio e pertanto è
inammissibile in questa sede.
Ne deriva l'assenza di elementi di responsabilità in capo agli appellanti, rimanendo assorbito l'esame degli ulteriori motivi di appello e le ulteriori difese delle parti nel presente grado di giudizio.
6. In accoglimento degli appelli devono quindi essere rigettate tutte le domande attoree.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, ai sensi del
DM n. 55/2014, per entrambi i gradi di giudizio, tenuto conto del valore della controversia.
8 Non risulta invece il pagamento spontaneo delle somme oggetto della sentenza riformata da parte della banca che quindi non ha titolo per ottenerne la restituzione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) In accoglimento degli appelli rigetta le domande attoree;
2) Condanna al pagamento in favore di ciascuna parte appellata Controparte_1
delle spese di lite che liquida per il primo grado di giudizio in € 3.000,00 per compensi per il primo grado e in € 3.000,00 per compensi ed € 382,50 per spese per il presente grado di giudizio, oltre rimborso spese forfettarie del 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma del 30.9.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lilia Papoff Camillo Romandini
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